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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 34/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso
Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Consiglia CUOZZO (consiglia. ed Email_1 elettivamente domiciliato nel suo studio sito a Baiano in Via A. Manzoni n. 37
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
e Controparte_3
(C.F. ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-
[...] P.IVA_3 tempore;
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonia Cassalia in servizio presso il
[...]
Controparte_4 che elegge domicilio presso la sede del predetto in Controparte_3 CP_3 C.so d'Augusto n. 231
RESISTENTI nonché nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell' in cui il ricorrente risulta inserito valide Controparte_5 per gli anni 2024/2027
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente proposto ex art. 414 cpc − inserito Parte_1 nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il Personale Ausiliario
Tecnico e Amministrativo valide per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 − conveniva in giudizio le amministrazioni scolastiche resistenti perché venisse accertata la illegittimità\nullità\inefficacia del decreto prot. n. 10652 in data 20\12\2024 adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto “ Statale Comprensivo “ Angelo Battelli” di Novafeltria (RN) avente ad oggetto “ Rettifica del punteggio dell'aspirante alle graduatorie di Istituto di 3 fascia Parte_1 per il personale ATA” con il quale sono stati disconosciuti i periodi di servizio prestati negli anni scolastici 2017/2018 (dal 05/09/2017 al 31/07/2018) ,
2018/2019 (dal 04/09/2018 al 31/07/2019) e 2019/2020 (dal 10/09/2019 al 31/07/2020) presso l'Istituto Superiore Paritario S. Tommaso D'Aquino di Napoli a causa della mancata copertura previdenziale attestata dall' . CP_6
A sostegno delle sue ragioni il ricorrente richiamava i pronunciamenti favorevoli sia della giustizia amministrativa che di quella ordinaria concordi nel ritenere come il riconoscimento del servizio non potesse essere condizionato al regolare versamento dei contributi.
Si costituivano ritualmente in giudizio le amministrazioni scolastiche convenute che chiedevano il rigetto della domanda .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , ritiene il giudicante che il ricorso sia meritevole di integrale accoglimento .
Le ragioni del lavoratore risultano infatti condivise sia dalla giustizia amministrativa ( si veda la sentenza n. 5570/2001 del Consiglio di Stato Sez. VI che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che condizionano l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti di istruzione privati , legalmente riconosciuti o pareggiati alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi in quanto trattasi di disposizioni che, implicando inadempienze dell'istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finiscono con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpiscono il dipendente, a causa della infrazione posta in essere in suo danno dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità - o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto- l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza ) che da quella ordinaria .
Facendo fede sul punto le condivisibili argomentazioni espresse dalla Corte di
Appello Sezione Lavoro di Milano nella sentenza n. 646/2021 in data 26\04\2021 pubblicata il 25/05/2021 di seguito riportata per stralcio : “ …La fattispecie in disamina è regolamentata dal D.M. 640/2017 che così dispone relativamente all'effettuazione dei controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti: “7.5 - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico, nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. 7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante e nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.”. Come è agevole notare il D.M. 640/17 in nessuna sua parte condiziona il riconoscimento del servizio al regolare versamento dei contributi;
sì che, una volta dimostrata l'effettività del servizio prestato presso la Scuola …come da documentazione prodotta, come sopra elencata, nessuna utilità e rilievo poteva avere l'accertamento relativo al regolare versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, essendo circostanza che sfugge alla sfera di responsabilità dell'aspirante al posto di lavoro. Pertanto…è irrilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio l'omesso versamento dei contributi previdenziali ad opera del precedente datore di lavoro dell'odierno appellato. Tale circostanza attiene, infatti, all'aspetto contributivo e come tale esula dai presupposti rilevanti per l'inserimento in graduatoria…”.
Comprovano al di à di ogni ragionevole dubbio il servizio prestato da Pt_1
presso l'Istituto Paritario parte ricorrente i tre contratti di lavoro da lui
[...] stipulati , i certificati di servizio rilasciati dalla scuola Paritaria S.Tommaso D'Aquino relativi ai periodi 2017/2018/-2018/2019/-2019/2020 nonché la domanda di costituzione di rendita vitalizia per omessi contributi presentata dal ricorrente all' in data 23\01\2024. CP_6
Le amministrazioni scolastiche andranno dunque condannate a riconoscere i periodi di servizio prestati da negli anni scolastici 2017/2018, Parte_1 2018/2019 e 2019/2020 presso l'Istituto Superiore Paritario S. Tommaso D'Aquino di Napoli ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il Personale Ausiliario Tecnico e
Amministrativo valide per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e
2026/2027 disponendo la conseguente rettifica della predetta graduatoria con l'attribuzione al ricorrente del punteggio indicato nella domanda di inserimento in graduatoria del 13.06.2024 collocandolo nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel Modello D3 per il profilo assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico ed a corrispondere a a titolo risarcitorio le retribuzioni perdute dei mesi di gennaio , Parte_1 febbraio , marzo , aprile , maggio e giugno 2025 .
Conseguono le statuizioni di cui al dispositivo .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 20\01\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il
[...] e l' Controparte_4 [...] : Controparte_7
1) Accoglie il ricorso e , disapplicato incidentalmente il decreto prot. n. 10652 in data 20\12\2024 adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto “ Statale Comprensivo “ Angelo Battelli” di Novafeltria (RN) avente ad oggetto “ Rettifica del punteggio dell'aspirante alle graduatorie di Istituto di 3 fascia Parte_1 per il personale ATA” con il quale sono stati disconosciuti i periodi di servizio prestati da negli anni scolastici 2017/2018 (dal 05/09/2017 al Parte_1
31/07/2018) , 2018/2019 (dal 04/09/2018 al 31/07/2019) e 2019/2020 (dal 10/09/2019 al 31/07/2020) presso l'Istituto Superiore Paritario S. Tommaso D'Aquino di Napoli a causa della mancata copertura previdenziale attestata dall' , condanna le amministrazioni scolastiche convenute : CP_6
− a riconoscere i periodi di servizio prestati da negli anni Parte_1 scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 presso l'Istituto Superiore Paritario S. Tommaso D'Aquino di Napoli ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il Personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo valide per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e
2026/2027 disponendo la conseguente rettifica della predetta graduatoria con l'attribuzione al ricorrente del punteggio indicato nella domanda di inserimento in graduatoria del 13.06.2024 collocandolo nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel Modello D3 per il profilo assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico;
− a corrispondere a le retribuzioni perdute dei mesi di gennaio Parte_1 , febbraio , marzo , aprile , maggio e giugno 2025 .
2) Condanna le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2021 si liquidano in complessivi euro 2.519,00 ( di cui euro 329,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ) oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 20\05\2025.
Il Giudice
dott. Lucio Ardigo'