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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1856/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1856/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GATTI AMEDEO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in STRADA PETRARCA 9 43100 PARMApresso il difensore avv. GATTI
AMEDEO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZICCARDI Controparte_1 P.IVA_2
VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V.LE MARIOTTI, 1 null 43121 PARMApresso il difensore avv. ZICCARDI VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. ZICCARDI VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V.LE MARIOTTI, 1 null
43121 PARMApresso il difensore avv. ZICCARDI VINCENZO
FRANCESCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
ZICCARDI VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V.LE MARIOTTI, 1 null 43121
PARMApresso il difensore avv. ZICCARDI VINCENZO
Appellati e appellanti incidentali
(QUALE EREDE DI (C.F. CP_3 Persona_1 Per_1
), con il patrocinio dell'avv. GUIDO PIERFRANCESCO e dell'avv. GUARINI C.F._3
KATIA ( BORGO RICCIO DA PARMA 7 43121 PARMA;
, elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA BORGO RICCIO, 7 PARMApresso il difensore avv. GUIDO PIERFRANCESCO
pagina 1 di 20 (QUALE EREDE DI (C.F. Pt_3 Persona_1 Per_1
, con il patrocinio dell'avv. GUIDO PIERFRANCESCO e dell'avv. GUARINI C.F._5
KATIA ( BORGO RICCIO DA PARMA 7 43121 PARMA;
, elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA BORGO RICCIO, 7 PARMApresso il difensore avv. GUIDO PIERFRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDO Parte_4 C.F._6
PIERFRANCESCO e dell'avv. GUARINI KATIA ( BORGO RICCIO DA C.F._4
PARMA 7 43121 PARMA;
, elettivamente domiciliato in VIA BORGO RICCIO, 7 PARMApresso il difensore avv. GUIDO PIERFRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 P.IVA_3 dell'avv. ZICCARDI VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MARIOTTI 1
43121 PARMApresso il difensore avv. ZICCARDI VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_4
ZICCARDI VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MARIOTTI 1 43121
PARMApresso il difensore avv. ZICCARDI VINCENZO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORI Parte_6 P.IVA_5
VIRGINIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in BORGO FELINO 3 43121 PARMApresso il difensore avv. MORI VIRGINIA
(C.F. , contumace Parte_7 P.IVA_6
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1020/2021 del Tribunale di Parma, pubblicata il 20 luglio
2021.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. L' , E Controparte_1 Parte_2 Persona_1 [...] convenivano in giudizio al fine di far dichiarare il recesso dal Parte_8 Parte_1 contratto di appalto stipulato con quest'ultima, ex art. 1671 c.c., e far dichiarare tenuta alla Pt_1 restituzione della somma di euro 176.400,00 a favore della della somma di Controparte_1 euro 8.883,00 a favore di , della somma di euro 8.883,00 a favore di Persona_1 [...]
, e della somma di euro 17.168,00 a favore di o di Pt_2 Parte_8 quella maggiore o minore accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e/o rivalutazione monetaria, con vittoria di spese processuali.
2. Gli attori, in particolare, esponevano che:
- in data 30 settembre 2008, i medesimi, unitamente ad altri co-committenti, affidavano a , Pt_1 mediante la sottoscrizione di un contratto di appalto, l'esecuzione di lavori, aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto denominato C5/1 sito in Monticelli Terme, previa redazione di idonea convenzione con il Comune di;
Parte_7
pagina 2 di 20 - l'importo dei lavori veniva concordato nella somma di euro 1.900.000,00, già comprensiva degli oneri di sicurezza;
- alla data della instaurazione del giudizio, risultavano contabilizzati dalla ditta appaltatrice lavori per euro 1.550.000,00, che non rispondevano al reale stato delle opere eseguite;
- viste le divergenze emerse in fase di contabilizzazione dei lavori, si procedeva invano ad un tentativo di bonario componimento fra il committente e l'appaltatore e anzi, l' riceveva Controparte_1 sollecito di pagamento da parte del legale di;
Pt_1
- secondo la società attrice, l'importo per le lavorazioni eseguite era di euro 1.235.000,00;
- sulla base della contabilizzazione eseguita, l' riteneva di recedere dal contratto di Controparte_1 appalto stipulato e di provvedere ad ultimare autonomamente le lavorazioni mancanti, dandone comunicazione alla società . Pt_1
- la convenuta era tenuta alla restituzione della differenza pari ad 315.000,00 (= euro 1.550.000,00 - euro 1.235.000,00), sulla base del riparto percentuale delle quote di proprietà dei vari proprietari:
(56.00%), euro 176.400,00; (8.62%), euro Controparte_1 Parte_6
27.153,00; (5.45%), euro 17.168,00; (2.72%), euro 8.568,00; Parte_8 Pt_5
(2.82%), euro 8.883,00; (7.39%), euro 23.278,00; Parte_2 Parte_4 Per_1
(2.82%), euro 8.883,00; Cooperativa Nuova Prospettiva (7.64%), euro 24.066,00;
[...] [...]
(6.54%), euro 20.601,00. Parte_7
Gli attori imputavano alla società convenuta un comportamento non ispirato a buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale, che si sarebbe manifestato nella richiesta di liquidazione di ulteriori e maggiori somme, rispetto a quelle già ottenute e rispetto allo stato dei lavori eseguiti;
per di più, senza tenere conto della mancata esecuzione di diverse lavorazioni e dell'estrazione di ghiaia dal comparto C5/1 per utilizzarla in altro comparto C5/2-3.
3. si costituiva, contestando la fondatezza della domanda attorea, eccependo che il corrispettivo Pt_1 dovuto alla stessa non fosse pari ad euro 1.235.000, bensì ad euro 1.700.907,65, oltre Iva, cosicché, pur considerati gli acconti versati, non solo non doveva essere restituita agli attori alcuna somma, ma, al contrario, erano questi ultimi ad essere debitori, verso , di rilevanti importi. Pt_1
4. Parte convenuta esponeva che:
- nel corso degli anni compresi tra il 2008 ed il 2012, essa eseguiva, senza contestazione alcuna, la maggior parte dei lavori commissionati;
- in data 13.10.2012, il collaudatore delle opere, ing. , attestava l'esecuzione di lavori Persona_2 per una percentuale approssimativa dell'80%, ossia per la somma di euro 1.508.500, oltre Iva, a fronte della quale la emetteva fatture nei confronti dei vari committenti, parte delle quali pagate e Pt_1 parte rimaste impagate (quanto alla società per euro 24.915,71, Parte_6 quanto a per euro 6.096,75, quanto a per euro Parte_4 Persona_1
pagina 3 di 20 4.895,12; quanto alla società NUOVA PROSPETTIVA per euro 39.294,18; quanto al
[...]
per euro 114.387,67, come da doc. 7 richiamato da ); Parte_7 Pt_1
- nel corso degli anni 2013 e 2014, i lavori di completamento del cantiere procedevano con lentezza, stante la volontà dei committenti di limitare gli esborsi in un periodo segnato da una profonda crisi del settore immobiliare;
- in data 30 marzo 2015, la società , che, dall'anno 2012 non aveva più ricevuto alcun importo e Pt_1 desiderava, inoltre, giungere alla conclusione del contratto di appalto, inviava una raccomandata a tutti i committenti, chiedendo il saldo delle fatture emesse e la fissazione di un incontro per poter programmare tempi e modalità di completamento delle opere;
- detta raccomandata veniva riscontrata solo dalla società la quale, dopo una prima serie CP_1 di colloqui finalizzati ad individuare possibili soluzioni, comunicava però, in modo del tutto inaspettato, in data 5 giugno 2015, la volontà di recedere dal contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c.;
- a quel punto, la società , con lettera in data 13.8.2015, inviava un prospetto analitico delle Pt_1 lavorazioni svolte, quantificando il corrispettivo per i lavori eseguiti fino a quel momento (e per le spese sostenute), nella somma di euro 1.700.907,65, oltre Iva, somma comprensiva di opere CP contrattuali, opere extra contratto e spese riguardanti ed reclamando, conseguentemente, al CP_6 netto degli acconti ricevuti, il pagamento della differenza, pari ad euro 311.540,97;
- con la suddetta missiva, la società invitava, inoltre, i committenti ed il direttore dei lavori ad Pt_1 effettuare, ai sensi dell'art. 1665 c.c., una verifica in cantiere delle opere ai fini del loro definitivo collaudo;
- la citata comunicazione veniva riscontrata unicamente dal direttore dei lavori, in data 17 agosto
2015, il quale, riportandosi al contenuto di una precedente dichiarazione resa il giorno 7 luglio 2015, confermava la correttezza delle opere svolte per una quantità superiore all'80% del totale;
- in data 13.10.2012 il collaudatore delle opere, ing. , e poi il direttore dei lavori ing. Persona_2
avevano attestato l'esecuzione di lavori per una percentuale approssimativa dell'80%, ossia CP_7 per somma non inferiore ad euro 1.508.500, oltre Iva;
- a tale somma doveva essere poi sommato l'importo dei mancati guadagni, dovuto ex art. 1671 c.c. a fronte della rescissione contrattuale invocata dai committenti.
Conseguentemente, chiedeva il rigetto delle domande attoree. Pt_1
5. Alla presente causa veniva riunita la causa n. 361/2016 R.G., introdotta dalla medesima , Pt_1 nella quale la stessa chiedeva la condanna dei committenti, Controparte_1 Per_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_8 Parte_4
e Parte_6 Controparte_4 [...] al pagamento, in solido tra loro, sia a titolo Parte_5 contrattuale che, subordinatamente, a titolo extracontrattuale o di semplice arricchimento, del saldo del pagina 4 di 20 corrispettivo per i lavori di appalto eseguiti e per l'indennità di rescissione, pari alla complessiva somma di euro 382.087,90, o alla somma diversa, maggiore o minore, risultante dalla istruttoria, anche mediante quantificazione del corrispettivo dell'appalto “a misura”, comprendente: residuo dovuto per lavori contrattuali;
importo dovuto per lavori extra contratto;
importo dovuto per pagamenti a favore di CP ed;
importo dovuto per danno, ex art. 1671 c.c. CP_6
In subordine, in caso di accertata esclusione della solidarietà tra tutti i committenti, chiedeva la Pt_1 condanna dei convenuti al pagamento, sempre a titolo contrattuale o extracontrattuale o di semplice arricchimento, ciascuno per la rispettiva quota di partecipazione all'appalto ed al netto degli acconti da ciascuno già versati, della complessiva somma di euro 382.087,90 o di quella diversa somma, maggiore o minore, emersa dalla istruttoria, anche mediante quantificazione del corrispettivo dell'appalto “a misura”.
Ulteriormente, in via subordinata, in caso di accertato esclusivo obbligo dell' Controparte_1 al pagamento del corrispettivo dell'appalto e della indennità per la rescissione, chiedeva
[...] Pt_1 che venisse condannata unicamente tale società al pagamento, sempre a titolo contrattuale o extracontrattuale o di semplice arricchimento, della complessiva somma di euro 382.087,90 o di quella diversa somma, maggiore o minore, emersa dalla istruttoria, anche mediante quantificazione del corrispettivo dell'appalto “a misura”; in ogni caso, oltre interessi moratori dalla data del dovuto al saldo, maggiori danni ex art. 1224 c.c. e spese processuali.
6. nella causa riunita, si costituiva, chiedendo di accertare le Parte_6 somme effettivamente dovute a a titolo di corrispettivo, nonché l'importo di propria pertinenza Pt_1
e si opponeva alla declaratoria di solidarietà nonché all'accoglimento delle domande relative alle opere extra capitolato ed al mancato guadagno, ritenendovi tenuta esclusivamente l' Controparte_1 della quale chiedeva la condanna in manleva delle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda ex art. 1671 c.c., nonché al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della situazione venutasi a creare.
NUOVA PROSPETTIVA, e Parte_5 Pt_4
si costituivano, chiedendo di dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva o,
[...] comunque, di respingere le domande nei loro confronti.
L'impresa e si costituivano, facendo CP_1 Persona_1 Parte_2 valere, anche con domanda riconvenzionale, le stesse ragioni della causa principale, mentre d il non si costituivano. Parte_8 Parte_7
7. Interrotta la causa per il decesso di e , essa è stata Persona_1 Parte_2 riassunta nei confronti dei loro rispettivi eredi.
8. Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Tribunale tratteneva la causa in decisione e, previo deposito degli scritti defensionali finali, pronunciava sentenza definitiva, così statuendo:
pagina 5 di 20 - “in parziale accoglimento delle reciproche domande, dichiara tenuta e condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per il titolo di cui alla parte motiva, a restituire a la somma di euro 8.956,83 ed a , quale erede di Parte_8 Parte_2
la somma di euro 4.634,54, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Parte_2
- dichiara tenuta e condanna L in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a per i titoli di cui alla parte motiva, l'importo residuo di euro Parte_1 27.095,72, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
dichiara che a versato in eccedenza la somma di euro 8.069,85; Parte_6
- respinge nel resto.
- Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice (
[...]
e di parte convenuta nella misura Controparte_1 Pt_2 Controparte_8 Parte_1 di metà ciascuna.
- Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le medesime parti, nonché tra
[...] ed Parte_6 Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di Parte_1 Parte_6
,
[...] Controparte_9 Pt_4
, che liquida, a favore di ciascuna parte, in
[...] Controparte_4 complessivi euro 18.452,00, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.”
9. Nel merito, il tribunale riteneva che il contratto di appalto per cui è causa, avente ad oggetto i lavori di urbanizzazione all'interno del comparto C5/1 di Monticelli Terme, fosse stato stipulato esclusivamente tra e (doc. 1 di parte attrice). Controparte_1 Pt_1
Anche se, di fatto, il corrispettivo era stato ripartito, pro quota, tra tutti i “committenti” ed in parte versato da questi ultimi, tanto che alcuni di essi , e Controparte_1 Parte_8 Pt_2
avevano esercitato l'azione di ripetizione dell'indebito, sostenendo di avere versato più di Per_1 quanto di loro spettanza, e anche se aveva chiesto che venisse accertato l'importo a carico Pt_6 della stessa, , anche nella causa riunita, pur chiedendo la condanna dei convenuti, Pt_1 subordinatamente, in via extracontrattuale o per arricchimento senza giusta causa, in realtà, faceva unicamente riferimento al contratto d'appalto, quale fonte dei propri diritti e delle obbligazioni delle controparti.
Alla luce di quanto sopra, secondo il Tribunale, doveva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti della causa riunita, ad esclusione di Controparte_1
10. L'Impresa veva esercitato il recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c. (doc. 4), secondo cui, CP_1
“Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
11. Il Tribunale, al fine di decidere sulle domande delle parti aveva preliminarmente accertato tramite
CTU quali fossero le lavorazioni eseguite da , fino al momento del recesso dell' Pt_1 CP_1 dal contratto, e quale fosse il mancato guadagno che quest'ultima, ed unicamente lei,
[...] dovesse corrispondere a in conseguenza del recesso. Pt_1
pagina 6 di 20 Di conseguenza, il CTU aveva sviluppato tutti i rilievi in modo da ottenere la quantità delle opere di urbanizzazione realizzate dall'impresa ed aveva determinato il corrispettivo dovuto per le opere Pt_1 eseguite secondo diverse ipotesi di conteggio.
Il Tribunale aveva deciso di applicare l'ipotesi B, in quanto più aderente al contratto stipulato tra le parti, poiché fondata esclusivamente sulla documentazione allegata al permesso di costruire.
Il CTU aveva quindi determinato l'entità dei lavori eseguiti da , quantificandole nella somma di
Pt_1 euro 1.353.904,48 e l'entità delle opere di urbanizzazione non eseguite dall'impresa ,
Pt_1 quantificandole in euro 546.095,52 (= euro 1.900.000,00 - euro 1.353.904,48). Inoltre, Il CTU, aveva accertato che l'impresa aveva realizzato opere extra-contratto per l'importo di euro 31.750,00,
Pt_1 che l' non aveva contestato. Infine, per quanto attiene alla determinazione del Controparte_1 mancato guadagno dell'impresa , il CTU aveva adottato “l'entità usualmente prevista per l'utile
Pt_1 di impresa nella misura del 10%, percentuale desumibile dai vari prezziari delle opere edili ed anche dal volume “Analisi dei prezzi in edilizia e ingegneria civile” di . Controparte_10 CP_11
In base a tale criterio, il CTU, sul costo complessivo delle opere non eseguite aveva determinato l'entità del mancato guadagno in euro 49.645,05 sulla base del seguente calcolo matematico: euro
546.095,52 / 1,10 x 10%.
12. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale aveva stabilito che a , per le opere eseguite, anche Pt_1 extra-contratto, era dovuto il complessivo importo di euro 1.385.654,48 (= 1.353.904,48 + 31.750,00), oltre ad euro 49.645,05 per mancato guadagno.
Secondo il giudice di prime cure, aveva emesso fatture per il maggior importo di euro Pt_1
1.550.000,00, oltre Iva, che aveva suddiviso, in base alle diverse percentuali di spettanza, tra tutti i committenti proprietari dei lotti interessati dall'intervento: (56%, unica Controparte_1 firmataria del contratto di appalto oggetto di causa), (5,45%), Parte_8
(2,82%), (2,82), attori della causa n. 4763/15 e Parte_2 Persona_1 convenuti della causa riunita, (2,72), (7,39%), (8,62), Pt_5 Parte_4 Pt_6
(7,64) e (6,54%), tutti convenuti Controparte_4 Parte_7 nella causa riunita.
Tuttavia, in base a quanto accertato dal CTU, risultava avere richiesto ai committenti un Pt_1 esborso maggiore di quello dovuto, pari ad euro 164.345,52, oltre Iva, di cui euro 92.033,50 all'impresa euro 8.956,83 al , euro 4.470,20 a CP_1 Parte_8 [...] euro 4.634,54 al euro 4.634,54 al euro 12.145,13 Parte_5 Per_1 Pt_2 alla euro 14.166,60 ad , euro 12.556,00 a ed euro Pt_4 Pt_6 Controparte_4
10.749,00 al . Parte_7
Pertanto, il giudice a quo, poiché, oltre all' anche il , gli eredi Controparte_1 Parte_8 del e gli eredi avevano chiesto la restituzione dell'eccedenza indebitamente Per_1 Pt_2 versata, aveva dichiarato che al spettava in restituzione la somma di euro 8.956,83 ed Parte_8
pagina 7 di 20 agli eredi del a somma di euro 4.634,54. Il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda al Pt_2 saldo. Invece, agli eredi del il Tribunale riteneva che non fosse dovuto alcunché in Per_1 restituzione, escludendosi, sulla base dei conteggi di , che il che non aveva Pt_1 Per_1 fornito prova in tal senso, avesse corrisposto più di quanto di sua spettanza. Al contrario, dai suddetti conteggi, risultava un residuo non versato, pari ad euro 1.057,04 (= 2.326,50 + 3.365,18 – 4.634,54). Il
giudice di primo grado osservava, infine, che alla pettava in restituzione la somma di euro Pt_4
8.069,85 (= 14.166,60 – 6.096,75) e ad la somma di euro 8.069,85 (=14.223,00 - Pt_6
12.556,00), che non avevano chiesto in restituzione.
risultava non avere ancora corrisposto a la differenza, pari ad euro Controparte_4 Pt_1
16.021,18 (= 28.577,18 - 12.556,00); il non risultava avere Parte_7 versato a la somma pari ad euro 103.638,67 (= 114.387,67 - 10.749,00). Pt_1
Quanto all' questa risultava avere indebitamente versato, per la sua quota, la Controparte_1 somma di euro 92.033,50.
13. Sulla base di quanto sopra, il Tribunale aveva ritenuto, quindi, che , rispetto alla somma di Pt_1 euro 1.550.000,00 chiesta ai “committenti”, avesse, in effetti, ricevuto la minor somma di euro
1.429.283,11 e, dunque, sulla base dei conteggi del CTU, la somma eccedente di euro 43.628,63, rispetto all'importo effettivamente dovuto, pari a euro 1.385.654,48. Da tale somma, tuttavia, andava detratto il credito di euro 7.487,97 (“differenza da incassare Enti”), chiesto da in questa sede Pt_1 CP CP_ (per spese ed e non contestato, con la conseguenza che risultava aver ricevuto in Pt_1 eccedenza la minor somma di euro 36.140,65, di cui l'importo di euro 22.549,28 andava riconosciuto, per la sua quota, all' = 36.140,65 – 8.956,83 – 4.634,54). Controparte_1
Tuttavia, poiché l' era tenuta a versare alla la somma di euro 49.645,00, Controparte_1 Pt_1 per mancato guadagno, il giudice di prime cure riteneva che, operata la parziale compensazione tra i rispettivi crediti, la stessa doveva essere condannata al pagamento della differenza ancora dovuta, pari ad euro 27.095,72, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
14. Proponeva appello principale Parte_1
15. Col primo motivo di gravame l'appellante riteneva erronea la statuizione del giudice, in virtù della CP CP_ quale il credito di quale “differenza da incassare Enti” per spese ed sarebbe Parte_1 stato pari ad euro 7.487,97, come da prospetto riepilogativo prodotto da . In realtà, infatti, Pt_1
l'appellante sottolineava che il prospetto in questione non indicava l'importo delle spese “sostenute”, ma solo l'importo delle spese a quell'epoca “fatturate” ai vari committenti in misura inferiore a quelle dovute, e che l'ammontare delle spese sostenute era stato documentato attraverso la produzione delle relative fatture di spesa.
Per questi motivi
riteneva che l'importo delle spese ancora da incassare Pt_1 fosse pari ad euro 20.840,16 a fronte di esborsi complessivi pari ad euro 54.075,54 + IVA ed incassi pari a euro 33.235,38 + IVA.
pagina 8 di 20 16. Col secondo motivo di gravame, l'appellante censurava l'erronea quantificazione del corrispettivo per la realizzazione dei muretti adottata dal Tribunale al fine di determinare gli importi da liquidare.
Secondo il CTU ricavava dalla Planimetria di Progetto oggetto di causa la misura di metri Pt_1 lineari 2.319 sulla scorta di una personale e liberissima “interpretazione” priva di alcun riscontro oggettivo. In verità, la misura di muretti da realizzarsi era pari a metri lineari 1.390, come attestato dal collaudatore in epoca antecedente al contenzioso. Pertanto, partendo dal presupposto che la società
aveva eseguito muretti per metri lineari 1.164,75, il CTU avrebbe dovuto rapportare detta Pt_1 misura ai 1.390 metri da realizzarsi. Di conseguenza, il corrispettivo dovuto sarebbe stato quantificato nell'83,75% del totale dovuto. Per tale ragione l'appellante deduceva che dovesse riconoscersi che il controvalore dei muretti era pari ad euro 214.894 e non ad euro 128.885,00 come indicato dal CTU, con una differenza di euro 86.009 + IVA.
17. Col terzo motivo di gravame, l'appellante riteneva erronei i calcoli effettuati dal giudice di primo grado in quanto mettevano a confronto importi al netto di IVA con importi al lordo di IVA ed importi comprensivi degli esborsi IREN ed con importi non comprensivi di tali quote. CP_6
18. Col quarto motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio e affermava il diritto di di ottenere il rimborso delle Pt_1 spese processuali, addossando alla quantomeno il 50% delle spese di CTU e Controparte_12 delle spese di difesa di , con compensazione delle spese di giudizio tra tutte le altre parti. In Pt_1 subordine, sosteneva di poter pagare soltanto le spese dei convenuti , E Pt_1 Parte_8 Pt_2
, unici soggetti risultati creditori, nei limiti tariffari corrispondenti allo scaglione Parte_5 di appartenenza delle somme da rimborsare a ciascuno di essi.
19. L'appellante concludeva come segue: Pt_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, previa ammissione dei mezzi istruttori non espletati nel corso del giudizio di primo grado, riformare la sentenza n. 1020/2021 del Tribunale di Parma, e per l'effetto, in parziale accoglimento delle reciproche domande: dichiarare tenuta e condannare l in persona del CP_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare a per i titoli di cui alla parte motiva Parte_1 l'importo di euro 156.939,08 + IVA (a lordo dei rimborsi che effettuerà a favore di Pt_1 Parte
, e di Carrara), oltre a interessi legali dalla data della domanda di saldo;
Parte_8 Pt_2 accogliere le domande di restituzione proposte dai signori e nei limiti di euro Parte_8 Pt_2 3.502,39 + IVA per quanto riguarda il primo e di euro 1.813,35 + IVA per quanto riguarda il secondo;
porre le spese di CTU e quelle sostenute da per la propria difesa a carico dell'Impresa Pt_1 in misura non inferiore al 50%, con compensazione delle spese di giudizio tra tutte le altre CP_1 Parte parti;
o in subordine, almeno per quanto riguarda i convenuti , e di Parte_8 Pt_2
, con contenimento delle spese da liquidare a carico di nei limiti tariffari Pt_5 Pt_1 corrispondenti allo scaglione di appartenenza delle somme da rimborsare a ciascuno di essi.”
20. Si costituivano e Controparte_1 Parte_2 Parte_8 proponendo appello incidentale.
Col primo motivo di gravame, gli appellanti incidentali deducevano quanto segue: “errore della sentenza nella determinazione degli importi della vertenza e nel ragionamento logico e giuridico posto
pagina 9 di 20 a fondamento della determinazione dell'importo risultante dalla c.t.u”. In particolare, il giudice di prime cure nel calcolare le somme dovute da avrebbe dovuto tener conto dell'importo Pt_1 quantificato dal CTU (IPOTESI B) parametrato a quanto versato dai soggetti attuatori e avrebbe dovuto prendere in considerazione le voci in maniera uniforme, comprensive o al netto di IVA.
21. Col secondo motivo di gravame, gli appellanti incidentali deducevano quanto segue: “errore della sentenza nel riconoscimento del danno da mancato guadagno”. In particolare, gli appellanti incidentali sostenevano che il danno da mancato guadagno risultava del tutto indeterminato nell'an, non avendo provato alcuna concreta menomazione dalla mancata esecuzione dell'opera. Infatti, in tema di Pt_1 responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non era sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma doveva altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presupponeva la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito, se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici.
22. Col terzo motivo di gravame, gli appellanti incidentali deducevano quanto segue: “errore della sentenza nella liquidazione delle spese legali”.
23. Rispetto all'atto di appello proposto da , ferma la necessità di correggere l'errore Parte_1 materiale relativo ai calcoli operati dal Giudice di prime cure, gli appellati (appellanti incidentali) sostenevano che l'atto di appello fosse inammissibile, atteso che veniva mutata la causa petendi e veniva mutato anche il petitum, introducendosi una domanda nuova e differente rispetto a quanto dedotto ed oggetto della fase di primo grado. Infatti, , chiedeva la riforma della sentenza di Pt_1 primo grado, imputando esclusivamente ad il pagamento delle prestazioni Controparte_1 rivendicate e quindi mutando la causa petendi ed il petitum della domanda introduttiva di primo grado, chiedeva l'accoglimento delle domande di , E (che nulla Parte_8 Pt_2 Parte_5 aveva chiesto in primo grado) e addirittura in via subordinata chiedeva la condanna di sé stessa al pagamento delle spese legali anche per Controparte_13
In relazione ai motivi dedotti nell'appello principale, i convenuti Controparte_1 [...]
e affermavano che il computo relativo alla differenza dovuta Pt_2 Parte_8 per enti e la quantificazione del corrispettivo per la realizzazione dei muretti fossero ricollegabili e già compresi nell'ipotesi B prospettata dal CTU, la quale non dava spazio ad ulteriori modifiche. Gli stessi appellati si dicevano invece concordi sull'errore nell'applicazione dell'IVA ad opera del giudice di primo grado. Relativamente alle spese legali e di giudizio, il difensore rimandava all'appello incidentale.
24. Gli appellati concludevano come segue:
pagina 10 di 20 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge IN VIA PRELIMINARE Disporre la sospensione della esecutività della sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla condanna di per le ragioni indicate in atti Controparte_1 IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE Per le ragioni indicate in atti ed in riforma della sentenza impugnata disporre, previa rettifica dei conteggi operati, che è tenuta a corrispondere a Parte_1 favore di la somma di € 51.591,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria o Controparte_1 quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, che è tenuta a Parte_1 corrispondere a euro 5.095,96 oltre interessi e rivalutazione monetaria o quella Parte_2 maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e che è tenuta a corrispondere a Pt_1 euro 7.386,59 oltre interessi e rivalutazione monetaria o quella Parte_8 maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa NEL MERITO Dichiarare inammissibile
/improcedibile l'appello per le ragioni di cui all'art. 342 cpc. In ogni caso respingere l'atto di citazione in appello poiché infondato in fatto ed in diritto, irrito, nullo, annullabile o come meglio e comunque per le ragioni indicate in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre
IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese vive, per entrambi i gradi di giudizio”.
25. Si costituiva così concludendo: Controparte_9
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge Dichiarare inammissibile /improcedibile l'appello per le ragioni di cui all'art. 342 cpc In ogni caso Respingere l'atto di citazione in appello poiché infondato in fatto ed in diritto, irrito, nullo, annullabile o come meglio e comunque per le ragioni indicate in atti Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese vive, per entrambi i gradi di giudizio.
26. Si costituiva osì concludendo: Controparte_4
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, Dichiarare inammissibile /improcedibile l'appello per le ragioni di cui all'art. 342 cpc In ogni caso Respingere l'atto di citazione in appello poiché infondato in fatto ed in diritto, irrito, nullo, annullabile o come meglio e comunque per le ragioni indicate in atti Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese vive, per entrambi i gradi di giudizio.
27. Si costituivano così concludendo: CP_14 Controparte_15 Parte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in conferma della sentenza n. 1020/2021, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Parma Dott.ssa Antonella Ioffredi in data 23.06.21, nella causa civile iscritta al n. 4763/2015 del Ruolo Generale, depositata in cancelleria il 20.07.21 e notificata in data 01.09.21: 1) in via preliminare, dichiarare l'esclusione dal presente giudizio dei signori , e per difetto di Controparte_15 CP_14 Parte_4 legittimazione passiva e per l'effetto dichiarare tenuta parte appellante al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio in loro favore;
2) in via principale e nel merito, confermare, per quanto d'interesse, la sentenza n. 1020/2021, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Parma Dott.ssa Antonella Ioffredi in data 23.06.21, nella causa civile iscritta al n. 4763/2015 del Ruolo
Generale, depositata in cancelleria il 20.07.21 e notificata in data 01.09.21.
28. Si costituiva così concludendo: Parte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza non impugnate con specifico riferimento alle parti afferenti alla posizione processuale in primo grado dell'odierna comparente in Controparte_16 trattazione riferite e, per quanto perciò rilevanti. In subordine: Dichiarare inammissibile l'appello per
pagina 11 di 20 i motivi in narrativa E comunque nel merito rigettare le domande proposte da Con vittoria Parte_1 di spese ed onorari per il presente giudizio d'appello ex DM 55/2014.
29. Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia del , Parte_7 attesa la regolarità della notifica all'Ente, in persona del Sindaco pro tempore, a mezzo posta Em_ elettronica certificata all'indirizzo PEC ontechiarugolo. risultante Email_1 Pt_7 dal registro IPA.
30. Deve darsi atto che la società appellante , così come gli appellanti incidentali, Pt_1 [...]
, E non hanno CP_17 Parte_2 Parte_8 impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, Parte_6 Controparte_9
, ,
[...] Parte_4 Controparte_18
, nei confronti dei quali nessuno degli appellanti ha
[...] proposto domande di merito in questa sede.
Conseguentemente, deve dichiararsi il passaggio in giudicato delle statuizioni di merito della sentenza riguardanti le suddette parti.
31. Quanto al merito della causa.
32. Deve premettersi che nessuna delle parti ha contestato la scelta da parte del Giudice dell'“ipotesi
B” formulata dal CTU, ai fini della determinazione sia del corrispettivo dei lavori eseguiti, sia dell'entità delle opere non eseguite.
Ne consegue che l'adozione in sé dell'ipotesi B suddetta non può più essere messa in discussione, ferma restando la disamina delle singole censure dispiegate in relazione alla concreta applicazione dell'ipotesi B medesima.
33. L'appello proposto da deve essere rigettato. Pt_1
34. Col primo motivo deduce l'erroneità della sentenza, laddove il Tribunale ha affermato che il Pt_1 CP credito di avente ad oggetto la “differenza da incassare Enti” per spese ed Parte_1 CP_6 sarebbe pari ad euro 7.487,97 come da prospetto riepilogativo prodotto da (doc. 7 relativo al Pt_1 fascicolo 4763/2015) e non contestato.
Secondo la prospettazione di , invece, il credito residuo per spese IREN ed sarebbe pari Pt_1 CP_6 ad euro 20.840,16 + IVA, somma questa data dalla differenza tra gli acconti ricevuti dai vari
Committenti per euro 33.235,38 + IVA e i complessivi esborsi per dette spese pari a euro 54.075,54 +
IVA, come emergerebbe dagli allegati all. 15 – 16 – 17 – 18 di parte . Pt_1
35. Il motivo è infondato.
L'esistenza del credito nella misura dedotta dall'appellante non trova alcuna conferma nei documenti posti a fondamento della pretesa.
L'all. 15 si compone di tavole planimetriche, che nulla rivelano circa l'effettivo ammontare delle spese.
pagina 12 di 20 L'all. 16 è costituito da un documento redatto dalla stessa : fatto già di per sé scarsamente Pt_1 significativo ai fini probatori del credito.
Peraltro, deve evidenziarsi che tale documento, nella parte relativa al pagamento di forniture (pagina
16), espone due gruppi di voci analoghe, astrattamente riconducibili a spese per fornitura di energia elettrica e gas degli enti e , senza peraltro che si possa fondatamente cogliere la differenza CP_6 CP_5 tra l'uno e l'altro gruppo di voci così da non potersi escludere che possa anche eventualmente trattarsi di duplicazione della medesima spesa.
In particolare, il punto G) ripete la indicazione delle spese già esposte al documento 7) (prodotto anch'esso da ), di cui il Tribunale ha tenuto conto al fine della decisione (si tratta delle stesse Pt_1 CP_ CP spese per e , per euro 40.042,62 al netto di iva).
Il punto H), invece, espone spese per “pubblica illuminazione comparto”, di cui non è dato cogliere in modo plausibile la differente natura rispetto alle spese elencate nel primo gruppo di voci al precedente punto G) (spese, queste ultime, come già detto, già considerate ai fini della decisione).
Né soccorre a tal fine l'allegato 17, anch'esso documento di formazione esclusiva della stessa , Pt_1 che riproduce sostanzialmente il medesimo contenuto del precedente allegato 16.
E ancora, all'all. 18 sono raccolte fotocopie statiche di bollette di fornitura di energia elettrica, CP_6 intestate a : anche di queste spese (il cui totale complessivo ammonta a circa euro 17.169, Pt_1 dunque a una somma diversa da quella di euro 20.840,16 + IVA richiesta) non è dato cogliere in modo plausibile la differente natura rispetto alle spese elencate nel primo gruppo di voci al precedente punto
G).
Deve poi evidenziarsi che non è predicabile una maggiore attendibilità dell'allegato 16 rispetto all'allegato 7), entrambi comunque di provenienza di parte appellante, senza che emergano ragioni valide per la prevalenza dell'uno sull'altro e in particolare dell'allegato 16 su sull'allegato 7).
Le prove testimoniali dedotte al riguardo sono inammissibili non essendo plausibilmente suscettibile di adeguata e attendibile prova orale la spesa per forniture di energia elettrica e gas.
In definitiva, la maggior somma richiesta da a tale titolo non risulta affatto provata. Pt_1
Pertanto, l'impugnazione sul punto va respinta.
36. Col secondo motivo lamenta che il Giudice di primo grado non abbia accolto la contestazione Pt_1 formulata dalla società, riguardante l'erronea quantificazione del corrispettivo dovuto per la costruzione dei muretti di delimitazione delle aree private rispetto alle aree ad uso pubblico.
Nello specifico, deduce l'erroneità della determinazione della voce in commento, per il fatto che il
Consulente ha calcolato la misura dei muretti di recinzioni, sulla base della planimetria di progetto allegata al Permesso di costruire, affermando, dunque che i muretti di recinzione da realizzarsi avrebbero dovuto svilupparsi per metri lineari 2.319. Sostiene, invece, che la misura corretta Pt_1 dei muretti da realizzarsi fosse pari a metri lineari 1.390, dovendo i medesimi essere costruiti soltanto nei punti descritti nell'allegato 6 – tavola 2 – delle osservazioni alla bozza di CTU depositata da pagina 13 di 20 . A sostegno dell'assunto, deduce che il Collaudatore delle opere aveva predisposto in data Pt_1
13.10.2012 una relazione riguardante la quantificazione delle opere realizzate, dalla quale si evincerebbe che la misura dei muretti realizzati a quell'epoca era superiore all'80%.
37. Il motivo è infondato.
Come osservato dal CTU, appare più corretto determinare la quantità prevista delle murette di contenimento a separazione delle proprietà dalle aree pubbliche, in ml 2.319,00, poiché tale misura è stata desunta dagli elaborati grafici di progetto rinvenuti a corredo del Permesso di Costruire n°196 del
15/02/2008 richiamato nel contratto di appalto (vedi allegato n°8); nello specifico dalla TAV. N°1; mentre, invece, “La Tavola muretti richiamata ed allegata dal Geom. non è un Persona_3 elaborato del Permesso di Costruire sopra citato;
comunque, nella stessa, non sono indicate tutte le murette previste, come, ad esempio, il tratto compreso fra gli edifici nella zona centrale e l'area destinata a cassa di espansione (tratto previsto nel progetto e poi realizzato dalla
[...]
”. Controparte_1
Inoltre, le valutazioni formulate dal collaudatore delle opere non possono essere ritenute di per sé prevalenti su quelle formulate dal CTU, tenuto conto della natura meramente assertiva di tali valutazioni.
Il motivo si fonda dunque su di un'allegazione di natura assertiva, rimasta sostanzialmente priva di adeguato conforto probatorio.
38. Col terzo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente confrontato e addizionato Pt_1
o detratto, importi al netto di IVA con importi al lordo di IVA. Deduce inoltre che il Giudice avrebbe trascurato di considerare che l'importo di euro 1.385.654,48 di cui all'ipotesi B dell'elaborato peritale (importo complessivo dei lavori eseguiti), non è comprensivo degli esborsi ed CP_5 CP_6
39. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato
È inammissibile nella parte in cui deduce l'errore di calcolo, in punto IVA, non essendo state formulate adeguate, specifiche e comprensibili censure, volte a porre in luce gli eventuali errori e a giustificare i nuovi calCOLI contenuti nella propria tabella a p. 13 dell'atto di citazione in appello.
, infatti, deduce testualmente e unicamente quanto segue: Pt_1
“Il Giudice di primo grado ha erroneamente confrontato e addizionato o detratto, importi al netto di IVA con importi al lordo di IVA. Ha inoltre trascurato di considerare che l'importo di euro 1.385.654,48 di cui all'ipotesi B dell'elaborato peritale, non è comprensivo degli esborsi IREN ed
tanto da non poter essere messo a confronto con l'importo di euro 1.429.283,11 (ricevuto da CP_6
, che invece è comprensivo anche di quota parte degli esborsi IREN ed Gli errori di Parte_1 CP_6 calcolo derivati da tale erronea impostazione sono risultati molteplici e sono stati illustrati nel ricorso per correzione di sentenza datato 21.9.2021. Bisogna tuttavia considerare che nell'ambito di detto ricorso non sono state inserite, poiché non riconducibili agli errori di calcolo, le contestazioni di cui ai precedenti due punti (rimborso Enti e corrispettivo per i muretti). Si omette quindi il richiamo al contenuto del ricorso per correzione di sentenza sopra citato, e si produce una nuova tabella di calcolo (all. 5) che, partendo dalla risultanze della CTU (ipotesi B) prende in considerazione: - l'esatto importo degli esborsi Enti - l'esatto corrispettivo per la realizzazione dei muretti - l'esatto pagina 14 di 20 importo versato dai vari Committenti (al netto di IVA) sia per le lavorazione che per gli esborsi a favore degli Enti - quanto posto a carico solo della società per mancati utili, ricalcolando CP_1 tale importo in funzione delle variazioni per il maggior corrispettivo dei muretti”
In sostanza, dall'articolazione delle difese su tale profilo non si comprende se l'incremento richiesto sia dovuto all'applicazione o meno dell'IVA sull'importo accertato, o se invece la somma vada accresciuta in ragione del motivo in relazione alla diversa determinazione della misura delle murette che, come sopra osservato, è infondato;
o se ancora detta somma vada ricalcolata tenendo conto dei diversi e maggiori importi per esborsi ed i quali però non si ritiene siano dovuti per le ragioni CP_5 CP_6 sopra esposte;
o se, infine, l'incremento vada riferito alla diversa quantificazione di quanto riconosciuto a per mancato guadagno in relazione alla variazione del corrispettivo per i muretti Pt_1 di recinzione, in punto al quale manca specifico motivo di gravame.
In definitiva, il motivo risulta carente di sufficiente specificità e in particolare manca la specifica indicazione delle singole operazioni, in cui il tribunale avrebbe “erroneamente confrontato e addizionato o detratto, importi al netto di IVA con importi al lordo di IVA”.
Ciò determina una carenza assertiva tale da determinare inammissibilità del gravame sul punto.
40. Il motivo è, poi, infondato, laddove si afferma che il giudice ha trascurato di considerare che l'importo di euro 1.385.654,48 di cui all'ipotesi B dell'elaborato peritale, non è comprensivo degli esborsi IREN ed CP_6
Sul punto è sufficiente rilevare che gli esborsi ed non sono stati determinati dal CTU, che CP_5 CP_6 non ha mai considerato le spese che l'impresa sostiene di aver sostenuto a favore di Parte_1 CP_6
e di , in quanto esulanti dal quesito posto. Ed invero, la determinazione di detti esborsi è avvenuta CP_5 sulla base di quanto emerso dal documento 7, prodotto da , dal quale risulta che la “differenza Pt_1 da incassare Enti”, pari alla differenza tra quanto sborsato e quanto incassato dalle committenti, ammonta a euro 7.487,97: somma che il tribunale ha riconosciuto a favore della in ragione di Pt_1 mancata contestazione della controparte.
41. Col quarto motivo censura la sentenza nella parte relativa alle spese di giudizio sotto diversi Pt_1 profili.
Sotto un primo profilo, deduce l'erroneità della decisione, in quanto il Tribunale avrebbe esonerato la società risultata soccombente dal pagamento delle spese processuali, ponendole invece a CP_1 carico della società che, al contrario, avrebbe ottenuto il riconoscimento, anche se in misura Pt_1 ridotta, della propria pretesa di pagamento. Di conseguenza, la ripartizione delle spese dovrebbe essere modificata addossando alla società uantomeno il 50% delle spese di CTU e delle spese di CP_1 difesa di , con compensazione delle spese tra tutte le altre parti. Pt_1
Sotto altro profilo, deduce che gli unici soggetti risultati creditori nei confronti della società Pt_1 Parte sono unicamente i signori , e di , sebbene per poche migliaia
[...] Parte_8 Pt_2 Pt_5 di euro. Pertanto, anche qualora non si ritenesse di compensare integralmente tra tutte le parti le spese pagina 15 di 20 di causa, eccetto che per la società queste avrebbero dovuto essere quantificare utilizzando CP_1 uno scaglione corrispondente dal decisum e non al disputatuum.
42. Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo, deve osservarsi che l'esito della controversia si caratterizza per il parziale accoglimento delle reciproche domande, che ha inevitabilmente comportato la reciproca soccombenza delle parti.
In ogni caso, la domanda di è stata accolta in minima parte (euro 27.095,72 rispetto ad una Pt_1 domanda di euro 382.087,90).
Tale rilevante sproporzione tra i due importi giustifica certamente la compensazione delle spese di lite
(cfr. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, dove si afferma che “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”).
Sotto diverso profilo, non è corretta la compensazione delle spese rispetto alle parti prive di legittimazione passiva in relazione alla domanda svolta da e dunque pienamente vittoriose. Pt_1
La soccombenza di in tal caso giustifica il regolamento delle spese adottato dal tribunale, da Pt_1 ritenersi corretto.
43. In relazione all'ultimo profilo, la richiesta di di quantificare dette spese in base al decisum, nei Pt_1 confronti di e deve essere rigettata, poiché in contrasto con la giurisprudenza di Parte_8 Pt_2 legittimità formatasi sul punto, la quale ha chiarito che “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum"” (Cass. n. 28417 del 07/11/2018).
Infatti, la domanda di nei confronti di e stata integralmente rigettata e il Pt_1 Parte_8 Pt_2 suo valore originario (petitum) era di euro 382.087,90.
44. Quanto all'APPELLO incidentale proposto da e Controparte_1 Parte_2
Parte_8
45. Col motivo sub A) la parte appellante incidentale propone un ricalcolo alternativo a quello effettuato dal tribunale, peraltro privo delle necessarie allegazioni, assertive e probatorie, volte ad inficiare la correttezza del calcolo effettuato dal Tribunale e in particolare delle voci su cui tale calcolo del primo giudice si fonda.
pagina 16 di 20 Il prospetto del ricalcolo è il seguente:
- EURO 1.385.654,48 (EURO 1.353.904,48 LAVORI ESEGUITI + EURO 31.750,00 LAVORI EXTRA
CONTRATTO) oltre IVA DI LEGGE AL 10% SOMMA UN TOTALE DOVUTO DI EURO 1.524.219,92
- EURO 49.465,05 MANCATO GUADAGNO DI ESCLUSIVA COMPETENZA IMPRESA GHIRETTI
- EURO 9.887,06 RESIDUO DOVUTO PER COSTO ENTI (IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA)
- EURO 1.515.898,54 SOMME PAGATE DAI SOGGETTI ATTUATORI COMPRENSIVA DI IVA
In sostanza, tale ricalcolo si fonda su un diverso importo di spese “per costo enti” e “per somme pagate dai soggetti attuatori”.
Peraltro, non vengono assolutamente enunciate in modo adeguatamente specifico e puntuale le ragioni per cui sarebbero ipoteticamente errate le corrispondenti voci adottate dal tribunale al fine di operare il medesimo conteggio dei rapporti di dare e avere tra parte committente e parte appaltatrice.
Il calcolo operato dal tribunale è il seguente.
Il tribunale, applicando l'ipotesi B del CTU, ha determinato l'importo delle opere contrattuali realizzate da in misura pari a € 1.353.904,48; mentre, l'importo delle opere Extra Parte_1 contratto realizzate da è stato determinato in € 31.750,00. Pertanto, il tribunale ha Parte_1 accertato che il Totale delle opere realizzate è di € 1.385.654,48.
Poi, il primo giudice ha riscontrato che, rispetto alla somma di euro 1.550.000,00 chiesta ai committenti, ha ricevuto la minor somma di euro 1.429.283. Poiché, tuttavia, il valore delle Pt_1 opere realizzate è stato accertato in € 1.385.654,48, il giudice ha detratto il valore delle opere effettivamente realizzate da quanto ricevuto da (euro 1.429.283), ottenendo il risultato di euro Pt_1
43.628,63 (euro 1.429.283,11, pari a quanto corrisposto dai committenti a , detratti euro Pt_1
1.385.654,48, pari al valore delle opere effettivamente eseguite da = 43.628,63 pari a quanto Pt_1 incassato in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente eseguiti).
In particolare, non viene adeguatamente dedotto e sviluppato il motivo per cui l'importo incassato da
, così come ritenuto dal Tribunale, non sarebbe corretto ma errato. Pt_1
Quello di parte appellante è un ricalcolo, in definitiva, fondato su enunciazioni meramente assertive e non sostenute da adeguato conforto probatorio.
Infine, la dedotta erroneità del conteggio effettuato dal primo Giudice, per il fatto che alcune voci sarebbero considerate comprensive di IVA ed altre al netto di IVA, costituisce allegazione destituita di ogni specificità, in particolare per omessa indicazione specifica delle singole operazioni di conteggio ipoteticamente viziate da tale errore.
46. Con il motivo sub B) viene dedotto l'errore della sentenza costituito dall'accertamento del danno da mancato guadagno, seppur in assenza di prova circa la concreta menomazione derivata dalla mancata esecuzione dell'opera.
pagina 17 di 20 Sempre con tale mezzo contesta la parte della sentenza in cui viene ritenuta Controparte_1 responsabile del recesso dal contratto di appalto, invocando la decurtazione l'importo relativo a detta voce dai conteggi effettuate in prime cure.
Tale ultimo aspetto della censura in esame deve dichiararsi inammissibile, poiché solo genericamente dedotto.
Quanto alla dedotta assenza di prova del danno da mancato guadagno.
Il tribunale ha riconosciuto il mancato guadagno in una percentuale del valore delle opere non eseguite a causa del recesso unilaterale della committenza ex art. 1671 c.c. (opere quantificate in euro
546.095,52= : euro 1.900.000,00 - euro 1.353.904,48), percentuale determinata in via equitativa.
Il mancato incasso della somma di euro 546.095,52 fa sì che possa determinarsi equitativamente in euro 49.465,05, così come statuito dal Tribunale.
Secondo la Corte di Cassazione (si veda cass. sez. II, n. 5879 del 2017, da cui è tratta la massima che segue), il mancato guadagno è determinabile sulla base del prezzo originario dell'appalto, “restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi”: “In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che
l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (anche Cass.9132/2012,cosi come molte altre)
Nel caso di specie, la committenza, essendone onerata in base al riparto dell'onere probatorio, non ha dedotto né provato che “l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi”.
La pronuncia citata avalla anche il ricorso al criterio equitativo per la determinazione del mancato guadagno: “Nella liquidazione di tale indennizzo, peraltro, il giudice del merito ha facoltà di applicare il criterio equitativo che, se costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante (ex art.
2056 cod. civ.), può essere utilizzato per qualsiasi danno ed, in particolare, per la determinazione della quota di spese generali, costi di ammortamento, impegno improduttivo di materiali e mano
d'opera ecc., quando sia impossibile o assai difficoltoso, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto”.
Il motivo è dunque infondato.
47. Con il motivo di cui al p.to c) e Controparte_1 Parte_2 [...] contestano l'intervenuta compensazione delle spese legali e di giudizio, Parte_8 poiché, la domanda dagli stessi svolta sarebbe da intendersi accolta.
pagina 18 di 20 Il motivo è infondato.
Come sopra osservato, l'esito della controversia è dovuto al parziale accoglimento delle reciproche domande, che, dunque, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Tale parziale accoglimento riguarda anche le domande di . Pt_2 Parte_8
Inoltre, appare evidente come in atto di appello incidentale la modifica del regolamento delle spese di primo grado venga in considerazione prevalentemente come conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale medesimo:
“C) Della parte della sentenza relativa alla liquidazione delle spese legali.
e inoltre, contesta Controparte_1 Parte_2 Parte_8 l'intervenuta compensazione delle spese legali e di giudizio, tenuto conto che la domanda esperita, è da intendersi integralmente fondata, alla luce di quanto emerso dalla C.T.U., che ha certificato l'errore nel computo dei lavori eseguiti da parte della società appaltatrice Il maturato Parte_1 diritto alla restituzione di quanto per eccesso versato, costituisce pieno diritto a vedere riconosciuta la liquidazione delle spese, sulla base di un principio di soccombenza. Al contrario la domanda di Pt_1
è risultata infondata e in relazione al pagamento delle opere eseguite e in relazione alla richiesta di liquidazione del mancato guadagno non provato”.
In mancanza di accoglimento dell'appello incidentale, ne consegue anche il rigetto del motivo incentrato sul regolamento delle spese di primo grado.
48. Regolamento delle spese.
49. Il rigetto dell'appello principale e incidentale rispettivamente proposto da , Pt_1 CP_1
E determina la compensazione delle spese del grado nei rapporti tra tali Pt_2 Parte_8 parti.
50. Quanto agli altri appellati costituiti.
SITEC conclude come segue in punto spese del giudizio di primo grado:
“porre le spese di CTU e quelle sostenute da per la propria difesa a carico dell'Impresa Pt_1 in misura non inferiore al 50%, con compensazione delle spese di giudizio tra tutte le altre CP_1 Parte parti;
o in subordine, almeno per quanto riguarda i convenuti , e di Parte_8 Pt_2
, con contenimento delle spese da liquidare a carico di nei limiti tariffari Pt_5 Pt_1 corrispondenti allo scaglione di appartenenza delle somme da rimborsare a ciascuno di essi.”
chiede dunque la compensazione delle spese rispetto a tutte le parti diverse da Pt_1 CP_1
[...]
51. Non vi è dunque domanda rispetto alle parti in relazione alle quali il tribunale ha dichiarato la compensazione delle spese già in primo grado.
Si tratta di e quali EREDI DI GIANCARLO CP_14 Controparte_15
TALIGNANI.
Occorre considerare, quanto a tali parti, la notifica dell'atto d'appello di una denuntiatio litis, Pt_1 per mancanza della formulazione di alcuna domanda nei confronti della parte destinataria della notifica.
Si veda sul punto Cass. Ord. n. 34174 del 15/11/2021:
pagina 19 di 20 “Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza”.
52. Quanto invece a Parte_6 Controparte_9
, , la statuizione di
[...] Parte_4 Controparte_4 condanna sancita dal tribunale implica formulazione di appello sul punto da parte di . Pt_1
Per quanto esposto ai paragrafi da 41) a 43), ne consegue la soccombenza di rispetto a tutte tali Pt_1 parti, nei cui confronti non state formulate domande sono nel merito ma solo in riferimento alle statuizioni sulle spese di lite.
53. Le spese del grado si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
54. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, in relazione sia all'appello principale sia all'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – Rigetta l'appello principale proposto da e rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_1
e Controparte_1 Parte_2 Parte_8
II - Conferma la sentenza appellata;
III – dichiara la integrale compensazione delle spese del grado di appello tra , Parte_1 CP_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_8 CP_14
; Controparte_15
IV - condanna alla refusione in favore di Parte_1 Parte_4 [...]
Parte_5 Controparte_4 Parte_6
delle spese del grado di appello, che liquida, in favore di ciascuna di dette parti, in €
[...]
7160,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
V - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, in relazione sia all'appello principale sia all'appello incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1856/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GATTI AMEDEO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in STRADA PETRARCA 9 43100 PARMApresso il difensore avv. GATTI
AMEDEO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZICCARDI Controparte_1 P.IVA_2
VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V.LE MARIOTTI, 1 null 43121 PARMApresso il difensore avv. ZICCARDI VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. ZICCARDI VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V.LE MARIOTTI, 1 null
43121 PARMApresso il difensore avv. ZICCARDI VINCENZO
FRANCESCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
ZICCARDI VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V.LE MARIOTTI, 1 null 43121
PARMApresso il difensore avv. ZICCARDI VINCENZO
Appellati e appellanti incidentali
(QUALE EREDE DI (C.F. CP_3 Persona_1 Per_1
), con il patrocinio dell'avv. GUIDO PIERFRANCESCO e dell'avv. GUARINI C.F._3
KATIA ( BORGO RICCIO DA PARMA 7 43121 PARMA;
, elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA BORGO RICCIO, 7 PARMApresso il difensore avv. GUIDO PIERFRANCESCO
pagina 1 di 20 (QUALE EREDE DI (C.F. Pt_3 Persona_1 Per_1
, con il patrocinio dell'avv. GUIDO PIERFRANCESCO e dell'avv. GUARINI C.F._5
KATIA ( BORGO RICCIO DA PARMA 7 43121 PARMA;
, elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA BORGO RICCIO, 7 PARMApresso il difensore avv. GUIDO PIERFRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDO Parte_4 C.F._6
PIERFRANCESCO e dell'avv. GUARINI KATIA ( BORGO RICCIO DA C.F._4
PARMA 7 43121 PARMA;
, elettivamente domiciliato in VIA BORGO RICCIO, 7 PARMApresso il difensore avv. GUIDO PIERFRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 P.IVA_3 dell'avv. ZICCARDI VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MARIOTTI 1
43121 PARMApresso il difensore avv. ZICCARDI VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_4
ZICCARDI VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MARIOTTI 1 43121
PARMApresso il difensore avv. ZICCARDI VINCENZO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORI Parte_6 P.IVA_5
VIRGINIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in BORGO FELINO 3 43121 PARMApresso il difensore avv. MORI VIRGINIA
(C.F. , contumace Parte_7 P.IVA_6
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1020/2021 del Tribunale di Parma, pubblicata il 20 luglio
2021.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. L' , E Controparte_1 Parte_2 Persona_1 [...] convenivano in giudizio al fine di far dichiarare il recesso dal Parte_8 Parte_1 contratto di appalto stipulato con quest'ultima, ex art. 1671 c.c., e far dichiarare tenuta alla Pt_1 restituzione della somma di euro 176.400,00 a favore della della somma di Controparte_1 euro 8.883,00 a favore di , della somma di euro 8.883,00 a favore di Persona_1 [...]
, e della somma di euro 17.168,00 a favore di o di Pt_2 Parte_8 quella maggiore o minore accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e/o rivalutazione monetaria, con vittoria di spese processuali.
2. Gli attori, in particolare, esponevano che:
- in data 30 settembre 2008, i medesimi, unitamente ad altri co-committenti, affidavano a , Pt_1 mediante la sottoscrizione di un contratto di appalto, l'esecuzione di lavori, aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto denominato C5/1 sito in Monticelli Terme, previa redazione di idonea convenzione con il Comune di;
Parte_7
pagina 2 di 20 - l'importo dei lavori veniva concordato nella somma di euro 1.900.000,00, già comprensiva degli oneri di sicurezza;
- alla data della instaurazione del giudizio, risultavano contabilizzati dalla ditta appaltatrice lavori per euro 1.550.000,00, che non rispondevano al reale stato delle opere eseguite;
- viste le divergenze emerse in fase di contabilizzazione dei lavori, si procedeva invano ad un tentativo di bonario componimento fra il committente e l'appaltatore e anzi, l' riceveva Controparte_1 sollecito di pagamento da parte del legale di;
Pt_1
- secondo la società attrice, l'importo per le lavorazioni eseguite era di euro 1.235.000,00;
- sulla base della contabilizzazione eseguita, l' riteneva di recedere dal contratto di Controparte_1 appalto stipulato e di provvedere ad ultimare autonomamente le lavorazioni mancanti, dandone comunicazione alla società . Pt_1
- la convenuta era tenuta alla restituzione della differenza pari ad 315.000,00 (= euro 1.550.000,00 - euro 1.235.000,00), sulla base del riparto percentuale delle quote di proprietà dei vari proprietari:
(56.00%), euro 176.400,00; (8.62%), euro Controparte_1 Parte_6
27.153,00; (5.45%), euro 17.168,00; (2.72%), euro 8.568,00; Parte_8 Pt_5
(2.82%), euro 8.883,00; (7.39%), euro 23.278,00; Parte_2 Parte_4 Per_1
(2.82%), euro 8.883,00; Cooperativa Nuova Prospettiva (7.64%), euro 24.066,00;
[...] [...]
(6.54%), euro 20.601,00. Parte_7
Gli attori imputavano alla società convenuta un comportamento non ispirato a buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale, che si sarebbe manifestato nella richiesta di liquidazione di ulteriori e maggiori somme, rispetto a quelle già ottenute e rispetto allo stato dei lavori eseguiti;
per di più, senza tenere conto della mancata esecuzione di diverse lavorazioni e dell'estrazione di ghiaia dal comparto C5/1 per utilizzarla in altro comparto C5/2-3.
3. si costituiva, contestando la fondatezza della domanda attorea, eccependo che il corrispettivo Pt_1 dovuto alla stessa non fosse pari ad euro 1.235.000, bensì ad euro 1.700.907,65, oltre Iva, cosicché, pur considerati gli acconti versati, non solo non doveva essere restituita agli attori alcuna somma, ma, al contrario, erano questi ultimi ad essere debitori, verso , di rilevanti importi. Pt_1
4. Parte convenuta esponeva che:
- nel corso degli anni compresi tra il 2008 ed il 2012, essa eseguiva, senza contestazione alcuna, la maggior parte dei lavori commissionati;
- in data 13.10.2012, il collaudatore delle opere, ing. , attestava l'esecuzione di lavori Persona_2 per una percentuale approssimativa dell'80%, ossia per la somma di euro 1.508.500, oltre Iva, a fronte della quale la emetteva fatture nei confronti dei vari committenti, parte delle quali pagate e Pt_1 parte rimaste impagate (quanto alla società per euro 24.915,71, Parte_6 quanto a per euro 6.096,75, quanto a per euro Parte_4 Persona_1
pagina 3 di 20 4.895,12; quanto alla società NUOVA PROSPETTIVA per euro 39.294,18; quanto al
[...]
per euro 114.387,67, come da doc. 7 richiamato da ); Parte_7 Pt_1
- nel corso degli anni 2013 e 2014, i lavori di completamento del cantiere procedevano con lentezza, stante la volontà dei committenti di limitare gli esborsi in un periodo segnato da una profonda crisi del settore immobiliare;
- in data 30 marzo 2015, la società , che, dall'anno 2012 non aveva più ricevuto alcun importo e Pt_1 desiderava, inoltre, giungere alla conclusione del contratto di appalto, inviava una raccomandata a tutti i committenti, chiedendo il saldo delle fatture emesse e la fissazione di un incontro per poter programmare tempi e modalità di completamento delle opere;
- detta raccomandata veniva riscontrata solo dalla società la quale, dopo una prima serie CP_1 di colloqui finalizzati ad individuare possibili soluzioni, comunicava però, in modo del tutto inaspettato, in data 5 giugno 2015, la volontà di recedere dal contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c.;
- a quel punto, la società , con lettera in data 13.8.2015, inviava un prospetto analitico delle Pt_1 lavorazioni svolte, quantificando il corrispettivo per i lavori eseguiti fino a quel momento (e per le spese sostenute), nella somma di euro 1.700.907,65, oltre Iva, somma comprensiva di opere CP contrattuali, opere extra contratto e spese riguardanti ed reclamando, conseguentemente, al CP_6 netto degli acconti ricevuti, il pagamento della differenza, pari ad euro 311.540,97;
- con la suddetta missiva, la società invitava, inoltre, i committenti ed il direttore dei lavori ad Pt_1 effettuare, ai sensi dell'art. 1665 c.c., una verifica in cantiere delle opere ai fini del loro definitivo collaudo;
- la citata comunicazione veniva riscontrata unicamente dal direttore dei lavori, in data 17 agosto
2015, il quale, riportandosi al contenuto di una precedente dichiarazione resa il giorno 7 luglio 2015, confermava la correttezza delle opere svolte per una quantità superiore all'80% del totale;
- in data 13.10.2012 il collaudatore delle opere, ing. , e poi il direttore dei lavori ing. Persona_2
avevano attestato l'esecuzione di lavori per una percentuale approssimativa dell'80%, ossia CP_7 per somma non inferiore ad euro 1.508.500, oltre Iva;
- a tale somma doveva essere poi sommato l'importo dei mancati guadagni, dovuto ex art. 1671 c.c. a fronte della rescissione contrattuale invocata dai committenti.
Conseguentemente, chiedeva il rigetto delle domande attoree. Pt_1
5. Alla presente causa veniva riunita la causa n. 361/2016 R.G., introdotta dalla medesima , Pt_1 nella quale la stessa chiedeva la condanna dei committenti, Controparte_1 Per_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_8 Parte_4
e Parte_6 Controparte_4 [...] al pagamento, in solido tra loro, sia a titolo Parte_5 contrattuale che, subordinatamente, a titolo extracontrattuale o di semplice arricchimento, del saldo del pagina 4 di 20 corrispettivo per i lavori di appalto eseguiti e per l'indennità di rescissione, pari alla complessiva somma di euro 382.087,90, o alla somma diversa, maggiore o minore, risultante dalla istruttoria, anche mediante quantificazione del corrispettivo dell'appalto “a misura”, comprendente: residuo dovuto per lavori contrattuali;
importo dovuto per lavori extra contratto;
importo dovuto per pagamenti a favore di CP ed;
importo dovuto per danno, ex art. 1671 c.c. CP_6
In subordine, in caso di accertata esclusione della solidarietà tra tutti i committenti, chiedeva la Pt_1 condanna dei convenuti al pagamento, sempre a titolo contrattuale o extracontrattuale o di semplice arricchimento, ciascuno per la rispettiva quota di partecipazione all'appalto ed al netto degli acconti da ciascuno già versati, della complessiva somma di euro 382.087,90 o di quella diversa somma, maggiore o minore, emersa dalla istruttoria, anche mediante quantificazione del corrispettivo dell'appalto “a misura”.
Ulteriormente, in via subordinata, in caso di accertato esclusivo obbligo dell' Controparte_1 al pagamento del corrispettivo dell'appalto e della indennità per la rescissione, chiedeva
[...] Pt_1 che venisse condannata unicamente tale società al pagamento, sempre a titolo contrattuale o extracontrattuale o di semplice arricchimento, della complessiva somma di euro 382.087,90 o di quella diversa somma, maggiore o minore, emersa dalla istruttoria, anche mediante quantificazione del corrispettivo dell'appalto “a misura”; in ogni caso, oltre interessi moratori dalla data del dovuto al saldo, maggiori danni ex art. 1224 c.c. e spese processuali.
6. nella causa riunita, si costituiva, chiedendo di accertare le Parte_6 somme effettivamente dovute a a titolo di corrispettivo, nonché l'importo di propria pertinenza Pt_1
e si opponeva alla declaratoria di solidarietà nonché all'accoglimento delle domande relative alle opere extra capitolato ed al mancato guadagno, ritenendovi tenuta esclusivamente l' Controparte_1 della quale chiedeva la condanna in manleva delle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda ex art. 1671 c.c., nonché al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della situazione venutasi a creare.
NUOVA PROSPETTIVA, e Parte_5 Pt_4
si costituivano, chiedendo di dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva o,
[...] comunque, di respingere le domande nei loro confronti.
L'impresa e si costituivano, facendo CP_1 Persona_1 Parte_2 valere, anche con domanda riconvenzionale, le stesse ragioni della causa principale, mentre d il non si costituivano. Parte_8 Parte_7
7. Interrotta la causa per il decesso di e , essa è stata Persona_1 Parte_2 riassunta nei confronti dei loro rispettivi eredi.
8. Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Tribunale tratteneva la causa in decisione e, previo deposito degli scritti defensionali finali, pronunciava sentenza definitiva, così statuendo:
pagina 5 di 20 - “in parziale accoglimento delle reciproche domande, dichiara tenuta e condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per il titolo di cui alla parte motiva, a restituire a la somma di euro 8.956,83 ed a , quale erede di Parte_8 Parte_2
la somma di euro 4.634,54, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Parte_2
- dichiara tenuta e condanna L in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a per i titoli di cui alla parte motiva, l'importo residuo di euro Parte_1 27.095,72, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
dichiara che a versato in eccedenza la somma di euro 8.069,85; Parte_6
- respinge nel resto.
- Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice (
[...]
e di parte convenuta nella misura Controparte_1 Pt_2 Controparte_8 Parte_1 di metà ciascuna.
- Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le medesime parti, nonché tra
[...] ed Parte_6 Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di Parte_1 Parte_6
,
[...] Controparte_9 Pt_4
, che liquida, a favore di ciascuna parte, in
[...] Controparte_4 complessivi euro 18.452,00, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.”
9. Nel merito, il tribunale riteneva che il contratto di appalto per cui è causa, avente ad oggetto i lavori di urbanizzazione all'interno del comparto C5/1 di Monticelli Terme, fosse stato stipulato esclusivamente tra e (doc. 1 di parte attrice). Controparte_1 Pt_1
Anche se, di fatto, il corrispettivo era stato ripartito, pro quota, tra tutti i “committenti” ed in parte versato da questi ultimi, tanto che alcuni di essi , e Controparte_1 Parte_8 Pt_2
avevano esercitato l'azione di ripetizione dell'indebito, sostenendo di avere versato più di Per_1 quanto di loro spettanza, e anche se aveva chiesto che venisse accertato l'importo a carico Pt_6 della stessa, , anche nella causa riunita, pur chiedendo la condanna dei convenuti, Pt_1 subordinatamente, in via extracontrattuale o per arricchimento senza giusta causa, in realtà, faceva unicamente riferimento al contratto d'appalto, quale fonte dei propri diritti e delle obbligazioni delle controparti.
Alla luce di quanto sopra, secondo il Tribunale, doveva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti della causa riunita, ad esclusione di Controparte_1
10. L'Impresa veva esercitato il recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c. (doc. 4), secondo cui, CP_1
“Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
11. Il Tribunale, al fine di decidere sulle domande delle parti aveva preliminarmente accertato tramite
CTU quali fossero le lavorazioni eseguite da , fino al momento del recesso dell' Pt_1 CP_1 dal contratto, e quale fosse il mancato guadagno che quest'ultima, ed unicamente lei,
[...] dovesse corrispondere a in conseguenza del recesso. Pt_1
pagina 6 di 20 Di conseguenza, il CTU aveva sviluppato tutti i rilievi in modo da ottenere la quantità delle opere di urbanizzazione realizzate dall'impresa ed aveva determinato il corrispettivo dovuto per le opere Pt_1 eseguite secondo diverse ipotesi di conteggio.
Il Tribunale aveva deciso di applicare l'ipotesi B, in quanto più aderente al contratto stipulato tra le parti, poiché fondata esclusivamente sulla documentazione allegata al permesso di costruire.
Il CTU aveva quindi determinato l'entità dei lavori eseguiti da , quantificandole nella somma di
Pt_1 euro 1.353.904,48 e l'entità delle opere di urbanizzazione non eseguite dall'impresa ,
Pt_1 quantificandole in euro 546.095,52 (= euro 1.900.000,00 - euro 1.353.904,48). Inoltre, Il CTU, aveva accertato che l'impresa aveva realizzato opere extra-contratto per l'importo di euro 31.750,00,
Pt_1 che l' non aveva contestato. Infine, per quanto attiene alla determinazione del Controparte_1 mancato guadagno dell'impresa , il CTU aveva adottato “l'entità usualmente prevista per l'utile
Pt_1 di impresa nella misura del 10%, percentuale desumibile dai vari prezziari delle opere edili ed anche dal volume “Analisi dei prezzi in edilizia e ingegneria civile” di . Controparte_10 CP_11
In base a tale criterio, il CTU, sul costo complessivo delle opere non eseguite aveva determinato l'entità del mancato guadagno in euro 49.645,05 sulla base del seguente calcolo matematico: euro
546.095,52 / 1,10 x 10%.
12. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale aveva stabilito che a , per le opere eseguite, anche Pt_1 extra-contratto, era dovuto il complessivo importo di euro 1.385.654,48 (= 1.353.904,48 + 31.750,00), oltre ad euro 49.645,05 per mancato guadagno.
Secondo il giudice di prime cure, aveva emesso fatture per il maggior importo di euro Pt_1
1.550.000,00, oltre Iva, che aveva suddiviso, in base alle diverse percentuali di spettanza, tra tutti i committenti proprietari dei lotti interessati dall'intervento: (56%, unica Controparte_1 firmataria del contratto di appalto oggetto di causa), (5,45%), Parte_8
(2,82%), (2,82), attori della causa n. 4763/15 e Parte_2 Persona_1 convenuti della causa riunita, (2,72), (7,39%), (8,62), Pt_5 Parte_4 Pt_6
(7,64) e (6,54%), tutti convenuti Controparte_4 Parte_7 nella causa riunita.
Tuttavia, in base a quanto accertato dal CTU, risultava avere richiesto ai committenti un Pt_1 esborso maggiore di quello dovuto, pari ad euro 164.345,52, oltre Iva, di cui euro 92.033,50 all'impresa euro 8.956,83 al , euro 4.470,20 a CP_1 Parte_8 [...] euro 4.634,54 al euro 4.634,54 al euro 12.145,13 Parte_5 Per_1 Pt_2 alla euro 14.166,60 ad , euro 12.556,00 a ed euro Pt_4 Pt_6 Controparte_4
10.749,00 al . Parte_7
Pertanto, il giudice a quo, poiché, oltre all' anche il , gli eredi Controparte_1 Parte_8 del e gli eredi avevano chiesto la restituzione dell'eccedenza indebitamente Per_1 Pt_2 versata, aveva dichiarato che al spettava in restituzione la somma di euro 8.956,83 ed Parte_8
pagina 7 di 20 agli eredi del a somma di euro 4.634,54. Il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda al Pt_2 saldo. Invece, agli eredi del il Tribunale riteneva che non fosse dovuto alcunché in Per_1 restituzione, escludendosi, sulla base dei conteggi di , che il che non aveva Pt_1 Per_1 fornito prova in tal senso, avesse corrisposto più di quanto di sua spettanza. Al contrario, dai suddetti conteggi, risultava un residuo non versato, pari ad euro 1.057,04 (= 2.326,50 + 3.365,18 – 4.634,54). Il
giudice di primo grado osservava, infine, che alla pettava in restituzione la somma di euro Pt_4
8.069,85 (= 14.166,60 – 6.096,75) e ad la somma di euro 8.069,85 (=14.223,00 - Pt_6
12.556,00), che non avevano chiesto in restituzione.
risultava non avere ancora corrisposto a la differenza, pari ad euro Controparte_4 Pt_1
16.021,18 (= 28.577,18 - 12.556,00); il non risultava avere Parte_7 versato a la somma pari ad euro 103.638,67 (= 114.387,67 - 10.749,00). Pt_1
Quanto all' questa risultava avere indebitamente versato, per la sua quota, la Controparte_1 somma di euro 92.033,50.
13. Sulla base di quanto sopra, il Tribunale aveva ritenuto, quindi, che , rispetto alla somma di Pt_1 euro 1.550.000,00 chiesta ai “committenti”, avesse, in effetti, ricevuto la minor somma di euro
1.429.283,11 e, dunque, sulla base dei conteggi del CTU, la somma eccedente di euro 43.628,63, rispetto all'importo effettivamente dovuto, pari a euro 1.385.654,48. Da tale somma, tuttavia, andava detratto il credito di euro 7.487,97 (“differenza da incassare Enti”), chiesto da in questa sede Pt_1 CP CP_ (per spese ed e non contestato, con la conseguenza che risultava aver ricevuto in Pt_1 eccedenza la minor somma di euro 36.140,65, di cui l'importo di euro 22.549,28 andava riconosciuto, per la sua quota, all' = 36.140,65 – 8.956,83 – 4.634,54). Controparte_1
Tuttavia, poiché l' era tenuta a versare alla la somma di euro 49.645,00, Controparte_1 Pt_1 per mancato guadagno, il giudice di prime cure riteneva che, operata la parziale compensazione tra i rispettivi crediti, la stessa doveva essere condannata al pagamento della differenza ancora dovuta, pari ad euro 27.095,72, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
14. Proponeva appello principale Parte_1
15. Col primo motivo di gravame l'appellante riteneva erronea la statuizione del giudice, in virtù della CP CP_ quale il credito di quale “differenza da incassare Enti” per spese ed sarebbe Parte_1 stato pari ad euro 7.487,97, come da prospetto riepilogativo prodotto da . In realtà, infatti, Pt_1
l'appellante sottolineava che il prospetto in questione non indicava l'importo delle spese “sostenute”, ma solo l'importo delle spese a quell'epoca “fatturate” ai vari committenti in misura inferiore a quelle dovute, e che l'ammontare delle spese sostenute era stato documentato attraverso la produzione delle relative fatture di spesa.
Per questi motivi
riteneva che l'importo delle spese ancora da incassare Pt_1 fosse pari ad euro 20.840,16 a fronte di esborsi complessivi pari ad euro 54.075,54 + IVA ed incassi pari a euro 33.235,38 + IVA.
pagina 8 di 20 16. Col secondo motivo di gravame, l'appellante censurava l'erronea quantificazione del corrispettivo per la realizzazione dei muretti adottata dal Tribunale al fine di determinare gli importi da liquidare.
Secondo il CTU ricavava dalla Planimetria di Progetto oggetto di causa la misura di metri Pt_1 lineari 2.319 sulla scorta di una personale e liberissima “interpretazione” priva di alcun riscontro oggettivo. In verità, la misura di muretti da realizzarsi era pari a metri lineari 1.390, come attestato dal collaudatore in epoca antecedente al contenzioso. Pertanto, partendo dal presupposto che la società
aveva eseguito muretti per metri lineari 1.164,75, il CTU avrebbe dovuto rapportare detta Pt_1 misura ai 1.390 metri da realizzarsi. Di conseguenza, il corrispettivo dovuto sarebbe stato quantificato nell'83,75% del totale dovuto. Per tale ragione l'appellante deduceva che dovesse riconoscersi che il controvalore dei muretti era pari ad euro 214.894 e non ad euro 128.885,00 come indicato dal CTU, con una differenza di euro 86.009 + IVA.
17. Col terzo motivo di gravame, l'appellante riteneva erronei i calcoli effettuati dal giudice di primo grado in quanto mettevano a confronto importi al netto di IVA con importi al lordo di IVA ed importi comprensivi degli esborsi IREN ed con importi non comprensivi di tali quote. CP_6
18. Col quarto motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio e affermava il diritto di di ottenere il rimborso delle Pt_1 spese processuali, addossando alla quantomeno il 50% delle spese di CTU e Controparte_12 delle spese di difesa di , con compensazione delle spese di giudizio tra tutte le altre parti. In Pt_1 subordine, sosteneva di poter pagare soltanto le spese dei convenuti , E Pt_1 Parte_8 Pt_2
, unici soggetti risultati creditori, nei limiti tariffari corrispondenti allo scaglione Parte_5 di appartenenza delle somme da rimborsare a ciascuno di essi.
19. L'appellante concludeva come segue: Pt_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, previa ammissione dei mezzi istruttori non espletati nel corso del giudizio di primo grado, riformare la sentenza n. 1020/2021 del Tribunale di Parma, e per l'effetto, in parziale accoglimento delle reciproche domande: dichiarare tenuta e condannare l in persona del CP_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare a per i titoli di cui alla parte motiva Parte_1 l'importo di euro 156.939,08 + IVA (a lordo dei rimborsi che effettuerà a favore di Pt_1 Parte
, e di Carrara), oltre a interessi legali dalla data della domanda di saldo;
Parte_8 Pt_2 accogliere le domande di restituzione proposte dai signori e nei limiti di euro Parte_8 Pt_2 3.502,39 + IVA per quanto riguarda il primo e di euro 1.813,35 + IVA per quanto riguarda il secondo;
porre le spese di CTU e quelle sostenute da per la propria difesa a carico dell'Impresa Pt_1 in misura non inferiore al 50%, con compensazione delle spese di giudizio tra tutte le altre CP_1 Parte parti;
o in subordine, almeno per quanto riguarda i convenuti , e di Parte_8 Pt_2
, con contenimento delle spese da liquidare a carico di nei limiti tariffari Pt_5 Pt_1 corrispondenti allo scaglione di appartenenza delle somme da rimborsare a ciascuno di essi.”
20. Si costituivano e Controparte_1 Parte_2 Parte_8 proponendo appello incidentale.
Col primo motivo di gravame, gli appellanti incidentali deducevano quanto segue: “errore della sentenza nella determinazione degli importi della vertenza e nel ragionamento logico e giuridico posto
pagina 9 di 20 a fondamento della determinazione dell'importo risultante dalla c.t.u”. In particolare, il giudice di prime cure nel calcolare le somme dovute da avrebbe dovuto tener conto dell'importo Pt_1 quantificato dal CTU (IPOTESI B) parametrato a quanto versato dai soggetti attuatori e avrebbe dovuto prendere in considerazione le voci in maniera uniforme, comprensive o al netto di IVA.
21. Col secondo motivo di gravame, gli appellanti incidentali deducevano quanto segue: “errore della sentenza nel riconoscimento del danno da mancato guadagno”. In particolare, gli appellanti incidentali sostenevano che il danno da mancato guadagno risultava del tutto indeterminato nell'an, non avendo provato alcuna concreta menomazione dalla mancata esecuzione dell'opera. Infatti, in tema di Pt_1 responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non era sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma doveva altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presupponeva la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito, se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici.
22. Col terzo motivo di gravame, gli appellanti incidentali deducevano quanto segue: “errore della sentenza nella liquidazione delle spese legali”.
23. Rispetto all'atto di appello proposto da , ferma la necessità di correggere l'errore Parte_1 materiale relativo ai calcoli operati dal Giudice di prime cure, gli appellati (appellanti incidentali) sostenevano che l'atto di appello fosse inammissibile, atteso che veniva mutata la causa petendi e veniva mutato anche il petitum, introducendosi una domanda nuova e differente rispetto a quanto dedotto ed oggetto della fase di primo grado. Infatti, , chiedeva la riforma della sentenza di Pt_1 primo grado, imputando esclusivamente ad il pagamento delle prestazioni Controparte_1 rivendicate e quindi mutando la causa petendi ed il petitum della domanda introduttiva di primo grado, chiedeva l'accoglimento delle domande di , E (che nulla Parte_8 Pt_2 Parte_5 aveva chiesto in primo grado) e addirittura in via subordinata chiedeva la condanna di sé stessa al pagamento delle spese legali anche per Controparte_13
In relazione ai motivi dedotti nell'appello principale, i convenuti Controparte_1 [...]
e affermavano che il computo relativo alla differenza dovuta Pt_2 Parte_8 per enti e la quantificazione del corrispettivo per la realizzazione dei muretti fossero ricollegabili e già compresi nell'ipotesi B prospettata dal CTU, la quale non dava spazio ad ulteriori modifiche. Gli stessi appellati si dicevano invece concordi sull'errore nell'applicazione dell'IVA ad opera del giudice di primo grado. Relativamente alle spese legali e di giudizio, il difensore rimandava all'appello incidentale.
24. Gli appellati concludevano come segue:
pagina 10 di 20 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge IN VIA PRELIMINARE Disporre la sospensione della esecutività della sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla condanna di per le ragioni indicate in atti Controparte_1 IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE Per le ragioni indicate in atti ed in riforma della sentenza impugnata disporre, previa rettifica dei conteggi operati, che è tenuta a corrispondere a Parte_1 favore di la somma di € 51.591,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria o Controparte_1 quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, che è tenuta a Parte_1 corrispondere a euro 5.095,96 oltre interessi e rivalutazione monetaria o quella Parte_2 maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e che è tenuta a corrispondere a Pt_1 euro 7.386,59 oltre interessi e rivalutazione monetaria o quella Parte_8 maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa NEL MERITO Dichiarare inammissibile
/improcedibile l'appello per le ragioni di cui all'art. 342 cpc. In ogni caso respingere l'atto di citazione in appello poiché infondato in fatto ed in diritto, irrito, nullo, annullabile o come meglio e comunque per le ragioni indicate in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre
IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese vive, per entrambi i gradi di giudizio”.
25. Si costituiva così concludendo: Controparte_9
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge Dichiarare inammissibile /improcedibile l'appello per le ragioni di cui all'art. 342 cpc In ogni caso Respingere l'atto di citazione in appello poiché infondato in fatto ed in diritto, irrito, nullo, annullabile o come meglio e comunque per le ragioni indicate in atti Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese vive, per entrambi i gradi di giudizio.
26. Si costituiva osì concludendo: Controparte_4
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, Dichiarare inammissibile /improcedibile l'appello per le ragioni di cui all'art. 342 cpc In ogni caso Respingere l'atto di citazione in appello poiché infondato in fatto ed in diritto, irrito, nullo, annullabile o come meglio e comunque per le ragioni indicate in atti Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese vive, per entrambi i gradi di giudizio.
27. Si costituivano così concludendo: CP_14 Controparte_15 Parte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in conferma della sentenza n. 1020/2021, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Parma Dott.ssa Antonella Ioffredi in data 23.06.21, nella causa civile iscritta al n. 4763/2015 del Ruolo Generale, depositata in cancelleria il 20.07.21 e notificata in data 01.09.21: 1) in via preliminare, dichiarare l'esclusione dal presente giudizio dei signori , e per difetto di Controparte_15 CP_14 Parte_4 legittimazione passiva e per l'effetto dichiarare tenuta parte appellante al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio in loro favore;
2) in via principale e nel merito, confermare, per quanto d'interesse, la sentenza n. 1020/2021, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Parma Dott.ssa Antonella Ioffredi in data 23.06.21, nella causa civile iscritta al n. 4763/2015 del Ruolo
Generale, depositata in cancelleria il 20.07.21 e notificata in data 01.09.21.
28. Si costituiva così concludendo: Parte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza non impugnate con specifico riferimento alle parti afferenti alla posizione processuale in primo grado dell'odierna comparente in Controparte_16 trattazione riferite e, per quanto perciò rilevanti. In subordine: Dichiarare inammissibile l'appello per
pagina 11 di 20 i motivi in narrativa E comunque nel merito rigettare le domande proposte da Con vittoria Parte_1 di spese ed onorari per il presente giudizio d'appello ex DM 55/2014.
29. Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia del , Parte_7 attesa la regolarità della notifica all'Ente, in persona del Sindaco pro tempore, a mezzo posta Em_ elettronica certificata all'indirizzo PEC ontechiarugolo. risultante Email_1 Pt_7 dal registro IPA.
30. Deve darsi atto che la società appellante , così come gli appellanti incidentali, Pt_1 [...]
, E non hanno CP_17 Parte_2 Parte_8 impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, Parte_6 Controparte_9
, ,
[...] Parte_4 Controparte_18
, nei confronti dei quali nessuno degli appellanti ha
[...] proposto domande di merito in questa sede.
Conseguentemente, deve dichiararsi il passaggio in giudicato delle statuizioni di merito della sentenza riguardanti le suddette parti.
31. Quanto al merito della causa.
32. Deve premettersi che nessuna delle parti ha contestato la scelta da parte del Giudice dell'“ipotesi
B” formulata dal CTU, ai fini della determinazione sia del corrispettivo dei lavori eseguiti, sia dell'entità delle opere non eseguite.
Ne consegue che l'adozione in sé dell'ipotesi B suddetta non può più essere messa in discussione, ferma restando la disamina delle singole censure dispiegate in relazione alla concreta applicazione dell'ipotesi B medesima.
33. L'appello proposto da deve essere rigettato. Pt_1
34. Col primo motivo deduce l'erroneità della sentenza, laddove il Tribunale ha affermato che il Pt_1 CP credito di avente ad oggetto la “differenza da incassare Enti” per spese ed Parte_1 CP_6 sarebbe pari ad euro 7.487,97 come da prospetto riepilogativo prodotto da (doc. 7 relativo al Pt_1 fascicolo 4763/2015) e non contestato.
Secondo la prospettazione di , invece, il credito residuo per spese IREN ed sarebbe pari Pt_1 CP_6 ad euro 20.840,16 + IVA, somma questa data dalla differenza tra gli acconti ricevuti dai vari
Committenti per euro 33.235,38 + IVA e i complessivi esborsi per dette spese pari a euro 54.075,54 +
IVA, come emergerebbe dagli allegati all. 15 – 16 – 17 – 18 di parte . Pt_1
35. Il motivo è infondato.
L'esistenza del credito nella misura dedotta dall'appellante non trova alcuna conferma nei documenti posti a fondamento della pretesa.
L'all. 15 si compone di tavole planimetriche, che nulla rivelano circa l'effettivo ammontare delle spese.
pagina 12 di 20 L'all. 16 è costituito da un documento redatto dalla stessa : fatto già di per sé scarsamente Pt_1 significativo ai fini probatori del credito.
Peraltro, deve evidenziarsi che tale documento, nella parte relativa al pagamento di forniture (pagina
16), espone due gruppi di voci analoghe, astrattamente riconducibili a spese per fornitura di energia elettrica e gas degli enti e , senza peraltro che si possa fondatamente cogliere la differenza CP_6 CP_5 tra l'uno e l'altro gruppo di voci così da non potersi escludere che possa anche eventualmente trattarsi di duplicazione della medesima spesa.
In particolare, il punto G) ripete la indicazione delle spese già esposte al documento 7) (prodotto anch'esso da ), di cui il Tribunale ha tenuto conto al fine della decisione (si tratta delle stesse Pt_1 CP_ CP spese per e , per euro 40.042,62 al netto di iva).
Il punto H), invece, espone spese per “pubblica illuminazione comparto”, di cui non è dato cogliere in modo plausibile la differente natura rispetto alle spese elencate nel primo gruppo di voci al precedente punto G) (spese, queste ultime, come già detto, già considerate ai fini della decisione).
Né soccorre a tal fine l'allegato 17, anch'esso documento di formazione esclusiva della stessa , Pt_1 che riproduce sostanzialmente il medesimo contenuto del precedente allegato 16.
E ancora, all'all. 18 sono raccolte fotocopie statiche di bollette di fornitura di energia elettrica, CP_6 intestate a : anche di queste spese (il cui totale complessivo ammonta a circa euro 17.169, Pt_1 dunque a una somma diversa da quella di euro 20.840,16 + IVA richiesta) non è dato cogliere in modo plausibile la differente natura rispetto alle spese elencate nel primo gruppo di voci al precedente punto
G).
Deve poi evidenziarsi che non è predicabile una maggiore attendibilità dell'allegato 16 rispetto all'allegato 7), entrambi comunque di provenienza di parte appellante, senza che emergano ragioni valide per la prevalenza dell'uno sull'altro e in particolare dell'allegato 16 su sull'allegato 7).
Le prove testimoniali dedotte al riguardo sono inammissibili non essendo plausibilmente suscettibile di adeguata e attendibile prova orale la spesa per forniture di energia elettrica e gas.
In definitiva, la maggior somma richiesta da a tale titolo non risulta affatto provata. Pt_1
Pertanto, l'impugnazione sul punto va respinta.
36. Col secondo motivo lamenta che il Giudice di primo grado non abbia accolto la contestazione Pt_1 formulata dalla società, riguardante l'erronea quantificazione del corrispettivo dovuto per la costruzione dei muretti di delimitazione delle aree private rispetto alle aree ad uso pubblico.
Nello specifico, deduce l'erroneità della determinazione della voce in commento, per il fatto che il
Consulente ha calcolato la misura dei muretti di recinzioni, sulla base della planimetria di progetto allegata al Permesso di costruire, affermando, dunque che i muretti di recinzione da realizzarsi avrebbero dovuto svilupparsi per metri lineari 2.319. Sostiene, invece, che la misura corretta Pt_1 dei muretti da realizzarsi fosse pari a metri lineari 1.390, dovendo i medesimi essere costruiti soltanto nei punti descritti nell'allegato 6 – tavola 2 – delle osservazioni alla bozza di CTU depositata da pagina 13 di 20 . A sostegno dell'assunto, deduce che il Collaudatore delle opere aveva predisposto in data Pt_1
13.10.2012 una relazione riguardante la quantificazione delle opere realizzate, dalla quale si evincerebbe che la misura dei muretti realizzati a quell'epoca era superiore all'80%.
37. Il motivo è infondato.
Come osservato dal CTU, appare più corretto determinare la quantità prevista delle murette di contenimento a separazione delle proprietà dalle aree pubbliche, in ml 2.319,00, poiché tale misura è stata desunta dagli elaborati grafici di progetto rinvenuti a corredo del Permesso di Costruire n°196 del
15/02/2008 richiamato nel contratto di appalto (vedi allegato n°8); nello specifico dalla TAV. N°1; mentre, invece, “La Tavola muretti richiamata ed allegata dal Geom. non è un Persona_3 elaborato del Permesso di Costruire sopra citato;
comunque, nella stessa, non sono indicate tutte le murette previste, come, ad esempio, il tratto compreso fra gli edifici nella zona centrale e l'area destinata a cassa di espansione (tratto previsto nel progetto e poi realizzato dalla
[...]
”. Controparte_1
Inoltre, le valutazioni formulate dal collaudatore delle opere non possono essere ritenute di per sé prevalenti su quelle formulate dal CTU, tenuto conto della natura meramente assertiva di tali valutazioni.
Il motivo si fonda dunque su di un'allegazione di natura assertiva, rimasta sostanzialmente priva di adeguato conforto probatorio.
38. Col terzo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente confrontato e addizionato Pt_1
o detratto, importi al netto di IVA con importi al lordo di IVA. Deduce inoltre che il Giudice avrebbe trascurato di considerare che l'importo di euro 1.385.654,48 di cui all'ipotesi B dell'elaborato peritale (importo complessivo dei lavori eseguiti), non è comprensivo degli esborsi ed CP_5 CP_6
39. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato
È inammissibile nella parte in cui deduce l'errore di calcolo, in punto IVA, non essendo state formulate adeguate, specifiche e comprensibili censure, volte a porre in luce gli eventuali errori e a giustificare i nuovi calCOLI contenuti nella propria tabella a p. 13 dell'atto di citazione in appello.
, infatti, deduce testualmente e unicamente quanto segue: Pt_1
“Il Giudice di primo grado ha erroneamente confrontato e addizionato o detratto, importi al netto di IVA con importi al lordo di IVA. Ha inoltre trascurato di considerare che l'importo di euro 1.385.654,48 di cui all'ipotesi B dell'elaborato peritale, non è comprensivo degli esborsi IREN ed
tanto da non poter essere messo a confronto con l'importo di euro 1.429.283,11 (ricevuto da CP_6
, che invece è comprensivo anche di quota parte degli esborsi IREN ed Gli errori di Parte_1 CP_6 calcolo derivati da tale erronea impostazione sono risultati molteplici e sono stati illustrati nel ricorso per correzione di sentenza datato 21.9.2021. Bisogna tuttavia considerare che nell'ambito di detto ricorso non sono state inserite, poiché non riconducibili agli errori di calcolo, le contestazioni di cui ai precedenti due punti (rimborso Enti e corrispettivo per i muretti). Si omette quindi il richiamo al contenuto del ricorso per correzione di sentenza sopra citato, e si produce una nuova tabella di calcolo (all. 5) che, partendo dalla risultanze della CTU (ipotesi B) prende in considerazione: - l'esatto importo degli esborsi Enti - l'esatto corrispettivo per la realizzazione dei muretti - l'esatto pagina 14 di 20 importo versato dai vari Committenti (al netto di IVA) sia per le lavorazione che per gli esborsi a favore degli Enti - quanto posto a carico solo della società per mancati utili, ricalcolando CP_1 tale importo in funzione delle variazioni per il maggior corrispettivo dei muretti”
In sostanza, dall'articolazione delle difese su tale profilo non si comprende se l'incremento richiesto sia dovuto all'applicazione o meno dell'IVA sull'importo accertato, o se invece la somma vada accresciuta in ragione del motivo in relazione alla diversa determinazione della misura delle murette che, come sopra osservato, è infondato;
o se ancora detta somma vada ricalcolata tenendo conto dei diversi e maggiori importi per esborsi ed i quali però non si ritiene siano dovuti per le ragioni CP_5 CP_6 sopra esposte;
o se, infine, l'incremento vada riferito alla diversa quantificazione di quanto riconosciuto a per mancato guadagno in relazione alla variazione del corrispettivo per i muretti Pt_1 di recinzione, in punto al quale manca specifico motivo di gravame.
In definitiva, il motivo risulta carente di sufficiente specificità e in particolare manca la specifica indicazione delle singole operazioni, in cui il tribunale avrebbe “erroneamente confrontato e addizionato o detratto, importi al netto di IVA con importi al lordo di IVA”.
Ciò determina una carenza assertiva tale da determinare inammissibilità del gravame sul punto.
40. Il motivo è, poi, infondato, laddove si afferma che il giudice ha trascurato di considerare che l'importo di euro 1.385.654,48 di cui all'ipotesi B dell'elaborato peritale, non è comprensivo degli esborsi IREN ed CP_6
Sul punto è sufficiente rilevare che gli esborsi ed non sono stati determinati dal CTU, che CP_5 CP_6 non ha mai considerato le spese che l'impresa sostiene di aver sostenuto a favore di Parte_1 CP_6
e di , in quanto esulanti dal quesito posto. Ed invero, la determinazione di detti esborsi è avvenuta CP_5 sulla base di quanto emerso dal documento 7, prodotto da , dal quale risulta che la “differenza Pt_1 da incassare Enti”, pari alla differenza tra quanto sborsato e quanto incassato dalle committenti, ammonta a euro 7.487,97: somma che il tribunale ha riconosciuto a favore della in ragione di Pt_1 mancata contestazione della controparte.
41. Col quarto motivo censura la sentenza nella parte relativa alle spese di giudizio sotto diversi Pt_1 profili.
Sotto un primo profilo, deduce l'erroneità della decisione, in quanto il Tribunale avrebbe esonerato la società risultata soccombente dal pagamento delle spese processuali, ponendole invece a CP_1 carico della società che, al contrario, avrebbe ottenuto il riconoscimento, anche se in misura Pt_1 ridotta, della propria pretesa di pagamento. Di conseguenza, la ripartizione delle spese dovrebbe essere modificata addossando alla società uantomeno il 50% delle spese di CTU e delle spese di CP_1 difesa di , con compensazione delle spese tra tutte le altre parti. Pt_1
Sotto altro profilo, deduce che gli unici soggetti risultati creditori nei confronti della società Pt_1 Parte sono unicamente i signori , e di , sebbene per poche migliaia
[...] Parte_8 Pt_2 Pt_5 di euro. Pertanto, anche qualora non si ritenesse di compensare integralmente tra tutte le parti le spese pagina 15 di 20 di causa, eccetto che per la società queste avrebbero dovuto essere quantificare utilizzando CP_1 uno scaglione corrispondente dal decisum e non al disputatuum.
42. Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo, deve osservarsi che l'esito della controversia si caratterizza per il parziale accoglimento delle reciproche domande, che ha inevitabilmente comportato la reciproca soccombenza delle parti.
In ogni caso, la domanda di è stata accolta in minima parte (euro 27.095,72 rispetto ad una Pt_1 domanda di euro 382.087,90).
Tale rilevante sproporzione tra i due importi giustifica certamente la compensazione delle spese di lite
(cfr. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, dove si afferma che “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”).
Sotto diverso profilo, non è corretta la compensazione delle spese rispetto alle parti prive di legittimazione passiva in relazione alla domanda svolta da e dunque pienamente vittoriose. Pt_1
La soccombenza di in tal caso giustifica il regolamento delle spese adottato dal tribunale, da Pt_1 ritenersi corretto.
43. In relazione all'ultimo profilo, la richiesta di di quantificare dette spese in base al decisum, nei Pt_1 confronti di e deve essere rigettata, poiché in contrasto con la giurisprudenza di Parte_8 Pt_2 legittimità formatasi sul punto, la quale ha chiarito che “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum"” (Cass. n. 28417 del 07/11/2018).
Infatti, la domanda di nei confronti di e stata integralmente rigettata e il Pt_1 Parte_8 Pt_2 suo valore originario (petitum) era di euro 382.087,90.
44. Quanto all'APPELLO incidentale proposto da e Controparte_1 Parte_2
Parte_8
45. Col motivo sub A) la parte appellante incidentale propone un ricalcolo alternativo a quello effettuato dal tribunale, peraltro privo delle necessarie allegazioni, assertive e probatorie, volte ad inficiare la correttezza del calcolo effettuato dal Tribunale e in particolare delle voci su cui tale calcolo del primo giudice si fonda.
pagina 16 di 20 Il prospetto del ricalcolo è il seguente:
- EURO 1.385.654,48 (EURO 1.353.904,48 LAVORI ESEGUITI + EURO 31.750,00 LAVORI EXTRA
CONTRATTO) oltre IVA DI LEGGE AL 10% SOMMA UN TOTALE DOVUTO DI EURO 1.524.219,92
- EURO 49.465,05 MANCATO GUADAGNO DI ESCLUSIVA COMPETENZA IMPRESA GHIRETTI
- EURO 9.887,06 RESIDUO DOVUTO PER COSTO ENTI (IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA)
- EURO 1.515.898,54 SOMME PAGATE DAI SOGGETTI ATTUATORI COMPRENSIVA DI IVA
In sostanza, tale ricalcolo si fonda su un diverso importo di spese “per costo enti” e “per somme pagate dai soggetti attuatori”.
Peraltro, non vengono assolutamente enunciate in modo adeguatamente specifico e puntuale le ragioni per cui sarebbero ipoteticamente errate le corrispondenti voci adottate dal tribunale al fine di operare il medesimo conteggio dei rapporti di dare e avere tra parte committente e parte appaltatrice.
Il calcolo operato dal tribunale è il seguente.
Il tribunale, applicando l'ipotesi B del CTU, ha determinato l'importo delle opere contrattuali realizzate da in misura pari a € 1.353.904,48; mentre, l'importo delle opere Extra Parte_1 contratto realizzate da è stato determinato in € 31.750,00. Pertanto, il tribunale ha Parte_1 accertato che il Totale delle opere realizzate è di € 1.385.654,48.
Poi, il primo giudice ha riscontrato che, rispetto alla somma di euro 1.550.000,00 chiesta ai committenti, ha ricevuto la minor somma di euro 1.429.283. Poiché, tuttavia, il valore delle Pt_1 opere realizzate è stato accertato in € 1.385.654,48, il giudice ha detratto il valore delle opere effettivamente realizzate da quanto ricevuto da (euro 1.429.283), ottenendo il risultato di euro Pt_1
43.628,63 (euro 1.429.283,11, pari a quanto corrisposto dai committenti a , detratti euro Pt_1
1.385.654,48, pari al valore delle opere effettivamente eseguite da = 43.628,63 pari a quanto Pt_1 incassato in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente eseguiti).
In particolare, non viene adeguatamente dedotto e sviluppato il motivo per cui l'importo incassato da
, così come ritenuto dal Tribunale, non sarebbe corretto ma errato. Pt_1
Quello di parte appellante è un ricalcolo, in definitiva, fondato su enunciazioni meramente assertive e non sostenute da adeguato conforto probatorio.
Infine, la dedotta erroneità del conteggio effettuato dal primo Giudice, per il fatto che alcune voci sarebbero considerate comprensive di IVA ed altre al netto di IVA, costituisce allegazione destituita di ogni specificità, in particolare per omessa indicazione specifica delle singole operazioni di conteggio ipoteticamente viziate da tale errore.
46. Con il motivo sub B) viene dedotto l'errore della sentenza costituito dall'accertamento del danno da mancato guadagno, seppur in assenza di prova circa la concreta menomazione derivata dalla mancata esecuzione dell'opera.
pagina 17 di 20 Sempre con tale mezzo contesta la parte della sentenza in cui viene ritenuta Controparte_1 responsabile del recesso dal contratto di appalto, invocando la decurtazione l'importo relativo a detta voce dai conteggi effettuate in prime cure.
Tale ultimo aspetto della censura in esame deve dichiararsi inammissibile, poiché solo genericamente dedotto.
Quanto alla dedotta assenza di prova del danno da mancato guadagno.
Il tribunale ha riconosciuto il mancato guadagno in una percentuale del valore delle opere non eseguite a causa del recesso unilaterale della committenza ex art. 1671 c.c. (opere quantificate in euro
546.095,52= : euro 1.900.000,00 - euro 1.353.904,48), percentuale determinata in via equitativa.
Il mancato incasso della somma di euro 546.095,52 fa sì che possa determinarsi equitativamente in euro 49.465,05, così come statuito dal Tribunale.
Secondo la Corte di Cassazione (si veda cass. sez. II, n. 5879 del 2017, da cui è tratta la massima che segue), il mancato guadagno è determinabile sulla base del prezzo originario dell'appalto, “restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi”: “In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che
l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (anche Cass.9132/2012,cosi come molte altre)
Nel caso di specie, la committenza, essendone onerata in base al riparto dell'onere probatorio, non ha dedotto né provato che “l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi”.
La pronuncia citata avalla anche il ricorso al criterio equitativo per la determinazione del mancato guadagno: “Nella liquidazione di tale indennizzo, peraltro, il giudice del merito ha facoltà di applicare il criterio equitativo che, se costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante (ex art.
2056 cod. civ.), può essere utilizzato per qualsiasi danno ed, in particolare, per la determinazione della quota di spese generali, costi di ammortamento, impegno improduttivo di materiali e mano
d'opera ecc., quando sia impossibile o assai difficoltoso, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto”.
Il motivo è dunque infondato.
47. Con il motivo di cui al p.to c) e Controparte_1 Parte_2 [...] contestano l'intervenuta compensazione delle spese legali e di giudizio, Parte_8 poiché, la domanda dagli stessi svolta sarebbe da intendersi accolta.
pagina 18 di 20 Il motivo è infondato.
Come sopra osservato, l'esito della controversia è dovuto al parziale accoglimento delle reciproche domande, che, dunque, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Tale parziale accoglimento riguarda anche le domande di . Pt_2 Parte_8
Inoltre, appare evidente come in atto di appello incidentale la modifica del regolamento delle spese di primo grado venga in considerazione prevalentemente come conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale medesimo:
“C) Della parte della sentenza relativa alla liquidazione delle spese legali.
e inoltre, contesta Controparte_1 Parte_2 Parte_8 l'intervenuta compensazione delle spese legali e di giudizio, tenuto conto che la domanda esperita, è da intendersi integralmente fondata, alla luce di quanto emerso dalla C.T.U., che ha certificato l'errore nel computo dei lavori eseguiti da parte della società appaltatrice Il maturato Parte_1 diritto alla restituzione di quanto per eccesso versato, costituisce pieno diritto a vedere riconosciuta la liquidazione delle spese, sulla base di un principio di soccombenza. Al contrario la domanda di Pt_1
è risultata infondata e in relazione al pagamento delle opere eseguite e in relazione alla richiesta di liquidazione del mancato guadagno non provato”.
In mancanza di accoglimento dell'appello incidentale, ne consegue anche il rigetto del motivo incentrato sul regolamento delle spese di primo grado.
48. Regolamento delle spese.
49. Il rigetto dell'appello principale e incidentale rispettivamente proposto da , Pt_1 CP_1
E determina la compensazione delle spese del grado nei rapporti tra tali Pt_2 Parte_8 parti.
50. Quanto agli altri appellati costituiti.
SITEC conclude come segue in punto spese del giudizio di primo grado:
“porre le spese di CTU e quelle sostenute da per la propria difesa a carico dell'Impresa Pt_1 in misura non inferiore al 50%, con compensazione delle spese di giudizio tra tutte le altre CP_1 Parte parti;
o in subordine, almeno per quanto riguarda i convenuti , e di Parte_8 Pt_2
, con contenimento delle spese da liquidare a carico di nei limiti tariffari Pt_5 Pt_1 corrispondenti allo scaglione di appartenenza delle somme da rimborsare a ciascuno di essi.”
chiede dunque la compensazione delle spese rispetto a tutte le parti diverse da Pt_1 CP_1
[...]
51. Non vi è dunque domanda rispetto alle parti in relazione alle quali il tribunale ha dichiarato la compensazione delle spese già in primo grado.
Si tratta di e quali EREDI DI GIANCARLO CP_14 Controparte_15
TALIGNANI.
Occorre considerare, quanto a tali parti, la notifica dell'atto d'appello di una denuntiatio litis, Pt_1 per mancanza della formulazione di alcuna domanda nei confronti della parte destinataria della notifica.
Si veda sul punto Cass. Ord. n. 34174 del 15/11/2021:
pagina 19 di 20 “Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza”.
52. Quanto invece a Parte_6 Controparte_9
, , la statuizione di
[...] Parte_4 Controparte_4 condanna sancita dal tribunale implica formulazione di appello sul punto da parte di . Pt_1
Per quanto esposto ai paragrafi da 41) a 43), ne consegue la soccombenza di rispetto a tutte tali Pt_1 parti, nei cui confronti non state formulate domande sono nel merito ma solo in riferimento alle statuizioni sulle spese di lite.
53. Le spese del grado si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
54. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, in relazione sia all'appello principale sia all'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – Rigetta l'appello principale proposto da e rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_1
e Controparte_1 Parte_2 Parte_8
II - Conferma la sentenza appellata;
III – dichiara la integrale compensazione delle spese del grado di appello tra , Parte_1 CP_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_8 CP_14
; Controparte_15
IV - condanna alla refusione in favore di Parte_1 Parte_4 [...]
Parte_5 Controparte_4 Parte_6
delle spese del grado di appello, che liquida, in favore di ciascuna di dette parti, in €
[...]
7160,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
V - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, in relazione sia all'appello principale sia all'appello incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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