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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/15526
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 15526/2023 promossa da:
nata in [...] il [...]; nato in Parte_1 Controparte_1
Argentina l'8/06/1996; nato in [...] il [...] tutti rappresentati e Parte_2
difesi dall'avvocato Andrea Volonnino (C.F.: e dall'Abogado Davide Centini (C.F: C.F._1
del Foro di Roma, anche in via disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Volonnino in Roma, Via Nomentana 257 come da procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- In via principale, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti nata in [...] il [...], nato in [...]_1 Argentina l'8/06/1996 e nato in [...] il [...] e, per l'effetto, ordinare al Parte_2
e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di CP_2 essere discendenti del cittadino italiano di , nato ad [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. Persona_1
1), il quale, emigrato in Argentina, si coniugava in data 29 aprile 1907 con (cfr. doc. in atti n. 2) Parte_3
per poi morire nella città di Buenos Aires, in data 25 maggio 1939 (cfr. doc. in atti n. 3), senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino come risulta dal Certificato di Non
Naturalizzazione, rilasciato dal Camera Nazionale Elettorale – Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “SI
CERTIFICA: che nel Registro Nazionale degli Elettori in cui vi sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiorenne di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non è stato registrato finora il Sig.: , nato il [...], in [...], Alessandria, San Giuliano Nuovo. Deceduto” ( cfr. Persona_2
doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_2
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non comparso. Controparte_3
Il Pubblico Ministero in data 28/09/2023 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Assegnato termine per rinnovare la notificazione, all'udienza del 15.4.25, svoltasi attraverso trattazione scritta, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva e si sposava prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e partoriva una figlia in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo e nasceva, in data 21 gennaio 1908, la figlia Persona_1 Parte_3 Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 5), la quale contraeva matrimonio con cittadino argentino, in data Persona_4
5 febbraio 1944 a Buenos Aires (cfr. doc. in atti n. 6) ove moriva in data 4 settembre 1986 (cfr. doc. in atti n.
7);
- dal predetto matrimonio nasceva in data 29 maggio 1948 a Buenos Aires la loro figlia Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 8), la quale a sua volta si sposava con in data 19 settembre 1968 Controparte_4
(cfr. doc. in atti n. 9);
- dal matrimonio tra nasceva in data 5 aprile 1969 a Buenos Persona_5 Controparte_4
Aires la ricorrente cfr. doc. in atti n. 10), la quale contraeva matrimonio con Parte_1 [...] in data 3 settembre 1991 (cfr. doc. in atti n. 11); Persona_6
- dal matrimonio tra nascevano i loro figli, ulteriori Parte_1 Persona_6
ricorrenti, a Buenos Aires in data 8 giugno 1996 (cfr. doc. in atti n. 12) e Controparte_1 [...]
a Buenos Aires in data 14 maggio 1999 (cfr. doc. in atti n. 13). Parte_2
Ciò premesso in fatto, si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti
(cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora sussiste, come nel caso di specie, che i ricorrenti sono discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata e sposata prima del 1948 ma con prole nata in epoca successiva spetta in [...] luogo al e la relativa domanda Controparte_2 può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di accedere alla c.d. via amministrativa, per il tramite del Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, seguendo le istruzioni riportate sul sito web del
Consolato italiano, il quale prevede che gli appuntamenti per consegnare l'istanza di riconoscimento e la documentazione necessaria vadano presi esclusivamente in via telematica utilizzando il portale web
“Prenot@mi” (www.prenotami.esteri.it), tentando di prendere, in più occasioni, un appuntamento tramite il portale web messo a disposizione dell'autorità consolare italiana. I ricorrenti, lamentano, altresì, che ogni sforzo di accesso alla procedura consolare risultava vano, dal momento che ad ogni tentativo di accesso compariva un messaggio che segnalava l'assenza al momento di date disponibili per il servizio richiesto (cfr. doc. in atti n. 14). I ricorrenti tentavano, inoltre, di contattare le autorità consolari per le vie telefoniche e mezzo mail, chiedendo informazioni su come ottenere un appuntamento per presentare l'istanza di riconoscimento, ricevendo dall'indirizzo mail in Argentina, Buenos Aires – Cittadinanza Parte_4
solo “risposte automatiche” contenenti messaggi non risolutivi (cfr. doc. in atti n. 15). In data 8 giugno 2023, infine, i ricorrenti si recavano presso lo studio del Notaio Persona_7
il quale constatava di avere eseguito l'accesso al portale “Prenot@mi” dei ricorrenti per ottenere
[...]
un appuntamento per il servizio “Cittadinanza-Cittadinanza per discendenza-Ricostruzione di Cittadinanza” ma che il sito web ha restituito il seguente messaggio “Al momento non ci sono date disponibiliper il servizio richiesto” (cfr. doc. in atti n. 16).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_2 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo , cittadino italiano, nato il [...] nel comune di Persona_1
Alessandria (cfr. doc. in atti n. 1), in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del
1861, e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
La figlia nasceva, infatti, in Argentina il 22/01/1908 (cfr. doc. in atti n. 5) e si univa in Persona_3 matrimonio il 5/02/1944 con (cfr. doc. in atti n. 6) e partoriva una figlia in Controparte_5 data 29/05/1948 a Buenos Aires (cfr. doc. in atti n. 8). Tuttavia, ciò non comportava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana in quanto nasceva dopo il 1948 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 8 – 29 maggio 1948), ossia, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912, che impediva alla donna italiana maritata con cittadino straniero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 16 aprile
1975 e n. 30 del 28 gennaio 1983.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Le spese di lite non sono ripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e tenuto conto della mancata opposizione della P.A. alla presente domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata in [...] il Parte_1
05/04/1969; nato in [...] l'[...]; Controparte_1 Parte_2 nato in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Torino, 15 aprile 2025
Il giudice unico
Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 15526/2023 promossa da:
nata in [...] il [...]; nato in Parte_1 Controparte_1
Argentina l'8/06/1996; nato in [...] il [...] tutti rappresentati e Parte_2
difesi dall'avvocato Andrea Volonnino (C.F.: e dall'Abogado Davide Centini (C.F: C.F._1
del Foro di Roma, anche in via disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Volonnino in Roma, Via Nomentana 257 come da procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- In via principale, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti nata in [...] il [...], nato in [...]_1 Argentina l'8/06/1996 e nato in [...] il [...] e, per l'effetto, ordinare al Parte_2
e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di CP_2 essere discendenti del cittadino italiano di , nato ad [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. Persona_1
1), il quale, emigrato in Argentina, si coniugava in data 29 aprile 1907 con (cfr. doc. in atti n. 2) Parte_3
per poi morire nella città di Buenos Aires, in data 25 maggio 1939 (cfr. doc. in atti n. 3), senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino come risulta dal Certificato di Non
Naturalizzazione, rilasciato dal Camera Nazionale Elettorale – Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “SI
CERTIFICA: che nel Registro Nazionale degli Elettori in cui vi sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiorenne di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non è stato registrato finora il Sig.: , nato il [...], in [...], Alessandria, San Giuliano Nuovo. Deceduto” ( cfr. Persona_2
doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_2
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non comparso. Controparte_3
Il Pubblico Ministero in data 28/09/2023 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Assegnato termine per rinnovare la notificazione, all'udienza del 15.4.25, svoltasi attraverso trattazione scritta, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva e si sposava prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e partoriva una figlia in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo e nasceva, in data 21 gennaio 1908, la figlia Persona_1 Parte_3 Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 5), la quale contraeva matrimonio con cittadino argentino, in data Persona_4
5 febbraio 1944 a Buenos Aires (cfr. doc. in atti n. 6) ove moriva in data 4 settembre 1986 (cfr. doc. in atti n.
7);
- dal predetto matrimonio nasceva in data 29 maggio 1948 a Buenos Aires la loro figlia Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 8), la quale a sua volta si sposava con in data 19 settembre 1968 Controparte_4
(cfr. doc. in atti n. 9);
- dal matrimonio tra nasceva in data 5 aprile 1969 a Buenos Persona_5 Controparte_4
Aires la ricorrente cfr. doc. in atti n. 10), la quale contraeva matrimonio con Parte_1 [...] in data 3 settembre 1991 (cfr. doc. in atti n. 11); Persona_6
- dal matrimonio tra nascevano i loro figli, ulteriori Parte_1 Persona_6
ricorrenti, a Buenos Aires in data 8 giugno 1996 (cfr. doc. in atti n. 12) e Controparte_1 [...]
a Buenos Aires in data 14 maggio 1999 (cfr. doc. in atti n. 13). Parte_2
Ciò premesso in fatto, si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti
(cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora sussiste, come nel caso di specie, che i ricorrenti sono discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata e sposata prima del 1948 ma con prole nata in epoca successiva spetta in [...] luogo al e la relativa domanda Controparte_2 può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di accedere alla c.d. via amministrativa, per il tramite del Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, seguendo le istruzioni riportate sul sito web del
Consolato italiano, il quale prevede che gli appuntamenti per consegnare l'istanza di riconoscimento e la documentazione necessaria vadano presi esclusivamente in via telematica utilizzando il portale web
“Prenot@mi” (www.prenotami.esteri.it), tentando di prendere, in più occasioni, un appuntamento tramite il portale web messo a disposizione dell'autorità consolare italiana. I ricorrenti, lamentano, altresì, che ogni sforzo di accesso alla procedura consolare risultava vano, dal momento che ad ogni tentativo di accesso compariva un messaggio che segnalava l'assenza al momento di date disponibili per il servizio richiesto (cfr. doc. in atti n. 14). I ricorrenti tentavano, inoltre, di contattare le autorità consolari per le vie telefoniche e mezzo mail, chiedendo informazioni su come ottenere un appuntamento per presentare l'istanza di riconoscimento, ricevendo dall'indirizzo mail in Argentina, Buenos Aires – Cittadinanza Parte_4
solo “risposte automatiche” contenenti messaggi non risolutivi (cfr. doc. in atti n. 15). In data 8 giugno 2023, infine, i ricorrenti si recavano presso lo studio del Notaio Persona_7
il quale constatava di avere eseguito l'accesso al portale “Prenot@mi” dei ricorrenti per ottenere
[...]
un appuntamento per il servizio “Cittadinanza-Cittadinanza per discendenza-Ricostruzione di Cittadinanza” ma che il sito web ha restituito il seguente messaggio “Al momento non ci sono date disponibiliper il servizio richiesto” (cfr. doc. in atti n. 16).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_2 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo , cittadino italiano, nato il [...] nel comune di Persona_1
Alessandria (cfr. doc. in atti n. 1), in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del
1861, e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
La figlia nasceva, infatti, in Argentina il 22/01/1908 (cfr. doc. in atti n. 5) e si univa in Persona_3 matrimonio il 5/02/1944 con (cfr. doc. in atti n. 6) e partoriva una figlia in Controparte_5 data 29/05/1948 a Buenos Aires (cfr. doc. in atti n. 8). Tuttavia, ciò non comportava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana in quanto nasceva dopo il 1948 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 8 – 29 maggio 1948), ossia, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912, che impediva alla donna italiana maritata con cittadino straniero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 16 aprile
1975 e n. 30 del 28 gennaio 1983.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Le spese di lite non sono ripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e tenuto conto della mancata opposizione della P.A. alla presente domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata in [...] il Parte_1
05/04/1969; nato in [...] l'[...]; Controparte_1 Parte_2 nato in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Torino, 15 aprile 2025
Il giudice unico
Alessandra Aragno