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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/07/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. Dott. Dario Bronzi Consigliere onorario Dott.ssa Fania Beatriz Lucci Consigliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 76/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo SOLARI del foro di Chieti ed elettivamente domiciliato in Pescara presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Marco FEMMINELLA e dall'avv. Daniela SOLINAS entrambi del foro di
Chieti ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
➢ Avv. Giuseppe ORSINI, curatore speciale dei minori e Persona_1 Per_2
[...]
APPELLATI
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza n, 20/25 del 14 febbraio 2025 del Tribunale per i minorenni in tema di decadenza della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale di sui figli minori , nato il [...], e nato Parte_1 Per_1 Per_2 invece il 15 ottobre 2017, disponendo il “divieto di contatti fino a diversa volontà degli stessi (il 1 Servizio Sociale, su espressa richiesta dei minori, regolamenterà la frequentazione con il genitore in forma protetta, subordinatamente alla prosecuzione, se non ancora concluso, da parte dello Pt_1 di un serio percorso psicologico volto alla revisione critica delle proprie condotte, con facoltà nel tempo di liberalizzare gli incontri in presenza dei presupposti)” nonché prevedendo “che il Servizio
Sociale di Chieti effettui un monitoraggio delle condizioni psico-fisiche dei minori, proseguendo e attuando ogni intervento di sostegno che si renda necessario”.
1.2. L'adozione della misura ablativa della responsabilità è conseguita all'istanza depositata in data
30 novembre 2023 dalla madre dei minori, unitasi in matrimonio con lo Controparte_1 il 3 maggio 2014 in Manoppello e dallo stesso separatasi giudizialmente, giusta sentenza del Pt_1
Tribunale di Chieti n. 242/21 del 14 aprile 2021 che peraltro ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre regolando il diritto di visita in modalità protetta per tre giorni alla settimana
(segnatamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì) per la durata di due ore.
Nella domanda, in particolare, si è fatto cenno (oltre che al citato giudizio di separazione) anche alle vicissitudini in sede penale dello ed in particolare alla condanna (sulla quale meglio si dirà Pt_1 nel prosieguo) per fatti connotati da particolare gravità.
1.3. Queste in estrema sintesi le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del giudice minorile:
- nel corso dell'istruttoria (successiva alla richiesta della ) sono state acquisite le relazioni CP_1 dei Servizi Sociali incaricati di monitorare l'andamento degli incontri protetti tra il padre ed i figli;
- in particolare, nella relazione del 13 febbraio 2024, l'assistente sociale ha riferito di un episodio particolarmente grave;
- all'esito è stata dichiarata la sospensione dello dalla responsabilità genitoriale;
Pt_1
- nella successiva relazione (riguardante il monitoraggio dell'incontro in modalità protetta) sempre i servizi sociali hanno rappresentato la volontà dei minori di non incontrare il padre unitamente alla loro condizione di “stanchezza, disagio, debolezza” (cfr pag 3);
1.4. La sentenza sopra citata è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dallo mediante Pt_1
l'articolazione di un unico motivo con il quale ha, in estrema sintesi, lamentato il difetto di motivazione del provvedimento contestando a tale riguardo il contenuto della relazione dei Servizi
Sociali del febbraio 2025 tanto da anticipare la propria intenzione di presentare una denunzia alla di Chieti nonché lamentando la mancata valutazione della relazione della Parte_2 dott.ssa in ordine al percorso di supporto alla genitorialità manifestando in ogni caso la sua Per_3 disponibilità ad effettuare un percorso in tal senso affidandosi alla unità di neuropsichiatria infantile.
2 Si sono costituiti sia la che il curatore speciale;
la prima, ampiamente argomentando ha CP_1 dedotto l'infondatezza dell'interposto gravame ponendo in particolare attenzione agli sviluppi in sede penale della vicenda che ha visto coinvolto il coniuge.
Con riguardo all'accertamento della capacità genitoriale, la ha rilevato che la causa, sulla CP_1 scorta del materiale acquisito agli atti (e tenuto anche conto che alcuna CTU è stata richiesta dallo
, ben può essere decisa. Pt_1
Di contro, il curatore speciale ha insistito per l'audizione dell'assistente sociale che ha redatto la già citata relazione di servizio del febbraio 2024.
Anche il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi, ha analogamente concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 luglio 2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno discusso ai sensi dell'art. 473 bis. 34 cpc (senza insistere per la concessione di ulteriore termine per il deposito di note conclusive) la causa che pertanto può essere decisa.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello proposto dallo (di cui sono state esplicitate le ragioni al precedente punto 1.4.) è Pt_1 infondato in diritto oltre che in fatto e pertanto deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
2.1. In punto di diritto, anche nell'ottica di un corretto inquadramento giuridico e sistematico della vicenda che ci occupa, deve osservarsi quanto segue.
Come noto, attenendosi alla chiara formulazione dell'art. 330 cod civ il presupposto indifferibile dell'adozione di un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è rappresentato dalla sussistenza nel caso di specie di un nesso eziologico tra la condotta tenuta dal genitore ed l'idoneità della stessa ad arrecare al figlio un grave pregiudizio.
La giurisprudenza di legittimità, nel chiaro intento di codificare le coordinate giuridiche della nozione di grave pregiudizio ha, anche negli arresti più recenti, stabilito che “Quanto al presupposto specifico
(grave pregiudizio) per l'adozione della misura ablativa della responsabilità genitoriale, si deve affermare che, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria
3 veste, ma occorre anche che da ciò ne consegua grave pregiudizio per il figlio non potendosi ritenere implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, tra l'altro, la verifica - in applicazione del principio del superiore interesse del minore - della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico - cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita” (cfr Cass
Civ, Sez I, 3.8.2023 n. 23669).
Con riguardo al criterio interpretativo che deve presiedere all'accertamento del requisito del grave pregiudizio, è stato affermato che occorre “esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (cfr Cass.
Civ, Sez. I, 9.5.2023 n. 12237).
In definitiva, è possibile pertanto affermare che la sussistenza del grave pregiudizio necessario ai fini della decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere accertata anche in ottica "preventiva" e non repressiva del rimedio atteso che il danno da evitare nei confronti della prole non è solo quello che si è già consumato, bensì anche futuro che potrebbe cioè derivare dalla reiterazione di altre condotte dello stesso tenore nei confronti del figlio.
Tali principi vanno trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
2.2. Dalla disamina invece della documentazione presente agli atti di causa è risultato che:
- i coniugi e si sono separati legalmente giusta sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Chieti n. 242/21 del 14 aprile 2021;
- risulta incontroverso che in quella decisione il giudice della separazione abbia anche disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con regolamentazione in forma protetta del diritto di visita del padre peraltro circoscritto a tre giorni settimanali e per un numero assai limitato di ore;
- successivamente alla pronunzia sopra citata, il Tribunale di L'Aquila, con sentenza n. 160/21 del 26 luglio 2021, ha riconosciuto lo penalmente responsabile dei reati di diffusione e detenzione Pt_1 di materiale pedopornografico;
- l'accertamento della penale responsabilità è stato confermato anche all'esito dell'interposto appello, tuttavia in quella sede, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, vi è stata unicamente una diversa rimodulazione della pena;
4 - la pronunzia del giudice di appello (risalente all'aprile 2022) non è stata impugnata in cassazione e pertanto deve ritenersi acclarata la responsabilità dell'appellante per episodi comunque verificatisi nel 2018;
- la richiesta di decadenza è giunta dalla in epoca successiva alla definizione del giudizio CP_1 penale;
- nella prima, in ordine cronologico, relazione dei Servizi Sociali del 13 febbraio 2024 è stato così riportato “durante l'incontro di mercoledì 17 gennaio, in Ludoteca, dopo aver giocato sullo Per_2 scivolo con il padre sembra avere avuto una piccola erezione, che si intravedeva leggermente dal pantalone della tuta, il padre l'ha notata e per qualche secondo ha guardato negli Pt_1 Per_2 occhi apparendo quasi interdetto, disorientato. Durante lo stesso incontro aveva bevuto Per_2 una quantità importante di acqua e poco dopo ha detto di essersi fatto la pipì addosso, così siamo andati in bagno dove gli ho chiesto se avesse fatto la pipi gialla o bianca e lui mi ha risposto “quella bianca”; alle volte il padre, quando si trova ad avere contatti vis a vis con i bambini, mostra avere dei comportamenti involontari, come il muovere velocemente e ripetutamente le gambe”; nei successivi incontri non aveva voluto partecipare, giustificando la decisione con la frase Per_2
“non mi piace papà”; altro particolare rilevante emerso nella osservazione condotta, come si legge nella relazione, “durante l'incontro di lunedì 5 febbraio, in cui era presente solo , il padre Per_1
è sembrato avere un'erezione, stando al rigonfiamento dei pantaloni che sembra essere Pt_1 variato nel corso dell'incontro;
-nel decreto che ha sospeso il padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale è stato evidenziato che “Il grave ed irresponsabile comportamento di è indice della scarsa idoneità a Parte_1 svolgere il delicato ruolo genitoriale;
lo stesso trascura in modo palese i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, disinteressandosi dei figli minori i quali sembrano allontanarsi affettivamente dalla figura paterna, percependone l'inadeguatezza che può desumersi anche dal grave precede3nte penale da cui l'uomo è gravato”;
- in data 30 maggio 2024 (cfr pag 51 del fascicolo d'ufficio) i Servizi Sociali hanno riferito: “ Per_2 non vuole partecipare quasi mai agli incontri con il padre ma non vuole spiegare il perché.Anche il fratello grande fa fatica e chiede all'educatore di tornare a casa perché si sente stanco e non vuole incontrare il papà”;
- nella circostanza il padre invece si è così espresso “Ho capito la gravità di ciò che ho fatto e me ne sono assunto ogni responsabilità. Sono cose che non faccio più”;
- alla luce di quanto emerso in quella sede è stata disposta la sospensione degli incontri protetti;
5 - nella relazione successiva, del mese di agosto 2024 (cfr pag 60 del fascicolo d'ufficio), anche l'altro assistente sociale (che ha sostituito il precedente) ha messo in evidenza la volontà dei minori di non vedere la figura paterna e di vivere con ansia e preoccupazione i momenti in cui bisogna incontrarlo;
- i minori sono stati ascoltati ed in sede di audizione hanno sostanzialmente confermato quanto sin qui esposto;
in particolare hanno dichiarato “…da quando sono stati interrotti gli incontri con il padre si sentono bene e sono contenti;
ha esclamato “Siamo più tranquilli” e “Possiamo dormire Per_1 di più il sabato mattina e fare tante altre cose” ed ancora “I minori hanno dichiarato che desidererebbero incontrare una volta, alla presenza del Servizio Sociale, i paterni;
ha Per_2 espresso preoccupazione per qualche reazione forte che a suo dire, potrebbe avere il nonno”;
- la relazione della dott.ssa si è limitata ad accertare che lo ha iniziato un percorso Per_3 Pt_1 di psicoterapia nel 2020 (successivamente quindi agli episodi penalmente rilevanti e per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale), che vi è stata la sua disponibilità a migliorare i suoi comportamenti, che la prosecuzione di tale percorso rappresenta un imprescindibile momento di crescita personale, di elaborazione del vissuto tanto da essere disponibile alla prosecuzione;
- poco prima dell'udienza del 1 luglio 2025, i Servizi Sociali del hanno provveduto Controparte_2 al deposito di un'altra relazione del 24 giugno 2025 quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione;
- dalla disamina del documento è, in estrema sintesi, risultato che “Sembra che e Per_1 Per_2 abbiano ritrovato un armonico sviluppo della personalità e del loro benessere psico fisico. …Dalle valutazioni psicodiagnostiche effettuate dalla NPI territorialmente competente su entrambi i minori
è emerso in particolar modo per il minore “un disturbo misto delle capacità scolastiche;
Per_1 disturbo dell'attenzione , disturbo ansioso depressivo;
eventi stressanti di altro tipo che riguardano la famiglia e la casa” ed in conclusione è stato riferito “La persistente e reiterata manifestazione di diniego all'incontro con il padre e anche con i nonni paterni….unitamente al disagio emotivo osservato in precedenza, rappresenta un indicatore significativo della necessità di rispettare la volontà dei bambini al fine di tutelare la loro salute mentale ed emotiva”;
3. Alla luce del quadro così come tratteggiato possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
- i fatti reato accertati ed in ordine ai quali lo ha riportata una condanna oramai definitiva Pt_1
(seppur sospesa condizionalmente) denotano una indole propensa a porre in essere comportamenti certamente non compatibili con un modello educativo capace di rappresentare un punto di riferimento nel percorso di sviluppo psico fisico dei minori;
- non osta a tale conclusione il fatto che comunque (ponendosi in un'ottica costituzionalmente orientata) deve garantirsi anche il diritto del condannato ad un suo reinserimento sociale perché, in
6 situazioni analoghe a quella che ci occupa, dovendosi necessariamente operare un equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti, deve preferirsi la tutela e salvaguardia del benessere psico fisico dei minori;
- in questo senso, anche l'episodio riportato nella relazione del febbraio 2024 non può non rappresentare un campanello d'allarme da non sottovalutare;
- nelle note di trattazione del 30 giugno 2025, l'appellante ha depositato la querela sporta nei confronti dell'assistente sociale che ha redatto tale relazione;
trattasi, a bene vedere, di circostanza del tutto irrilevante in quanto, come accertato anche nel prosieguo dell'istruttoria, sono emersi ulteriori ed altrettanto decisivi fattori idonei a corroborare la fondatezza della misura ablativa applicata;
- non può neppure nutrirsi alcun dubbio che i minori hanno manifestato in maniera chiara, e per il momento, la loro contrarietà ad incontrare la figura paterna;
- tale circostanza deve indurre ragionevolmente a ritenere che in effetti sia tanto elevato il loro grado di non sopportazione della situazione;
- anche il nuovo assistente sociale (che ha poi di fatto sostituito l'analoga figura professionale che ha redatto la relazione del febbraio 2024) ha in definitiva confermato l'intenzione dei figli in ordine al rapporto con la figura paterna;
- la misura cautelare della sospensione della responsabilità motivata su tali accadimenti, non è stata impugnata;
- la tanto invocata relazione della dott.ssa (in effetti non menzionata nel provvedimento qui Per_3 impugnato) non ha invero apportato modifiche sostanziali al quadro delineato;
trattasi, difatti, di un elaborato, sprovvisto di elementi di riscontro in ordine alla rilevanza del percorso psicoterapico comunque intrapreso dallo Pt_1
- non sussistono neppure le condizioni per disporre un ulteriore approfondimento istruttorio;
l'audizione dell'assistente sociale che ha redatto la relazione del febbraio 2024 deve ritenersi non decisiva in quanto il provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni non si è basato unicamente su quanto in essa riportato;
- anche nell'altra relazione (peraltro a firma di un diverso assistente sociale) è stato messo in risalto il rapporto (allo stato) disfunzionale tra la figura paterna ed i figli minori ed in particolare lo stato d'animo degli stessi e la loro volontà di non avere incontri e contatti con il papà;
- è senz'altro indubbio che anche l'adozione di una misura ablativa della responsabilità genitoriale non può comportare il venire meno di qualsiasi relazione tra il padre ed i figli, tuttavia, a distanza di oltre un anno dalla sospensione ed addirittura a più di quattro anni dalla sentenza di separazione (che in ogni caso ha disposto gli incontri in modalità protetta) il quadro non ha subito sostanziali modifiche ed anzi per certi versi il rifiuto (con la crescita dei minori) è anche aumentato;
7 - neppure l'espletamento di una CTU potrebbe consentire un diverso inquadramento dei fatti;
a rilevare a tal proposito non è tanto il fatto che neanche lo abbia fatto formulato una richiesta Pt_1 in tal senso, quanto piuttosto che la vicenda penale (per fatti reato connotati da un indubbio disvalore sociale), la stessa ammissione dell'indispensabilità di un percorso di sostegno (che dovrà essere necessariamente svolto nell'ottica di un auspicabile recupero del rapporto con i figli) costituiscono fattori che consentono, allo stato, di esprimere una prognosi certamente negativa sul fatto che l'odierno reclamante possa rappresentare per i figli (anche in ragione della loro età) un punto di riferimento nel loro percorso di crescita psico fisico;
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, l'appello non può che essere rigettato.
4.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in favore dello Stato quanto al curatore speciale dei minori attenendosi solo per quest'ultimo ai valori minimi in regione dell'attività svolta) come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 20/25 del Tribunale per i minorenni così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna alla rifusione in favore dello Stato essendo il curatore dei minori Parte_1 ammesso al gratuito patrocinio ed in favore di delle spese di lite Controparte_1 che liquida rispettivamente in € 1.168,00 (per il primo) ed in € 2.336,00 (per la seconda) per compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) in caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi a norma del d.lvo 196 del 2003, art 52.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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