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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1510/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 d. lgs.
150/2011, e vertente
TRA
avv. FILOMENA ALAIA (c. f.: ), quale procuratore C.F._1
di se stessa, con studio in Avellino, alla via Paul Harris, 22
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
p. IVA , (c.f. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), (c.f. C.F._2 Controparte_4
e (c.f. C.F._3 Controparte_5 ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo C.F._4
Savarese (c.f. ), con studio in Napoli al Corso C.F._5
Vittorio Emanuele n. 112, mandato con procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Filomena Alaia ha instaurato il presente procedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 14 d. lgs. 150/2011, per ottenere la liquidazione dei compensi spettantile per l'attività professionale espletata, su incarico dei soggetti convenuti, nel giudizio di appello svoltosi innanzi a questa corte recante n. r.g. 2412/22, comprensivo della fase cautelare avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'esecutorietà
della sentenza impugnata.
A sostegno della domanda, l'avv. Alaia ha dedotto di aver ricevuto incarico, previa predisposizione di rituale preventivo e versamento di un acconto, dalla dalla , Controparte_1 Controparte_2
entrambe rappresentate dal sig. , nonché dallo stesso Controparte_3
, da e da di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
proporre appello avverso la sentenza n. 633/2022 del tribunale di
Avellino, che aveva confermato il decreto n. 1211/2018 con cui era stato ingiunto alla debitrice principale, ed ai fideiussori, il Parte_1
pagamento della somma di € 531.382,35, oltre alle spese di lite. Ha quindi esposto di aver notificato l'atto di appello e che, a seguito di proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 351 c.p.c., la Corte d'appello di Napoli aveva parzialmente sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per
2 la parte eccedente la somma di € 350.000,00. Poiché, successivamente, le era stato revocato il mandato, e le trattative per giungere ad un bonario accordo circa i compensi spettantile non erano giunte a buon fine, ha sottoposto a questa Corte le seguenti conclusioni: “accertare il diritto della
professionista al pagamento dei compensi e dei rimborsi dovuti per l'attività
svolta su incarico di , Parte_2 Controparte_4
nel giudizio di CP_5 CP_5 Controparte_3 Controparte_2
appello RGN. 2412/22 e nella relativa Fase Cautelare RGN 2412/2022;
2) per l'effetto, condannare [i resistenti] in solido tra di loro, al pagamento della
somma residua di € 16.898,60 (euro sedicimilaottocentonovantotto/60), come in
atto indicata, oltre spese generali, CPA e IVA, detratta la R.A laddove dovuta, il
tutto oltre interessi e rivalutazione, o di quella somma che sarà accertata in corso
di causa, per tutti i motivi spiegati in atti;
3) Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa, del presente
giudizio.
Fissata l'udienza e notificato il ricorso, i resistenti si sono costituiti sollevando eccezioni di rito e di merito e formulando le seguenti conclusioni: 1)- Previo annullamento del preventivo di massima sottoscritto dai
resistenti con l'avv. Filomena Alaia il 24.05.2022 perché viziato da errore
essenziale e riconoscibile sul valore della causa con il quale è stato quantificato il
compenso professionale richiesto dalla ricorrente, quantifichi il credito
professionale dell'avv. Filomena Alaia ai sensi del DM 55/2014, artt. 4 e 5, nella
somma di € 9.611,88 oltre accessori di legge o nella maggiore somma che riterrà
opportuno quantificare.
2)- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3 La causa, dopo un rinvio per bonario componimento, è pervenuta all'udienza del 4.6.2025 in cui, per mancata comparizione delle parti, è
stata differita ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza dell'11.06.2025, di cui
è stata data rituale comunicazione alle parti ed in cui, perdurando l'assenza dei procuratori, è stata trattenuta in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2023, è
applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338
c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
4 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, l'11/06/2025
Il Presidente rel.
Dott. Giulio Cataldi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1510/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 d. lgs.
150/2011, e vertente
TRA
avv. FILOMENA ALAIA (c. f.: ), quale procuratore C.F._1
di se stessa, con studio in Avellino, alla via Paul Harris, 22
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
p. IVA , (c.f. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), (c.f. C.F._2 Controparte_4
e (c.f. C.F._3 Controparte_5 ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo C.F._4
Savarese (c.f. ), con studio in Napoli al Corso C.F._5
Vittorio Emanuele n. 112, mandato con procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Filomena Alaia ha instaurato il presente procedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 14 d. lgs. 150/2011, per ottenere la liquidazione dei compensi spettantile per l'attività professionale espletata, su incarico dei soggetti convenuti, nel giudizio di appello svoltosi innanzi a questa corte recante n. r.g. 2412/22, comprensivo della fase cautelare avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'esecutorietà
della sentenza impugnata.
A sostegno della domanda, l'avv. Alaia ha dedotto di aver ricevuto incarico, previa predisposizione di rituale preventivo e versamento di un acconto, dalla dalla , Controparte_1 Controparte_2
entrambe rappresentate dal sig. , nonché dallo stesso Controparte_3
, da e da di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
proporre appello avverso la sentenza n. 633/2022 del tribunale di
Avellino, che aveva confermato il decreto n. 1211/2018 con cui era stato ingiunto alla debitrice principale, ed ai fideiussori, il Parte_1
pagamento della somma di € 531.382,35, oltre alle spese di lite. Ha quindi esposto di aver notificato l'atto di appello e che, a seguito di proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 351 c.p.c., la Corte d'appello di Napoli aveva parzialmente sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per
2 la parte eccedente la somma di € 350.000,00. Poiché, successivamente, le era stato revocato il mandato, e le trattative per giungere ad un bonario accordo circa i compensi spettantile non erano giunte a buon fine, ha sottoposto a questa Corte le seguenti conclusioni: “accertare il diritto della
professionista al pagamento dei compensi e dei rimborsi dovuti per l'attività
svolta su incarico di , Parte_2 Controparte_4
nel giudizio di CP_5 CP_5 Controparte_3 Controparte_2
appello RGN. 2412/22 e nella relativa Fase Cautelare RGN 2412/2022;
2) per l'effetto, condannare [i resistenti] in solido tra di loro, al pagamento della
somma residua di € 16.898,60 (euro sedicimilaottocentonovantotto/60), come in
atto indicata, oltre spese generali, CPA e IVA, detratta la R.A laddove dovuta, il
tutto oltre interessi e rivalutazione, o di quella somma che sarà accertata in corso
di causa, per tutti i motivi spiegati in atti;
3) Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa, del presente
giudizio.
Fissata l'udienza e notificato il ricorso, i resistenti si sono costituiti sollevando eccezioni di rito e di merito e formulando le seguenti conclusioni: 1)- Previo annullamento del preventivo di massima sottoscritto dai
resistenti con l'avv. Filomena Alaia il 24.05.2022 perché viziato da errore
essenziale e riconoscibile sul valore della causa con il quale è stato quantificato il
compenso professionale richiesto dalla ricorrente, quantifichi il credito
professionale dell'avv. Filomena Alaia ai sensi del DM 55/2014, artt. 4 e 5, nella
somma di € 9.611,88 oltre accessori di legge o nella maggiore somma che riterrà
opportuno quantificare.
2)- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3 La causa, dopo un rinvio per bonario componimento, è pervenuta all'udienza del 4.6.2025 in cui, per mancata comparizione delle parti, è
stata differita ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza dell'11.06.2025, di cui
è stata data rituale comunicazione alle parti ed in cui, perdurando l'assenza dei procuratori, è stata trattenuta in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2023, è
applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338
c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
4 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, l'11/06/2025
Il Presidente rel.
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