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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza dell'11 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate nei termini;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c.
N. R.G. 12431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ET PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, in materia di opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981, promossa da:
, in qualità di titolare della impresa individuale “Centro massaggi Parte_1 di OH ON”, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Vecchio, ed elettivamente domiciliata come in atti,
APPELLANTE
Contro
, Controparte_1
APPELLATO, contumace
CONCLUSIONI
Depositate le note scritte depositate per l'udienza dell'11 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., note alle quali si rimanda integralmente, il Giudice, dopo la discussione, ha emesso la presente sentenza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna appellante ha proposto opposizione, innanzi al Giudice di pace di Brescia per ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione (n. 12 Protocollo n. 11724, emessa in data 26 febbraio 2019, sal Segretario Comunale del Comune di CP_1
), a lei irrogata, previa disapplicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
[...] legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, del Regolamento Regione Lombardia n. 1/2018, per contrarietà dello stesso alla legge. La sanzione, pari ad euro 5.000,00 (oltre alle spese) era stata irrogata all'opponente a titolo di sanzione amministrativa per violazione del detto regolamento regionale, oltre che dell'art. 4 bis, commi 5, 6, 9, della legge regionale n. 3/2012, come modificato dall'art. 6, legge regionale n. 14/2016 (verbale n. 137/18 del 26 novembre 2018, elevato dalla Polizia Locale del Comune di
. Nello specifico, la sanzione trovava il fondamento nella Controparte_1 ispezione eseguita nel centro ove venivano praticati i massaggi di benessere ( , Pt_2 essendo stata rilevata la carenza di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti per l'esecuzione dei massaggi bio naturali, come previsto dall'allegato A alla delibera n. X/6624 del 29 maggio 2017 del Regolamento regionale per lo svolgimento delle attività di massaggi di esclusivo benessere. Nel giudizio si costituiva il che chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo di sole prove documentali, accertata, dal Giudice di prime cure, la violazione della normativa vigente (come sopra richiamata), respinta l'istanza di disapplicazione dell'atto amministrativo, e verificata la concreta attività svolta, come espletata in mancanza dei requisiti igienico sanitari (come accertato dai verbalizzanti, in un atto che fa fede fino a querela di falso), l'opposizione veniva rigettata e le spese di lite venivano compensate.
Avverso la decisione ha proposto appello OH ON, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ill.mo Tribunale Rigettata ogni contraria istanza Previa fissazione di udienza di discussione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 435 c.p.c. IN LINEA PREGIUDIZIALE, previa revoca di ogni provvedimento contrario già emesso Disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento pendente avanti il Consiglio di Stato tra l'odierna ricorrente e la Regione Lombardia e rubricato al n. di R.G. 5575 del 2020 Sezione 5 Giurisdizionale per tutti i motivi in fatto ed in diritto indicati nel presente atto di appello IN VIA ISTRUTTORIA, ove e per quanto d'uopo previa revoca di ogni provvedimento contrario già emesso Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 c.p.c. assumere informazioni ed acquisire i relativi documenti dal Comune di Milano e dal
in ordine alle istruzioni, circolari o inviti formulati Controparte_1 dalla Regione Lombardia, Assessorato alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regionale Lombardia aventi ad oggetto: 1) le modalità di esecuzione dei controlli da effettuarsi ai seni del Regolamento Regionale n 1 del 2018 e gli specifici destinatari di detti controlli 2) L'elenco delle contravvenzione elevate ai sensi del Regolamento n. 1 del 2018 con l'indicazione dei relativi contravventori e della attività da questi esercitata IN VIA ISTRUTTORIA ANCHE EX OFFICO AI SENSI DELL'ART. 421 C.P.C. - Disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto le tipologie, la natura e le modalità di massaggio sul corpo che caratterizzano le seguenti professioni e discipline bio naturali : , , , CP_2 CP_3 CP_4
, , , CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
, al fine di individuarne eventuali differenze con il Massaggio del Benessere CP_10
. - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 c.p.c. assumere informazioni ed Pt_2 acquisire i relativi documenti dal Comitato regionale della Lombardia (Comitato Tecnico Scientifico) in ordine: all'elenco delle discipline bio naturali NEL MERITO Previa, ove per quanto d'uopo, disapplicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E Legge sul contenzioso amministrativo, del Regolamento Regione Lombardia n 1 del 2018 per contrarietà del medesimo alla legge per tutti motivi in fatto ed in diritto indicati nel presente ricorso e che qui intendono integralmente richiamati - Annullare l'impugnata ordinanza ingiunzione Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
Nessuno si è costituito per il appellato. CP_1
Istruita la causa a mezzo di sole prove documentali, alla udienza dell'11 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente riportate), la causa è stata decisa.
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In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_1 che, quantunque regolarmente citato in giudizio, in esso non si è costituito.
Venendo al merito dell'impugnazione, l'appellante, innanzi tutto si duole della mancata disapplicazione del Regolamento regionale contestato, pur in presenza di un giudizio pendente (presso il Consiglio di Stato) e prima di conoscerne l'esito avente ad oggetto lo stesso atto.
Ha poi censurato la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto che le disposizioni del Regolamento sono lesive del principio di cui all'art. 3 Cost., posto che esse prevedono sanzioni solo per alcune tipologie di attività, e non per altre. In realtà, trattandosi di discipline bio naturali è irragionevole la sottoposizione del solo massaggio Tuina al Regolamento n. 1/2018 che, peraltro, prevede un'unica e rigorosa sanzione nel caso di violazione dei precetti in esso contenuti (laddove, ad esempio, l'attività di estetista prevede sanzioni molto più ridotte in caso di violazioni).
Le censure, da esaminarsi congiuntamente, per la stretta connessione logico-giuridica, sono del tutto infondate.
La questione oggetto del presente giudizio risulta, infatti, essere stata definitivamente risolta con le due sentenze depositate dalla stessa appellante, quella del TAR Lombardia n. 00473/2020 e quella del Consiglio di Stato (adito per l'appello della prima sentenza) n. 05807/2024.
Nello specifico, i suddetti provvedimenti hanno riconosciuto la piena legittimità del Regolamento Regionale n. 1/2018, quello impositivo di regole ai massaggi e Pt_2 delle violazioni conseguenti ai precetti, sia sotto il profilo della rilevata violazione della libertà di concorrenza, sia sotto il profilo della disparità di trattamento, sia, infine, sotto il profilo della sanzione applicata nel caso di trasgressioni.
E merita di essere evidenziato che, pur volendo fare rientrare l'attività praticata dalla appellante nell'ambito delle discipline bio naturali, il Giudice amministrativo ha ritenuto la ragionevolezza delle norme regolamentari che, con riferimento ai centri che svolgono l'attività in esame: - impongono al personale di essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego dei prodotti e di essere dotato di dispositivi di protezione individuale, oltre che di informare il cliente sulle controindicazioni ai trattamenti manuali e sulle controindicazioni in caso di forme allergiche all'utilizzo di prodotti che vengano a contatto con la cute;
a tale fine il cliente deve firmare una attestazione dell'avvenuta informativa con firma leggibile (art. 1, lett. “b”, numeri 2 e 3); - impongono di rendere disponibili presidi di primo soccorso (art. 1, lett. “e”); - impongono al titolare della struttura di redigere ed applicare per ogni sede operativa un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei materiali, arredi e locali;
deve inoltre essere applicata una corretta procedura per la gestione dei rifiuti (art. 1, lettera “k”); - impongono che per gli operatori siano disponibili spazi per gli spogliatoi con armadietti per la custodia degli indumenti di lavoro, da collocare in apposito locale o anche in un vano se gli operatori sono meno di cinque (art. 1, lettera “l”); - impongono che tutta la rubinetteria sia dotata di comandi non manuali (art. 1, lettera “m”).
Questo perché, come spiegato nelle decisioni, la pratica del massaggio prevede un contatto diretto tra l'operatore ed il cliente, tale da imporre particolari cautele per la salute, sia dell'uno che dell'altro, con la conseguenza che non è certo né illogico, né tantomeno irrazionale, prevedere le cautele che sono state concretamente previste.
Né poi può ritenersi che vi sia alcun contrasto con l'art. 3 Cost., perché per altre categorie non sono previste cautele, in anto perché le previsioni regolamentari in esame non escludono, a priori, la possibilità di esercitare l'attività in esame, ma soltanto impongono le cautele necessarie a tutelare la salute degli operatori e dei clienti, non potendo essere da ciò solo evinto che, per la sussistenza di quelle regole, il massaggio non sia attività bio naturale. Pt_2
Non solo. Non è certo in discussione che anche le altre attività debbano soggiacere ad analoghe, se non più rigorose regole (basti pensare che vige, per le estetiste, ed è questo un fatto noto, l'obbligo di sterilizzare gli strumenti del lavoro).
E ciò vale ad escludere la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Né, infine, può ritenersi che vi sia una irragionevolezza nel sistema sanzionatorio applicato con riferimento alla attività in questione, atteso che la normativa non prevede una sanzione fissa ed immodificabile, ma applicabile entro una cornice assai ampia che consente, quindi, di adeguarla al caso concreto.
Non va neanche esaminato il merito della sanzione irrogata, sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti, non essendo oggetto di specifica censura, in disparte la circostanza che, come rilevato dal Giudice di prime cure, essi risultano inseriti in un verbale di accertamento redatto da pubblici ufficiali che, come noto ex art. 2700 c.c., fa fede fino a querela di falso. In forza delle conclusioni sopra riportate non risultano accoglibili le istanze istruttorie pur formulate dall'appellante, in quanto del tutto ultronee.
Nulla sulle spese con riferimento al rapporto con il appellato, non costituitosi CP_1 in giudizio.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte del soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in persona del Giudice ET PO, decidendo sull'appello proposto da OH ON avverso la sentenza del Giudice di pace di Brescia, n. 1206/2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_1
2) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Brescia, 13 novembre 2025
Il Giudice
ET PO