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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 139/2024 Rg promossa da:
Parte_1 con l'avv. Roberto Muller appellante contro
Controparte_1
con gli avv.ti Manlio Abati, Luigi Mannucci appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Firenze 137/2024 pubblicata il 17.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10 dicembre 2024 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Firenze respingeva il ricorso proposto da (unitamente ad altro lavoratore) Parte_1
con cui era stato chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato nella V° categoria super CCNL Metalmeccanici Industria, con condanna di a corrispondergli ex CCNL o CP_2
comunque ex art. 36 Cost., le differenze retributive maturate, per legge e per contratto, tra la V° categoria super e la V° categoria CCNL (di suo inquadramento), a far data dal 18.7.2007, o dalla diversa data di giustizia, sino al 31.1.2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite per € 1.850,00, oltre accessori di legge.
Il Tribunale assumeva:
- che il ricorrente aveva dedotto di avere iniziato a lavorare presso la società convenuta (già
[...]
poi divenuta ) in data 24.11.1986; di avere ottenuto Controparte_3 Controparte_4
1 l'inquadramento nella V° categoria CCNL metalmeccanici in data 1.4.1999; di aver rivendicato, in data
26.7.2017, l'inquadramento nella categoria V° super CCNL che otteneva solo a far data dall'1.2.2018; che le mansioni di addetto alla conduzione dell'impianto del trattamento acque reflue (T.A.R.) avevano le caratteristiche per potere ottenere il superiore inquadramento;
- che la società resistente si era costituita, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti e rilevando che le mansioni svolte erano coerenti con l'inquadramento attribuito
Ad avviso, del primo giudice:
- il aveva rivendicato la V° categoria super che spettava a: “ i lavoratori che, con le caratteristiche Pt_1
di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione
e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini;
i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati,
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione,
- i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio”
- la categoria V° super prevedeva tre figure professionali e la figura delineata al primo capoverso differiva da quella relativa all'inquadramento del (V° categoria) sotto tre profili tutti indispensabili Pt_1 al fine di riconoscere l'inquadramento rivendicato:
a) il possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico con “prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini”;
b) una più elevata autonomia: la V° categoria si caratterizzava per una mera autonomia esecutiva mentre la V° categoria super “unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere… con particolare autonomia operativa”,
c) lo specifico contenuto delle mansioni, in quanto solo i lavoratori della V° categoria super “propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di
2 responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità”
- nella specie, in particolare, faceva difetto il requisito sub c): infatti, il ricorrente non aveva allegato di aver proposto e realizzato “modifiche e varianti” sull'impianto da lui condotto, limitandosi a dedurre di avere svolto interventi in caso di “rottura dei tubi o sversamento di liquidi inquinanti sia all'interno che nei piazzali esterni” o “di manutenzione meccanica sugli impianti MOT “; interventi che erano volti al solo ripristino dell'impianto e che quindi non erano finalizzati a “significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità”
- parimenti, era da escludere la figura professionale di cui al secondo capoverso della declaratoria, dal momento che il non aveva allegato di guidare e controllare altri lavoratori nonché la figura di cui Pt_1 al terzo capoverso, caratterizzata dallo svolgimento di attività di “coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio ”, circostanza diversa dall'attività tecnica di controllo di parametri e strumentazione che il ricorrente asseriva avere svolto
- mentre il ricorrente svolgeva attività tecniche in condizioni di autonomia operativa, la V° categoria presupponeva attività di controllo e di coordinamento di dette attività, mai allegate
- in assenza di prova dei relativi presupposti non poteva essere valorizzata l'assegnazione della categoria
V° super effettuata dal 1.2.2018, corrispondendo la stessa evidentemente ad un mero trattamento di miglior favore che l'azienda aveva inteso concedere. appella la sentenza, insistendo nelle sue domande: Parte_1
1) il Tribunale aveva errato nell'interpretare la declaratoria del V° livello super CCNL. Infatti, non era condivisibile che tutti i requisiti della prima alinea della declaratoria dovessero sussistere per il suo riconoscimento: questa infatti prevedeva due distinte fattispecie, una caratterizzata dalla capacità di apportare modifiche e varianti su apparati di particolare complessità al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficacia produttiva, qualità e affidabilità; l'altra, caratterizzata da mansioni richiedenti particolare autonomia operativa che si traduceva in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica della propria specializzazione o di quelle affini.
E che si trattava di distinte fattispecie era confermato dalla descrizione dei relativi profili esemplificativi
(nei profili di stampista, modellista, montatore non erano previste mansioni volte alla realizzazione di modifiche e varianti su impianti complessi).
2) l'istruttoria orale svolta (testi e ) aveva poi dimostrato la riconducibilità delle Tes_1 Tes_2
mansioni dei ricorrenti alla seconda parte del primo alinea della V° categoria super CCNL, essendo emerso che aveva particolare autonomia operativa e svolgeva prestazioni di elevato livello tecnico: Pt_1 in caso di anomalie dell'impianto, ricercava da solo le cause ed effettuava l'intervento, richiedendo
3 l'intervento di ditte esterne per la manutenzione straordinaria;
effettuava in autonomia i controlli a campione sulle acque depurate dosando i componenti chimici e i reagenti;
effettuava le registrazioni sul Part registro da inviare alla il tutto, senza venire diretto da alcun superiore gerarchico. La decisione era criticabile anche laddove aveva escluso che le mansioni svolte fossero riconducibili all'ultimo alinea della declaratoria contrattuale della V° categoria super, non comprendendo perché l'attività di coordinamento e controllo di attività tecniche di un importante reparto, lavorazione o ufficio non potesse consistere nello svolgimento di attività tecnica di controllo del buon funzionamento dell'impianto
(l'importanza dell'attività del si rinveniva poi nella sussistenza di una responsabilità, anche penale, Pt_3 dell'amministratore delegato in caso di scarico in acque superficiali e in fognatura di acque reflue industriali aventi valori eccedenti i limiti tabellari del d.lgs. 152/06).
Inoltre, il riconoscimento dell'inquadramento superiore dal 1.2.2018, a mansioni invariate, non corrispondeva ad un trattamento di maggior favore, essendo stato attribuito su espressa richiesta dei lavoratori e a seguito di accordi sindacali;
3) le differenze retributive erano poi state richieste a far data dal 18.7.2007, a ritroso di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. 92/2012, onde nessuna prescrizione era maturata.
Si è costituita , ribadendo l'intervenuta prescrizione delle Controparte_1 differenze retributive;
l'insussistenza dei requisiti della categoria V° livello super, mentre le risultanze dell'istruttoria orale avevano dato conto del corretto inquadramento del nella categoria V°. Infine, Pt_1
l'assegnazione del V° super, a far data dal 1.2.2018, era stata prevista come trattamento di miglior favore.
******
L'appellante lamenta che la declaratoria contrattuale dell'inquadramento superiore era stata Pt_1
male interpretata dal Tribunale, non richiedendosi che della stessa ricorressero tutti i presupposti, e comunque l'istruttoria compiuta aveva consentito di accertare il suo diritto, avendo le mansioni dallo stesso svolte le caratteristiche proprie della categoria rivendicata.
Il era inquadrato contrattualmente nella V° categoria CCNL applicato che ricomprende “i Pt_1
lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli
4 per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti attrezzamenti impegnativi, registrazioni emesse a punto di elevata precisione, con scelta, ove necessario, dei parametri ottimali di lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli strumenti di misura, fornendo agli addetti alla conduzione istruzioni dettagliate per l'esecuzione del lavoro e per le relative misurazioni;
intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
intervenendo per il miglioramento delle attrezzature anche coadiuvando gli enti interessati”.
La declaratoria prevista alla categoria V° Super del CCNL riguarda invece “- …i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini;
i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati;
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione;
- i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.
Lavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono la realizzazione del ciclo completo di assiemaggio, collaudo e messa a punto di stampi di elevata complessità in relazione alle ristrette tolleranze previste, all'elevato grado di finitura richiesta, alla complessità dei profili da realizzare e/o alla presenza di parti in movimento provvedendo alla delibera funzionale fornendo in presenza di situazioni eccezionali e contingenti l'apporto della propria particolare e personale competenza per la individuazione di modifiche, del ciclo di produzione delle parti componenti, atte a consentire la realizzazione delle prestazioni previste contribuendo, attraverso
5 la segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative……”.
Dalla comparazione delle due categorie si evince che entrambe le declaratorie richiedono una autonomia operativa che, nella V° categoria, si aggiunge ad una “particolare e personale competenza” e all'operatività su apparati “complessi”; nella categoria V° super tale autonomia (definita come
“particolare”) si accompagna ad “elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico”, con operatività sulla scorta degli obiettivi da raggiungere e con proposizione e realizzazione, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, di modifiche e varianti su apparati di “particolare complessità e/o prototipali”.
L'attività di guida e controllo di altri lavoratori viene effettuato con apporto di “adeguata” competenza tecnico-pratica, esercitando un certo potere di iniziativa (nella V° categoria), mentre la corrispondente attività nella V° super si caratterizza per l'apporto di “elevata” competenza tecnico-pratica.
La V° categoria super si caratterizza anche per attività di coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.
E' evidente che la differenza tra le due categorie riguarda competenze, capacità e specializzazioni diverse (più elevate nella V° super rispetto alla V°) e dunque una maggiore preparazione tecnica, a cui si accompagna una maggiore autonomia di azione e il coordinamento di altri lavoratori con apporto di una diversa competenza (maggiori nella V° super); oltre al fatto che i lavoratori inquadrati nella V° super possono anche coordinare attività nell'ambito di reparti di rilievo.
Ciò premesso, deve esaminarsi se le mansioni del avevano le caratteristiche della superiore Pt_1
categoria, dovendo necessariamente raffrontare la declaratoria di inquadramento contrattuale e quella rivendicata, in relazione alle risultanze dell'istruttoria orale e documentale svolta.
Il teste , manutentore, ha dichiarato che il (e l'altro ricorrente in primo grado) erano Testimone_3 Pt_1 addetti “…..al reparto TAR come lui e che e come me si occupano delle mansioni di controllo e sorveglianza dell'impianto in sostituzione del personale ivi normalmente addetto secondo turni normalmente nel fine settimana”. Il teste ha dichiarato di conoscere il contenuto delle mansioni svolte dai due ricorrenti per avere fatto tre mesi di pratica anche nel reparto TAR, quando furono gli stessi ricorrenti a spiegargli le attività ivi svolte: “…..I ricorrenti nella loro mansione ordinaria di addetti al reparto TAR si occupano innanzitutto di controllare che l'impianto relativo al controllo delle acque reflue funzioni sempre correttamente, per questo tengono sotto controllo i vari display delle macchine per verificare che non siano segnalate anomalie. Qualora vi sia un'anomalia loro provvedono immediatamente a cercare le ragioni della stessa intervenendo, se necessario, anche sui macchinari, chiedono l'intervento della manutenzione solo se si rendono conto che il guasto è di grandi dimensioni
o comunque richieda grossi pezzi di ricambio, altrimenti se si tratta di piccole riparazioni provvedono
6 in autonomia. Se non ricordo male almeno una volta a settimana, ma non sono sicuro dei tempi, si occupano anche di controllare che i parametri delle acque che escono dal depuratore siano conformi a quelli previsti e quindi prelevano un campione delle acque e con l'aiuto della strumentazione tecnica a loro disposizione, utilizzando dei reagenti, controllano i parametri suddetti. Nel fare tale mansione non sono coordinati da alcun superiore, si occupano anche di verificare per alcuni strumenti che sia stata effettuata correttamente la taratura per le misure delle analisi…….. si occupano anche di regolare i dosaggi dei reagenti chimici agendo in un range predeterminato e adattando la dose necessaria alle particolarità della singola situazione….. decidono in autonomia se e quando richiedere l'intervento di ditte esterne sia per le operazioni di manutenzione straordinaria o per lo smaltimento di fanghi in occasioni non programmate…..sono i Part ricorrenti ad effettuare le necessarie annotazioni sul libro ufficiale che viene poi mandato all' ”: affermando infine che, dal 2006, lavoravano in assenza di un superiore diretto in funzione di controllo e coordinamento.
Il teste , manutentore/saldatore ha riferito che: “i ricorrenti si occupavano in primo Tes_4 luogo di verificare che l'impianto di trattamento delle acque funzionasse correttamente, quindi verificavano che non vi fossero spie rosse o allarmi. Nel caso in cui si verificava un'anomalia si occupano immediatamente di indagarne le cause e se necessario intervenivano direttamente sui macchinari, chiedevano l'intervento della manutenzione interna nelle ipotesi in cui si rendevano conto di non essere in grado, per il tipo di guasto, di intervenire da soli….”. A loro era devoluto il controllo a campione “…..sulle acque depurate per verificare che corrispondessero ai parametri di legge, per fare i suddetti controlli utilizzavano e dosavano componenti chimici e reagenti che inserivano nelle provette, utilizzavano anche degli strumenti specifici di cui non ricordo il nome e non so dire se si occupassero della taratura. Non so dire se ci fossero degli interventi da parte di ditte esterne per la manutenzione straordinaria…..”, lavoravano senza “un superiore diretto che li dirigeva. Lavoravano in un reparto che era fisicamente separato dallo stabilimento e quindi erano stati dotati di uno strumento detto “uomo a terra” che segnalava eventuali malori…”, si occupavano delle “…..registrazioni sul registro da mandare all' .. Pt_4
effettuavano controlli anche delle altre acque presenti in tutto lo stabilimento aziendale, ricordo infatti di averli visti in giro con le loro provette.
Adr i diretti superiori dei ricorrenti sono stati il sig. fino al 2013 e poi il sig. Tali soggetti Pt_5 CP_5
però avevano un ufficio in un luogo molto distante dal reparto dei ricorrenti. I suddetti superiori non frequentavano mai il reparto, personalmente infatti non li ho mai visti in quel reparto nemmeno in situazioni di emergenza….”.
7 Le suindicate testimonianze, sostanzialmente concordi, evidenziano indubbiamente che le mansioni del si caratterizzavano per una certa competenza tecnica che gli consentiva con una adeguata Pt_1
autonomia di effettuare controlli su impianti di una certa complessità e di intervenire in caso di anomalie, con capacità di diagnosticare e riparare autonomamente il guasto, dovendosi però trattare di piccoli interventi: entrambi i testi hanno infatti evidenziato che veniva chiesto l'intervento della manutenzione interna tutte le volte in cui il guasto era di grandi dimensioni o richiedeva sostituzioni con pezzi di ricambio ( o quando il non era in grado di intervenire da solo ( ), a sottolineare che Tes_1 Pt_1 Tes_2 le loro capacità tecniche erano “adeguate” all'attività richiestagli, ma non avevano quel requisito
(“elevate”) richiesto dalla V° categoria che avrebbe loro permesso di intervenire anche su anomalie di maggiore complessità, senza ricorrere ad aiuti di terzi (es. la manutenzione interna a ciò competente): di conseguenza anche l'autonomia operativa era commisurata al grado di capacità tecnica riscontrato.
Nella medesima competenza tecnica in termini di “adeguatezza” erano riconducibili anche le attività di controllo sulle acque al fine di accertare che le stesse fossero conformi agli standard normativi, controllo che si svolgeva con apposita strumentazione e utilizzo di reagenti;
attività che non è emerso fossero di tale difficoltà da richiedere “elevate” capacità tecniche o che comportassero particolare strumentazione;
Parte così come non aveva particolari difficoltà l'attività di annotazione nei registri destinati all'
Il teste , diversamente dal ha poi fatto riferimento all'esistenza di superiori gerarchici Tes_2 Tes_1
del indicati nominativamente, e che - sebbene non presenti in reparto anche nelle emergenze - Pt_1
necessariamente e per il loro ruolo costituivano i referenti del lavoratore che, pur sapendo svolgere le sue attività con autonomia, non poteva dirsi completamente svincolato da superiori determinazioni.
Le risultanze della prova orale non sono poi smentite dalla documentazione prodotta dall'appellante
(doc, 5,6,7,8,9,10,11), relativa ad atti che danno conto delle attività svolte (analisi, schede di taratura, tabulati vari, ecc); documenti tutti che nulla aggiungono in termini di particolari capacità tecniche del o sulla relativa autonomia;
ciò, anche con riferimento al doc. n. 14 che attesta le attività proprie Pt_1
della posizione da lui ricoperta e le sue conoscenze in materia chimica.
Della V° categoria super non è poi emerso il ruolo di coordinamento e controllo di altri lavoratori con
“elevata” competenza tecnico pratica;
mentre è condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui all'attività di coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto (propria della categoria V° super) non è assimilabile all'attività di controllo di un impianto, peraltro nei termini in cui avveniva l'attività del per come sopra accertato. Per_1
In definitiva, le mansioni dell'appellante non corrispondono a nessuna delle caratteristiche proprie della categoria V° super, rilevando la correttezza dell'inquadramento effettuato dall'azienda.
A fronte dell'assenza dei presupposti propri della V° categoria super deve ritenersi che l'attribuzione successiva della categoria, pur a mansioni invariate, si esaurì in un trattamento di maggior favore che
8 l'azienda intese adottare, a nulla rilevando che tale attribuzione fosse stata effettuata su richiesta dei lavoratori e con l'intervento sindacale.
Ne consegue che l'appello va respinto e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado sono da porsi a carico di parte appellante, soccombente, e vengono liquidate ex DM
n. 55/2014, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute, per l'importo (nei valori minimi) pari a € 1.300,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002,
n. 115, se e in quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.300,00, oltre 15% per spese Parte_1
generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Firenze, 10 dicembre 2024
La Consigliera est. La Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
N
9
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 139/2024 Rg promossa da:
Parte_1 con l'avv. Roberto Muller appellante contro
Controparte_1
con gli avv.ti Manlio Abati, Luigi Mannucci appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Firenze 137/2024 pubblicata il 17.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10 dicembre 2024 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Firenze respingeva il ricorso proposto da (unitamente ad altro lavoratore) Parte_1
con cui era stato chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato nella V° categoria super CCNL Metalmeccanici Industria, con condanna di a corrispondergli ex CCNL o CP_2
comunque ex art. 36 Cost., le differenze retributive maturate, per legge e per contratto, tra la V° categoria super e la V° categoria CCNL (di suo inquadramento), a far data dal 18.7.2007, o dalla diversa data di giustizia, sino al 31.1.2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite per € 1.850,00, oltre accessori di legge.
Il Tribunale assumeva:
- che il ricorrente aveva dedotto di avere iniziato a lavorare presso la società convenuta (già
[...]
poi divenuta ) in data 24.11.1986; di avere ottenuto Controparte_3 Controparte_4
1 l'inquadramento nella V° categoria CCNL metalmeccanici in data 1.4.1999; di aver rivendicato, in data
26.7.2017, l'inquadramento nella categoria V° super CCNL che otteneva solo a far data dall'1.2.2018; che le mansioni di addetto alla conduzione dell'impianto del trattamento acque reflue (T.A.R.) avevano le caratteristiche per potere ottenere il superiore inquadramento;
- che la società resistente si era costituita, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti e rilevando che le mansioni svolte erano coerenti con l'inquadramento attribuito
Ad avviso, del primo giudice:
- il aveva rivendicato la V° categoria super che spettava a: “ i lavoratori che, con le caratteristiche Pt_1
di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione
e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini;
i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati,
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione,
- i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio”
- la categoria V° super prevedeva tre figure professionali e la figura delineata al primo capoverso differiva da quella relativa all'inquadramento del (V° categoria) sotto tre profili tutti indispensabili Pt_1 al fine di riconoscere l'inquadramento rivendicato:
a) il possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico con “prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini”;
b) una più elevata autonomia: la V° categoria si caratterizzava per una mera autonomia esecutiva mentre la V° categoria super “unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere… con particolare autonomia operativa”,
c) lo specifico contenuto delle mansioni, in quanto solo i lavoratori della V° categoria super “propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di
2 responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità”
- nella specie, in particolare, faceva difetto il requisito sub c): infatti, il ricorrente non aveva allegato di aver proposto e realizzato “modifiche e varianti” sull'impianto da lui condotto, limitandosi a dedurre di avere svolto interventi in caso di “rottura dei tubi o sversamento di liquidi inquinanti sia all'interno che nei piazzali esterni” o “di manutenzione meccanica sugli impianti MOT “; interventi che erano volti al solo ripristino dell'impianto e che quindi non erano finalizzati a “significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità”
- parimenti, era da escludere la figura professionale di cui al secondo capoverso della declaratoria, dal momento che il non aveva allegato di guidare e controllare altri lavoratori nonché la figura di cui Pt_1 al terzo capoverso, caratterizzata dallo svolgimento di attività di “coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio ”, circostanza diversa dall'attività tecnica di controllo di parametri e strumentazione che il ricorrente asseriva avere svolto
- mentre il ricorrente svolgeva attività tecniche in condizioni di autonomia operativa, la V° categoria presupponeva attività di controllo e di coordinamento di dette attività, mai allegate
- in assenza di prova dei relativi presupposti non poteva essere valorizzata l'assegnazione della categoria
V° super effettuata dal 1.2.2018, corrispondendo la stessa evidentemente ad un mero trattamento di miglior favore che l'azienda aveva inteso concedere. appella la sentenza, insistendo nelle sue domande: Parte_1
1) il Tribunale aveva errato nell'interpretare la declaratoria del V° livello super CCNL. Infatti, non era condivisibile che tutti i requisiti della prima alinea della declaratoria dovessero sussistere per il suo riconoscimento: questa infatti prevedeva due distinte fattispecie, una caratterizzata dalla capacità di apportare modifiche e varianti su apparati di particolare complessità al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficacia produttiva, qualità e affidabilità; l'altra, caratterizzata da mansioni richiedenti particolare autonomia operativa che si traduceva in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica della propria specializzazione o di quelle affini.
E che si trattava di distinte fattispecie era confermato dalla descrizione dei relativi profili esemplificativi
(nei profili di stampista, modellista, montatore non erano previste mansioni volte alla realizzazione di modifiche e varianti su impianti complessi).
2) l'istruttoria orale svolta (testi e ) aveva poi dimostrato la riconducibilità delle Tes_1 Tes_2
mansioni dei ricorrenti alla seconda parte del primo alinea della V° categoria super CCNL, essendo emerso che aveva particolare autonomia operativa e svolgeva prestazioni di elevato livello tecnico: Pt_1 in caso di anomalie dell'impianto, ricercava da solo le cause ed effettuava l'intervento, richiedendo
3 l'intervento di ditte esterne per la manutenzione straordinaria;
effettuava in autonomia i controlli a campione sulle acque depurate dosando i componenti chimici e i reagenti;
effettuava le registrazioni sul Part registro da inviare alla il tutto, senza venire diretto da alcun superiore gerarchico. La decisione era criticabile anche laddove aveva escluso che le mansioni svolte fossero riconducibili all'ultimo alinea della declaratoria contrattuale della V° categoria super, non comprendendo perché l'attività di coordinamento e controllo di attività tecniche di un importante reparto, lavorazione o ufficio non potesse consistere nello svolgimento di attività tecnica di controllo del buon funzionamento dell'impianto
(l'importanza dell'attività del si rinveniva poi nella sussistenza di una responsabilità, anche penale, Pt_3 dell'amministratore delegato in caso di scarico in acque superficiali e in fognatura di acque reflue industriali aventi valori eccedenti i limiti tabellari del d.lgs. 152/06).
Inoltre, il riconoscimento dell'inquadramento superiore dal 1.2.2018, a mansioni invariate, non corrispondeva ad un trattamento di maggior favore, essendo stato attribuito su espressa richiesta dei lavoratori e a seguito di accordi sindacali;
3) le differenze retributive erano poi state richieste a far data dal 18.7.2007, a ritroso di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. 92/2012, onde nessuna prescrizione era maturata.
Si è costituita , ribadendo l'intervenuta prescrizione delle Controparte_1 differenze retributive;
l'insussistenza dei requisiti della categoria V° livello super, mentre le risultanze dell'istruttoria orale avevano dato conto del corretto inquadramento del nella categoria V°. Infine, Pt_1
l'assegnazione del V° super, a far data dal 1.2.2018, era stata prevista come trattamento di miglior favore.
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L'appellante lamenta che la declaratoria contrattuale dell'inquadramento superiore era stata Pt_1
male interpretata dal Tribunale, non richiedendosi che della stessa ricorressero tutti i presupposti, e comunque l'istruttoria compiuta aveva consentito di accertare il suo diritto, avendo le mansioni dallo stesso svolte le caratteristiche proprie della categoria rivendicata.
Il era inquadrato contrattualmente nella V° categoria CCNL applicato che ricomprende “i Pt_1
lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli
4 per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti attrezzamenti impegnativi, registrazioni emesse a punto di elevata precisione, con scelta, ove necessario, dei parametri ottimali di lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli strumenti di misura, fornendo agli addetti alla conduzione istruzioni dettagliate per l'esecuzione del lavoro e per le relative misurazioni;
intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
intervenendo per il miglioramento delle attrezzature anche coadiuvando gli enti interessati”.
La declaratoria prevista alla categoria V° Super del CCNL riguarda invece “- …i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini;
i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati;
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione;
- i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.
Lavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono la realizzazione del ciclo completo di assiemaggio, collaudo e messa a punto di stampi di elevata complessità in relazione alle ristrette tolleranze previste, all'elevato grado di finitura richiesta, alla complessità dei profili da realizzare e/o alla presenza di parti in movimento provvedendo alla delibera funzionale fornendo in presenza di situazioni eccezionali e contingenti l'apporto della propria particolare e personale competenza per la individuazione di modifiche, del ciclo di produzione delle parti componenti, atte a consentire la realizzazione delle prestazioni previste contribuendo, attraverso
5 la segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative……”.
Dalla comparazione delle due categorie si evince che entrambe le declaratorie richiedono una autonomia operativa che, nella V° categoria, si aggiunge ad una “particolare e personale competenza” e all'operatività su apparati “complessi”; nella categoria V° super tale autonomia (definita come
“particolare”) si accompagna ad “elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico”, con operatività sulla scorta degli obiettivi da raggiungere e con proposizione e realizzazione, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, di modifiche e varianti su apparati di “particolare complessità e/o prototipali”.
L'attività di guida e controllo di altri lavoratori viene effettuato con apporto di “adeguata” competenza tecnico-pratica, esercitando un certo potere di iniziativa (nella V° categoria), mentre la corrispondente attività nella V° super si caratterizza per l'apporto di “elevata” competenza tecnico-pratica.
La V° categoria super si caratterizza anche per attività di coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.
E' evidente che la differenza tra le due categorie riguarda competenze, capacità e specializzazioni diverse (più elevate nella V° super rispetto alla V°) e dunque una maggiore preparazione tecnica, a cui si accompagna una maggiore autonomia di azione e il coordinamento di altri lavoratori con apporto di una diversa competenza (maggiori nella V° super); oltre al fatto che i lavoratori inquadrati nella V° super possono anche coordinare attività nell'ambito di reparti di rilievo.
Ciò premesso, deve esaminarsi se le mansioni del avevano le caratteristiche della superiore Pt_1
categoria, dovendo necessariamente raffrontare la declaratoria di inquadramento contrattuale e quella rivendicata, in relazione alle risultanze dell'istruttoria orale e documentale svolta.
Il teste , manutentore, ha dichiarato che il (e l'altro ricorrente in primo grado) erano Testimone_3 Pt_1 addetti “…..al reparto TAR come lui e che e come me si occupano delle mansioni di controllo e sorveglianza dell'impianto in sostituzione del personale ivi normalmente addetto secondo turni normalmente nel fine settimana”. Il teste ha dichiarato di conoscere il contenuto delle mansioni svolte dai due ricorrenti per avere fatto tre mesi di pratica anche nel reparto TAR, quando furono gli stessi ricorrenti a spiegargli le attività ivi svolte: “…..I ricorrenti nella loro mansione ordinaria di addetti al reparto TAR si occupano innanzitutto di controllare che l'impianto relativo al controllo delle acque reflue funzioni sempre correttamente, per questo tengono sotto controllo i vari display delle macchine per verificare che non siano segnalate anomalie. Qualora vi sia un'anomalia loro provvedono immediatamente a cercare le ragioni della stessa intervenendo, se necessario, anche sui macchinari, chiedono l'intervento della manutenzione solo se si rendono conto che il guasto è di grandi dimensioni
o comunque richieda grossi pezzi di ricambio, altrimenti se si tratta di piccole riparazioni provvedono
6 in autonomia. Se non ricordo male almeno una volta a settimana, ma non sono sicuro dei tempi, si occupano anche di controllare che i parametri delle acque che escono dal depuratore siano conformi a quelli previsti e quindi prelevano un campione delle acque e con l'aiuto della strumentazione tecnica a loro disposizione, utilizzando dei reagenti, controllano i parametri suddetti. Nel fare tale mansione non sono coordinati da alcun superiore, si occupano anche di verificare per alcuni strumenti che sia stata effettuata correttamente la taratura per le misure delle analisi…….. si occupano anche di regolare i dosaggi dei reagenti chimici agendo in un range predeterminato e adattando la dose necessaria alle particolarità della singola situazione….. decidono in autonomia se e quando richiedere l'intervento di ditte esterne sia per le operazioni di manutenzione straordinaria o per lo smaltimento di fanghi in occasioni non programmate…..sono i Part ricorrenti ad effettuare le necessarie annotazioni sul libro ufficiale che viene poi mandato all' ”: affermando infine che, dal 2006, lavoravano in assenza di un superiore diretto in funzione di controllo e coordinamento.
Il teste , manutentore/saldatore ha riferito che: “i ricorrenti si occupavano in primo Tes_4 luogo di verificare che l'impianto di trattamento delle acque funzionasse correttamente, quindi verificavano che non vi fossero spie rosse o allarmi. Nel caso in cui si verificava un'anomalia si occupano immediatamente di indagarne le cause e se necessario intervenivano direttamente sui macchinari, chiedevano l'intervento della manutenzione interna nelle ipotesi in cui si rendevano conto di non essere in grado, per il tipo di guasto, di intervenire da soli….”. A loro era devoluto il controllo a campione “…..sulle acque depurate per verificare che corrispondessero ai parametri di legge, per fare i suddetti controlli utilizzavano e dosavano componenti chimici e reagenti che inserivano nelle provette, utilizzavano anche degli strumenti specifici di cui non ricordo il nome e non so dire se si occupassero della taratura. Non so dire se ci fossero degli interventi da parte di ditte esterne per la manutenzione straordinaria…..”, lavoravano senza “un superiore diretto che li dirigeva. Lavoravano in un reparto che era fisicamente separato dallo stabilimento e quindi erano stati dotati di uno strumento detto “uomo a terra” che segnalava eventuali malori…”, si occupavano delle “…..registrazioni sul registro da mandare all' .. Pt_4
effettuavano controlli anche delle altre acque presenti in tutto lo stabilimento aziendale, ricordo infatti di averli visti in giro con le loro provette.
Adr i diretti superiori dei ricorrenti sono stati il sig. fino al 2013 e poi il sig. Tali soggetti Pt_5 CP_5
però avevano un ufficio in un luogo molto distante dal reparto dei ricorrenti. I suddetti superiori non frequentavano mai il reparto, personalmente infatti non li ho mai visti in quel reparto nemmeno in situazioni di emergenza….”.
7 Le suindicate testimonianze, sostanzialmente concordi, evidenziano indubbiamente che le mansioni del si caratterizzavano per una certa competenza tecnica che gli consentiva con una adeguata Pt_1
autonomia di effettuare controlli su impianti di una certa complessità e di intervenire in caso di anomalie, con capacità di diagnosticare e riparare autonomamente il guasto, dovendosi però trattare di piccoli interventi: entrambi i testi hanno infatti evidenziato che veniva chiesto l'intervento della manutenzione interna tutte le volte in cui il guasto era di grandi dimensioni o richiedeva sostituzioni con pezzi di ricambio ( o quando il non era in grado di intervenire da solo ( ), a sottolineare che Tes_1 Pt_1 Tes_2 le loro capacità tecniche erano “adeguate” all'attività richiestagli, ma non avevano quel requisito
(“elevate”) richiesto dalla V° categoria che avrebbe loro permesso di intervenire anche su anomalie di maggiore complessità, senza ricorrere ad aiuti di terzi (es. la manutenzione interna a ciò competente): di conseguenza anche l'autonomia operativa era commisurata al grado di capacità tecnica riscontrato.
Nella medesima competenza tecnica in termini di “adeguatezza” erano riconducibili anche le attività di controllo sulle acque al fine di accertare che le stesse fossero conformi agli standard normativi, controllo che si svolgeva con apposita strumentazione e utilizzo di reagenti;
attività che non è emerso fossero di tale difficoltà da richiedere “elevate” capacità tecniche o che comportassero particolare strumentazione;
Parte così come non aveva particolari difficoltà l'attività di annotazione nei registri destinati all'
Il teste , diversamente dal ha poi fatto riferimento all'esistenza di superiori gerarchici Tes_2 Tes_1
del indicati nominativamente, e che - sebbene non presenti in reparto anche nelle emergenze - Pt_1
necessariamente e per il loro ruolo costituivano i referenti del lavoratore che, pur sapendo svolgere le sue attività con autonomia, non poteva dirsi completamente svincolato da superiori determinazioni.
Le risultanze della prova orale non sono poi smentite dalla documentazione prodotta dall'appellante
(doc, 5,6,7,8,9,10,11), relativa ad atti che danno conto delle attività svolte (analisi, schede di taratura, tabulati vari, ecc); documenti tutti che nulla aggiungono in termini di particolari capacità tecniche del o sulla relativa autonomia;
ciò, anche con riferimento al doc. n. 14 che attesta le attività proprie Pt_1
della posizione da lui ricoperta e le sue conoscenze in materia chimica.
Della V° categoria super non è poi emerso il ruolo di coordinamento e controllo di altri lavoratori con
“elevata” competenza tecnico pratica;
mentre è condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui all'attività di coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto (propria della categoria V° super) non è assimilabile all'attività di controllo di un impianto, peraltro nei termini in cui avveniva l'attività del per come sopra accertato. Per_1
In definitiva, le mansioni dell'appellante non corrispondono a nessuna delle caratteristiche proprie della categoria V° super, rilevando la correttezza dell'inquadramento effettuato dall'azienda.
A fronte dell'assenza dei presupposti propri della V° categoria super deve ritenersi che l'attribuzione successiva della categoria, pur a mansioni invariate, si esaurì in un trattamento di maggior favore che
8 l'azienda intese adottare, a nulla rilevando che tale attribuzione fosse stata effettuata su richiesta dei lavoratori e con l'intervento sindacale.
Ne consegue che l'appello va respinto e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado sono da porsi a carico di parte appellante, soccombente, e vengono liquidate ex DM
n. 55/2014, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute, per l'importo (nei valori minimi) pari a € 1.300,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002,
n. 115, se e in quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.300,00, oltre 15% per spese Parte_1
generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Firenze, 10 dicembre 2024
La Consigliera est. La Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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