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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.) nella causa N. 1181/2024 R.G. promossa da
C.F./P.IVA: ), con il proc. dom. Avv.to Luigi DI NATALE, PAte_1 P.IVA_1
Viale della Regione, n. 4, Caltanisetta
- parte attrice opponente - contro
(P. IVA: ), con il proc. dom. Avv.to ONtroparte_1 P.IVA_2
Andrea Davide ARNALDI, Via Pietro Cossi, n. 2, Milano
- parte convenuta opposta - e con
(C.F. e P. IVA: ), con il proc. dom. Avv.to Roberto PALAZZO, Via CP_2 P.IVA_3
Vincenzo Giuffrida, n. 4, Catania
- parte terza chiamata - OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.
Alla volta della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT.
FATTO E DIRITTO
ON atto di citazione 16.2.2024, iscritto a ruolo il 19.2.2024, (nel PAte_1 PA prosieguo, per brevità, ) ha convenuto in giudizio ONtroparte_1 ON (nel prosieguo, per brevità, , opponendo il decreto ingiuntivo n. 53/2024, emesso dal Tribunale di Monza – nel procedimento monitorio rubricato al n. 8538/2023 R.G. – in data 3- ON
8.1.2024 a favore di er la somma di € 156.397,25, oltre interessi e spese della procedura monitoria,per credito relativo a fornitura di cassette “fustellati di cartone” destinati al commercio di ortofrutta. In particolare, la difesa attorea ha argomentato l'opposizione sulla base:
- dell'incompetenza del Giudice adito, non essendovi i presupposti per l'operatività del foro di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, c. 3, c.c.;
- della carenza di prova del credito azionato in via monitoria;
- della presenza di vizi nella merce fornita e del ritardo nella consegna di essa;
criticità nella PA esecuzione del rapporto in forza delle quali ha azionato in via riconvenzionale pretesa risarcitoria per danni (emergente, lucro cessante e all'immagine) quantificati nell'importo complessivo di € 482.000,00, opposto anche in compensazione. ON Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione promossa da controparte, concludendo – in via principale – per la reiezione di essa con conferma del decreto PA ingiuntivo, respinta altresì la domanda risarcitoria promossa da;
comunque, la difesa di ON ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa a fini di manleva per CP_2
l'ipotesi caso di soccombenza;
in ogni caso, vinte le spese di lite.
Assegnata la causa ad un primo Giudice(dott.ssa C. FALLO); autorizzata la chiamata di CP_2
indicati i termini per depositare le memorie ex art.171 ter c.p.c.(cfr. decreto18.4.2024).
[...]
Costituitasi in giudizio, (nel prosieguo, per brevità, ) ha contestato la CP_2 CP_2 PA fondatezza dell'opposizione e delle domande di , con conseguente assorbimento della manleva alla base della chiamata di terzo, ferma l'insussistenza dei profili di responsabilità ON invocati da a fondamento della domanda azionata con l'atto di citazione di terzo.
Riassegnato il procedimento allo scrivente;
depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c.; dato atto le parti della non percorribilità della via transattiva (cfr. verbale udienza 24.10.2024); respinti i mezzi istruttori articolati dalle difese e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza riservata 10.1.2025, da intendere qui trascritta e confermata); il 23.10.2025, il procedimento – su conclusioni rassegnate come a PCT e fissato termine per il deposito di note autorizzate (cfr. ord. 10.1.2025 cit.) – è stato assunto in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., venendo definito con la presente sentenza ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c..
************* Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive relative agli elementi costitutivi delle pretese / eccezioni fatte valere, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive / probatorie sono funzionali a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio pure in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
PA Come sopra rappresentato, in primis, ha contestato l'applicabilità al caso di specie del foro di cui all'art. 20 c.p.c. con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 1182, c. 3, c.c. (per – in tesi – insussistenza dei presupposti per l'operatività del criterio di collegamento ex artt. 20 c.p.c. e 1182, c. 3, c.c.), con conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Monza (adito da ON PA in monitorio) a favore del Tribunale di Agrigento (avendo sede legale in Canicattì, Comune ricompreso nel circondario di detto Tribunale). ON Che bbia presentato la richiesta di emissione del d.i. al Tribunale di Monza ritenendo quest'ultimo competente ex art. 1182, c. 3, c.c. (versandosi – in tesi – in ipotesi di “obbligazione avente per oggetto una somma di denaro” da adempiere “al domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza”), è dato che non può essere posto in dubbio (cfr. pagg.
2-4 della comparsa di costituzione e risposta). Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: < le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto,obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quelle derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art.1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile >> (Cass., Sez. 6-2, Ord. n. 34944 del 17.11.2021). Ancora, sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, laddove il credito non sia determinato nel suo ammontare nel titolo, il criterio di cui all'art. 1182, c. 3, c.c. solo se il titolo indichi criteri di determinazione privi di discrezionalità (cfr. Cass., Sez. U., Sent. n. 17989 del 13.9.2016), ovvero, a tutto concedere, laddove la determinazione possa essere effettuata in base ad un semplice calcolo aritmetico (cfr. Cass., Sez. 1, Ord. n. 1387 del 15.1.2024). Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che le parti non hanno concluso alcun contratto in forma scritta: infatti, tra la documentazione di causa non è riversato un documento sottoscritto PA ON (o approvato in altro modo) da ed neppure vi è una formale proposta di una delle due parti seguita dall'accettazione dell'altra. ON Per sostenere il carattere liquido della obbligazione azionata in via monitoria, ha invocato (cfr. pagg. 2 e ss. della comparsa di costituzione e risposta): PA
- il fatto che le fatture traggono origine da ordini eseguiti da tuttavia, esaminato il doc. n. 1 fasc. IPI (portato ad “esempio” di tali “ordini”), emerge che trattasi di foglio dattiloscritto ON (assente qualsiasi segno di sottoscrizione) proveniente / formato dalla stessa e che non risulta neanche essere stato trasmesso alla controparte(o, almeno, non vi è traccia dell'inoltro a quest'ultima), cosicché la circostanza che tale “ordine” indichi la “quantità” e il “prezzo x 1000” è priva di rilievo alla volta della problematica in esame, visto che il “semplice calcolo aritmetico” deve poter essere effettuato su dati accettati / condivisi dalle parti o provenienti dal soggetto debitore e non su dati risultanti da documentazione formata in via unilaterale dal creditore, assenti elementi (anche indiziari) che inducano a ritenerla approvata – nella sua portata obiettiva – dal debitore;
- il fatto che “l'individuazione espressa del prezzo della merce conferisce innegabile certezza al credito”, essendo sufficiente “incrociare il dato presente negli ordini, con DDT e fatture e, con semplice operazione matematica si verifica la sussistenza del credito della opposta”; a tal proposito, fermo che – come sopra esposto – alla “individuazione espressa del prezzo della ON merce” negli “ordini” non si può attribuire il significato invocato dalla difesa di circa i DDT, si osserva che da essi risulta “descrizione della merce”, “quantità”, “colli” e “px x collo” (pezzi per collo), cosicché fa radicale difetto qualsiasi indicazione del “prezzo” e, circa le fatture, vale ciò ON che si è osservato per gli “ordini”, essendo documentazione formata unilateralmente da che, quindi, potrebbe essere valorizzata laddove il prezzo del “pezzo” (o del “collo”) risultasse PA da documenti provenienti da (o da quest'ultima condivisi), ma – come visto – così non è. Né il precedente deciso da Cass., Sez. 3, Ord. n. 8121 del 22.5.2003 (cfr. pagg.
3-4 della ON comparsa di costituzione e risposta inficia le considerazioni che precedono. Infatti, ivi la S.C., ribadito che “i crediti di cui al menzionato terzo comma (dell'art. 1182 c.c. - ndr), sono quelli aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro il cui ammontare è già, convenzionalmente o giudizialmente, determinato ovvero determinabile con semplici operazioni matematiche” (cfr. pag. 4 ord. 8121/2003 cit.) 1, ha chiarito che – integrato tale requisito (nel caso di specie insussistente) – il fatto che, stante le difese e le eccezioni, si debba procedere ad accertamenti (anche complessi) per statuire sull'effettiva esistenza del credito azionato è elemento che attiene al merito e, quindi, ininfluente ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.. Quindi, non potendo qui operare il criterio di collegamento ex artt. 20 c.p.c. 1182, c. 3, c.c., ne PA consegue che il Tribunale di Monza è incompetente per territorio, avendo la propria sede legale in Canicattì, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Agrigento. Tanto esposto in punto di competenza territoriale, quanto alle conseguenze di essa sulla forma che deve assumere questo provvedimento e sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, il giudicante condivide gli indirizzi interpretativi della Corte di legittimità secondo cui, da un lato, in ipotesi quale quella qui integratasi, va pronuncia sentenza e non ordinanza(cfr. Cass.,Sez.6 -
2, Ord. n. 14594 del 21.8.2012, nonché Cass., Sez. 6 - 2, Ord. n. 15579 del 10.6.2019) e, d'altro lato, che l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, sollevata nell'ambito del giudizio di opposizione a quest'ultimo, se – come nel caso di specie – fondata, comporta la revoca del decreto stesso;
senza che neppure, si noti, si possa procedere a riassumere la (stessa) causa davanti al Tribunale indicato come territorialmente competente, dovendo quest'ultimo – anche laddove le parti “riassumano” – interpretare la domanda come diretta ad investirlo dell'ordinaria azione di cognizione sulle richieste di parte attrice, non potendo essere oggetto di trasferimento un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo che non esiste più (cfr., al riguardo e tra le più recenti, Cass., Sez. 3, Ord. n. 16744 del 17.7.2009 e Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 16762 del 2.10.2012; cfr., altresì, Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 20935 del 17.10.2016, nonché Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 1121 del 14.1.2022). Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo impugnato va revocato per essere stato emesso dal Tribunale di Monza (territorialmente incompetente) in luogo di quello di Agrigento (territorialmente competente), senza che – stante le considerazioni esposte nel capoverso precedente – ricorrano gli estremi per assegnare alle parti termine per riassumere la causa avanti al Giudice competente per territorio.
Il profilo dell'incompetenza territoriale del Tribunale adito in monitorio (fatto valere “in via preliminare” da parte opponente) assorbe le pretese azionate in via riconvenzionale (pure nella ON PA prospettiva della compensazione con il credito vantato da da (cfr. Cass., Sez. 2, Sent. n. 408 del 19.1.1979), rendendo così superfluo ai fini della decisione anche l'esame della ON manleva invocata da nei confronti di . CP_2 **************
Quanto al regolamento delle spese di lite, ad avviso dello scrivente, stante:
i) la natura sostanzialmente processuale della ragione di opposizione accolta (tale da portare sì alla revoca del d.i., ma del tutto “neutra” sia rispetto al merito del credito reclamato dalla PA società odierna convenuta, sia delle pretese azionate in via riconvenzionale da ); ii) il variegato quadro giurisprudenziale circa i criteri per distinguere tra obbligazioni querelable ed obbligazioni portable.
ricorrono qui i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. – valutati pure alla luce della sentenza della Corte cost. n. 77/2018 – per discostarsi dalla rigida applicazione del principio della soccombenza e dichiarare dette spese integralmente compensate tra tutte le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo impugnato per essere stato emesso da Giudice territorialmente incompetente;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
Sentenza esecutiva.
Monza, 20 novembre 2025 il Giudice Nicola GRECO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso anche la massima: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il "forum destinatae solutionis" previsto dal terzo comma di tale ultimo articolo va riferito ai crediti aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro il cui ammontare è già,convenzionalmente o giudizialmente, determinato ovvero determinabile con semplici operazioni matematiche.”