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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1237/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Perrotta Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato, Roberto Annovazzi e
Marcello Carnovale
-RESISTENTE- oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 25.08.2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (891/2022 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta invalida civile in misura pari o superiore al 74% e neppure persona con disabilità con connotazione di gravità (legge
104/1992 art. 3 comma 3), nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica e il riconoscimento di status vanamente postulati in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
1 CP_ 2. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 26.07.2023 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 27.06.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 25.08.2023.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova innanzitutto premettere che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Tanto premesso, nel caso di specie parte ricorrente si duole genericamente che il consulente tecnico d'ufficio della fase di accertamento tecnico preventivo non avrebbe correttamente considerato le patologie dalla stessa sofferte, non prendendo in considerazione la documentazione medica prodotta e non disponendo eventuali altri esami.
Orbene, rispetto ai puntuali apprezzamenti riportati in perizia, nella quale, parte ricorrente, alla luce della patologie sofferte “sindrome delle apnee ostruttive del sonno
(OSAS) e obesità con complicanze artrosiche”, è definita invalida civile nella misura del
62% e persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92, con decorrenza dal
26/02/2022, l'odierna istante esprime una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente, sicché le sue affermazioni non trovano specifico e sufficiente supporto.
Come tali, quindi, si appalesano quali mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia non bastano a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La semplice affermazione, infatti, che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza
2 rispetto alla condizione di capacità di attendere alle proprie esigenze che invece si asserisce compromessa nella misura richiesta non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
La censura di difetto di motivazione o, come nel caso di specie, di erronea motivazione costituisce, in definitiva, un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Occorre, dunque, concludere che le risultanze dell'accertamento censurato devono essere confermate e, conseguentemente, deve essere rigettata la richiesta della ricorrente di accedere alla provvidenza economica oggetto di causa.
4. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 11.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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