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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Siena
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
IR d'RC, Via delle Oliviere n.22, Cod. Fisc. C.F._1 titolo di studio Diploma di Laurea, di professione Libera Professionista
e nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
IR d'RC Via delle Carbonaie, 22 Cod. Fisc. , C.F._2 titolo di studio Diploma di Laurea, di professione Dirigente di Azienda
entrambi rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Giampietro Colombini , e Lucio Vignai CodiceFiscale_3
C.F. elettivamente domiciliati presso il loro studio C.F._4 in San IR d'RC, Via F.Tozzi n.10, come da procura speciale rilasciata in calce al ricorso su documento informatico ex art.83 3° comma cpc,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 22.5.2025 ) avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI per entrambe le parti rassegnate all'udienza del
11.6.2025 :
“ Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21 Dicembre 2003 in San IR
d'RC, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003 al n. 32 parte I serie A in regime di separazione dei beni, alle seguenti condizioni:
1.Entrambi i coniugi, con l'esecuzione degli accordi patrimoniali e fermo restando il versamento degli alimenti come di seguito indicati dichiarano di non aver nulla da pretendere a titolo di alimenti o di mantenimento e di non avere più alcun patrimonio in comune;
2. Per il mantenimento delle figlie nata Siena il 05.05.2004 e Per_1 nata a [...] il [...] le parti convengono che il IG. Per_2 Pt_2 provvederà a versare la somma mensile di €. 100,00 per
[...] ciascuna per ulteriori 10 anni e in caso di precedente indipendenza economica le somme saranno versate alla IG.ra ; Parte_1
3. Le medesime continueranno a risiedere presso l'abitazione assegnata alla IG.ra posta in San IR d'RC Via delle Oliviere n. 22 la Pt_1 quale provvederà comunque, alla contribuzione del mantenimento delle figlie, anche in misura diretta;
4. La disciplina per le spese straordinarie viene così concordata : per le spese mediche o comunque attinenti il servizio sanitario nazionale e quelle attinenti l'istruzione (a titolo esemplificativo iscrizione scuola/università, acquisto libri ed altro) saranno a carico del IG.
e rimborsate previa presentazione del giustificativo di Parte_2 spesa laddove anticipate dalla IG.ra Parte_1
Tutte le altre spese straordinarie saranno a carico delle parti nella misura del 50% e rimborsabili solo a condizione che le stesse siano state concordate in anticipo.
Il Sig. provvederà a versare alla IG.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento per la durata di anni 10 a partire dalla firma del presente atto l'importo mensile di € 750,00 entro il giorno 15 di ogni mese presso le seguenti coordinate bancarie IBAN:
[...]
6. Fermo quanto sopra, le parti hanno definito tra di loro i rapporti patrimoniali tramite la cessione reciproca di diritti in esecuzione di accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le modalità di seguito indicate.
7.Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti
CESSIONE DI BENE IMMOBILE DA RAPPUOLI A LF
Il IG. nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
San IR d'RC, Via delle Carbonaie, 22, Cod. Fisc.
, con la firma del presente atto trasferisce alla C.F._2 IG.ra , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in San IR d'RC, Via delle Oliviere n.22, Cod. Fisc. il seguente bene immobile: Appartamento per civile C.F._1 abitazione posto in San IR d'RC Via delle Oliviere n.22.
La IG.ra per quanto occorrere possa dichiara che Parte_1
l'abitazione viene acquistata come abitazione di residenza propria anche ai fini delle agevolazioni fiscali a questo conseguenti.
L'appartamento si sviluppa su quattro piani: al piano interrato due cantine, un bagno ed un rustico, al piano terreno due portici ed una corte esclusiva, al primo piano terrazzo di accesso, soggiorno/pranzo, due camere, un bagno e disimpegno, oltre a ripostiglio nel sottoscala, al piano secondo camera, studio, bagno, corridoio e soffitta.
In relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto le parti a sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanti segue:
I° IDENTIFICAZIONE
a) i DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti: Comune di San
IR d'RC Via delle Oliviere n. 22 p. S1 – T1, 2 Foglio 23 Part. 93
Sub. 21 graffato con il subalterno 20, Cat. A/3, Cl. U, R.C. 637,82 correttamente intestato al IGnor Parte_2
b) I CONFINI dell'unità immobiliare sono i seguenti: Via delle Oliviere, ad est facciata in aderenza, ad ovest distacco con fabbricato. c) I coniugi hanno dichiarano che, come risulta dalla relazione Tecnica
Urbanistica e Catastale redatta dal Geom. di San IR Persona_3
d'RC in data 14.11.2024 che si allega alla presente (Doc. 12), i dati di identificazione catastale della unità immobiliare urbana in oggetto corrispondono alla planimetria catastale che in copia si allega al presente provvedimento (Doc. 13).
La parte cedente ha attestato la conformità allo stato di fatto dei dati catastali sopra riportati e della planimetria catastale sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
2° PROVENIENZA Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto al Sig. in forza di Parte_2 compravendita a rogito notaio Dott. Rep. 44607 – Racc. Persona_4
14966 di data 12.01.1995 e compravendita a rogito notaio Dott.
Rep. 2205 – Racc. 800 del 03.02.2003 Persona_5
3° SITUAZIONE URBANISTICA Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell'immobile trasferito dichiara: di non essere in grado di precisare gli estremi della licenza edilizia in base alla quale fu costruito l'edificio di cui fa parte l'immobile trasferito: dichiara peraltro, sotto la sua personale responsabilità, previa l'ammonizione di rito, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che i lavori di costruzione di tale immobile sono stati iniziati in data anteriore al 1° settembre 1967 e che l' immobile dopo l'acquisto non é stato oggetto di lavori edili o cambi di destinazione d'uso ad eccezione degli interventi in conformità a:
- Autorizzazione Edilizia n. 83/03 del 2.2.2004 per Ristrutturazione interna ed esterna con accorpamento di 2 (due) unità immobiliari e costruzione di nuova scala esterna di accesso;
- Autorizzazione Edilizia in variante n. 120/04 del 2.12.2004;
- Agibilità prot. 8481 del 23.7.2005.
- che dopo tali autorizzazioni non sono stati fatti altri interventi edilizi che comportino permesso di costruire o DIA o SCIA. 4° CERTIFICATO ENERGETICO La parte venditrice consegna l'Attestato di Prestazione Energetica previsto dal D.L. del 19/8/2005 n.192 e relativa nota di deposito (Doc. 14-15).
5° PREZZO : Il prezzo della vendita viene concordemente indicato in complessivi €. 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00)
CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE : premesso che la IG.ra è proprietaria del 50% delle quote societarie Parte_1 della Società LF DI CH IL & C. S.N.C. (P.I.
) corrente in 53027 San IR d'RC (SI) alla Via P.IVA_1
Sassetta n. 8 come da visura CCIAA che si allega (Doc. 16) unitamente al IG. (C.F. ) nato a [...] il Parte_3 C.F._5
23.09.1974 e residente in [...] anche esso proprietario del residuo 50% delle quote societarie. che il capitale della società di € 24.068,49 risulta così ripartito:
- piena proprietà di una quota di nominali €. 12.024,34 (euro dodicimilaventiquattro/34) pari al 50% per cento del capitale sociale alla IGnora Parte_1
- piena proprietà di una quota di nominali €. 12.024,34 (euro dodicimilaventiquattro/34) pari al 50 per cento del capitale sociale al IG. Parte_3 che il socio ha formalmente dichiarato di rinunciare Parte_3 all'esercizio della prelazione a lui spettante come da atto di rinuncia che si allega unitamente al documento di identità (Doc. 17 – 18).
La IG.ra , nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], Cod. Fisc.
si impegna a cedere , con ogni garanzia di legge, C.F._1 al IGnor nato a [...] il [...] e residente Parte_2 in San IR d'RC, Via delle Carbonaie, 22, Cod. Fisc.
, che si impegna ad acquistare, la propria quota di C.F._2 partecipazione alla parte cedente spettante nella Società LF DI
CH IL & C. S.N.C. (P.I. – Cod. Fisc. corrente P.IVA_1 in 53027 San IR d'RC (SI) alla Via del Sassetta n. 8 del valore nominale di €. 12.024,34 (euro dodicimilaventiquattro/34) pari al 50% per cento del capitale sociale.
Il prezzo della cessione di quote di cui sopra e è stato convenuto in €.
75.000,00 (Euro Settantacinquemila) ed è stato determinato sulla base della situazione patrimoniale della società al 30.09.2024 ben nota alle parti.
La parte cedente dichiara di avere ricevuto prima d'ora dalla parte acquirente il corrispettivo del valore tramite compensazione con la cessione dell'immobile ad uso abitativo posto in San IR d'RC Via delle Oliviere n. 22, rilasciando ampia e finale quietanza di saldo, precisando, ove occorra, di essere pienamente tacitata e soddisfatta e dando atto di null'altro avere a pretendere dalla parte acquirente stessa nè dalla società a titolo di corrispettivo, di rimborso di spese, di indennizzo, di partecipazione agli utili, di restituzione di eventuali apporti, finanziamenti, contribuzioni e conferimenti in qualsiasi modo e in qualunque tempo effettuati nei confronti della società e/o dei singoli soci.
La parte promittente cedente garantisce la piena proprietà e la legittima disponibilità della quota ceduta, anche ai sensi della normativa vigente in tema di diritto di famiglia, nonchè la libertà della quota stessa da pegni, sequestri, pignoramenti, vincoli di qualsiasi sorta e diritti di terzi in genere e da eventuali diritti di prelazione, anche per gli effetti del vigente statuto sociale.
I contraenti reciprocamente consentono alle cessioni come sopra previste , rimosse fin d'ora ogni pretesa e qualsiasi eccezione, anche per gli effetti del vigente statuto sociale.
A seguito della cessione il capitale della società di cui in premessa risulterà così ripartito: - piena proprietà di una quota di nominali €.
12.024,34 (euro dodicimilaventiquattro/34) pari al 50% per cento del capitale sociale al IG. nato a [...] il [...] e Parte_3 residente in [...] Cod.
Fisc. ; - piena proprietà di una quota di nominali C.F._5 €. 12.024,34 (euro dodicimilaventiquattro/34) pari al 50 per cento del capitale sociale al IG. nato a [...] il [...] e Parte_2 residente in [...], Cod. Fisc.
; C.F._2
La parte acquirente anche al fine di far risultare le modifiche consequenziali a quanto sopra stipulato, accetta di apportare le seguenti modifiche ai patti sociali:
Si modificherà la ragione sociale come segue:
E' costituita fra i Signori e una Parte_3 Parte_2
Società in nome collettivo sotto la seguente ragione sociale “
[...]
Controparte_1
Saranno modificate le quote dei soci, come segue:
- Il capitale sociale è di €. 24.068,49 (euro ventiquattromilasessantotto/34) e risulta sottoscritto e versato come segue:
- Sig. , per una partecipazione €. 12.024,34 (euro Parte_3 dodicimilaventiquattro/34) pari al 50% del capitale sociale;
- Sig. , per una partecipazione €. 12.024,34 (euro Parte_2 dodicimilaventiquattro/34) pari al 50% del capitale sociale”;
Si modifica la disciplina dell'amministrazione, come segue:
- La gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società spetta ai soci Signori e , i quali sono Parte_3 Parte_2 investiti della firma sociale e della rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio. Essi durano in carica sino a dimissioni o revoca"”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.1.2025 e Parte_2 Pt_1
adivano il Tribunale di Siena per sentir pronunciare la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto n data 21
Dicembre 2003 in San IR d'RC, dando atto dell'omologa della separazione da parte del Tribunale di Siena in data 29.9.2021 , cui non era seguita riconciliazione né ripresa della convivenza . All'esito dell'udienza del 11.6.2025, tenuta con l'assistenza della
Funzionaria di Cancelleria in ragione della previsione del trasferimento immobiliare il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio , comune alle parti , può essere accolta.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale tale escludere, secondo una ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per quanto riguarda le condizioni del divorzio , si richiamano i patti espressi dai coniugi sia in ricorso che nel verbale relativo al trasferimento immobiliare- come in epigrafe tutti riportati- in quanto risultano legittimi e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
In particolare, con riferimento al trasferimento immobiliare, si evidenzia che, per come recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr.
Cassazione Civile, sez. unite, di 29 luglio 2021 n. 21761), sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza ( cfr verbale
11.6.25) redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4 comma 16 Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art 29, comma 1-bis
Legge 27 febbraio 1985 n. 52; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la conformità alle risultanze dei registri immobiliari.
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese.
Il Pubblico Ministero ha espresso il proprio parere favorevole in data
22.5.2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e ( generalizzati nell'intestazione della Parte_2 Parte_1 presente sentenza) in data 21 Dicembre 2003 in San IR d'RC, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 2003 al n. 32 parte I serie A alle condizioni sopra riportate;
2) Nulla sulle spese .
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San IR D'RC di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di conIGlio del 18.6.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi