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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.4046/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Mastrogiovanni e Parte_1
Anna IT IN;
RICORRENTE
E
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
RE LU;
RESISTENTE
Oggetto: infortunio sul lavoro
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.7.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 13.5.2022,
l' sede di Battipaglia, gli aveva riconosciuto una menomazione CP_1
dell'integrità psicofisica del 4% e liquidato in suo favore unicamente le spese mediche nella misura di euro 138,88; che, avverso tale determinazione dell'Istituto, aveva proposto opposizione alla sede competente, ma essa CP_1
era rimasta senza esito. Tanto premesso, si rivolgeva all'intestato Tribunale affinché, disposta CTU medico – legale, fosse accertato un grado di menomazione all'integrità psico – fisica del 9% (ovvero superiore al 4%) con conseguente condanna dell' al pagamento, in proprio favore, delle CP_1
somme spettanti, a titolo di indennizzo in conto capitale, nella misura corrispondente al grado di menomazione accertata, dalla data dell'infortunio
(13.5.2022) o da data successiva oltre accessori e spese di lite, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva la corretta valutazione dei postumi CP_1
effettuata in sede amministrativa e concludeva per il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata CTU, la causa è stata decisa, con sentenza, a seguito di deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025.
Il ricorso è infondato per la seguente motivazione.
E' documentato che in data 13.5.2022 il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro, in conseguenza del quale gli veniva riconosciuta un'invalidità nella misura del 3% (grado complessivo per preesistente malattia del 4%), con rimborso delle sole spese mediche (cfr. doc. 2 produzione parte ricorrente)
Incontroverso il fatto storico dell'infortunio sul lavoro, occorre esaminare l'entità degli esiti dell'infortunio avendo contestato il ricorrente quella valutata dall' in sede amministrativa. CP_1
2 In punto di diritto la fattispecie in esame è regolata dal d.l.g.s. n. 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame in cui si è previsto all'art. 13 che
“ In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1)
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze
3 patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell . In CP_1
sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del
12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
Sulla base delle tabelle allegate al menzionato decreto legislativo il C.T.U. nominato in giudizio, sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 38/2000 e del DM
12.7.2010 (applicabili al caso di specie trattandosi di infortunio avvenuto successivamente al 25.7.2000) ha diagnosticato il capo al ricorrente “Postumi di frattura scomposta falange distale IV dito mano sinistra con lesione tendinea del flessore profondo, trattata conservativamente, con attuali limitazioni funzionali a carico della interfalangea distale”. Valutato che “una anchilosi rettilinea dell'anulare (IV dito) andrebbe valutata con il 3% nell'arto dominante” e rilevato che le limitazioni attuali del ricorrente “impegnano unicamente la interfalangea distale per la lesione tendinea del IV dito a sinistra”, il CTU ha quindi ritenuto che la valutazione del 3% assegnata dall' per i postumi dell'infortunio è da ritenersi congrua e corretta. CP_1
Il CTU ha pertanto confermato la valutazione operata in sede amministrativa con conclusioni che ha ribadito anche a seguito delle osservazioni alla bozza peritale presentate dai difensori del ricorrente.
4 Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, possono essere condivise da quest'Ufficio in quanto si presentano complete, oltre che non infirmate dalle contestazioni delle parti.
Sotto tale profilo deve ritenersi, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal CTU in risposta alle osservazioni alla bozza, che rispetto alle valutazioni medico legali del CTU le censure mosse da parte attrice -anche nelle note scritte del
10.10.2025- non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n.
7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero “dissenso diagnostico” (Cass, n.
2151/2004, Cass. 7273/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
In assenza di dichiarazione ex art.152 disp. Att. cpc., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
852,00 oltre rimborso spese generali al 15%;
3. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico del ricorrente.
5 Così deciso in Salerno, il 16.10.2025.
6
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio