TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9054 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.41701/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elett.te dom.ta in Roma in Via Valdinievole, 11, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Ester Ferrari Morandi, che la rappresenta giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto. dell' . CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso in opposizione ad ATP. Compensa le spese di lite tra le parti in relazione all'integrale procedimento di ATP e di opposizione ad ATP ad eccezione delle spese di CTU già liquidate dal giudice dell'ATP provvisoriamente a carico dell che devono essere CP_1 poste definitivamente a carico di e alle spese di CTU del presente CP_1 giudizio che vanno poste a carico di CP_1
Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 15.4.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente indicato in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso che si trovava nelle condizioni per avere diritto all'accertamento dello stato di invalidità utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 e che aveva esperito il procedimento amministrativo senza venire convocata a visita da parte della Commissione (domanda amministrativa dell'1.3.2022), chiedeva il CP_1 riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/19890. L' si costituiva contestando la sussistenza dei requisiti sanitari. CP_1
Veniva disposta CTU e all'esito il CTU depositava in data 19.9.2024 la relazione che accertava la non sussistenza delle condizioni ex art.1 L.18/1980. In data 17.10.2024 parte ricorrente presentava atto di dissenso alla CTU e con ricorso depositato in data 15.11.2024 proponeva opposizione avverso l'accertamento del CTU, chiedendo accertarsi la sussistenza delle condizioni ex art.1 L.18/1980 dalla domanda. Si costituiva l' contestando l'ammissibilità del ricorso e nel merito CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Alla prima udienza del 20.3.2025 la causa veniva rinviata al 4.4.2025 per giuramento del CTU. Alla udienza del 4.4.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata alla udienza dell' 8.5.2025 e in detta udienza veniva conferito l'incarico alla CTU. All'esito della CTU , concesso un termine per note, la causa veniva discussa alla udienza del 18.9.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza DIRITTO Il ricorso è ammissibile avendo parte ricorrente contestato specificamente le risultanze della CTU richiamando le note critiche del consulente di parte e la documentazione allegata. Tuttavia, nel merito l'opposizione deve essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali. La CTU dottoressa nella perizia depositata ha infatti concluso Per_2 confermando quanto accertato dalla CTU della fase del procedimento di ATP in ordine alla insussistenza del requisito sanitario ex art.1 L.18/1980. La CTU ha infatti accertato in sede di esame obiettivo:”ESAME OBIETTIVO Condizioni generali discrete, cute e mucose rosee, statura pari a circa 158 cm, peso pari a circa Kg 57. Giunge deambulando autonomamente con treppiedi. Esame neuropsichico: soggetto vigile, orientato nel tempo e nello spazio. Accede al colloquio, sebbene con alcune lacune mnesiche. Ode la voce di conversazione. Comportamento ed emotività orientati in senso depresso. Qualche oscillazione in avanti al test di Romberg;
prova indice-naso negativa. Apparato respiratorio: torace simmetrico, normoespansibile con gli atti del respiro. Fremito vocale tattile normotrasmesso, basi mobili. Apparato cardiovascolare: toni netti, pause apparentemente libere. Apparato gastroenterico: addome piano, mobile con il respiro, non circoli venosi superficiali patologici;
cicatrice ombelicale normointroflessa. Presenza di cicatrici chirurgiche da pregressi interventi. Peristalsi presente, normale timpanismo enterocolico. Presenza di microinfusore per diabete. Colonna vertebrale cervico-toraco-lombo-sacrale: modica contrattura della muscolatura paravertebrale, con limitazione dell'articolarità del collo e del tronco ai massimi gradi. Arti superiori: normali per conformazione ed atteggiamento. Articolarità nei limiti per età. Arti inferiori: non edemi declivi. Accosciamento limitato di circa 1/3 ed effettuato con appoggi. Limitazione dell'articolarità delle coxofemorali e delle ginocchia ai massimi gradi” La CTU ha quindi accertato la seguente diagnosi: “Pregresso intervento di asportazione chirurgica di angiomixoma aggressivo retto-vescica ed utero (2011), in attuale terapia ormonale mensile. Diabete mellito insulino-dipendente in terapia con microinfusore, con retinopatia secondaria. Tiroidite autoimmune. Sindrome fibromialgica. Depressione reattiva, in soggetto dell'età di 59 anni” La CTU ha altresì precisato: “Dopo esame clinico-documentale è emerso che la ricorrente non presenta deficit cognitivi, né presenta rilevanti deficit motori, motivo per cui si ritiene che in attualità non necessiti di assistenza continua ai sensi dell'art. 1 della L. 18/80, poichè ancora autosufficiente nello svolgimento delle attività di base e strumentali della vita quotidiana, anche in considerazione del fatto che risulta ancora in grado di svolgere la propria attività lavorativa di commessa, sebbene con le difficoltà derivanti dal suo stato menomante. CONCLUSIONI MEDICO LEGALI Sulla base della visita medico legale, in raccordo con la documentazione sanitaria esaminata, alla luce delle considerazioni postulate, così si risponde in ordine ai quesiti posti dall'Ill.mo Magistrato: esaminati gli atti ed i documenti di causa, chiesto alle parti ogni ulteriore documento necessario ed esperito ogni opportuno accertamento, parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della L. 18/1980 (indennità di accompagnamento). Non sono state inviate osservazioni critiche dalle parti in causa.”
Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. Deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni ex art.1 L.18/1980. Né parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione medica successiva alla visita peritale idonea a contrastare dette risultanze mediche. Per tale motivo l'opposizione deve essere rigettata Le spese devono essere compensate in relazione all'intero procedimento di ATP e di opposizione ad ATP avuto riguardo ai redditi dichiarati da parte ricorrente ad eccezione delle spese di CTU già liquidate dal giudice dell'ATP provvisoriamente a carico dell' che devono essere poste CP_1 definitivamente a carico di e alle spese di CTU del presente giudizio che CP_1 vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione ad ATP. Compensa le spese di lite tra le parti in relazione all'integrale procedimento di ATP e di opposizione ad ATP ad eccezione delle spese di CTU già liquidate dal giudice dell'ATP provvisoriamente a carico dell che devono essere CP_1 poste definitivamente a carico di e alle spese di CTU del presente CP_1 giudizio che vanno poste a carico di CP_1
Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.41701/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elett.te dom.ta in Roma in Via Valdinievole, 11, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Ester Ferrari Morandi, che la rappresenta giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto. dell' . CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso in opposizione ad ATP. Compensa le spese di lite tra le parti in relazione all'integrale procedimento di ATP e di opposizione ad ATP ad eccezione delle spese di CTU già liquidate dal giudice dell'ATP provvisoriamente a carico dell che devono essere CP_1 poste definitivamente a carico di e alle spese di CTU del presente CP_1 giudizio che vanno poste a carico di CP_1
Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 15.4.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente indicato in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso che si trovava nelle condizioni per avere diritto all'accertamento dello stato di invalidità utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 e che aveva esperito il procedimento amministrativo senza venire convocata a visita da parte della Commissione (domanda amministrativa dell'1.3.2022), chiedeva il CP_1 riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/19890. L' si costituiva contestando la sussistenza dei requisiti sanitari. CP_1
Veniva disposta CTU e all'esito il CTU depositava in data 19.9.2024 la relazione che accertava la non sussistenza delle condizioni ex art.1 L.18/1980. In data 17.10.2024 parte ricorrente presentava atto di dissenso alla CTU e con ricorso depositato in data 15.11.2024 proponeva opposizione avverso l'accertamento del CTU, chiedendo accertarsi la sussistenza delle condizioni ex art.1 L.18/1980 dalla domanda. Si costituiva l' contestando l'ammissibilità del ricorso e nel merito CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Alla prima udienza del 20.3.2025 la causa veniva rinviata al 4.4.2025 per giuramento del CTU. Alla udienza del 4.4.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata alla udienza dell' 8.5.2025 e in detta udienza veniva conferito l'incarico alla CTU. All'esito della CTU , concesso un termine per note, la causa veniva discussa alla udienza del 18.9.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza DIRITTO Il ricorso è ammissibile avendo parte ricorrente contestato specificamente le risultanze della CTU richiamando le note critiche del consulente di parte e la documentazione allegata. Tuttavia, nel merito l'opposizione deve essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali. La CTU dottoressa nella perizia depositata ha infatti concluso Per_2 confermando quanto accertato dalla CTU della fase del procedimento di ATP in ordine alla insussistenza del requisito sanitario ex art.1 L.18/1980. La CTU ha infatti accertato in sede di esame obiettivo:”ESAME OBIETTIVO Condizioni generali discrete, cute e mucose rosee, statura pari a circa 158 cm, peso pari a circa Kg 57. Giunge deambulando autonomamente con treppiedi. Esame neuropsichico: soggetto vigile, orientato nel tempo e nello spazio. Accede al colloquio, sebbene con alcune lacune mnesiche. Ode la voce di conversazione. Comportamento ed emotività orientati in senso depresso. Qualche oscillazione in avanti al test di Romberg;
prova indice-naso negativa. Apparato respiratorio: torace simmetrico, normoespansibile con gli atti del respiro. Fremito vocale tattile normotrasmesso, basi mobili. Apparato cardiovascolare: toni netti, pause apparentemente libere. Apparato gastroenterico: addome piano, mobile con il respiro, non circoli venosi superficiali patologici;
cicatrice ombelicale normointroflessa. Presenza di cicatrici chirurgiche da pregressi interventi. Peristalsi presente, normale timpanismo enterocolico. Presenza di microinfusore per diabete. Colonna vertebrale cervico-toraco-lombo-sacrale: modica contrattura della muscolatura paravertebrale, con limitazione dell'articolarità del collo e del tronco ai massimi gradi. Arti superiori: normali per conformazione ed atteggiamento. Articolarità nei limiti per età. Arti inferiori: non edemi declivi. Accosciamento limitato di circa 1/3 ed effettuato con appoggi. Limitazione dell'articolarità delle coxofemorali e delle ginocchia ai massimi gradi” La CTU ha quindi accertato la seguente diagnosi: “Pregresso intervento di asportazione chirurgica di angiomixoma aggressivo retto-vescica ed utero (2011), in attuale terapia ormonale mensile. Diabete mellito insulino-dipendente in terapia con microinfusore, con retinopatia secondaria. Tiroidite autoimmune. Sindrome fibromialgica. Depressione reattiva, in soggetto dell'età di 59 anni” La CTU ha altresì precisato: “Dopo esame clinico-documentale è emerso che la ricorrente non presenta deficit cognitivi, né presenta rilevanti deficit motori, motivo per cui si ritiene che in attualità non necessiti di assistenza continua ai sensi dell'art. 1 della L. 18/80, poichè ancora autosufficiente nello svolgimento delle attività di base e strumentali della vita quotidiana, anche in considerazione del fatto che risulta ancora in grado di svolgere la propria attività lavorativa di commessa, sebbene con le difficoltà derivanti dal suo stato menomante. CONCLUSIONI MEDICO LEGALI Sulla base della visita medico legale, in raccordo con la documentazione sanitaria esaminata, alla luce delle considerazioni postulate, così si risponde in ordine ai quesiti posti dall'Ill.mo Magistrato: esaminati gli atti ed i documenti di causa, chiesto alle parti ogni ulteriore documento necessario ed esperito ogni opportuno accertamento, parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della L. 18/1980 (indennità di accompagnamento). Non sono state inviate osservazioni critiche dalle parti in causa.”
Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. Deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni ex art.1 L.18/1980. Né parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione medica successiva alla visita peritale idonea a contrastare dette risultanze mediche. Per tale motivo l'opposizione deve essere rigettata Le spese devono essere compensate in relazione all'intero procedimento di ATP e di opposizione ad ATP avuto riguardo ai redditi dichiarati da parte ricorrente ad eccezione delle spese di CTU già liquidate dal giudice dell'ATP provvisoriamente a carico dell' che devono essere poste CP_1 definitivamente a carico di e alle spese di CTU del presente giudizio che CP_1 vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione ad ATP. Compensa le spese di lite tra le parti in relazione all'integrale procedimento di ATP e di opposizione ad ATP ad eccezione delle spese di CTU già liquidate dal giudice dell'ATP provvisoriamente a carico dell che devono essere CP_1 poste definitivamente a carico di e alle spese di CTU del presente CP_1 giudizio che vanno poste a carico di CP_1
Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso