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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/07/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 08 luglio 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1561/2021 R.G. e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Gliaca di Piraino, Via del Sole, n° 14, presso lo studio dell'Avv. Antonino Ferraloro che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- resistente contumace -
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.05.2021 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 07.05.2018 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto all'indennità
d'accompagnamento; che visitata in data 29.10.2018 era stata ritenuta invalida nella misura pari al 75% e che pertanto aveva depositato in data 29.01.2019 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 254/2019 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva riconosciuto un'invalidità in misura pari al 100%, a far data dal 01.01.2020. L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto
Presidenziale n. 50 del 2022.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente Parte_1 nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di persona invalida nella misura pari al
100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad
2 un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Invero, il primo CTU, già sostituito per non aver risposto ai rilievi di parte ricorrente, aveva concluso affermando che: La sig.ra è soggetto Parte_2
con invalidità permanente pari al 100 % ( cento per cento )senza necessità di assistenza continua , in quanto in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Non avendo risposto lo stesso alle specifiche osservazioni relative alla sindrome depressiva ed alla possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo, veniva sostituito dalla Dott.ssa . Persona_1
Quest'ultima, proprio rispondendo alle contestazioni di parte ricorrente, concludeva che: In merito poi all'impossibilità della periziata di compiere gli atti della vita quotidiana si rileva che, in atto, le neoplasie descritte, come si desume dall'ultima RMN del marzo 2025 sono invariate rispetto ai precedenti esami e dall'esame obiettivo odierno emerge che la deambula autonomamente, Parte_1
è orientata nel tempo e nello spazio, presenta depressione del tono dell'umore ed ideazione focalizzata sui propri disturbi. Considerando la sindrome depressiva, solamente nella cartella clinica del 2018 si legge una prescrizione con farmaci antidepressivi ed ansiolitici, non sono presenti in atti ne' sono state presentate visite psichiatriche né dall'esame clinico sono scaturiti segni patologici tali da giustificare una grave compromissione della sfera psichica. Appare evidente, quindi, che la periziata può svolgere gli atti quotidiani della vita. Pertanto, equo risulta essere il giudizio medico-legale espresso nella ctu.
Orbene, come già affermato dalla giurisprudenza Ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente,
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o
l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico,
3 cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che
l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (cass. n.
24980/2022).
Ed invero, è posto a carico di parte ricorrente l'onere di dedurre in merito alle circostanze che possano provare l'inidoneità in senso materiale o in senso cognitivo del compimento delle azioni quotidiane. Se da un lato viene affermato che parte ricorrente non esce se non accompagnata, dall'altro, tale evidenza non è stata riscontrata dai CTU né trovano un espresso riconoscimento nella numerosa documentazione medica depositata, afferente alle ulteriori diverse patologie che già sono state riconosciute e che hanno portato ad un grado di invalidità pari al
100%.
Ancora, la sindrome depressiva ansioso – depressiva endoreattiva non è stata ignorata dalla CTU, che comunque l'ha valutata come incidente al 35% in relazione al grado di invalidità da riconoscere alla ricorrente.
In assenza, dunque, di ulteriori elementi che possano confutare le conclusioni della CTU, le relative conclusioni – supportate da argomentazione logica anche nella risposta alle osservazioni – devono essere condivise.
Il ricorso relativo alla presente fase del giudizio, dunque, non merita accoglimento.
In definitiva, comunque, come da domanda di fase di ATPO;
va dichiarato che è persona invalida nella misura pari al 100%, senza diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento.
In relazione alle spese di lite, possono essere riconosciute in favore di parte ricorrente nella misura relativa alla fase di ATPO. Nulla, invece, sulle spese per la presente fase stante la mancata costituzione dell' . CP_1
4 Anche alla luce della presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att.
c.p.c. in atti, gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente
CP_ liquidati, si pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 10.05.2021 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Dichiara che è persona invalida nella misura pari al Parte_1
100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- Rigetta il presente ricorso;
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, del CP_1
pagamento delle spese di lite per la fase di ATPO che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- Nulla sulle spese della presente fase;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 8 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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