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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4701/2023 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: rivalutazione annuale ISTAT speciale elargizione “vittime del dovere”;
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Elefante;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.8.2023 il ricorrente in epigrafe, premesso che con
Decreto del del 13 luglio 2011 gli veniva riconosciuta, quale Controparte_1
accertata “vittima del dovere”, la speciale elargizione nella misura massima e, per l'effetto, erogato ex art. 3 della legge 466/80 la somma complessiva di Euro 213.600,00 comprensiva di rivalutazione, agiva in questa sede per l'accoglimento delle seguenti domande:
“Accertare e dichiarare che la somma effettiva dovuta in seguito a rivalutazione annuale
ISTAT per il periodo dicembre 2003/ luglio 2011 della speciale elargizione nella misura intera è pari ad Euro 232.000,00, ovvero a quella diversa, maggiore o minore, risultante dall'espletata istruttoria in corso di causa;
condannare, l'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la differente maggior somma rivalutata della speciale elargizione pari ad Euro 18.400,00 somma così determinata, dedotto quanto già percepito a tale titolo, per Euro 13.600,00 ovvero a quella diversa, maggiore o minore risultante dall'espletata istruttoria in corso di causa”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il , regolarmente convenuto in giudizio, non si costituiva con Controparte_1
declaratoria di contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 30.5.2025.
La domanda è fondata per le seguenti motivazioni.
Il ricorrente, già riconosciuto vittima del dovere e titolare dei benefici previsti dalla legge per tale status, lamenta la mancata corretta rivalutazione dell'importo corrispostogli a titolo di speciale elargizione, chiedendo la condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione della somma differenziale di € 18.400,00.
Ciò posto pare innanzitutto opportuno riportare la normativa rilevante nella fattispecie in esame.
L'art. 3 della legge n. 466/1980, come modificata sul punto dall'art. 2 della Legge n.
369/2003, indica nella somma di euro 200.000,00 il massimale della Speciale Elargizione, in proporzione al grado di invalidità.
L'art. 8 della legge n. 302/90 dispone poi testualmente:
«1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma
1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF».
In virtù dell'art.8 cit., la speciale elargizione, prevista nella somma massima di euro
200.00,00 dall'art. 2 della Legge n°369/2003 alla data del 24 dicembre 2003, si rivaluta ogni anno in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno precedente, fino al momento in cui avviene la corresponsione.
Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art 8 la rivalutazione dell'importo di € 200.000,00 opera, non già a far tempo dall'anno precedente quello della corresponsione, bensì, in base a lettera e ratio della disposizione, dalla data della fissazione dell'importo nominale, ovvero fissazione in euro 200.000,00, dunque dall' 01/01/03 fino alla data dell'erogazione.
Si condividono sul punto le puntuali argomentazioni di cui alle sentenze n. 8099/2018 del
Tribunale di Napoli e n. 55/2022 del Tribunale di Venezia:
“Il legislatore ha infatti chiaramente inteso sottrarre il valore della speciale elargizione al principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., secondo cui i debiti pecuniari si estinguono in conformità del loro importo nominale. In quest'ottica, la previsione secondo cui la rivalutazione di un importo stabilito nel 1990 (poi aggiornato nel 2003) dovesse operare con riferimento solo ad un anno prima del momento della corresponsione, non avrebbe alcun senso né giuridico né logico. I due diversi commi del medesimo art 8 contengono due previsioni distinte: la prima, secondo cui la rivalutazione opera sulla base dell'indice calcolato nell'«anno precedente», e la seconda secondo cui la rivalutazione opera «alla data della corresponsione».
Tenuto conto che i medesimi commi 1 e 2 sono dedicati rispettivamente, alle prestazioni erogate in forma di assegno periodico vitalizio (comma 1) e alle prestazioni erogate una tantum (comma 2), proprio dal tenore complessivo della norma, e segnatamente dal raffronto tra il primo ed il secondo comma, si evince con chiarezza che il riferimento all'anno precedente contenuto nel primo comma opera sia in relazione agli assegni che in relazione alle prestazioni (elargizioni) una tantum, come quella di cui si discute in questa sede.
In entrambi i casi, il riferimento all'anno precedente è l'accorgimento tecnico necessario a consentire di calcolare il tasso di rivalutazione secondo gli indici Istat. Solo infatti al termine dell'anno è possibile conoscere questo dato. Sicché, se un assegno così come se una prestazione una tantum viene erogata nel corso del 2015, solo con riferimento al tasso dell'anno 2014 è possibile operarne la rivalutazione.
Ciò con tutta evidenza non può essere confuso con la individuazione di un dies a quo nel senso di un momento, prima del quale la rivalutazione non inciderebbe sul valore della prestazione. Per contro, il riferimento alla data della corresponsione, questo sì come dies ad quem, viene esplicitato per le sole prestazioni una tantum, atteso che per quelle periodiche il dato è implicito, nella misura in cui il momento finale è necessariamente sempre quello della corresponsione del singolo assegno.
Dunque, il legislatore, nel momento in cui ha scelto, nell'ambito del legittimo esercizio della discrezionalità politica, di sganciare l'elargizione dal principio nominalistico e di trasformarla in obbligazione di valore, da un lato ha chiarito che la rivalutazione si calcola anno per anno sempre con riferimento all'anno precedente, e dall'altro che la rivalutazione dell'importo opera necessariamente dalla data della sua fissazione in termini nominali fino alla data della corresponsione.
Con la sola specificazione che mentre se tale corresponsione avverrà con cadenza periodica
(comma 1) il momento finale coinciderà con quello di ciascuna erogazione (per cui anno per anno la misura dell'assegno subirà variazioni legate al potere di acquisto della moneta quale aggiornato secondo gli indici Istat dell'anno precedente), se, per contro, tale corresponsione avverrà una tantum, allora la rivalutazione non potrà che operare fino a tale (unico) momento. Ed è ovvio che il riferimento all'anno precedente è relativo, non già al solo anno precedente il momento dell'erogazione, bensì a ciascun anno per cui, dalla data della fissazione dell'importo nominale (nella specie l'importo nominale di € 200000,00
è stato fissato a far tempo dal 01/01/03), fino alla data dell'erogazione, opera la rivalutazione”.
L'amministrazione convenuta competente all'erogazione del beneficio, leggendo la norma nel senso che la rivalutazione dell'importo di € 200.000,00 opererebbe, per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 2, solo a far tempo dall'anno precedente quello della corresponsione, ha calcolato erroneamente la quota dovuta a titolo di rivalutazione, in contrasto con l'art.8 Legge 302/90, per cui è dovuta al ricorrente la maggior somma a titolo di rivalutazione della speciale elargizione, così come correttamente conteggiata nel ricorso introduttivo con riferimento al periodo decorrente dal dicembre 2003 al luglio
2011.
Il ricorso va pertanto accolto. Le spese di lite, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione della riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.M. 146/2022, in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna il al pagamento in favore del ricorrente, per il titolo Controparte_1
di cui al ricorso, della somma di Euro 18.400,00;
2. condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
1.180,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Salerno, 30.5.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4701/2023 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: rivalutazione annuale ISTAT speciale elargizione “vittime del dovere”;
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Elefante;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.8.2023 il ricorrente in epigrafe, premesso che con
Decreto del del 13 luglio 2011 gli veniva riconosciuta, quale Controparte_1
accertata “vittima del dovere”, la speciale elargizione nella misura massima e, per l'effetto, erogato ex art. 3 della legge 466/80 la somma complessiva di Euro 213.600,00 comprensiva di rivalutazione, agiva in questa sede per l'accoglimento delle seguenti domande:
“Accertare e dichiarare che la somma effettiva dovuta in seguito a rivalutazione annuale
ISTAT per il periodo dicembre 2003/ luglio 2011 della speciale elargizione nella misura intera è pari ad Euro 232.000,00, ovvero a quella diversa, maggiore o minore, risultante dall'espletata istruttoria in corso di causa;
condannare, l'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la differente maggior somma rivalutata della speciale elargizione pari ad Euro 18.400,00 somma così determinata, dedotto quanto già percepito a tale titolo, per Euro 13.600,00 ovvero a quella diversa, maggiore o minore risultante dall'espletata istruttoria in corso di causa”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il , regolarmente convenuto in giudizio, non si costituiva con Controparte_1
declaratoria di contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 30.5.2025.
La domanda è fondata per le seguenti motivazioni.
Il ricorrente, già riconosciuto vittima del dovere e titolare dei benefici previsti dalla legge per tale status, lamenta la mancata corretta rivalutazione dell'importo corrispostogli a titolo di speciale elargizione, chiedendo la condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione della somma differenziale di € 18.400,00.
Ciò posto pare innanzitutto opportuno riportare la normativa rilevante nella fattispecie in esame.
L'art. 3 della legge n. 466/1980, come modificata sul punto dall'art. 2 della Legge n.
369/2003, indica nella somma di euro 200.000,00 il massimale della Speciale Elargizione, in proporzione al grado di invalidità.
L'art. 8 della legge n. 302/90 dispone poi testualmente:
«1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma
1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF».
In virtù dell'art.8 cit., la speciale elargizione, prevista nella somma massima di euro
200.00,00 dall'art. 2 della Legge n°369/2003 alla data del 24 dicembre 2003, si rivaluta ogni anno in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno precedente, fino al momento in cui avviene la corresponsione.
Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art 8 la rivalutazione dell'importo di € 200.000,00 opera, non già a far tempo dall'anno precedente quello della corresponsione, bensì, in base a lettera e ratio della disposizione, dalla data della fissazione dell'importo nominale, ovvero fissazione in euro 200.000,00, dunque dall' 01/01/03 fino alla data dell'erogazione.
Si condividono sul punto le puntuali argomentazioni di cui alle sentenze n. 8099/2018 del
Tribunale di Napoli e n. 55/2022 del Tribunale di Venezia:
“Il legislatore ha infatti chiaramente inteso sottrarre il valore della speciale elargizione al principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., secondo cui i debiti pecuniari si estinguono in conformità del loro importo nominale. In quest'ottica, la previsione secondo cui la rivalutazione di un importo stabilito nel 1990 (poi aggiornato nel 2003) dovesse operare con riferimento solo ad un anno prima del momento della corresponsione, non avrebbe alcun senso né giuridico né logico. I due diversi commi del medesimo art 8 contengono due previsioni distinte: la prima, secondo cui la rivalutazione opera sulla base dell'indice calcolato nell'«anno precedente», e la seconda secondo cui la rivalutazione opera «alla data della corresponsione».
Tenuto conto che i medesimi commi 1 e 2 sono dedicati rispettivamente, alle prestazioni erogate in forma di assegno periodico vitalizio (comma 1) e alle prestazioni erogate una tantum (comma 2), proprio dal tenore complessivo della norma, e segnatamente dal raffronto tra il primo ed il secondo comma, si evince con chiarezza che il riferimento all'anno precedente contenuto nel primo comma opera sia in relazione agli assegni che in relazione alle prestazioni (elargizioni) una tantum, come quella di cui si discute in questa sede.
In entrambi i casi, il riferimento all'anno precedente è l'accorgimento tecnico necessario a consentire di calcolare il tasso di rivalutazione secondo gli indici Istat. Solo infatti al termine dell'anno è possibile conoscere questo dato. Sicché, se un assegno così come se una prestazione una tantum viene erogata nel corso del 2015, solo con riferimento al tasso dell'anno 2014 è possibile operarne la rivalutazione.
Ciò con tutta evidenza non può essere confuso con la individuazione di un dies a quo nel senso di un momento, prima del quale la rivalutazione non inciderebbe sul valore della prestazione. Per contro, il riferimento alla data della corresponsione, questo sì come dies ad quem, viene esplicitato per le sole prestazioni una tantum, atteso che per quelle periodiche il dato è implicito, nella misura in cui il momento finale è necessariamente sempre quello della corresponsione del singolo assegno.
Dunque, il legislatore, nel momento in cui ha scelto, nell'ambito del legittimo esercizio della discrezionalità politica, di sganciare l'elargizione dal principio nominalistico e di trasformarla in obbligazione di valore, da un lato ha chiarito che la rivalutazione si calcola anno per anno sempre con riferimento all'anno precedente, e dall'altro che la rivalutazione dell'importo opera necessariamente dalla data della sua fissazione in termini nominali fino alla data della corresponsione.
Con la sola specificazione che mentre se tale corresponsione avverrà con cadenza periodica
(comma 1) il momento finale coinciderà con quello di ciascuna erogazione (per cui anno per anno la misura dell'assegno subirà variazioni legate al potere di acquisto della moneta quale aggiornato secondo gli indici Istat dell'anno precedente), se, per contro, tale corresponsione avverrà una tantum, allora la rivalutazione non potrà che operare fino a tale (unico) momento. Ed è ovvio che il riferimento all'anno precedente è relativo, non già al solo anno precedente il momento dell'erogazione, bensì a ciascun anno per cui, dalla data della fissazione dell'importo nominale (nella specie l'importo nominale di € 200000,00
è stato fissato a far tempo dal 01/01/03), fino alla data dell'erogazione, opera la rivalutazione”.
L'amministrazione convenuta competente all'erogazione del beneficio, leggendo la norma nel senso che la rivalutazione dell'importo di € 200.000,00 opererebbe, per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 2, solo a far tempo dall'anno precedente quello della corresponsione, ha calcolato erroneamente la quota dovuta a titolo di rivalutazione, in contrasto con l'art.8 Legge 302/90, per cui è dovuta al ricorrente la maggior somma a titolo di rivalutazione della speciale elargizione, così come correttamente conteggiata nel ricorso introduttivo con riferimento al periodo decorrente dal dicembre 2003 al luglio
2011.
Il ricorso va pertanto accolto. Le spese di lite, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione della riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.M. 146/2022, in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna il al pagamento in favore del ricorrente, per il titolo Controparte_1
di cui al ricorso, della somma di Euro 18.400,00;
2. condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
1.180,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Salerno, 30.5.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio