Sentenza 6 febbraio 2026
Decreto collegiale 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00245/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01659/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio eletto presso lo studio AR RI in Catanzaro, via Schipani, 110;
contro
Prefettura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per la condanna
al risarcimento dei danni, ex art. 30 c.p.a., connessi agli atti dichiarati illegittimi dal TAR Calabria con pronunzia n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce nei confronti del Ministero dell’Interno per il risarcimento dei danni derivanti dal decreto n.-OMISSIS-, di diniego del porto di pistola a tassa ridotta, la cui illegittimità è stata accertata con la sentenza del Tribunale Amministrativo n. -OMISSIS-.
Espone che il -OMISSIS- -OMISSIS-- ha richiesto alla Prefettura di Cosenza il rilascio in suo favore della licenza nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto di pistola a tassa ridotta, avendo intenzione di assumerlo alle proprie dipendenze. Con nota del 20.05.2022 la Prefettura ha però comunicato l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sul presupposto che il ricorrente fosse stato più volte controllato in compagnia di soggetti pregiudicati, poi adottando, in esito al contraddittorio procedimentale, la richiamata determinazione di rigetto.
A fronte del successivo accertamento dell’illegittimità del diniego, il deducente lamenta quindi un danno patrimoniale da perdita di chances nell’arco temporale compreso tra il -OMISSIS-, data di presentazione dell’istanza poi respinta, e il 24.03.2023, data di pubblicazione della sentenza, nella misura di euro 20.551,34, importo pari alla retribuzione che avrebbe ottenuto, se avesse svolto l’attività di guardia particolare giurata in conseguenza del rilascio del titolo richiesto.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno, con la Prefettura di Cosenza.
3. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Utile è una preliminare ricognizione dei principi ermeneutici in materia di risarcimento del danno.
In termini generali, secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, i presupposti per l’integrazione di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. derivante dall’attività amministrativa sono: “ a) l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo che ha cagionato la lesione dell'interesse legittimo (il c.d. danno ingiusto o danno evento); b) il danno, patrimoniale o non patrimoniale, prodotto nella sfera giuridica del privato (c.d. danno conseguenza); c) il nesso causale tra la condotta dell'amministrazione e il danno e d) la colpa dell'amministrazione ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191), cosicché “ il risarcimento del danno non è una conseguenza diretta e costante dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 24 luglio 2020, n. 4732).
La giurisprudenza ha altresì precisato che l’art. 2043 c.c. richiede, ai fini del risarcimento, l'ingiustizia del danno e rispetto “ alle ipotesi di risarcimento conseguente all'illegittimità di un provvedimento amministrativo, l'ingiustizia del danno deve essere valutata con riferimento alla lesione del bene della vita posto a fondamento della domanda di risarcimento e riconducibile all'adozione dell'atto illegittimo. In altri termini, in materia di responsabilità da provvedimento illegittimo, la responsabilità civile della p.a. non consegue automaticamente all'annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all'accertamento della sua illegittimità), in sede giurisdizionale (o di ricorso straordinario o di autotutela). Non basta il solo annullamento dell'atto lesivo o la declaratoria della sua invalidità, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all'assunzione o all'esecuzione della determinazione contra ius lesivo del bene della vita spettante all'attore. Perciò, il risarcimento del danno non spetta quando la declaratoria di invalidità del segmento di funzione pubblica in concreto esercitata ne consente la riedizione con esiti liberi ” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 giugno 2022, n. 7309).
Circa l’elemento soggettivo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che, affinché possa configurarsi la responsabilità aquiliana della p.a. per l’illegittimo esercizio del potere, alla illegittimità del provvedimento poi annullato deve associarsi la sussistenza di un quid pluris , identificato nella “ rimproverabilità soggettiva ”, la quale deve essere vagliata tenendo conto delle norme attributive del potere e delle regole d’azione in ragione delle quali l’amministrazione agisce al fine di tutelare il bene pubblico individuato dal legislatore (Consiglio di Giustizia Amministrativa, 28 marzo 2024, n. 233).
4.2. In punto di fatto occorre quindi osservare che a seguito dell’ordinanza n. -OMISSIS-, di accoglimento della domanda cautelare sulla richiesta di annullamento del decreto n.-OMISSIS-, la Prefettura il 25.11.2022 ha comunicato alla -OMISSIS- la riapertura dell’istruttoria del procedimento per il rilascio del titolo, ma la società di vigilanza con atto del 2.12.2022 ha tuttavia reso noto di non avere più intenzione di assumere il ricorrente.
Venendo meno la volontà di assunzione del datore di lavoro, con nota del 13.12.2022 la Prefettura ha quindi archiviato il procedimento amministrativo, cosicché non è intervenuto alcun titolo autorizzativo e ciò pur a fronte della nota dell’8.11.2023, con cui la medesima amministrazione comunicava alla difesa erariale la scelta di rilasciare il porto di pistola.
4.3. Ciò chiarito, trasponendo i richiamati principi interpretativi alla vicenda in esame, rileva il Collegio che la pronuncia n. -OMISSIS- - con cui, in disparte la pronunzia in rito circa la procedibilità del gravame, è stata comunque accertata l’illegittimità del provvedimento di diniego n.-OMISSIS- – rilevava che il provvedimento di diniego contestato era basato, unitamente alle frequentazioni dell’esponente con persone controindicate richiamate genericamente nel preavviso di rigetto, anche su denunce per minaccia a carico del ricorrente non oggetto però di contraddittorio, ferma l’astratta idoneità, come osservato nell’ordinanza n.-OMISSIS-, di tali ultimi elementi a giustificare la reiezione dell’istanza del ricorrente ad ottenere il rilascio del porto di pistola a tassa ridotta, comunque poi non rilasciato dall’amministrazione.
4.4. Si aggiunga a ciò che la natura ampiamente discrezionale del potere amministrativo funzionale al rilascio delle autorizzazioni in materia di armi consente di escludere nella fattispecie, alla luce anche delle precisazioni contenute nella sentenza n. -OMISSIS- e del quadro istruttorio dalla stessa evincibile, una chiara rimproverabilità soggettiva in ordine al giudizio prognostico operato dall’amministrazione sull’affidabilità del ricorrente.
5. La domanda risarcitoria va quindi respinta.
6. Le spese di lite nondimeno possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA, Presidente
RO LE, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LE | AR RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.