Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1582 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 26/03/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. TRUGLIO FRANCESCO il quale ha preso atto delle conclusioni del CTU e insistito in ricorso;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il Controparte_1 quale ha dedotto “richiama ed insiste nella memoria difensiva chiedendo la decisione della causa opponendosi ad ogni contraria richiesta difesa ed eccezione e conclude per il rigetto del ricorso”;
Visti gli atti del fascicolo, rilevato che è stata depositata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1582 /2024 R.G.L. oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 [...]
, in giudizio con l'avv. TRUGLIO FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente C.F._1
nei confronti di
I.N.A.I.L., CF , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 Controparte_1
, giusta procura in atti, resistente
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, ha chiesto “Ritenere e dichiarare che il sig. ha subito, in seguito all'infortunio occorso in data 30.07.2023, un danno Pt_1
biologico temporaneo e permanente, in relazione alla lesione irreversibile della integrità fisica, psichica e dinamica, da quantificarsi in termini percentuali all'esito dell'accertamento medico-legale fino al 02.02.2024
2. Per gli effetti condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 del D.leg.vo n. 38/2000 nella misura massima di legge ovvero in quella spettante all'esito dell'accertamento medico legale e gli altri accessori di cui al DPR n.1124 /65 nel periodo che va dal 30.12.2023 e fino alla data dell'effettiva guarigione ovvero 02.02.2024 ”.
Premetteva a dette domande di aver subito “in data 30.07.2023 un infortunio sul lavoro, procurandosi una trauma distorsivo al ginocchio destro” e di avere “in data 22.09.2023 (..) inoltre subito, a seguito del trauma, intervento di meniscectomia esterna in artroscopia” che l'INAIL al quale veniva presentata formale denuncia di infortunio su lavoro “con comunicazione del 31.12.2023 riconosceva
l'infortunio con menomazione dell'integrità psico fisica pari al 2% e individuando quale periodo indennizzato dal 05.08.2023 al 29.12.2023”.
Ritenendo sulla base della documentazione medica di cui era in possesso che il periodo di indennizzo dovesse cessare il 02.02.2024, data di effettiva guarigione e non il 29.12.2023 come invece ritenuto dall'istituto, proponeva, in data 25.01.2023 a mezzo pec tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 104 d.P.R. 1124/65 per la riforma del provvedimento che con comunicazione del
28.02.2024 l'INAIL rigettava.
Allegando “il diritto …, ad aver riconosciute le giornate indennizzate per il periodo che va dal
30.12.2023 al 02.02.2024 incluso a seguito dell'infortunio occorsogli, in data 30.07.2023, durante lo svolgimento del proprio lavoro” il ricorrente promuoveva l'odierno giudizio.
Si costituiva l'istituto resistente il quale contestava quanto dedotto ed allegato da parte ricorrente, evidenziava la correttezza e congruità delle eseguite valutazioni mediche in relazione alle conseguenze dirette dell'infortunio subito dal ricorrente il quale tuttavia presentava anche
“patologie extralavorative quali la condromalacia, la lesione parziale del menisco mediale e lesione parziale inserzionale inveterata del legamento crociato che hanno probabilmente favorito il protrarsi di versamento endoarticolare” pure considerate dall'INAIL e che ciononostante consentivano di accertare alla visita del 29.12.2023 che il "deambula in autonomia senza dolore e senza zoppia ginocchio asciutto Pt_1
fresco e roseo, flessione ed estensione complete" con cessazione della condizione di inabilità assoluta.
Chiedeva pertanto “rigettare l'avversa domanda, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari.”
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito con il deposito di documenti e non essendo contestata la natura di infortunio sul lavoro del sinistro occorso al ricorrente il 30.7.2023, il
Tribunale riteneva opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di chiarire quanto indicato nell'ordinanza resa nell'udienza del 16.10.2024.
La domanda non può essere accolta.
L'art 68 dpr 1124/65 dispone: “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120”.
Per la decisione della controversia, risulta quindi dirimente la disposta consulenza tecnica.
L'ausiliare del giudice esaminata la documentazione medica in atti e visitato il ricorrente, ha formulato la diagnosi di “esiti di meniscectomia esterna ginocchio destro per lesione massiva del menisco esterno”, ha ritenuto “ammissibile il nesso causale tra l'infortunio sul lavoro e la lesione del menisco esterno ginocchio destro” e con argomentare privo di vizi logico giuridici oltre che metodologici e scientifici e pertanto pienamente condivisibile, ha ritenuto corretto l'operato dell'INAIL in quanto assolutamente “congru(o) e sufficient(e) alla stabilizzazione di un ginocchio a seguito di un intervento di meniscectomia esterna” il complessivo periodo di 5 mesi di inabilità riconosciuto al ricorrente tanto che nella visita del 29.12.2023 “a seguito di scrupolosa visita specialistica ortopedica della Dott.ssa che evidenziava un ginocchio asciutto con flesso-estensioni complete, Persona_1
stabile, gli specialisti medico-legali dell'INAIL prescrivevano la ripresa del lavoro in data 30.12.2023”.
Ha poi precisato il consulente di ritenere non congruo ai fini della relativa indennizzabilità “il prolungamento della malattia effettuato dai medici della Sanità Marittima fino al 2.2.2024 sulla base tra
l'altro di un esame obiettivo semeioticamente molto povero (Dott. in data 23.12.2023 ”zoppia” e Per_2
Dott.ssa in data 19.1.2024”zoppia e gonfiore”)”. Persona_3
All'udienza odierna immediatamente successiva al deposito della relazione di consulenza, dette conclusioni non sono state neppure genericamente contestate dal ricorrente il quale non risulta nemmeno aver formulato osservazioni alla relazione nel termine a tal fine espressamente assegnato ai sensi dell'art 195 cpc
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione del DM 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso, dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 2.695,50 oltre al rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovuti.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe ogni diversa domanda istanza ed eccezione disattesa
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo