Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 20/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
672/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento introdotto con ricorso per la modifica delle condizioni di affido e mantenimento del figlio
DA
C.F. nato a [...] – MI il 19.05.71 e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in 11010 Saint Pierre – AO, Via De la Liberté n. 37, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Vaccino,
C.F. P.I. , presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 P.IVA_1
in Aosta, C.so Battaglione Aosta n° 8, FAX 0165 41844 Email_1
RICORRENTE
CONTRO
cittadina italiana, codice fiscale , nata a [...]_1 C.F._3
DR CO (FG) il 15/10/1971, residente in Saint Christophe (AO), Loc. Bret n. 15, elettivamente domiciliata in Aosta (AO), Piazza Narbonne 16, nel e presso lo studio dell'Avv. Elena
Zeppa (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._4
RESISTENTE
pagina 1 di 6
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti, terminata nel 2017, è nato , C.F. Parte_2 [...]
, in Aosta, il 20.02.2010. C.F._5
Nell'ambito della causa NRG 685-2017, il Tribunale di Aosta, con ordinanza del 20.09.2017, così disponeva: “ - il minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Parte_2 attribuzione dell'ordinaria amministrazione al genitore con cui il minore si trova e con collocazione abitativa prevalente del minore presso la madre;
-la madre , unitamente al Controparte_1
figlio minore trasferirà – con l'accordo del padre la propria Parte_2 Parte_1
residenza in Como, con conseguente iscrizione del minore al secondo anno della scuola primaria di primo grado, in quella città, per l'anno scolastico entrante 2017/2018. - il padre potrà tenere il figlio con sé: a) due domeniche al mese (dal sabato sera alla domenica sera); b) Natale ad anni alterni indicativamente dalla ore 20.00 del 24.12 alle ore 20.30 del 26.12; c) durante le vacanze natalizie, tutti gli anni dal 01.01 al 06.01 compresi;
d) durante le vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive, da godersi tra il 15.08 ed il 07.09, da concordarsi tra i genitori entro il 30.05, di ogni anno;
e) analogo periodo di due settimane anche non consecutive il minore trascorrerà, durante il periodo estivo, con la madre, del pari da concordarsi tra i genitori entro il 30.05 di ogni anno, restando intese che in tali periodi le visite saranno sospese;
- nei fine settimana durante l'anno,
a Natale e per il periodo delle vacanze estive, la madre accompagnerà a NI AL Pt_2
(consegnandolo al padre o agli zii paterni) e/o a ST SA GI (presso i nonni paterni) e lo riprenderà da dove lo ha lasciato alle ore 20.30 -durante le vacanze natalizie (periodo 01.01-06.01) la madre accompagnerà presso l'abitazione del padre in Valle D'Aosta entro le 20.00 del 01.01 e Pt_2
lo riprenderò a NI AL ovvero a ST SA GI (secondo accordi da assumere di volta in volta) la sera del 06 gennaio alle ore 19.00 -il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo alla madre la somma mensile di €. 280,00, importo suscettibile di Parte_2
eventuale richiesta di revisione e/o modifica da parte del OR , solo qualora la Parte_1 ORa dovesse percepire uno stipendio mensile netto superiore ad €. 1.200,00, tale CP_1
contributo sarà versato alla madre entro il giorno 5 del mese e sarà comunque rivalutabile secondai sensi di legge;
-il padre rimborserà alla madre, nella misura del 50% le spese mediche, scolastiche e ludico sportive (con esclusione del costo per l'eventuale servizio mensa), previamente concordate e dietro esibizione di idonea documentazione;
tale rimborso verrà corrisposto unitamente all'assegno di mantenimento mensile del mese successivo alla presentazione della documentazione giustificativa delle pagina 2 di 6 spese;
-le parti concordato la corresponsione integrale degli assegni familiari alla sig.ra CP_1 che ne farà richiesta direttamente al proprio datore di lavoro o all'ente preposto alla oro erogazione, fermo restando che ogni decisione sul punto è rimessa all'ente erogante;
il sig. si Parte_1 impegna, nelle more della corresponsione degli assegni alla , a riversare a quest'ultima le CP_1
somme mensilmente percepite a titolo di assegni familiari. - la madre comunicherà al padre con un congruo preavviso tutti gli eventi importanti nella vita di (es. primo giorno di scuola, gite Pt_2
scolastiche, prima comunione, cresima, visite, ricoveri e/o eventuali accessi al Pronto Soccorso) al fine di consentire al padre di essere presente”.
Con l'atto introduttivo il ricorrente ha chiesto la modifica del provvedimento del Tribunale di Aosta del
20.9.2017, a seguito del rientro in Valle D'Aosta della madre collocataria del minore, chiedendo la collocazione presso di sé del figlio, la previsione di tempi paritari di permanenza presso i genitori, il mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori.
Nel costituirsi la resistente ha dedotto che da circa quattro anni i tempi di permanenza del figlio con i genitori sono paritari e che le parti hanno concordato di determinare in euro 250 (a fronte degli originari euro 280 oltre adeguamento istat) il contributo al mantenimento a carico del padre, essendo ella disoccupata, ed ha chiesto mantenersi la collocazione presso di sé, tempi paritari di permanenza del figlio con i genitori, contributo a carico del padre di euro 300 per il relativo mantenimento.
In esito alla prima udienza, con ordinanza del 17.12.2024 il GI ha così rilevato e disposto: In assenza di accordo in esito alla prima udienza, vanno assunti i provvedimenti provvisori e istruttori. Le parti hanno formulato conclusioni sostanzialmente concordi circa i tempi paritari di permanenza del figlio presso entrambi i genitori. Tale modalità, a modifica del provvedimento del settembre 2017, sarebbe praticata da circa quattro anni, in virtù di accordo delle parti a seguito del rientro della madre in
Valle D'Aosta. Il contributo a carico del padre, in origine stabilito in euro 280, viene versato nel minor importo di euro 250, in virtù dello stesso accordo tra le parti. A fronte di tempi paritari di permanenza del figlio presso i genitori e della condizione di disoccupazione della madre, non si giustifica l'azzeramento del contributo a carico del padre, ma si giustifica la riduzione di un terzo dello stesso
(da euro 300 ad euro 200), almeno finché permane lo stato di disoccupazione della madre e sempre che il figlio continui a trascorrere con la madre almeno la metà del tempo. In assenza di diverso accordo delle parti, l'assegno unico va goduto da entrambi i genitori come per legge. Considerato altresì che: il ricorrente ha allegato che il minore trascorrerebbe lunghi periodi con il padre, avrebbe più volte espresso il desiderio di voler stare più tempo con il padre e di avere il centro dei propri interessi presso il padre;
il ricorrente ha chiesto che la residenza del minore sia fissata presso il padre e ha chiesto procedersi all'ascolto del minore;
risulta allora necessario l'ascolto del minore, salvo che pagina 3 di 6 le parti non raggiungano l'accordo sulle modalità di affido e mantenimento così da rendere superfluo l'incombente
P.Q.M.
In via provvisoria, fermi i tempi partitari di permanenza del minore presso i genitori, a modifica del provvedimento del Tribunale di Aosta del 20.9.2017, permanendo la condizione di disoccupazione della madre, determina in euro 200 il contributo per il mantenimento del minore a carico del padre, da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal gennaio 2025, oltre al 50% delle spese extra. Per il caso di mancato accordo delle parti sulle modalità di affido e mantenimento, dispone sin d'ora l'ascolto del minore per l'udienza del 25.3.2025 ore 9.
All'udienza del 25.3.2025 è stato quindi sentito , il quale ha riferito: sono qui perché i miei Pt_2
genitori sono separati e discutono di mantenimento e affidamento, nessuno mi ha suggerito qualcosa da dire, sto con entrambi, di solito a settimane alternate, una settimana intera con mamma e una settimana intera con papà, in estate vado in vacanza con entrambi in periodi diversi, la situazione attuale va bene per me, non vorrei che sia cambiata, sento litigare i miei solo per telefono sulla scuola e sul mantenimento, io penso che sono affari loro e che se la devono vedere loro.
Parte convenuta, alla stessa udienza, ha riferito che da aprile/maggio 2025 non avrebbe più percepito l'indennità di disoccupazione di euro 580 e che il corso OSS terminerà a fine a ottobre 2025, con esame finale da sostenere.
In sede di precisazione conclusioni, parte ricorrente ha chiesto:
1-Disporre l'affidamento congiunto di C.F. Parte_2 [...]
nato in [...] [...] con residenza e collocazione abitativa presso il padre e facoltà C.F._5
della madre di vedere lo stesso a piacimento compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore. La madre avrà comunque diritto di stare con il minore : - Una settimana ogni due. - 20 Pt_2
giorni nel periodo estivo da concordarsi con il padre del minore entro il 31 Maggio di ogni anno. 2 -
Porre a carico di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie che dovessero essere sostenute e documentate per il figlio così precisate: omissis 3 - Disporre che l'assegno unico e universale sia percepito al 50% dai genitori.
4 - Revocare ogni altra statuizione disposta dall'Ordinanza del
Tribunale di Aosta n. 126- 2017 RG 685-2017 5 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
parte resistente ha chiesto: in via principale a parziale modifica di quanto stabilito nell'ordinanza del
Tribunale di Aosta n. cronol. 126/2017 RG 685/2017 del 23.09.2017, disporre e regolamentare l'affidamento del minore , in accoglimento delle sotto riportate condizioni: 1) affidare Parte_2
il figlio minore congiuntamente ai genitori, che continueranno entrambi ad esercitare Parte_2
su di lui la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente e residenza dello stesso presso la madre;
2) prevedere che il figlio minore trascorra con i genitori settimane alterne, Parte_2
dalla domenica dopo cena alla domenica successiva e che lo stesso possa trascorrere, compatibilmente pagina 4 di 6 con le sue esigenze scolastiche e di salute, con ciascun genitore ulteriori e diversi periodi in base alle sue necessità e desideri, previo preavviso e accordo tra i genitori;
3) stabilire in capo al OR
[...]
di versare alla ORa , a titolo di concorso al mantenimento del Pt_1 Controparte_1 figlio minore , un assegno mensile d'importo da determinarsi in relazione alla effettiva capacità Pt_2 contributiva dell'obbligato, così come verrà accertata nel corso del presente procedimento, e comunque non inferiore ad €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) le spese scolastiche e quelle mediche non coperte dal Servizio SAitario Nazionale rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 70% quanto al padre e 30% alla madre;
i genitori parteciperanno nella stessa misura alle spese per le attività sportive e ricreative delle figlie se tra loro concordate;
5) per le spese qui non esplicitamente regolamentate si applicherà quanto previsto dal “Protocollo
d'intesa tra Magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” adottato presso il Tribunale di Aosta in data 22/02/2015, che le parti dichiarano di conoscere e che qui di seguito si trascrive omissis In ogni caso, con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
Circa la domanda di modifica delle condizioni di mantenimento del figlio, si rileva che dalla documentazione e dalle allegazioni delle parti risulta che la situazione finanziaria del ricorrente non ha subito sostanziali mutamenti (egli ha un lavoro stabile con retribuzione mensile di circa euro 1900), mentre è peggiorata la condizione della resistente, la quale è attualmente priva di occupazione e segue un corso OSS mirato all'inserimento nel mondo lavorativo nello specifico settore dell'assistenza sociosanitaria.
Sotto altro profilo, sono mutati in maniera sostanziale i tempi di permanenza del figlio presso i genitori.
E' pacifico tra le parti, ed è stato confermato dal minore, che il figlio trascorre tempi paritari con i genitori, mentre all'epoca della pronuncia del provvedimento di cui si chiede la modifica il minore viveva stabilmente con la madre fuori regione.
Ciò posto, l'ordinanza del 20.9.2017 deve essere senz'altro modificata essendo mutate le condizioni originarie circa la permanenza del figlio con i genitori a seguito del rientro della madre collocataria.
Le condizioni concordate e osservate dalle parti fino al deposito del ricorso (prevedenti tempi paritari e il contributo di euro 250 a carico del padre) possono essere mantenute in quanto rappresentano un valido punto di equilibrio che tiene conto del preminente interesse del minore, della sperequazione economica tra i genitori, ma anche dei tempi paritari di permanenza del figlio con le parti.
L'assegno unico, in assenza dell'accordo delle parti, non può attribuirsi per intero alla madre, come da questa richiesto.
pagina 5 di 6 Ed invero, pur se quest'ultima resta formalmente “collocataria” del minore, mantenendo questi la residenza presso di lei, resta il fatto che il figlio trascorre tempi paritari con i genitori, cosicché egli sarà mantenuto in via diretta dal padre per la metà del tempo e in via diretta dalla madre, con l'ulteriore contributo economico del padre qui stabilito, per l'altra metà del tempo.
Le spese vanno compensate in ragione della natura della causa e della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione respinta,
a parziale modifica di quanto stabilito nell'ordinanza del Tribunale di Aosta n. cronol. 126/2017 RG
685/2017 del 23.09.2017, dispone che il minore sia affidato congiuntamente ai genitori, che continueranno Parte_2
entrambi ad esercitare su di lui la responsabilità genitoriale, con collocazione e residenza dello stesso presso la madre;
dispone che il figlio minore trascorra con i genitori settimane alterne, dalla domenica dopo cena Pt_2
alla domenica successiva e che lo stesso possa trascorrere, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e di salute, con ciascun genitore, ulteriori e diversi periodi in base alle sue necessità e desideri, previo preavviso e accordo tra i genitori;
dispone in capo al padre l'obbligo di versare alla madre a Parte_1 CP_1 Controparte_1
titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , assegno mensile pari ad €. 250,00, da Pt_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da “Protocollo
d'intesa tra Magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” adottato presso il Tribunale di Aosta;
compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 16.6.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio D'Abrusco) (dott. Giuseppe Colazingari)
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