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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello rubricata al N° 4640/2021 RGAC;
tra
( c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. De Masi Valentina;
appellante
contro
p.iva ), in persona del legale rapp.te, Controparte_1 P.IVA_1
rappr. e dif. dall'avv. Carone Francesco;
nonché
( c.f. ), Parte_2 C.F._2
rapp. e dif. dall'avv. Peluso Giuseppe;
nonché
( c.f. ), CP_2 C.F._3
contumace;
appellati
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. in giudizio solo danni a cose;
precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 25.01.2024; FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009, omettendo lo svolgimento del processo. ha impugnato la sentenza n. 811/2021 emessa dal G.d.P. di Brindisi in data Parte_3
17.11.2020 e depositata il 28.05.2021, con la quale il primo giudice aveva rigettato la propria domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni ( ammontanti in €.5.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario), e in accoglimento della domanda riconvenzionale promossa da , condannava il e la compagnia Parte_2 Pt_1
assicurativa in solido tra loro, al pagamento della somma di €.4.967,86 (oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo) in favore della per i danni da questa subiti al proprio autoveicolo in occasione ed in conseguenza del Pt_2
sinistro stradale occorso in data 03.06.2018, ore 12:00 circa, in Via Corso Umberto I, direzione
Lecce, presso San RA TI (Br), tra l'autovettura marca UK RA, tg. DB853MT, condotta e di proprietà di assicurata per la r.c.a. dalla compagnia e Parte_3 CP_1
l'autoveicolo marca Audi A4, tg. CP892CP, di proprietà di e condotta da Controparte_3 CP_2
anch'essa assicurata per la r.c.a. dalla compagnia in tesi, a causa del fatto che
[...] CP_1 quest'ultimo veicolo, sopraggiungendo ad elevata velocità, tamponava l'autovettura UK percorrente la predetta via. affidava il proprio gravame ai seguenti motivi: 1) nullità assoluta della sentenza Parte_3
n.811/2021 per omessa, contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione;
2) errata valutazione delle prove assunte;
III) violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c.
Costituitisi in appello e , e Controparte_1 Parte_2
dichiarata la contumacia anche nel presente giudizio di , i convenuti CP_2 domandavano il rigetto dell'appello proposto e per l'effetto la conferma della sentenza impugnata n.
811/2021 emessa dal G.d.p. di Brindisi.
All'udienza del 25.01.2024, a seguito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Premesso che i motivi di gravame per essere intimamente connessi tra loro vanno trattati congiuntamente, nella sostanza l'appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia operato una ricostruzione della dinamica del sinistro non condivisibile con l'assunto attoreo e appiattita alle conclusioni formulate dal TU (ing. ), in quanto frutto di una valutazione errata e Persona_1
disancorata dal materiale istruttorio, ignorando totalmente le dichiarazioni dei testi escussi. In diritto va innanzitutto rilevato che nel nostro ordinamento vige il principio del libero convincimento del giudice civile per come sancito dall'art. 116 c.p.c., da cui discendono fra l'altro quali corollari, la mancanza di una gerarchia delle prove ( fra le quali vanno ricomprese con pari dignità le c.d. presunzioni semplici) ed il principio iudex peritus peritorum, purchè l'opzione sia sorretta da motivazione adeguata e logica che prescinde dalla esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti ( ex plurimis Cassazione civile sez. I 19 marzo 2009 n. 6697: “Se è vero che al giudice del merito è attribuito un ampio potere discrezionale, nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è, invece, consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttorii, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria.”; Cassazione civile sez. lav. 07 gennaio 2009 n. 42: “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.”; Cassazione civile sez. III 31 gennaio 2008 n. 2394:”La prova per presunzioni costituisce prova completa, alla quale il giudice del merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere tra gli elementi sottoposti al suo esame quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa predicarsi l'esistenza di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante. Non esiste, infatti, una gerarchia di efficacia delle prove. Le prove, pertanto, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice del merito per essere poste a fondamento del suo convincimento. Nella prova per presunzioni - ancora - non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Deriva, da quanto precede, altresì, che è insindacabile, in sede di legittimità l'apprezzamento espresso dal giudice del merito al riguardo.”; Cassazione civile sez. II 20 marzo 2017 n. 7086: “Nel nostro ordinamento vige il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.”; Cassazione civile sez. trib. 11 maggio 2012
n. 7364: “In tema di motivazione della sentenza, il principio secondo il quale non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, può trovare applicazione anche con riferimento a consulenze disposte ed esperite in altro giudizio, anche aventi funzione non solo deducente ma anche percipiente, sebbene in tale caso la valutazione del giudice deve essere più rigorosa, e devono essere rese chiaramente ostensibili in motivazione le ragioni per le quali, nonostante la oggettiva diversità dei fatti storici esaminati dalla c.t.u. e quelli esaminati nel giudizio pendente, i rilevamenti di fatto compiuti dall'ausiliario e le conclusioni da questo raggiunte possano essere in tutto od in parte trasposti anche nel nuovo giudizio.”; Cassazione civile sez. lav. 17 aprile 2004 n. 7341: “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali.” ).
Nel caso di specie, il giudicante ritiene non solo adeguata ma anche logica ed aderente alle emergenze istruttorie, la motivazione espressa nella sentenza impugnata a supporto del diniego della domanda attorea.
In particolare, il primo giudice pone in evidenza come vi sia un'incompatibilità tra la dinamica del sinistro esposta nella narrativa dell'atto introduttivo del e i danni riportati dalle autovetture, Pt_1 ritenendo invero, anche sulla base delle risultanze peritali, “più probabile la versione dei fatti narrata dalla convenuta/attrice riconvenzionale sig.ra proprietaria della vettura Audi”. Per_2
Più precisamente, in ordine alla ricostruzione della “più probabile” dinamica del sinistro, la disposta
TU nel primo giudizio aveva consentito di rilevare segnatamente: 1) che in relazione ai danni riportati dall'autovettura UK di proprietà del conducente “dalle foto agli atti si evincono Pt_1 danni sulla zona posteriore sinistra”, e in specie “l'angolo posteriore sinistro palesa un'importante introflessione conseguente ad un urto postero-anteriore che ha coinvolto il paraurti, il portello bagagliaio e il rivestimento parafango, oltre ai relativi componenti interni”; mentre, quanto all'autovettura Audi si evidenziavano “danni sulla zona anteriore destra”, e in specie “l'angolo anteriore destro palesa un'importante introflessione conseguente ad un urto antero-posteriore che ha coinvolto i componenti esterni (il paraurti, il cofano motore, il gruppo ottico e il rivestimento parafango) oltre quelli interni”; 2) che i danni riportati dai mezzi coinvolti, per come innanzi esposti, fossero “effettivamente conseguenza diretta del sinistro per cui è causa”; 3) che
“dall'esame della documentazione agli atti non emergono dubbi circa la verificazione del sinistro in esame. Tanto emerge dal raffronto tra i danni sui veicoli coinvolti, dall'esame della scena del sinistro nonché dal rapporto d'intervento della Polizia Municipale sopraggiunta sul luogo nell'immediatezza del sinistro”; 4) che “il report della scatola nera montato sulla Audi A4 (…) rileva che quest'ultima ha impattato ad una velocità di circa 6 km/h e che 2 secondi prima dell'impatto aveva una velocità di circa 23 km/h”, pertanto “la vettura era in decelerazione prima dell'impatto e cioè che stava frenando (decelerazione stimabile in -2,36 m/s²)”, cosicché tenuto conto dei danni riportati dal veicolo Audi, questi “appaiono evidentemente riconducibili ad un urto contro un ostacolo ad una velocità di certo superiore a 6 km/h”; 5) che se si dovesse assumere per vera la ricostruzione della dinamica del sinistro per come dedotta dal secondo la quale Pt_1
entrambe le autovetture coinvolte nel sinistro viaggiavamo nel medesimo senso e verso di marcia, allora è anche vero che “la velocità istantanea relativa tra le due vetture è data dalla differenza di ciascuna velocità istantanea”, pertanto “supponendo una velocità istantanea al momento dell'impatto della UK RA di poco inferiore a quella della Audi A4, di 5 km/h, al momento dell'urto la velocità istantanea tra le due vetture era di 1 km/h (differenza tra 6 e 5 km/h)”, velocità questa “assolutamente incompatibile con i danni palesati da entrambe le vetture”, anche avuto riguardo della “rotazione oraria di circa 90° compiuta dalla UK RA a seguito dell'urto”; 6) che se invece si dovesse ritenere come “più probabile” la dinamica del sinistro dedotta dalla secondo cui “la UK RA avanzava in retromarcia nella stessa direzione della Audi Pt_2
A4 ma con verso opposto”, allora “la velocità istantanea relativa tra le due vetture è data dalla somma di ciascuna velocità istantanea”, potendosi dunque spiegare “maggiormente, rispetto alla prima versione dei fatti, l'entità dei danni su entrambe le vetture”, altresì potendo presumere ragionevolmente che “la UK RA fosse addirittura in accelerazione in retromarcia
(incremento della velocità con partenza da fermo)” – “tanto va a suffragare ancor di più tale ipotesi all'urto in termini di entità dei danni”; 7) che “prendendo in considerazione questa ipotesi all'urto, troverebbe giustificazione la posizione post-urto assunta dalla UK , CP_4 trasversalmente all'asse stradale”, sicchè “partendo da quella che si profila la più probabile posizione all'urto tra i due mezzi (…), la direzione e il verso della forza d'urto sulla UK RA, postero-anteriore da sinistra rispetto all'asse verticale baricentrico, ha potuto produrre un movimento orario causando la rotazione oraria dell'auto di circa 45°”; 8) che in ordine alla velocità assunta dal conducente dell'Audi A4, “dal report della scatola nera istallata sulla stessa è possibile comprendere che la vettura, già 2 secondi prima dell'impatto, stava frenando e che dunque al momento dell'urto avesse una velocità di 6 km/h”, potendosi dunque ritenere che “la velocità di marcia della vettura Audi A4 fosse inferiore al limite cittadino di 50 km/h”, mentre in relazione alla velocità assunta dall'autovettura UK, “si ritiene che la stessa avanzasse in retromarcia in una manovra di uscita da una sosta”; 9) che infine, per le suesposte ragioni, va ritenuta “più probabile la versione dei fatti narrata dalla convenuta/attrice riconvenzionale sig.ra
proprietaria della vettura Audi A4 tg. CP892CP”. Pt_2
Correttamente si ritiene che il primo giudice abbia posto a fondamento della propria ratio decidendi le risultanze peritali, per come innanzi esposte, piuttosto che le deposizioni rese dai testi escussi, ritenendole inidonee a confutare le predette risultanze peritali ed a offrire un attendibile riscontro alla ricostruzione della dinamica del sinistro per come dedotta dall'attore.
Difatti, anche avuto riguardo alle dichiarazioni rese testi escussi ( e Testimone_1 Tes_2
, ed in particolare al teste questi afferma come l'autovettura “Audi effettuava
[...] Tes_1 uno 'slalom' per evitare la collisione”: una tale manovra, è giustificabile e verosimile nell'ipotesi in cui un veicolo proveniente da una direzione laterale si immetta nel flusso ordinario di percorrenza, come peraltro rilevato in sede peritale, nella misura in cui il TU evidenziava che l'autovettura
UK stesse procedendo dapprima in retromarcia per poi proseguire nel senso ordinario di percorrenza.
Laddove, infatti, si volesse escludere che l'autovettura UK stesse procedendo sulla pubblica via in retromarcia al momento della collisione, assumendo, dunque, come “più probabile” la dinamica dedotta dall'odierno appellante, invero non potrebbero trovare alcuna giustificazione i danni riportati da ambedue le autovetture – peraltro confermati anche dai testi escussi e dai rilievi effettuati dalla P.L. intervenuta sul luogo del sinistro -, tenuto conto che qualora le stesse avessero viaggiato nella medesima direzione, un tamponamento ad opera dell'Audi avrebbe causato al veicolo UK dei danni in tutta la zona posteriore, e viceversa si sarebbero riscontrati in tutta la zona frontale dell'Audi.
Del resto, la difesa dell'attore nell'atto di appello si limita a muovere al TU unicamente censure di tipo metodologico, elencando tutte le deficienze tecniche che a suo dire caratterizzerebbero l'elaborato peritale, senza tuttavia confutarne le tesi sul piano tecnico e tantomeno tentar di dimostrare che, qualora il TU avesse operato nel senso auspicato, sarebbe giunto a differenti conclusioni o più precisamente a conclusioni che avrebbero offerto oggettivo riscontro alla ricostruzione delle dinamica del sinistro da lui prospettata.
Per tutte le considerazioni che precedono e segnatamente, avendo il primo giudice correttamente ritenuto non raggiunta la prova in ordine al fatto che i danni lamentati dall'attore si siano effettivamente prodotti secondo la dinamica dallo stesso dedotta, ritenendo invero che il sinistro occorso in data 03.06.2018, alle ore 12:00 circa, in Via Corso Umberto I, direzione Lecce, San RA TI (Br), fra le autovetture UK RA, tg. DB853MY, condotta dal proprietario e assicurata per la r.c.a. dalla Compagnia assicurativa e Audi A4, tg. Parte_3 CP_1
CP892CP, di proprietà della e condotta da , assicurata per la r.c.a. Parte_2 CP_2
dalla Compagnia assicurativa fosse imputabile alla esclusiva responsabilità del CP_1 Pt_1
per avere costui impegnato la predetta via attraverso una manovra di retromarcia ( con violazione del precetto contenuto nell'art. 154 C.d.S. ), impattando pertanto con l'autovettura Audi A4,
l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
In virtù del principio di causalità e soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio in favore delle parti costituite, nella misura di cui al dispositivo e in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 ss. mod., omettendo di computare i compensi della fase istruttoria/trattazione siccome non celebrata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, TU Spese Giustizia, per il versamento di un ulteriore importo pari al CU già dovuto dall'appellante.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
con atto di citazione notificato il 28.12.2021 nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rapp.te, , nonché ,
[...] Parte_2 CP_2
disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.811/2021 emessa dal G.d.P. di Brindisi in data 17/11/2020 e depositata il 28.05.2021;
2. condanna al pagamento in favore di e Parte_3 Controparte_1 CP_5
, delle spese processuali per il presente grado di giudizio che si liquidano in €.1.701,00
[...]
in favore di ciascuna parte, oltre 15,00% per rimb. Forf., CAP e IVA e con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Peluso, dichiaratosi anticipatario;
3. sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, TU Spese Giustizia, per il versamento di un ulteriore importo pari al CU già dovuto dall'appellante.
Brindisi, lì 25/03/2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Carolina Spalluto, quale componente dell'Ufficio per il processo.