Accoglimento
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/07/2025, n. 5943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5943 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05943/2025REG.PROV.COLL.
N. 06260/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6260 del 2024, proposto dalla ditta IC di US EL RI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatora De Lorenzis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Alezio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Otello Milauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Sanitaria Locale di CE, la Regione Puglia, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di CE (Sezione Prima) n. 629 del 29 aprile 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alezio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla IC del signor US EL RI avverso la sentenza del T.a.r. per la Puglia sezione staccata di CE n. 629 del 29 aprile 2024, che ha respinto la domanda di annullamento da questi proposta avverso la determina n. 1 del 2 gennaio 2024 del Comune di Alezio, con cui, a conclusione della conferenza di servizi, si è negato l’accoglimento dell’istanza per la realizzazione di un’attività commerciale.
2. Quanto ai fatti che hanno dato vita all’odierna controversia, dagli atti emerge che il 21 settembre 2023 il signor US EL RI, in qualità di titolare della società IC, ha richiesto al Comune di Alezio il rilascio del permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico per “ modifiche interne a locale commerciale esistente da adibire a casa del commiato ” di cui all’art. 15 del regolamento regionale del 11 marzo 2015, n. 8 “ Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione ”, relativamente all’immobile sito nel territorio comunale in via Matteotti n. 1 (Foglio n. 6 part. n. 174 sub 11).
2.1. Con la nota del 17 ottobre 2023, il Comune ha indetto, per il tramite del Portale “impresainungiorno” la Conferenza di servizi decisoria, effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990, tra il Settore Urbanistica del Comune di Alezio, la Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Unità operativa di CE e l’A.s.l. - Area Territoriale Sud - Dipartimento di prevenzione.
2.2. Con la determinazione n. 824 RG e n. 246 RS del 05 dicembre 2023, il Comune ha comunicato alla società i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
2.3. Ne è seguita un’ulteriore fase di interlocuzione con il proponente, che ha prodotto memorie e documentazione sui motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza con cui ha prospettato talune modifiche progettuali sui rilievi svolti dall’amministrazione, e un’ulteriore fase istruttoria, con l’amministrazione competente che ha domandato ai servizi coinvolti nella conferenza di prendere posizione sulle osservazioni di parte istante.
2.4. Il servizio urbanistica comunale e l’A.s.l. hanno confermato i pareri negativi precedentemente espressi, mentre la Regione non ha fornito alcun riscontro.
2.5. Con la determina n. 1 del 2 gennaio 2024, il Comune ha concluso negativamente la conferenza di servizi decisoria.
3. La società ha impugnato il provvedimento di diniego formulando due motivi di ricorso.
3.1. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
4. Con la sentenza n. 629/2024, il T.a.r. ha respinto il ricorso e dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
5. La società ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando sei motivi di appello.
5.1. Si è costituito in giudizio il Comune, con difese di rito e di merito.
6. All’udienza del 29 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In limine litis , va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a. proposta dal Comune, dovendosi invece affermare l’adeguata specificità dei motivi di impugnazione formulati dall’odierno appellante; le censure formulate nel presente grado del processo consentono infatti di enucleare una compiuta critica all’impianto motivazionale della sentenza di primo grado.
7.1. Può pertanto procedersi all’esame dei motivi di appello, esaminando, con riguardo a tutte le censure proposte, quei motivi che risultano manifestamente fondati e non necessitano del compimento di attività istruttoria da parte del Collegio.
8. Con il primo motivo di appello la IC impugna il parere reso dall’ASL e il parere reso dal servizio urbanistica del Comune, articolando tre distinte censure.
8.1. Il Collegio esaminerà preliminarmente e congiuntamente la prima e la terza censura che sono logicamente collegate.
8.1.1. Con la prima censura (indicata 1.a), l’appellante deduce che il primo parere sarebbe errato in quanto reso rinviando ad un precedente parere del 6 luglio 2023, espresso dalla medesima amministrazione “ nell'ambito di altro procedimento (relativo ad un'altra pratica), del tutto estraneo alla domanda, dalla IC il 21.9.23 ”, mentre il secondo parere sarebbe “ erroneo e assai superficiale ”.
8.1.2. Con la terza censura (indicata 1.c), l’appellante deduce che un profilo sintomatico del travisamento in cui sarebbe incorso il Tar è ravvisabile nell'affermazione contenuta in sentenza secondo cui gli Enti coinvolti “.... hanno riscontrato, ancora una volta, negativamente, l'istanza della ricorrente confutando tutte le osservazioni sollevate dalla richiedente ”.
L’appellante deduce che i pareri resi dall’ASL e dal servizio urbanistica del Comune successivamente alle osservazioni presentate dalla società alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza risulterebbero viziati in quanto:
i. il parere dell’ASL si limiterebbe “ esclusivamente, a confermare i propri precedenti pareri ”;
ii. il parere dell’UTC del Comune non consentirebbe di comprendere né perché la soluzione proposta dalla società per garantire il rapporto di illuminazione non andrebbe bene né perché non sarebbe sufficiente la soluzione relativa ai bagni in fruizione agli avventori.
8.2. La prima e la terza censura del primo motivo di appello sono fondate nei sensi e nei limiti che ci si accinge a chiarire.
8.3. Invero, emerge dagli atti del processo che il parere dell’A.s.l. risulta formulato relativamente ad un progetto che è stato superato dalla successiva produzione della IC e risulta dunque differente rispetto al primo progetto presentato.
Tale circostanza non ha ricevuto adeguata smentita ad opera del Comune.
Con il parere impugnato reso in data 20 dicembre 2023, l’A.s.l. si è infatti limitata a confermare i pareri già resi in data 6 luglio 2023 e 10 novembre 2023, relativi anche a profili di mancato rispetto dei rapporti aereo-illuminanti dell’immobile nel quale avrebbe dovuto essere realizzata l’attività.
Tuttavia, secondo quanto dedotto dall’appellante, il parere più risalente nel tempo, del 6 luglio 2023, si riferisce ad un precedente progetto che non è stato oggetto del procedimento da cui è scaturito il provvedimento gravato nel presente processo, considerato che l’istanza che ha dato corso al procedimento sfociato nel provvedimento impugnato è datata 21 settembre 2023.
Quanto al parere del 10 novembre 2023, va considerato che in data 15 dicembre 2023 la società, rispondendo ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ha proposto alcune modifiche progettuali riguardanti proprio i rapporti aereo-illuminanti dell’immobile, sicché l’A.s.l. non poteva limitarsi a confermare il parere espresso relativamente alla soluzione progettuale precedente o, quanto meno, avrebbe dovuto mettere in evidenza nella motivazione la sostanziale coincidenza della prima proposta progettuale con la seconda proposta progettuale, il che però non emerge dalla motivazione dell’atto del 20 dicembre 2023.
8.4. Quanto al parere del Comune, invece, va accolta la (terza) censura relativa al difetto di motivazione.
8.4.1. L’apporto istruttorio dell’ufficio tecnico comunale, anche a volerlo qualificare come un vero e proprio parere, non contiene alcuna motivazione sulle ragioni per cui il rapporto di aero-illuminazione non risulta rispettato né in quale misura.
8.4.2. Esso, inoltre, neppure lascia comprendere al destinatario del diniego in maniera chiara e sì da consentire l’instaurazione della fisiologica dialettica procedimentale, la ragione (che si è infine chiarita soltanto nel presente processo) per cui non sia ammissibile la soluzione tecnica proposta riguardo ai bagni della struttura.
Si puntualizza a tale riguardo che soltanto dagli scritti processuali è stato possibile ricostruire in maniera chiara la ragione del diniego comunale, che consiste nella necessità che ambedue i bagni, femminile e maschile, siano dotati delle condizioni di fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili. Tuttavia, questa circostanza avrebbe dovuto costituire oggetto di chiara esternazione nell’ambito del procedimento, nel corso del quale invece l’ente si è limitato a riportare la norma applicabile, la cui formulazione risulta tuttavia, per certi versi, ambigua.
La chiara esternazione dell’interpretazione della disposizione da parte del Comune avrebbe consentito di approfondire, nella dialettica della parte pubblica e di quella privata, la questione, dedotta dalla società nel presente processo, relativa all’applicazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Secondo l’appellante le disposizioni ivi contenute prevedrebbero che « quando la superficie è inferiore a quella prevista dal DM, non è necessaria la realizzazione di un wc ad uso esclusivo delle persone con disabilità, potendo, lo stesso, essere annesso ai servizi igienici femminili o maschili adeguatamente equipaggiati. In coerenza con detta previsione, anche l'art. 8 del DPR 503/96, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, dispone che "... per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato" ».
8.5. Con la seconda censura (indicata 1.b), l’appellante impugna la sentenza, affermando che: “ il Responsabile del SUAP, abdicando il proprio potere, non ha esplicitato alcun giudizio di "non superabilità" degli atti di dissenso, limitandosi ad una mera meccanica riproduzione dei pareri negativi resi dagli Uffici coinvolti all'interno del provvedimento impugnato ”.
8.6 La seconda censura del primo motivo di appello è infondata.
8.7. La valutazione della posizione prevalente richiesta dall’art. 14 ter, comma 7, legge n. 241/1990 non richiede l’impiego di formule sacramentali e la motivazione impiegata deve tenere conto degli apporti che ciascuna amministrazione coinvolta nella conferenza ha apportato nel procedimento.
Nel caso di specie, il responsabile del procedimento non era tenuto ad esternare una valutazione particolarmente elaborata in punto di motivazione, potendosi limitare a condividere gli apporti istruttori forniti dalle altre amministrazioni o dai servizi dell’amministrazione di appartenenza.
9. Con il terzo motivo di appello, la società impugna la sentenza del T.a.r. per aver erroneamente interpretato la normativa di riferimento, articolando plurime censure.
In primo luogo, la società si duole della circostanza che il T.a.r. avrebbe apoditticamente motivato circa l’applicazione del d.m. 5 luglio 1975.
In secondo luogo, la società evidenzia che l’art. 67 del reg. ed. com. non sarebbe applicabile in quanto la fattispecie non contempla attività analoghe a quella che si intende realizzare.
In terzo luogo, la società deduce la mancata applicazione dell’art. 92 reg. ed. com. che dispone la possibilità di ridurre il rapporto di aero-illuminazione qualora il locale, come nel caso di specie, sia dotato di apparati di ventilazione condizionata.
In quarto luogo, la società afferma che andrebbe applicata la legge n. 120/2020, che - per quel che qui interessa - prevede che “ le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la Sanità 5 luglio 1975 […] si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444… ”.
9.1. Il terzo motivo di appello è fondato nei limiti che si vanno ad esporre.
9.2. Quanto alla prima deduzione, il T.a.r. ha puntualmente affermato di ritenere la disciplina del d.m. 5 luglio 1975 applicabile perché non risulta comprovato che l’immobile nel quale dovrebbe essere allocata l’attività per cui si è domandato il permesso di costruire in deroga sia stato realizzato prima della data di emanazione del predetto decreto.
Contrariamente a quanto afferma infondatamente l’appellante, la statuizione del T.a.r. non risulta immotivata.
9.2. Quanto alla seconda deduzione, il Collegio rileva che, pur non essendo espressamente contemplata nelle categorie indicate dall’art. 67 del regolamento edilizio comunale, può ritenersi che l’attività oggetto della presente controversa sia sussumibile nella categoria “sale di ritrovo”.
A livello sistematico depone per questa interpretazione la circostanza che i rapporti di aero-illuminazione sono richiesti persino per locali come i “depositi” o i “magazzini” nei quali non è ordinariamente prevista la permanenza di un numero significativo di persone. A fortiori , si deve pertanto ritenere applicabile l’obbligo di rispettare il rapporto di aero-illuminazione rispetto ad un locale in cui, secondo nozioni di comune esperienza, si prevede l’afflusso anche di un numero significativo di persone.
9.3. Quanto alla terza censura, relativa alla mancata applicazione dell’art. 92 del regolamento edilizio comunale, essa può essere accolta limitatamente al dedotto difetto di motivazione. Non emerge, infatti, la ragione per cui il Comune non ha ritenuto di applicare questa norma al caso di specie.
9.4. Quanto alla quarta deduzione, relativa alla mancata applicazione legge n. 120/2020, il Collegio evidenzia che la norma invocata fa testuale riferimento ai “locali di abitazione” e la società non spiega in alcun modo nell’ambito della censura articolata la ragione per la quale la norma sarebbe applicabile al caso di specie.
10. Con il quarto motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza che ha dichiarato che l’ufficio tecnico comunale avrebbe “... motivatamente disatteso ” la proposta di smussamento degli angoli interni effettuata dalla IC con le osservazioni.
Si allega, innanzitutto, che il T.a.r. avrebbe basato il proprio convincimento sulla valutazione che l’ufficio tecnico comunale aveva espresso sul primo progetto presentato al Comune, che la società aveva tuttavia modificato nel corso del procedimento proponendo una differente soluzione proprio per aderire al rilievo comunale circa la non modificabilità dei prospetti esterni, che invece connotava la prima proposta progettuale.
Quanto, invece, alla stringata motivazione del secondo parere reso dall’ufficio tecnico comunale – secondo cui “ La soluzione tecnica proposta (lo smussamento degli angoli interni) non altera le superfici aereo illuminanti presenti – espresso sul progetto come modificato in adesione ai rilievi dell’amministrazione, essa non darebbe conto delle ragioni di carattere tecnico per cui la soluzione proposta dalla società non sarebbe soddisfacente.
La società illustra le ragioni di carattere tecnico che avrebbero reso questa soluzione conforme al regolamento edilizio comunale.
10.1. Il quarto motivo di appello è fondato.
10.2. Il Collegio rileva che la motivazione della sentenza resa dal T.a.r. è errata perché si riferisce alla valutazione resa nel precedente parere del servizio tecnico del Comune, che si riferiva però ad un progetto (quello che contemplava il “taglio” dei prospetti esterni e “ l’ampliamento di porte e finestre che alterino le attuali dimensioni ”) poi superato dalle modifiche che la società ha apportato al progetto, successivamente alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, e non tenute in considerazione nel diniego.
10.3. Quanto al contenuto delle controdeduzioni dell’ufficio tecnico comunale rese all’esito delle osservazioni della società alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, trattasi di motivazione stereotipata ed apparente in quanto non chiarisce con la necessaria precisione perché da un punto di vista tecnico la “seconda” proposta della società non risulti soddisfacente.
Le controdeduzioni comunali, poi richiamate per relationem nel diniego emanato all’esito della conferenza di servizi, si limitano infatti ad affermare che “ La soluzione tecnica proposta (lo smussamento degli angoli interni) non altera le superfici aereo illuminanti presenti ”, con palese violazione del criterio della sufficienza dell’obbligo di motivazione.
11. Con il quinto motivo di appello, la società impugna la sentenza per omessa motivazione sulla censura con cui si è dedotta la violazione dell’art. 15 lett. g) del regolamento regionale n. 8/2015, per contrasto con la legge n. 13 del 1989, con il d.m. n. 236 del 1989 e con l’art. 8 del d.P.R. n. 503/1996
In particolare, la società deduce che la disciplina di riferimento prevede per gli esercizi commerciali della metratura analoga a quella dei locali della società che il bagno in uso a persone con disabilità possa essere realizzato anche nell’ambito dei bagni destinati all’utenza maschile o femminile, e che “ come si è già rilevato nelle osservazioni, il progetto all'esame, prevede, oltre al servizio igienico per il personale, due servizi igienici distinti per sesso per i visitatori e, in quello adibito alla platea femminile, l'accessibilità anche ai soggetti diversamente abili ”.
Viene dedotto il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto «… laddove, per ipotesi, l'Ufficio avesse voluto ritenere necessaria la fruibilità di entrambi i bagni ai soggetti disabili, parrebbe evidente l'errata interpretazione della norma regolamentare che non contiene tale prescrizione. La stessa, infatti, prevede che debba essere garantita la fruibilità dei servizi igienici da parte dei soggetti disabili, ma non specifica la modalità di fruizione. Ciò in quanto, la materia del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, di competenza statale, è disciplinata dalla L. n. 13/89 e dall'esplicativo DM n. 236/89 e succ. modif., contenente le previsioni esecutive di dettaglio. Più in particolare, il D.M. cit., nel prescrivere le modalità tecniche attraverso le quali si realizza l'accessibilità dei luoghi ai soggetti disabili, per quanto di interesse, all'art. 5.5 -"altri luoghi aperti al pubblico", dispone che, gli stessi "... quando superano i 250 mq. di superficie utile, devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile". ».
La ditta si duole dunque del mancato confronto in sede procedimentale sul punto.
11.1. Il quinto motivo è fondato nei sensi e nei limiti che si chiariscono di seguito, che si aggiungono alle motivazioni già svolte al §. 8.4.2.
11.2. La norma di cui il provvedimento assume la violazione è la seguente: “ Le strutture per il commiato devono possedere:
g. servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili; ”.
11.3. La sentenza del T.a.r. rispetto alla censura formulata in primo grado nulla ha motivato, in ragione della reiezione dei motivi di ricorso riguardanti l’ulteriore ragione giustificatrice contenuta nel provvedimento e, precisamente, la mancanza dei rapporti aereo-illuminanti; si è tuttavia già rilevato che, sotto questo profilo, il diniego impugnato va annullato in quanto carente in punto di motivazione.
11.4. Relativamente alla questione della violazione dell’art. 15 del regolamento regionale dell’11 marzo 2015 n. 8, “ Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione ”, il Collegio evidenzia che il diniego espresso dal Comune si limita a rinviare ai pareri del servizio tecnico comunale.
Quest’ultimi, a loro volta, si sono limitati a richiamare la norma del regolamento comunale eludendo la questione posta dalla ditta circa il fatto che sarebbe sufficiente la presenza di un unico bagno fruibile dalle persone che debbono utilizzare detta tipologia di bagni; in ogni caso, soprattutto, essi nel corso del procedimento non hanno dato modo alla ditta proponente di comprendere il rilievo opposto e di potere eventualmente predisporre le modifiche necessarie per poter adeguare il progetto così da prevedere la fruibilità di ambedue i bagni da soggetti diversamente abili (come già evidenziato, in proposito, il §. 8.4.2. della presente sentenza).
11.5. In proposito, il Collegio non può pronunciarsi sulla pertinenza della normativa invocata dalla ricorrente perché, in ragione dell’annullamento del provvedimento per il vizio di difetto di motivazione, ciò significherebbe in buona sostanza pronunciarsi su di una questione ancora non esaminata dal Comune e, in ultima analisi, su poteri non ancora esercitati.
12. Con il sesto motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso di primo grado, deducendo la laconicità della motivazione.
Viene dedotto, in particolare, che, in primo grado, si era censurato che: “ La precipua modalità con cui il detto provvedimento è stato formato consente di rilevare come il Responsabile del SUAP, abdicando il proprio potere, non abbia esplicitato alcun giudizio di "non superabilità" degli atti di dissenso, come previsto dall'art. 14 bis comma 5 legge n. 241/1990, limitandosi ad una mera meccanica riproduzione dei pareri negativi resi dagli Uffici coinvolti all'interno del provvedimento impugnato ”.
12.1. Il sesto motivo di appello è infondato.
12.2. La censura in esame è infondata per le medesime motivazioni già enucleate con riferimento al primo motivo di appello, seconda censura, già esternate ai §§. 8.5 e seguenti della presente sentenza, a cui per ragioni di sintesi si rinvia.
13. Con il secondo motivo di appello, si grava il capo della sentenza che ha affermato la carenza di prova circa la realizzazione dell’immobile in data precedente all’anno 1967.
Si deduce in proposito che il T.a.r. non avrebbe considerato che, oltre alla relazione del tecnico di parte, confermerebbe l’assunto della ricorrente sia la documentazione fotografica “ da cui si evince, senza tema di smentita, che la tipologia costruttiva dell'immobile è, inequivocabilmente, propria di un manufatto (palazzo signorile con volte a stella e facciata finemente decorata con fregi e pulvini), sito nel centro storico, realizzato nella prima metà del '900 ”, sia la mancata smentita di tale affermazione, nel corso del procedimento, da parte degli uffici comunali.
13.1. Il Collegio rileva che il secondo motivo richiederebbe lo svolgimento di approfondimenti istruttori i quali - a fronte dell’accoglimento degli altri motivi di appello, di pronta soluzione – comporterebbero al contrario un allungamento dei tempi del processo. Si ritiene pertanto, in assenza di un’espressa graduazione dei motivi da parte dell’appellante (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015 n. 5, §§. 8 e seguenti, specialmente §. 8.2.), di poterne dichiarare l’assorbimento.
14. In conclusione, per le motivazioni sin qui espresse, l’appello va accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione la quale dovrà, dunque, riprendere l’esame del progetto presentato dalla società IC, tenendo conto delle modifiche da questa apportate e interloquendo con essa su eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
15. Le spese del doppio grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti del Comune di Alezio, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la determina n. 1 del 2 gennaio 2024 adottata dal Responsabile del Settore Tecnico Ambiente - Suap - Pnrr del Comune di Alezio.
Condanna il Comune di Alezio alla rifusione, in favore della ditta IC di US EL RI, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO