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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
ivi elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria n.14/18, presso e nello studio dell'Avv. Iside B. Storace (Codice Fiscale ) la quale lo rappresenta e difende in forza di procura C.F._1 speciale allegata ai sensi di legge al ricorso depositato in via telematica (indirizzo PEC ove eseguire le comunicazioni di Cancelleria: RICORRENTE Email_1
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro Capurso (c.f.: – C.F._2 PEC: t), dall'avv. Cinzia Lolli (c.f. ), Email_2 C.F._3 dall'avv. Lilia Bonicioli (c.f.: , e dall'avv. Christian Lo Scalzo (c.f.: C.F._4
), in virtù di mandato generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito del dott. C.F._5
Notaio in Fiumicino Persona_1
Motivazione
Con ricorso depositato il 6.12.2024 ha Parte_2 convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento degli assegni CP_1 familiari in relazione al periodo di lavoro dal marzo 2021 sino al 31.7.2021, durante il quale aveva lavorato alle dipendenze della ditta Soc. Coop. Mounting Customer Transport e nulla aveva percepito a tale titolo dal datore di lavoro, nonostante avesse fatto regolare domanda ed avendo tutti i requisiti richiesti .
Si costituiva l' , eccependo il difetto di integrità del contraddittorio con il CP_1 datore di lavoro ex art 102 cpc, Nel merito osservava la mancata prova circa l'inadempimento del datore di lavoro e circa la sussistenza dei requisiti costitutivi.
Sulla base di tali difese la causa può esser decisa con l'accoglimento del ricorso.
Deve in via preliminare osservarsi che l'unico contraddittore del presente procedimento risulta l' , soggetto tenuto al pagamento della prestazione di CP_1 sostegno al nucleo familiare per cui è causa mentre il datore di lavoro risulta incaricato di anticipare il relativo pagamento, salvo poi poter effettuare le debite compensazioni per il recupero di quanto versato quale adiectus solutionis cause ( Cassazione 8 gennaio 2003 n. 99/2003), La sentenza citata dall' in memoria ( Cass 22 gennaio 2025 n. 1172 ) attiene al CP_1 diverso caso in cui era stato convenuto il solo datore di lavoro , che non è il debitore della prestazione, ma -come detto – il soggetto tenuto ad anticipare gli assegni per conto dell' con recupero degli importi pagati in sede di conguaglio contributivo. CP_1
Il contraddittorio risulta pertanto perfettamente integro e l'eccezione sollevata dall' deve essere disattesa. CP_1
In questo giudizio invece correttamente è stato convenuto solo l' , perché , CP_1 cessato il rapporto di lavoro nel corso del quale gli assegni sono stati maturati , è venuto meno il ruolo del datore di lavoro
Quanto al merito della domanda, si osserva .
Il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa con le modalità telematiche richieste. Ha depositato l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari unitamente alla documentazione necessaria e così il certificato di stato di famiglia. CUD relativi al 2020-2021 e mod 730 per il redditi 2020.
Ed in effetti l' ha riconosciuto la provvidenza richiesta che, il datore di lavoro CP_1 ha regolarmente versato sino alla fine del mese di febbraio 2021, salvo poi rimanere inadempiente alla sua obbligazione, come del resto ha fatto per il versamento della retribuzione.
Nelle more la cooperativa cessava la sua attività e in data 19.1.2024 il ricorrente ha presentato domanda all' di pagamento diretto degli ANF , ma la domanda è stata CP_1 respinta per difetto dei presupposti ( doc 5 e 6). Tuttavia nulla era cambiato nella situazione reddituale del soggetto, e l' gravato CP_1 della prova di eventuali fatti estintivi, modificativi nulla ha provato. Il rigetto dell' , in alcun modo motivato, risulta quindi illegittimo. CP_1
Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento al ricorrente della prestazione richiesta ed il lavoratore ha quindi diritto di pretendere il pagamento direttamente dall' , poiché il debitore principale deve adempiere qualora il delegato non vi CP_1 abbia provveduto ( Cassazione 99/2003) . Il ricorso va accolto e l' va condannato al pagamento degli ANF nel periodo CP_1 indicato in dispositivo, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Spese di lite imputate secondo il principio della soccombenza.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere al ricorrente gli assegni per il nucleo familiare in relazione al periodo 1.3.2021 -30.6.2021 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
2. condanna L' , ut supra , a rifondere il ricorrente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in euro 1.500,00 , oltre spese generali, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 19 marzo 2025 Il Giudice
Francesca Maria Parodi