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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.313-1/2025 r.p.u.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GI NA Presidente Dott. ssa Raffaella Simone Giudice Dott. ssa EN D'IL Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCI con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
1. dichiara aperta la liquidazione controllata di nato a [...] in CP_1
Colle (BA), il 9.8.1973 (CF. ) e nomina, quale giudice delegato alla C.F._1 procedura, la dott. ssa EN D'IL
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, la dott.ssa ; Persona_1
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento;
7. a precisazione di quanto al punto che precede, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
8. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e che il reddito mensile percepito sia acquisito interamente alla procedura, ad eccezione dell'importo che verrà determinato dal Giudice delegato su istanza del liquidatore entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza, sulla scorta dei documenti in atti, comparando le esigenze di sostentamento del debitore con la situazione debitoria accumulata e tenendo in considerazione, per le procedure basate unicamente sulla retribuzione mensile, dei limiti di pignorabilità fissati dalla legislazione vigente e quindi dagli importi percepibili in sede di esecuzione individuale;
a tal fine il liquidatore provvederà, previa autorizzazione del Giudice relatore, all'accensione di conto corrente, intestato alla procedura e vincolato al detto Giudice, per i cui prelievi dovrà richiedere autorizzazione al pagamento e, successivamente all'emissione del relativo mandato, modalità che sarà resa nota all'istituto di credito all'atto dell'accensione del conto corrente;
10. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
11. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII indicati nella presente sentenza al punto 9; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);
12. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
13. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
14. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 comma 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
15. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
15.1. in prossimità e comunque prima del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta il liquidatore ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale entro una settimana dalla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
16. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
17. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
18. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies d.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
19. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
20. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso nella Camera di consiglio della Quarta Sezione Civile del 3.11.2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel.
EN D'IL
Il Presidente
GI NA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GI NA Presidente Dott. ssa Raffaella Simone Giudice Dott. ssa EN D'IL Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCI con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
1. dichiara aperta la liquidazione controllata di nato a [...] in CP_1
Colle (BA), il 9.8.1973 (CF. ) e nomina, quale giudice delegato alla C.F._1 procedura, la dott. ssa EN D'IL
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, la dott.ssa ; Persona_1
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento;
7. a precisazione di quanto al punto che precede, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
8. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e che il reddito mensile percepito sia acquisito interamente alla procedura, ad eccezione dell'importo che verrà determinato dal Giudice delegato su istanza del liquidatore entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza, sulla scorta dei documenti in atti, comparando le esigenze di sostentamento del debitore con la situazione debitoria accumulata e tenendo in considerazione, per le procedure basate unicamente sulla retribuzione mensile, dei limiti di pignorabilità fissati dalla legislazione vigente e quindi dagli importi percepibili in sede di esecuzione individuale;
a tal fine il liquidatore provvederà, previa autorizzazione del Giudice relatore, all'accensione di conto corrente, intestato alla procedura e vincolato al detto Giudice, per i cui prelievi dovrà richiedere autorizzazione al pagamento e, successivamente all'emissione del relativo mandato, modalità che sarà resa nota all'istituto di credito all'atto dell'accensione del conto corrente;
10. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
11. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII indicati nella presente sentenza al punto 9; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);
12. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
13. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
14. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 comma 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
15. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
15.1. in prossimità e comunque prima del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta il liquidatore ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale entro una settimana dalla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
16. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
17. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
18. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies d.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
19. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
20. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso nella Camera di consiglio della Quarta Sezione Civile del 3.11.2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel.
EN D'IL
Il Presidente
GI NA