Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2378/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. BIANCHIN MARIA GRAZIA, presso la Parte_1 stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, difeso e rappresentato dalle avv. GARDENAL SAMANTA e Parte_2
LUCCHETTA STEFANIA, presso le stesse elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Zero Branco (Tv) il 01.06.2002 alle medesime condizioni già omologate in sede di separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo titolare di adeguati redditi propri;
- Stabilire che l'autovettura Lancia SI targata DM 959CY sia di proprietà esclusiva della signora Parte_1
- Stabilire che l'autovettura Alfa 159 Sport Wagon targata DM391NE e lo scooter Suzuki
Sixteen targato DR77418 siano di proprietà esclusiva del signor;
Parte_2
-Dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.”
Per il P.M. intervenuto
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio depositato il 05.06.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data
1.06.2002, atto di matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio al n. 7, parte
II, serie A, anno 2002 del Comune di Zero Branco.
Tanto premesso, i ricorrenti formulavano domanda al fine di ottenere la dichiarazione di separazione alle condizioni concordate, rappresentando che la convivenza ormai era divenuta intollerabile, e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza di comparizione dei coniugi, celebrata in modalità cartolare il
10.10.2024, le parti insistevano nelle rispettive note depositate il 24 e 25.09.2024 per l'accoglimento della domanda di separazione come formulata nell'atto introduttivo. Il
Tribunale di Venezia in composizione collegiale, ritenute meritevoli di essere accolte, omologava la separazione alle condizioni concordate dai coniugi con sentenza n. 368/2024, pubblicata 28.10.2024. Quindi rinviava la procedura all'udienza del 06.03.2025 in modalità cartolare, nell'attesa del decorso dei termini previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni. In sostituzione di tale udienza le parti depositavano le rispettive note in data 28.02 e 03.03.2025, insistendo per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo. Il Giudice, quindi, tratteneva con decreto del
06.03.2025 la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Attesa la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza in trattazione scritta nel procedimento di separazione consensuale omologato con sentenza n. 368/2024, pubblicata il 28.10.2024, del Tribunale di Venezia. Ciò comprova, all'evidenza, unitamente alla conferma da parte dei ricorrenti di non volersi riconciliare, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio, contratto mediante rito concordatario, in data 01.06.2002, tra e , atto di matrimonio trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri degli atti di matrimonio al n. 7, parte II, serie A, anno 2002 del Comune di Zero
Branco.
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Zero Branco (Tv) il
01.06.2002 alle medesime condizioni già omologate in sede di separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo titolare di adeguati redditi propri;
- Stabilire che l'autovettura Lancia SI targata DM 959CY sia di proprietà esclusiva della signora Parte_1
- Stabilire che l'autovettura Alfa 159 Sport Wagon targata DM391NE e lo scooter Suzuki
Sixteen targato DR77418 siano di proprietà esclusiva del signor;
Parte_2
- Stabilire che il signor versi alla signora ontestualmente alla vendita Parte_2 Pt_1 degli immobili comuni siti in San Donà di Piave (Ve) censiti al catasto urbano al Fg. 25 mapp. 538 sub 31 e 23 la somma di € 5.000,00 (cinquemilaeuro) a titolo di rimborso pro quota di somme prelevate dallo stesso dal patrimonio comune per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 13 marzo 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero