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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 6892/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/11/2025 nella causa n. 6892/2025 RGL, promossa da:
c.f. , assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR ER
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. la ricorrente ha introdotto il presente giudizio per Parte_1 ottenere la condanna dell' al pagamento del TFR maturato a seguito CP_1 del rapporto di lavoro intercorso con il , Controparte_2 per l'importo di € 5.430,99;
2. l' si è costituito affermando di aver provveduto a liquidare alla CP_1 ricorrente l'importo dovuto;
3. deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente
1 RGL n. 6892/2025
presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l' ha CP_1 riconosciuto in autotutela gli importi spettanti: ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito,
e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo (in corrispondenza dei parametri minimi dello scaglione di valore attesa la semplicità della questione), con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Persico: la circostanza che la liquidazione sia avvenuta non appena ottenuta la documentazione necessaria dalla scuola presso cui aveva lavorato la ricorrente, non pare circostanza sufficiente per disporre la compensazione richiesta dall' non essendovi alcuna prova degli CP_1 affermati solleciti, e non potendo in ogni caso andare a detrimento del cittadino l'eventuale difficoltà di comunicazione tra gli enti interessati;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.865,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Carlotta Persico.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/11/2025 nella causa n. 6892/2025 RGL, promossa da:
c.f. , assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR ER
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. la ricorrente ha introdotto il presente giudizio per Parte_1 ottenere la condanna dell' al pagamento del TFR maturato a seguito CP_1 del rapporto di lavoro intercorso con il , Controparte_2 per l'importo di € 5.430,99;
2. l' si è costituito affermando di aver provveduto a liquidare alla CP_1 ricorrente l'importo dovuto;
3. deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente
1 RGL n. 6892/2025
presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l' ha CP_1 riconosciuto in autotutela gli importi spettanti: ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito,
e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo (in corrispondenza dei parametri minimi dello scaglione di valore attesa la semplicità della questione), con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Persico: la circostanza che la liquidazione sia avvenuta non appena ottenuta la documentazione necessaria dalla scuola presso cui aveva lavorato la ricorrente, non pare circostanza sufficiente per disporre la compensazione richiesta dall' non essendovi alcuna prova degli CP_1 affermati solleciti, e non potendo in ogni caso andare a detrimento del cittadino l'eventuale difficoltà di comunicazione tra gli enti interessati;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.865,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Carlotta Persico.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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