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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice ED Di AO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3162/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Noal Emanuela Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Miazzi Marco CP_1
Parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Nel merito:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare le condotte lesive del possesso del ricorrente, come meglio descritte nella parte in fatto del ricorso introduttivo del presente giudizio, e poste in essere dal resistente Sig. con riferimento al terreno sito in Piove di Sacco (PD) Via Gramsci, CP_1 mapp.li 525, 526 e 609 del Fg. 16 del Comune di Piove di Sacco e, per l'effetto, Voglia disporre la manutenzione del possesso esercitato dall'odierno ricorrente, condannando ed ordinando al resistente:
1) di cessare immediatamente le turbative e/o molestie, di fatto e di diritto, presenti e future, poste in essere in danno del Sig. con riferimento al terreno di cui è causa, inibendogli Parte_1
qualsiasi comportamento, presente e/o futuro, volto a turbare, limitare, restringere e/o ad escludere il possesso ed il godimento esclusivo, da parte del ricorrente, del terreno di cui è causa, sito in Piove di
Sacco, Via Gramsci, e censito al Fg. 16 del Comune di Piove di Sacco, mapp.li 525, 526 e 609, come meglio evidenziato in colore giallo nell'estratto di mappa catastale allegato sub doc. 1;
pagina 1 di 12 2) di astenersi dall'accesso sul terreno di cui è causa, inibendo al l'accesso al terreno CP_1
sito in Piove di Sacco (PD) Via Gramsci, mapp.li 525, 526 e 609 del Fg. 16 del Comune di Piove di
Sacco e, quindi, inibendogli, altresì, di porre in essere, sul terreno de quo, qualsiasi attività e/o azione idonea ad alterare e/o modificare lo stato dei luoghi;
- con vittoria di spese e compensi di causa sia per la fase sommaria che per quella di merito;
- con condanna del resistente per responsabilità aggravata ex art. 96., co. 3, c.p.c., CP_1
nella misura da determinarsi in via equitativa e che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice.
In via istruttoria:
ribadito che il possesso del sul terreno di cui è causa deve ritenersi pacifico ed Parte_1
incontestato in causa, per le ragioni già argomentate, per la denegata e non creduta ipotesi in cui ciò non dovesse essere condiviso dal giudicante, si insiste per l'ammissione della prova per testimoni sulle circostanze capitolate nel ricorso introduttivo.
Ed ancora, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse rilevante, e non provato in causa, lo stato dei luoghi del terreno di cui è causa anteriore al taglio degli alberi avvenuto ad opera del nel 2021, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: CP_1
1) “Vero che dall'anno 2012 sino all'ottobre 2021 lo stato del terreno di Via Gramsci, mapp.li 525,
526 e 609 del Fg. 16 del Comune di Piove di Sacco, che Le si rammostra in foto, era quello rappresentato nelle foto?” (si chiede di rammostrare al teste le foto 2.3 e 16 prodotte dal ricorrente);
2) “Vero che dall'anno 2012 sino all'ottobre 2021 la disposizione degli alberi presenti sul terreno di
Via Gramsci, mapp.li 525, 526 e 609 del Fg. 16 del Comune di Piove di Sacco, che Le si rammostra in foto, è sempre rimasta uguale ed è quella visibile nelle foto?” (si chiede di rammostrare al teste le foto
2.3 e 16 prodotte dal ricorrente);
3) “Vero che gli alberi presenti sul terreno di Via Gramsci, mapp.li 525, 526 e 609 del Fg. 16 del
Comune di Piove di Sacco, che Le si rammostra in foto, sono i medesimi che erano presenti sul terreno stesso dall'anno 2012”? (si chiede di rammostrare al teste le foto 2.3 e 16 prodotte dal ricorrente)”.
Per parte resistente:
“1) nel merito, respingersi ogni domanda sia di merito che istruttoria del ricorrente , Parte_1
con la rifusione delle spese e dei compensi ed inerenti accessori di legge;
pagina 2 di 12 2) in via istruttoria, ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che, quantomeno dall'anno 2006, accede all'area ubicata in Piove di Sacco, CP_1
Via Gramsci, quale rappresentata dalle fotografie in atti di parte ricorrente (docc. 2.3 - 3 - 5) che si mostrano, provvedendo, all'occorrenza, personalmente o a mezzo terzi, allo sfalcio dell'erba per tutta la superficie della stessa e pure potando i rami degli alberi ivi presenti.
2) vero che in relazione all'esecuzione di detti interventi venivano utilizzati mezzi meccanici, quali decespugliatore ed una motosega.
3) vero che tali interventi avvenivano tre o quattro volte all'anno”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., agiva nei confronti di per Parte_1 CP_1
la manutenzione nel possesso di un terreno sito in Piove di Sacco, via Gramsci e censito al Fg. 16 del
Comune di Piove di Sacco, mappali 525, 526 e 609, allegando di aver sempre esercitato il possesso su detto terreno in maniera pubblica, pacifica, continua ed esclusiva sin dall'inizio degli anni '90, occupandosi della sua cura e manutenzione, dello sfalcio dell'erba e della potatura dei rami, sia personalmente, sia a mezzo di terzi incaricati.
Deduceva il ricorrente di aver già promosso, in data 8.3.2022, un procedimento ex artt. 1168, 1170 c.c.
e 703 c.p.c. al fine di far cessare lo spoglio e le turbative realizzate da il quale aveva CP_1
tagliato tutti gli alberi in loco e apposto catene con lucchetti sul cancello a chiusura del terreno oggetto di causa;
costituitosi in quel giudizio (rubricato n. R.G. 1361/2022), riconosceva il CP_1
possesso del ricorrente sul terreno de quo e allegava, tuttavia, di aver esercitato il compossesso sul medesimo bene;
riconosceva comunque la lesione del possesso in capo al ricorrente offrendo, banco iudicis, le chiavi dei lucchetti applicati sulle catene apposte al cancello di ingresso al fondo;
all'udienza del 5.5.2022, contestava il compossesso del terreno di cui è causa, mentre Parte_1
ammetteva il possesso del ricorrente, riconosceva di essere stato autore dello spoglio e CP_1 non contestava le allegazioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle proprie domande;
il procedimento si concludeva con provvedimento in data 24.5.2022, con cui il giudice, alla luce della consegna delle chiavi al ricorrente, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava il resistente al pagamento delle spese di lite.
Il ricorrente scopriva poi che, nei giorni immediatamente precedenti alla pronuncia sopra citata
(21/23.5.2022), aveva reiterato nuove molestie e turbative del possesso sul terreno di CP_1
pagina 3 di 12 via Gramsci, avendovi fatto nuovamente accesso per asportare tutti gli alberi a suo tempo illegittimamente tagliati e per provvedere allo sfalcio dell'erba; a seguito della contestazione di tale contegno, nei primi giorni del mese di agosto del 2022 noncurante delle diffide già CP_1 ricevute, faceva nuovamente accesso al terreno ed effettuava, ancora una volta, lo sfalcio dell'erba; anche a gennaio del 2023 il resistente faceva nuovamente accesso al terreno di via Gramsci e tagliava tutti gli alberi che erano ricresciuti.
Il ricorrente, riconducendo i comportamenti di successivi alla definizione del CP_1
procedimento n. R.G.1361/2022 a molestie nel suo possesso esclusivo sul terreno di Piove di Sacco, via
Gramsci, chiedeva la condanna di controparte alla cessazione immediata delle turbative poste in essere e all'astensione dall'accesso sul terreno oggetto di causa.
Si costituiva rilevando di aver contestato sin dal procedimento n. R.G. 1361/2022 il CP_1
possesso esclusivo, in capo al ricorrente, del terreno di via Gramsci, in particolare perché era stato di proprietà del padre sino al suo decesso avvenuto in data 8.8.1998; da tale momento, Persona_1
iniziò il possesso, continuativo ed ininterrotto, di esso resistente, cui si aggiunse quello di Pt_1
per motivi di ordine familiare;
il possesso in capo ad esso resistente si era concretizzato nel
[...]
costante compimento di attività, quali lo sfalcio dell'erba e la potatura dei rami degli alberi.
Il resistente deduceva che gli episodi descritti in ricorso dovessero ritenersi legittimi, rappresentando esercizio delle facoltà connesse al suo possesso e concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
La fase interdittale veniva istruita mediante audizione di due informatori per ciascuna parte sui capitoli di prova di parte resistente.
All'esito, con ordinanza del 25.8.2023, il Giudice accoglieva il ricorso e ordinava a di CP_1
cessare ogni turbativa o molestia nel possesso esclusivo del ricorrente sul terreno sito in Piove di
Sacco, Via Gramsci, censito al Fg. 16 mapp.li 525, 526, 609 del Comune di Piove di Sacco, in particolare astenendosi dall'accedere al suddetto terreno e dal compiere ogni azione idonea ad alterare o modificare lo stato dei luoghi, condannando il resistente alle spese del giudizio.
Il procedimento proseguiva nella fase di merito, su istanza datata 24.10.2023 di CP_1
disposta la conversione del rito in procedimento semplificato di cognizione, veniva autorizzato il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. e veniva ammessa prova testimoniale sui capitoli formulati dalla difesa di autorizzato il deposito di memorie conclusive, la causa CP_1 passava quindi in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
pagina 4 di 12 1.
Preliminarmente, con riferimento alle eccezioni processuali di parte ricorrente, relative alla inammissibilità delle nuove allegazioni e richieste istruttorie formulate da controparte con le memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., si osserva quanto segue.
La fase di merito del giudizio possessorio è caratterizzata dalla “compiuta esplicazione della dialettica processuale delle parti e dalla cognizione piena su un materiale istruttorio niente affatto necessariamente identico a quello acquisito senza formalità nella precedente fase”, di talché la stessa non può essere intesa come mera pedissequa duplicazione di giudizio vertente su una medesima res iudicanda; deve anche escludersi via sia necessaria identità del materiale probatorio acquisito nelle due fasi, laddove l'attribuzione di una valenza probatoria, sufficiente a fondare anche la decisione di merito, all'istruttoria esperita nella fase interdittale, costituisce mera eventualità derivante da scelta discrezionale del giudicante.
La prassi di assumere le prove, nella fase sommaria, con tutte le formalità richieste per il giudizio a cognizione piena non può comunque precludere l'acquisizione nella fase di merito di ulteriori prove (in ordine alla domanda principale o ad altre domande connesse) richieste dalle parti, con conseguente
“impossibilità di descrivere il giudizio di merito come valutazione operata sulla stessa res iudicanda, per la diversità del thema decidendum della fase sommaria… rispetto a quella successiva… completata non solo dal nuovo apporto probatorio, ma anche dalle ulteriori considerazioni svolte dalle parti, quantomeno in sede di comparsa conclusionale, memorie di replica e discussione orale” (cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 101 del 10.3.2004).
Tanto premesso sull'inquadramento generale dei rapporti tra la fase sommaria e di merito del giudizio possessorio, va osservato che, nel caso di specie, il Giudice ha disposto la conversione del rito in procedimento semplificato di cognizione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., dal momento che la decisione della causa avrebbe richiesto un'istruzione non complessa.
Di conseguenza, alla prima udienza di trattazione della fase di merito sussisteva senz'altro un
“giustificato motivo” per assegnare le memorie richieste dal resistente di cui all'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis), in quanto, diversamente opinando, le parti non avrebbero avuto alcuno spazio processuale per poter precisare e modificare le proprie allegazioni, eccezioni e conclusioni, né per indicare ulteriori mezzi di prova (elementi che non possono essere contenuti nell'istanza per la prosecuzione del giudizio nel merito); in tal caso, infatti, la causa avrebbe dovuto transitare alla fase decisoria, senza alcuna esplicazione di attività difensiva ulteriore rispetto a pagina 5 di 12 quella già compiuta nella fase sommaria, così svuotando, di fatto, il contenuto e il senso della fase di merito a cognizione piena.
Quanto, poi, alle modifiche delle allegazioni della difesa di (in particolare, circa la data CP_1
di esordio del suo possesso), le stesse costituiscono, sul piano processuale, una mera emendatio libelli ammissibile, in quanto “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio
e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310).
Nel caso in esame, le allegazioni di circa le concrete modalità del suo compossesso CP_1
non hanno ampliato il thema decidendum e non hanno pregiudicato la potenzialità difensiva della controparte, che ha potuto esporre le proprie eccezioni e difese in corso di causa;
la fondatezza di tali allegazioni, comprensiva della loro coerenza rispetto a quanto dedotto da parte resistente nella precedente fase del giudizio possessorio, attiene alla valutazione del merito della controversia.
2.
Quanto al merito, l'azione ex art. 1170 c.c. promossa dal ricorrente è fondata.
Occorre ribadire che il resistente non ha contestato né la situazione di possesso in capo a Pt_1
né di aver compiuto lo sfalcio dell'erba ad agosto 2022 e il taglio degli alberi a gennaio del
[...]
2023 sul terreno di cui è causa (cfr. verbale udienza del 12.7.2023, ove parte resistente ha dichiarato i relativi capitoli di prova di cui al ricorso non contestati).
Il possesso del terreno di via Gramsci mapp.li 525, 526 e 609 Fg. 16 del Comune di Piove di Sacco in capo a e l'effettivo compimento dei comportamenti imputati a nel Parte_1 CP_1 ricorso vanno, dunque, posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
Parte resistente, peraltro, ha dedotto che vi fosse una situazione di compossesso sul terreno di cui è causa.
L'accertamento della sussistenza o meno del compossesso in capo ad entrambe le parti è rilevante ai fini della decisione della causa, considerato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di compossesso, è ravvisabile una lesione possessoria solo quando uno dei condividenti abbia alterato e violato lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto di comune possesso, in modo da impedire o restringere, a proprio vantaggio, il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima
(cfr. Cass. Civ. n. 25646 del 23.10.2008) e dunque non costituiscono molestia o turbativa quegli atti pagina 6 di 12 che rientrino nelle facoltà dei possessori, soddisfacendo esigenze comuni a tutti i compossessori (cfr.
Cass. Civ. n. 154 dell'8.1.1994).
Posto l'indiscusso possesso del terreno esercitato da parte del ricorrente sin dagli anni Novanta, è stato necessario verificare se analogo possesso venisse esercitato anche dal resistente.
Parte resistente, nella memoria di costituzione della fase interdittale, allegava di aver iniziato a possedere il bene sin dal decesso del proprio padre nel 1998, mediante sfalcio dell'erba e potatura dei rami e che il ricorrente iniziò a possedere il terreno solo successivamente, per motivi familiari;
nelle istanze istruttorie formulate con la suddetta memoria, il resistente chiedeva di provare il proprio accesso all'area “quanto meno dall'anno 2015”, personalmente o a mezzo terzi, utilizzando “mezzi meccanici quali motosega o sfalciatrice e con l'impiego di un trattore con agganciato un rimorchio per
l'asporto del materiale di risulta”, per “tre o quattro volte all'anno”; infine, con le memorie depositate per l'odierna fase di merito, ha chiamato a testimoniare due vicini di casa, che da molti anni vivono in via Gramsci a Piove di Sacco e conoscono “entrambi i signori e ” e Parte_1 CP_1 che “dall'anno 2006 sino all'anno 2014… hanno potuto vedere e osservare che il resistente… per tre volte all'anno (primavera, estate e autunno), si recava nell'appezzamento di terreno di cui trattasi provvedendo, mediante l'impiego di un decespugliatore a tagliare l'erba e gli arbusti presenti sul terreno e pure, all'occorrenza, mediante l'uso di una motosega a tagliare i rami degli alberi che si protendevano sul cortile del fabbricato” (cfr. pag. 4 prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
In primo luogo, non può sottacersi la contraddittorietà delle allegazioni svolte dal resistente, che ha collocato l'esordio del proprio possesso, dapprima, nel 1998, allorquando iniziava la propria relazione materiale con il terreno in via esclusiva, per essersi aggiunto il sig. solo successivamente (e Pt_1 ciò, nonostante avesse confermato il possesso allegato da quest'ultimo, iniziato negli anni Novanta), poi nel 2015 e, infine, nel 2006.
Va altresì rilevato, sempre con riguardo al difetto di coerenza nelle allegazioni del resistente, che nella fase sommaria egli aveva allegato di esercitare il possesso mediante plurime attività tra cui la potatura dei rami degli alberi, mentre nelle difese svolte nella fase di merito ha dedotto che il possesso veniva esercitato principalmente mediante lo sfalcio dell'erba.
Anche a prescindere dal rilievo di tali contraddizioni, ed ipotizzando che le stesse siano state di volta in volta funzionali alle dichiarazioni degli informatori e testimoni indicati (a seconda, cioè, del periodo in cui gli stessi fossero venuti in contatto con il resistente), va comunque osservato che l'istruttoria pagina 7 di 12 esperita, sia nella fase sommaria – ove gli informatori escussi hanno tutti prestato il giuramento di rito - che nella fase di merito, non ha confermato il possesso allegato da CP_1
Va rilevato che la valutazione in ordine all'attendibilità dei testi deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, afferendo alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità delle dichiarazioni in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e ad un eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. Cass. Civ. n, 16529 del 21.8.2004).
Ciò premesso e venendo all'analisi delle prove orali escusse su richiesta di parte resistente, si ribadisce che l'informatore ha ricordato solo di aver tagliato gli alberi sul fondo per conto di Testimone_1
nel 2021, senza nulla sapere relativamente al periodo antecedente;
a tale episodio non CP_1
può attribuirsi alcuna rilevanza, considerato che proprio il taglio degli alberi in quell'occasione era stato prontamente contestato dall'odierno ricorrente quale atto di spoglio, dando origine al procedimento possessorio n. R.G. 1361/2022.
Si conferma, poi, la valutazione circa l'inattendibilità dell'informatore che ha Testimone_2 dichiarato di aver provveduto, tra il 2015 e il 2020 per tre o quattro volte all'anno, al taglio dell'erba sul terreno di via Gramsci per conto del resistente.
Ai fini della valutazione delle dichiarazioni di quest'ultimo informatore, si rileva che Tes_3 anch'esso sentito nella fase sommaria, ha riportato di essersi occupato, per circa venticinque anni, del taglio dell'erba tre o quattro volte all'anno per conto del ricorrente, trovando l'erba sempre alta;
non vi
è alcuna ragione per dubitare della veridicità delle dichiarazioni di tale informatore di parte ricorrente, posto che il possesso in capo , anche attraverso l'opera terzi, è pacifico in causa e che Parte_2
parte resistente non ha nemmeno contestato la sua attendibilità.
Partendo da questo presupposto, risulterebbe arduo sostenere che tanto il (per conto del Tes_3 ricorrente) quanto il (per conto del resistente) provvedessero allo sfalcio dell'erba, se è vero che Tes_2
il primo dei due non avesse mai trovato l'erba già tagliata al suo arrivo;
si osserva ulteriormente che, per quanto notoriamente lo sfalcio dell'erba avvenga con maggiore frequenza nei mesi estivi (come rilevato nella sentenza ex art. 554 ter comma 1 c.p.p., resa all'esito di giudizio penale nei confronti di per falsa testimonianza, peraltro non vincolante nel giudizio civile), risulta comunque poco CP_2 verosimile che nell'arco di venticinque anni il sig. non avesse mai incontrato il sig. , il Tes_3 Tes_2
sig. o altri suoi incaricati, né che egli potesse trovare l'erba alta ad ogni incarico, CP_1
pagina 8 di 12 nonostante i numerosi interventi manutentivi allegati dal resistente e riportati dai suoi testimoni sentiti nella fase di merito (su cui v. infra).
Ulteriore elemento che induce a ritenere inattendibile il teste è la circostanza che quest'ultimo Tes_2 ha dichiarato di aver sfalciato l'erba con il decespugliatore, seguendo i contorni del terreno, “perché
c'erano degli alberi in mezzo. … Preciso che non tagliavo tutto, tagliavo il contorno”.
Ora, la presenza di alberi al centro del terreno è puntualmente smentita dalla documentazione prodotta da parte ricorrente: si vedano, in particolare, le fotografie di cui ai docc.
2.3 e 2.4 risalenti al 2019, mai disconosciute dal resistente e anzi richiamate dalla sua difesa per mostrarle agli informatori (cfr. pag. 6 memoria costituzione), da cui si evince chiaramente la presenza di alberi solo su un lato del terreno, non certo al centro di esso;
non può dunque ritenersi credibile l'affermazione del sulla presenza Tes_2
di alberi in mezzo al terreno (si veda anche la fotografia di cui al doc. 16 di parte ricorrente, ammissibile in quanto ritualmente prodotta con la prima memoria ex art. 281 duodecies comma 4
c.p.c.).
Va altresì esclusa l'attendibilità delle dichiarazioni degli ulteriori due testimoni di parte resistente sentiti nella fase di merito.
Come sopra esposto, i testi e secondo la difesa del resistente, Testimone_4 Testimone_5
conoscono entrambe le parti e avrebbero dovuto vedere, tra il 2006 e il 2014, dal loro appartamento sito in via Gramsci n. 5 (cfr. certificati di residenza ai docc. 5 e 6 di parte resistente), che il sig. si CP_1 recava per tre volte all'anno sul terreno nella medesima via Gramsci, provvedendo con decespugliatore a tagliare l'erba e gli arbusti nonché, all'occorrenza, a tagliare i rami degli alberi che si protendevano sul cortile del fabbricato di loro residenza.
Il primo teste – che ha dichiarato di conoscere solo e non anche – ha CP_1 Pt_1
dichiarato di aver visto direttamente il resistente dalla propria abitazione raffigurata nel doc. 5 di parte ricorrente. Su questo primo aspetto, parte ricorrente ha correttamente fatto presente che l'immobile rappresentato in quel documento non si trova in realtà in via Gramsci n. 5, ma risulta trovarsi in una via retrostante denominata via A. De Gasperi, come si evince dal confronto del doc. 5 con i docc.
2.1 e 2.3 di parte ricorrente.
Secondo poi, il resistente si recava tre o quattro volte l'anno, in estate, sul terreno di Testimone_4 causa ove “tagliava l'erba, tagliava tutto, anche gli alberi”; il teste padre del primo Testimone_5 che ha abitato nello stesso appartamento, ha dichiarato di aver visto il sig. “due volte all'anno” CP_1
con decespugliatore e motosega che potava anche i rami degli alberi.
pagina 9 di 12 Ora, se le dichiarazioni di tutti i testi di parte resistente ( , e fossero Tes_2 Tes_4 Testimone_5
contemporaneamente vere, ciò significherebbe che gli interventi di manutenzione sul terreno in questione fossero almeno sei complessivi all'anno per conto del resistente (due volte , tre o Tes_2
quattro il resistente personalmente), cui dovrebbero aggiungersi quelli, pacifici in atti, di Pt_1 per ulteriori tre/quattro volte all'anno, per un totale di circa dieci interventi annui;
la
[...]
circostanza è del tutto inverosimile, richiamandosi il ragionamento già sopra esposto, secondo cui non è possibile che il sig. in 25 anni non avesse mai incontrato persone diverse da Tes_3 Pt_1
né avesse riscontrato l'esecuzione di interventi manutentivi sul fondo prima dei suoi accessi
[...]
periodici.
Infine, si rileva che la difesa del resistente ha allegato nei propri atti che, nel 2016, tale Persona_2
si era recato sul fondo per conto di con una macchina agricola per la manutenzione del CP_1 fondo, “operazione che però non ebbe esito stante la complessa situazione arborea del luogo” (cfr. pag. 5 prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.), fornendo una ricostruzione del tutto incompatibile con l'assidua attività manutentiva invece riportata dai suoi testimoni.
Per tutte le ragioni sopra esposte, non può ritenersi accertata la situazione di compossesso sul terreno di cui è causa da parte del resistente tenuto conto che l'onere della relativa prova CP_1
incombeva sul resistente, non è necessaria la valutazione delle ulteriori dichiarazioni degli informatori e testi di parte ricorrente, sentiti a prova contraria.
Si conferma, dunque, in difetto di una situazione di compossesso, che le condotte compiute da
[...]
sul terreno posseduto dal ricorrente, pacifiche in atti, costituiscono effettivamente turbative nel CP_1
possesso esclusivo del terreno, sussistendone tutti i presupposti.
Ad integrare una molestia suscettibile di legittimare l'esercizio dell'azione possessoria di manutenzione
è infatti sufficiente “un'attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall'agente, direttamente
o indirettamente e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio, senza che occorra che detta attività si substanzi in una specifica violazione di legge. Né si richiede una condotta colposa dell'agente, come nel caso dell'illecito aquiliano, essendo diretta la tutela possessoria non a colpire il contegno riprovevole tenuto dall'aggressore in violazione del precetto del 'neminem ledere' bensì a salvaguardare lo stato di fatto esistente” (cfr. Cass. Civ. n.12080 del 13.9.2000; Cass. Civ. n. 4980 dell'11.3.2004).
L'accesso da parte di al terreno di via Gramsci, l'asportazione gli alberi tagliati e lo CP_1 sfalcio dell'erba in plurime occasioni costituiscono atti di turbativa secondo l'interpretazione pagina 10 di 12 giurisprudenziale citata, trattandosi di contegni idonei a modificare in maniera apprezzabile l'esercizio del possesso esclusivo da parte del ricorrente.
Quanto all'elemento soggettivo, posto che non rileva il perseguimento del fine specifico di molestare il soggetto passivo, deve ritenersi che vi fosse da parte del resistente la volontarietà del fatto e la consapevolezza che esso era oggettivamente idoneo a modificare o limitare l'esercizio del possesso esclusivo in capo al ricorrente (cfr. Cass. Civ. n. 107 del 7.1.2016), alla luce delle modalità del fatto e della sussistenza di un precedente giudizio possessorio, dai contenuti del tutto analoghi a quello odierno.
La domanda di è pertanto meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va Parte_1
ordinato al resistente di cessare ogni turbativa nel pieno possesso di sul terreno sito in Parte_1
Piove di Sacco, Via Gramsci, censito al Fg. 16 del Comune di Piove di Sacco, mapp.li 525, 526, 609 ed in particolare di astenersi dall'accedere al suddetto terreno e dal compiere ogni azione idonea ad alterare o modificare lo stato dei luoghi.
Va chiarito che il giudizio di merito possessorio termina con una sentenza che si sovrappone e si sostituisce al provvedimento provvisorio;
sia l'una che l'altro sono muniti di efficacia esecutiva.
L'ordinanza interdittale è destinata a perdere automaticamente i propri effetti con la pronuncia della presente sentenza, che si sovrappone alla prima;
tale sostituzione non opera, invece, con riferimento alla distribuzione delle spese di lite, il cui assetto per la fase interdittale è stato definitivamente stabilito con l'ordinanza emessa in sede di reclamo (cfr. Corte Cost. n. 379/2007).
3.
Le spese di lite del processo di merito seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare integralmente su CP_1
Applicando i valori medi relativi ai giudizi di valore indeterminabile e bassa complessità, le spese di lite si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al
15% come per legge.
La soccombenza non giustifica, peraltro, la condanna del resistente ex art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto conto che non si ravvisano profili di mala fede o colpa grave, da intendersi come assenza della normale prudenza o diligenza, nella condotta processuale della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 1. in accoglimento della domanda formulata in ricorso, ordina a di cessare ogni CP_1
turbativa o molestia nel possesso esclusivo di sul terreno sito in Piove di Parte_1
Sacco, Via Gramsci, censito al Fg. 16 mapp.li 525, 526, 609 del Comune di Piove di Sacco, in particolare astenendosi dall'accedere al suddetto terreno e dal compiere ogni azione idonea ad alterare o modificare lo stato dei luoghi;
2. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute nell'odierno CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
ED Di AO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice ED Di AO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3162/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Noal Emanuela Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Miazzi Marco CP_1
Parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Nel merito:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare le condotte lesive del possesso del ricorrente, come meglio descritte nella parte in fatto del ricorso introduttivo del presente giudizio, e poste in essere dal resistente Sig. con riferimento al terreno sito in Piove di Sacco (PD) Via Gramsci, CP_1 mapp.li 525, 526 e 609 del Fg. 16 del Comune di Piove di Sacco e, per l'effetto, Voglia disporre la manutenzione del possesso esercitato dall'odierno ricorrente, condannando ed ordinando al resistente:
1) di cessare immediatamente le turbative e/o molestie, di fatto e di diritto, presenti e future, poste in essere in danno del Sig. con riferimento al terreno di cui è causa, inibendogli Parte_1
qualsiasi comportamento, presente e/o futuro, volto a turbare, limitare, restringere e/o ad escludere il possesso ed il godimento esclusivo, da parte del ricorrente, del terreno di cui è causa, sito in Piove di
Sacco, Via Gramsci, e censito al Fg. 16 del Comune di Piove di Sacco, mapp.li 525, 526 e 609, come meglio evidenziato in colore giallo nell'estratto di mappa catastale allegato sub doc. 1;
pagina 1 di 12 2) di astenersi dall'accesso sul terreno di cui è causa, inibendo al l'accesso al terreno CP_1
sito in Piove di Sacco (PD) Via Gramsci, mapp.li 525, 526 e 609 del Fg. 16 del Comune di Piove di
Sacco e, quindi, inibendogli, altresì, di porre in essere, sul terreno de quo, qualsiasi attività e/o azione idonea ad alterare e/o modificare lo stato dei luoghi;
- con vittoria di spese e compensi di causa sia per la fase sommaria che per quella di merito;
- con condanna del resistente per responsabilità aggravata ex art. 96., co. 3, c.p.c., CP_1
nella misura da determinarsi in via equitativa e che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice.
In via istruttoria:
ribadito che il possesso del sul terreno di cui è causa deve ritenersi pacifico ed Parte_1
incontestato in causa, per le ragioni già argomentate, per la denegata e non creduta ipotesi in cui ciò non dovesse essere condiviso dal giudicante, si insiste per l'ammissione della prova per testimoni sulle circostanze capitolate nel ricorso introduttivo.
Ed ancora, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse rilevante, e non provato in causa, lo stato dei luoghi del terreno di cui è causa anteriore al taglio degli alberi avvenuto ad opera del nel 2021, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: CP_1
1) “Vero che dall'anno 2012 sino all'ottobre 2021 lo stato del terreno di Via Gramsci, mapp.li 525,
526 e 609 del Fg. 16 del Comune di Piove di Sacco, che Le si rammostra in foto, era quello rappresentato nelle foto?” (si chiede di rammostrare al teste le foto 2.3 e 16 prodotte dal ricorrente);
2) “Vero che dall'anno 2012 sino all'ottobre 2021 la disposizione degli alberi presenti sul terreno di
Via Gramsci, mapp.li 525, 526 e 609 del Fg. 16 del Comune di Piove di Sacco, che Le si rammostra in foto, è sempre rimasta uguale ed è quella visibile nelle foto?” (si chiede di rammostrare al teste le foto
2.3 e 16 prodotte dal ricorrente);
3) “Vero che gli alberi presenti sul terreno di Via Gramsci, mapp.li 525, 526 e 609 del Fg. 16 del
Comune di Piove di Sacco, che Le si rammostra in foto, sono i medesimi che erano presenti sul terreno stesso dall'anno 2012”? (si chiede di rammostrare al teste le foto 2.3 e 16 prodotte dal ricorrente)”.
Per parte resistente:
“1) nel merito, respingersi ogni domanda sia di merito che istruttoria del ricorrente , Parte_1
con la rifusione delle spese e dei compensi ed inerenti accessori di legge;
pagina 2 di 12 2) in via istruttoria, ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che, quantomeno dall'anno 2006, accede all'area ubicata in Piove di Sacco, CP_1
Via Gramsci, quale rappresentata dalle fotografie in atti di parte ricorrente (docc. 2.3 - 3 - 5) che si mostrano, provvedendo, all'occorrenza, personalmente o a mezzo terzi, allo sfalcio dell'erba per tutta la superficie della stessa e pure potando i rami degli alberi ivi presenti.
2) vero che in relazione all'esecuzione di detti interventi venivano utilizzati mezzi meccanici, quali decespugliatore ed una motosega.
3) vero che tali interventi avvenivano tre o quattro volte all'anno”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., agiva nei confronti di per Parte_1 CP_1
la manutenzione nel possesso di un terreno sito in Piove di Sacco, via Gramsci e censito al Fg. 16 del
Comune di Piove di Sacco, mappali 525, 526 e 609, allegando di aver sempre esercitato il possesso su detto terreno in maniera pubblica, pacifica, continua ed esclusiva sin dall'inizio degli anni '90, occupandosi della sua cura e manutenzione, dello sfalcio dell'erba e della potatura dei rami, sia personalmente, sia a mezzo di terzi incaricati.
Deduceva il ricorrente di aver già promosso, in data 8.3.2022, un procedimento ex artt. 1168, 1170 c.c.
e 703 c.p.c. al fine di far cessare lo spoglio e le turbative realizzate da il quale aveva CP_1
tagliato tutti gli alberi in loco e apposto catene con lucchetti sul cancello a chiusura del terreno oggetto di causa;
costituitosi in quel giudizio (rubricato n. R.G. 1361/2022), riconosceva il CP_1
possesso del ricorrente sul terreno de quo e allegava, tuttavia, di aver esercitato il compossesso sul medesimo bene;
riconosceva comunque la lesione del possesso in capo al ricorrente offrendo, banco iudicis, le chiavi dei lucchetti applicati sulle catene apposte al cancello di ingresso al fondo;
all'udienza del 5.5.2022, contestava il compossesso del terreno di cui è causa, mentre Parte_1
ammetteva il possesso del ricorrente, riconosceva di essere stato autore dello spoglio e CP_1 non contestava le allegazioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle proprie domande;
il procedimento si concludeva con provvedimento in data 24.5.2022, con cui il giudice, alla luce della consegna delle chiavi al ricorrente, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava il resistente al pagamento delle spese di lite.
Il ricorrente scopriva poi che, nei giorni immediatamente precedenti alla pronuncia sopra citata
(21/23.5.2022), aveva reiterato nuove molestie e turbative del possesso sul terreno di CP_1
pagina 3 di 12 via Gramsci, avendovi fatto nuovamente accesso per asportare tutti gli alberi a suo tempo illegittimamente tagliati e per provvedere allo sfalcio dell'erba; a seguito della contestazione di tale contegno, nei primi giorni del mese di agosto del 2022 noncurante delle diffide già CP_1 ricevute, faceva nuovamente accesso al terreno ed effettuava, ancora una volta, lo sfalcio dell'erba; anche a gennaio del 2023 il resistente faceva nuovamente accesso al terreno di via Gramsci e tagliava tutti gli alberi che erano ricresciuti.
Il ricorrente, riconducendo i comportamenti di successivi alla definizione del CP_1
procedimento n. R.G.1361/2022 a molestie nel suo possesso esclusivo sul terreno di Piove di Sacco, via
Gramsci, chiedeva la condanna di controparte alla cessazione immediata delle turbative poste in essere e all'astensione dall'accesso sul terreno oggetto di causa.
Si costituiva rilevando di aver contestato sin dal procedimento n. R.G. 1361/2022 il CP_1
possesso esclusivo, in capo al ricorrente, del terreno di via Gramsci, in particolare perché era stato di proprietà del padre sino al suo decesso avvenuto in data 8.8.1998; da tale momento, Persona_1
iniziò il possesso, continuativo ed ininterrotto, di esso resistente, cui si aggiunse quello di Pt_1
per motivi di ordine familiare;
il possesso in capo ad esso resistente si era concretizzato nel
[...]
costante compimento di attività, quali lo sfalcio dell'erba e la potatura dei rami degli alberi.
Il resistente deduceva che gli episodi descritti in ricorso dovessero ritenersi legittimi, rappresentando esercizio delle facoltà connesse al suo possesso e concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
La fase interdittale veniva istruita mediante audizione di due informatori per ciascuna parte sui capitoli di prova di parte resistente.
All'esito, con ordinanza del 25.8.2023, il Giudice accoglieva il ricorso e ordinava a di CP_1
cessare ogni turbativa o molestia nel possesso esclusivo del ricorrente sul terreno sito in Piove di
Sacco, Via Gramsci, censito al Fg. 16 mapp.li 525, 526, 609 del Comune di Piove di Sacco, in particolare astenendosi dall'accedere al suddetto terreno e dal compiere ogni azione idonea ad alterare o modificare lo stato dei luoghi, condannando il resistente alle spese del giudizio.
Il procedimento proseguiva nella fase di merito, su istanza datata 24.10.2023 di CP_1
disposta la conversione del rito in procedimento semplificato di cognizione, veniva autorizzato il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. e veniva ammessa prova testimoniale sui capitoli formulati dalla difesa di autorizzato il deposito di memorie conclusive, la causa CP_1 passava quindi in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
pagina 4 di 12 1.
Preliminarmente, con riferimento alle eccezioni processuali di parte ricorrente, relative alla inammissibilità delle nuove allegazioni e richieste istruttorie formulate da controparte con le memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., si osserva quanto segue.
La fase di merito del giudizio possessorio è caratterizzata dalla “compiuta esplicazione della dialettica processuale delle parti e dalla cognizione piena su un materiale istruttorio niente affatto necessariamente identico a quello acquisito senza formalità nella precedente fase”, di talché la stessa non può essere intesa come mera pedissequa duplicazione di giudizio vertente su una medesima res iudicanda; deve anche escludersi via sia necessaria identità del materiale probatorio acquisito nelle due fasi, laddove l'attribuzione di una valenza probatoria, sufficiente a fondare anche la decisione di merito, all'istruttoria esperita nella fase interdittale, costituisce mera eventualità derivante da scelta discrezionale del giudicante.
La prassi di assumere le prove, nella fase sommaria, con tutte le formalità richieste per il giudizio a cognizione piena non può comunque precludere l'acquisizione nella fase di merito di ulteriori prove (in ordine alla domanda principale o ad altre domande connesse) richieste dalle parti, con conseguente
“impossibilità di descrivere il giudizio di merito come valutazione operata sulla stessa res iudicanda, per la diversità del thema decidendum della fase sommaria… rispetto a quella successiva… completata non solo dal nuovo apporto probatorio, ma anche dalle ulteriori considerazioni svolte dalle parti, quantomeno in sede di comparsa conclusionale, memorie di replica e discussione orale” (cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 101 del 10.3.2004).
Tanto premesso sull'inquadramento generale dei rapporti tra la fase sommaria e di merito del giudizio possessorio, va osservato che, nel caso di specie, il Giudice ha disposto la conversione del rito in procedimento semplificato di cognizione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., dal momento che la decisione della causa avrebbe richiesto un'istruzione non complessa.
Di conseguenza, alla prima udienza di trattazione della fase di merito sussisteva senz'altro un
“giustificato motivo” per assegnare le memorie richieste dal resistente di cui all'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis), in quanto, diversamente opinando, le parti non avrebbero avuto alcuno spazio processuale per poter precisare e modificare le proprie allegazioni, eccezioni e conclusioni, né per indicare ulteriori mezzi di prova (elementi che non possono essere contenuti nell'istanza per la prosecuzione del giudizio nel merito); in tal caso, infatti, la causa avrebbe dovuto transitare alla fase decisoria, senza alcuna esplicazione di attività difensiva ulteriore rispetto a pagina 5 di 12 quella già compiuta nella fase sommaria, così svuotando, di fatto, il contenuto e il senso della fase di merito a cognizione piena.
Quanto, poi, alle modifiche delle allegazioni della difesa di (in particolare, circa la data CP_1
di esordio del suo possesso), le stesse costituiscono, sul piano processuale, una mera emendatio libelli ammissibile, in quanto “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio
e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310).
Nel caso in esame, le allegazioni di circa le concrete modalità del suo compossesso CP_1
non hanno ampliato il thema decidendum e non hanno pregiudicato la potenzialità difensiva della controparte, che ha potuto esporre le proprie eccezioni e difese in corso di causa;
la fondatezza di tali allegazioni, comprensiva della loro coerenza rispetto a quanto dedotto da parte resistente nella precedente fase del giudizio possessorio, attiene alla valutazione del merito della controversia.
2.
Quanto al merito, l'azione ex art. 1170 c.c. promossa dal ricorrente è fondata.
Occorre ribadire che il resistente non ha contestato né la situazione di possesso in capo a Pt_1
né di aver compiuto lo sfalcio dell'erba ad agosto 2022 e il taglio degli alberi a gennaio del
[...]
2023 sul terreno di cui è causa (cfr. verbale udienza del 12.7.2023, ove parte resistente ha dichiarato i relativi capitoli di prova di cui al ricorso non contestati).
Il possesso del terreno di via Gramsci mapp.li 525, 526 e 609 Fg. 16 del Comune di Piove di Sacco in capo a e l'effettivo compimento dei comportamenti imputati a nel Parte_1 CP_1 ricorso vanno, dunque, posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
Parte resistente, peraltro, ha dedotto che vi fosse una situazione di compossesso sul terreno di cui è causa.
L'accertamento della sussistenza o meno del compossesso in capo ad entrambe le parti è rilevante ai fini della decisione della causa, considerato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di compossesso, è ravvisabile una lesione possessoria solo quando uno dei condividenti abbia alterato e violato lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto di comune possesso, in modo da impedire o restringere, a proprio vantaggio, il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima
(cfr. Cass. Civ. n. 25646 del 23.10.2008) e dunque non costituiscono molestia o turbativa quegli atti pagina 6 di 12 che rientrino nelle facoltà dei possessori, soddisfacendo esigenze comuni a tutti i compossessori (cfr.
Cass. Civ. n. 154 dell'8.1.1994).
Posto l'indiscusso possesso del terreno esercitato da parte del ricorrente sin dagli anni Novanta, è stato necessario verificare se analogo possesso venisse esercitato anche dal resistente.
Parte resistente, nella memoria di costituzione della fase interdittale, allegava di aver iniziato a possedere il bene sin dal decesso del proprio padre nel 1998, mediante sfalcio dell'erba e potatura dei rami e che il ricorrente iniziò a possedere il terreno solo successivamente, per motivi familiari;
nelle istanze istruttorie formulate con la suddetta memoria, il resistente chiedeva di provare il proprio accesso all'area “quanto meno dall'anno 2015”, personalmente o a mezzo terzi, utilizzando “mezzi meccanici quali motosega o sfalciatrice e con l'impiego di un trattore con agganciato un rimorchio per
l'asporto del materiale di risulta”, per “tre o quattro volte all'anno”; infine, con le memorie depositate per l'odierna fase di merito, ha chiamato a testimoniare due vicini di casa, che da molti anni vivono in via Gramsci a Piove di Sacco e conoscono “entrambi i signori e ” e Parte_1 CP_1 che “dall'anno 2006 sino all'anno 2014… hanno potuto vedere e osservare che il resistente… per tre volte all'anno (primavera, estate e autunno), si recava nell'appezzamento di terreno di cui trattasi provvedendo, mediante l'impiego di un decespugliatore a tagliare l'erba e gli arbusti presenti sul terreno e pure, all'occorrenza, mediante l'uso di una motosega a tagliare i rami degli alberi che si protendevano sul cortile del fabbricato” (cfr. pag. 4 prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
In primo luogo, non può sottacersi la contraddittorietà delle allegazioni svolte dal resistente, che ha collocato l'esordio del proprio possesso, dapprima, nel 1998, allorquando iniziava la propria relazione materiale con il terreno in via esclusiva, per essersi aggiunto il sig. solo successivamente (e Pt_1 ciò, nonostante avesse confermato il possesso allegato da quest'ultimo, iniziato negli anni Novanta), poi nel 2015 e, infine, nel 2006.
Va altresì rilevato, sempre con riguardo al difetto di coerenza nelle allegazioni del resistente, che nella fase sommaria egli aveva allegato di esercitare il possesso mediante plurime attività tra cui la potatura dei rami degli alberi, mentre nelle difese svolte nella fase di merito ha dedotto che il possesso veniva esercitato principalmente mediante lo sfalcio dell'erba.
Anche a prescindere dal rilievo di tali contraddizioni, ed ipotizzando che le stesse siano state di volta in volta funzionali alle dichiarazioni degli informatori e testimoni indicati (a seconda, cioè, del periodo in cui gli stessi fossero venuti in contatto con il resistente), va comunque osservato che l'istruttoria pagina 7 di 12 esperita, sia nella fase sommaria – ove gli informatori escussi hanno tutti prestato il giuramento di rito - che nella fase di merito, non ha confermato il possesso allegato da CP_1
Va rilevato che la valutazione in ordine all'attendibilità dei testi deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, afferendo alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità delle dichiarazioni in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e ad un eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. Cass. Civ. n, 16529 del 21.8.2004).
Ciò premesso e venendo all'analisi delle prove orali escusse su richiesta di parte resistente, si ribadisce che l'informatore ha ricordato solo di aver tagliato gli alberi sul fondo per conto di Testimone_1
nel 2021, senza nulla sapere relativamente al periodo antecedente;
a tale episodio non CP_1
può attribuirsi alcuna rilevanza, considerato che proprio il taglio degli alberi in quell'occasione era stato prontamente contestato dall'odierno ricorrente quale atto di spoglio, dando origine al procedimento possessorio n. R.G. 1361/2022.
Si conferma, poi, la valutazione circa l'inattendibilità dell'informatore che ha Testimone_2 dichiarato di aver provveduto, tra il 2015 e il 2020 per tre o quattro volte all'anno, al taglio dell'erba sul terreno di via Gramsci per conto del resistente.
Ai fini della valutazione delle dichiarazioni di quest'ultimo informatore, si rileva che Tes_3 anch'esso sentito nella fase sommaria, ha riportato di essersi occupato, per circa venticinque anni, del taglio dell'erba tre o quattro volte all'anno per conto del ricorrente, trovando l'erba sempre alta;
non vi
è alcuna ragione per dubitare della veridicità delle dichiarazioni di tale informatore di parte ricorrente, posto che il possesso in capo , anche attraverso l'opera terzi, è pacifico in causa e che Parte_2
parte resistente non ha nemmeno contestato la sua attendibilità.
Partendo da questo presupposto, risulterebbe arduo sostenere che tanto il (per conto del Tes_3 ricorrente) quanto il (per conto del resistente) provvedessero allo sfalcio dell'erba, se è vero che Tes_2
il primo dei due non avesse mai trovato l'erba già tagliata al suo arrivo;
si osserva ulteriormente che, per quanto notoriamente lo sfalcio dell'erba avvenga con maggiore frequenza nei mesi estivi (come rilevato nella sentenza ex art. 554 ter comma 1 c.p.p., resa all'esito di giudizio penale nei confronti di per falsa testimonianza, peraltro non vincolante nel giudizio civile), risulta comunque poco CP_2 verosimile che nell'arco di venticinque anni il sig. non avesse mai incontrato il sig. , il Tes_3 Tes_2
sig. o altri suoi incaricati, né che egli potesse trovare l'erba alta ad ogni incarico, CP_1
pagina 8 di 12 nonostante i numerosi interventi manutentivi allegati dal resistente e riportati dai suoi testimoni sentiti nella fase di merito (su cui v. infra).
Ulteriore elemento che induce a ritenere inattendibile il teste è la circostanza che quest'ultimo Tes_2 ha dichiarato di aver sfalciato l'erba con il decespugliatore, seguendo i contorni del terreno, “perché
c'erano degli alberi in mezzo. … Preciso che non tagliavo tutto, tagliavo il contorno”.
Ora, la presenza di alberi al centro del terreno è puntualmente smentita dalla documentazione prodotta da parte ricorrente: si vedano, in particolare, le fotografie di cui ai docc.
2.3 e 2.4 risalenti al 2019, mai disconosciute dal resistente e anzi richiamate dalla sua difesa per mostrarle agli informatori (cfr. pag. 6 memoria costituzione), da cui si evince chiaramente la presenza di alberi solo su un lato del terreno, non certo al centro di esso;
non può dunque ritenersi credibile l'affermazione del sulla presenza Tes_2
di alberi in mezzo al terreno (si veda anche la fotografia di cui al doc. 16 di parte ricorrente, ammissibile in quanto ritualmente prodotta con la prima memoria ex art. 281 duodecies comma 4
c.p.c.).
Va altresì esclusa l'attendibilità delle dichiarazioni degli ulteriori due testimoni di parte resistente sentiti nella fase di merito.
Come sopra esposto, i testi e secondo la difesa del resistente, Testimone_4 Testimone_5
conoscono entrambe le parti e avrebbero dovuto vedere, tra il 2006 e il 2014, dal loro appartamento sito in via Gramsci n. 5 (cfr. certificati di residenza ai docc. 5 e 6 di parte resistente), che il sig. si CP_1 recava per tre volte all'anno sul terreno nella medesima via Gramsci, provvedendo con decespugliatore a tagliare l'erba e gli arbusti nonché, all'occorrenza, a tagliare i rami degli alberi che si protendevano sul cortile del fabbricato di loro residenza.
Il primo teste – che ha dichiarato di conoscere solo e non anche – ha CP_1 Pt_1
dichiarato di aver visto direttamente il resistente dalla propria abitazione raffigurata nel doc. 5 di parte ricorrente. Su questo primo aspetto, parte ricorrente ha correttamente fatto presente che l'immobile rappresentato in quel documento non si trova in realtà in via Gramsci n. 5, ma risulta trovarsi in una via retrostante denominata via A. De Gasperi, come si evince dal confronto del doc. 5 con i docc.
2.1 e 2.3 di parte ricorrente.
Secondo poi, il resistente si recava tre o quattro volte l'anno, in estate, sul terreno di Testimone_4 causa ove “tagliava l'erba, tagliava tutto, anche gli alberi”; il teste padre del primo Testimone_5 che ha abitato nello stesso appartamento, ha dichiarato di aver visto il sig. “due volte all'anno” CP_1
con decespugliatore e motosega che potava anche i rami degli alberi.
pagina 9 di 12 Ora, se le dichiarazioni di tutti i testi di parte resistente ( , e fossero Tes_2 Tes_4 Testimone_5
contemporaneamente vere, ciò significherebbe che gli interventi di manutenzione sul terreno in questione fossero almeno sei complessivi all'anno per conto del resistente (due volte , tre o Tes_2
quattro il resistente personalmente), cui dovrebbero aggiungersi quelli, pacifici in atti, di Pt_1 per ulteriori tre/quattro volte all'anno, per un totale di circa dieci interventi annui;
la
[...]
circostanza è del tutto inverosimile, richiamandosi il ragionamento già sopra esposto, secondo cui non è possibile che il sig. in 25 anni non avesse mai incontrato persone diverse da Tes_3 Pt_1
né avesse riscontrato l'esecuzione di interventi manutentivi sul fondo prima dei suoi accessi
[...]
periodici.
Infine, si rileva che la difesa del resistente ha allegato nei propri atti che, nel 2016, tale Persona_2
si era recato sul fondo per conto di con una macchina agricola per la manutenzione del CP_1 fondo, “operazione che però non ebbe esito stante la complessa situazione arborea del luogo” (cfr. pag. 5 prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.), fornendo una ricostruzione del tutto incompatibile con l'assidua attività manutentiva invece riportata dai suoi testimoni.
Per tutte le ragioni sopra esposte, non può ritenersi accertata la situazione di compossesso sul terreno di cui è causa da parte del resistente tenuto conto che l'onere della relativa prova CP_1
incombeva sul resistente, non è necessaria la valutazione delle ulteriori dichiarazioni degli informatori e testi di parte ricorrente, sentiti a prova contraria.
Si conferma, dunque, in difetto di una situazione di compossesso, che le condotte compiute da
[...]
sul terreno posseduto dal ricorrente, pacifiche in atti, costituiscono effettivamente turbative nel CP_1
possesso esclusivo del terreno, sussistendone tutti i presupposti.
Ad integrare una molestia suscettibile di legittimare l'esercizio dell'azione possessoria di manutenzione
è infatti sufficiente “un'attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall'agente, direttamente
o indirettamente e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio, senza che occorra che detta attività si substanzi in una specifica violazione di legge. Né si richiede una condotta colposa dell'agente, come nel caso dell'illecito aquiliano, essendo diretta la tutela possessoria non a colpire il contegno riprovevole tenuto dall'aggressore in violazione del precetto del 'neminem ledere' bensì a salvaguardare lo stato di fatto esistente” (cfr. Cass. Civ. n.12080 del 13.9.2000; Cass. Civ. n. 4980 dell'11.3.2004).
L'accesso da parte di al terreno di via Gramsci, l'asportazione gli alberi tagliati e lo CP_1 sfalcio dell'erba in plurime occasioni costituiscono atti di turbativa secondo l'interpretazione pagina 10 di 12 giurisprudenziale citata, trattandosi di contegni idonei a modificare in maniera apprezzabile l'esercizio del possesso esclusivo da parte del ricorrente.
Quanto all'elemento soggettivo, posto che non rileva il perseguimento del fine specifico di molestare il soggetto passivo, deve ritenersi che vi fosse da parte del resistente la volontarietà del fatto e la consapevolezza che esso era oggettivamente idoneo a modificare o limitare l'esercizio del possesso esclusivo in capo al ricorrente (cfr. Cass. Civ. n. 107 del 7.1.2016), alla luce delle modalità del fatto e della sussistenza di un precedente giudizio possessorio, dai contenuti del tutto analoghi a quello odierno.
La domanda di è pertanto meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va Parte_1
ordinato al resistente di cessare ogni turbativa nel pieno possesso di sul terreno sito in Parte_1
Piove di Sacco, Via Gramsci, censito al Fg. 16 del Comune di Piove di Sacco, mapp.li 525, 526, 609 ed in particolare di astenersi dall'accedere al suddetto terreno e dal compiere ogni azione idonea ad alterare o modificare lo stato dei luoghi.
Va chiarito che il giudizio di merito possessorio termina con una sentenza che si sovrappone e si sostituisce al provvedimento provvisorio;
sia l'una che l'altro sono muniti di efficacia esecutiva.
L'ordinanza interdittale è destinata a perdere automaticamente i propri effetti con la pronuncia della presente sentenza, che si sovrappone alla prima;
tale sostituzione non opera, invece, con riferimento alla distribuzione delle spese di lite, il cui assetto per la fase interdittale è stato definitivamente stabilito con l'ordinanza emessa in sede di reclamo (cfr. Corte Cost. n. 379/2007).
3.
Le spese di lite del processo di merito seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare integralmente su CP_1
Applicando i valori medi relativi ai giudizi di valore indeterminabile e bassa complessità, le spese di lite si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al
15% come per legge.
La soccombenza non giustifica, peraltro, la condanna del resistente ex art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto conto che non si ravvisano profili di mala fede o colpa grave, da intendersi come assenza della normale prudenza o diligenza, nella condotta processuale della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 1. in accoglimento della domanda formulata in ricorso, ordina a di cessare ogni CP_1
turbativa o molestia nel possesso esclusivo di sul terreno sito in Piove di Parte_1
Sacco, Via Gramsci, censito al Fg. 16 mapp.li 525, 526, 609 del Comune di Piove di Sacco, in particolare astenendosi dall'accedere al suddetto terreno e dal compiere ogni azione idonea ad alterare o modificare lo stato dei luoghi;
2. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute nell'odierno CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
ED Di AO
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