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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 383/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio
Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
COLLINI ALESSANDRO
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FESTELLI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: come da atto di appello, ossia “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, contris reiectis, in accoglimento dei motivi esposti …
- riformare parzialmente la sentenza n. 652/2017, e messa e pubblicata in data
01.11.2017 al Giuidice di Pace di Grosseto, giudice Dott. Raffaele Basile, nell'ambito del giudizio n. 3570/2016 R.G., e per l'effetto, in accoglimento integrale delle
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dall'attore previo Parte_1
riconoscimento del complessivo danno da questi riportato nel sinistro di cui è causa
di euro 2.761, 47, condannare l'appellata a corrispondere, oltre alla Controparte_1
somma già riconsociuta di euro 1.500,00 la differenza tra quanto liquidato e quanto
richiesto di euro 1.261,47, oltre interessi maturati dalla data del sinistro al saldo;
- confermare per il resto la sentenza di primo grado in tutte le restanti parti.
Con condanna ance alle spese ed ai compensi del presente giudizio di appello”.
Per parte appellata: come da comparsa di risposta, ossia, “Voglia l'Ill.mo
Tribunale rigettare l'appello perché infondato e non provato. Con vittoria di spese,
diritti ed onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto la società per Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura in ragione del sinistro subito mentre stava percorrendo un tratto di strada di competenza della suddetta società (S.S. Aurelia), verificatosi a causa dell'omessa manutenzione stradale, che determinava l'urto dell'auto contro un dente del manufatto di metallo facente parte della grata di copertura del giunto di cavalcavia, che si trovava sollevato rispetto al piano stradale.
L'attore ha pertanto chiesto il risarcimento dei danni complessivamente quantificati in € 2.761,47.
Il giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria espletata, ha emesso la sentenza oggi parzialmente impugnata, con cui ha affermato, in parte motivazionale, che l'attore… ha fornito la prova dei fatti costitutivi della propria
domanda, dimostrando:
- il danno subito dalla propria autovettura Volkswagen Passat targata DE3400PJ
- il difetto di manutenzione del piano stradale, consistente in un manufatto di
metallo facente parte della grata di copertura del giunto di cavalcavia
- la riconducibilità a tale difetto manutentivo dell'evento dannoso per cui è causa” pag. 2/5 e successivamente liquidato il danno in via equitativa in euro 1.500,00.
L'appellante ha censurato la pronuncia in punto di quantum debeatur,
contestando la possibilità per il giudice di prime cure di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa, in assenza dei presupposti tipici in presenza dei quali ciò può avvenire.
si è costituita in giudizio, opponendosi al gravame. Controparte_1
*** ***
L'appello è pienamente fondato e deve pertanto trovare integrale accoglimento.
Fermo l'an del risarcimento (che, in assenza di impugnazione sul relativo punto, deve ritenersi oggetto di giudicato interno), deve infatti riscontrarsi che l'istruttoria svolta in primo grado ha fatto chiaramente emergere la prova dell'esistenza del danno-conseguenza lamentato dall'appellante e della relativa causalità giuridica ex artt. 2056 e 1223 c.c.
In tal senso deve rilevarsi che tutti componenti e le lavorazioni indicate nelle fatture di cui ai doc.ti 3 e 4 del fascicolo attoreo del primo grado attengono a parti materialmente connesse o comunque adiacenti allo pneumatico posteriore sinistro (addirittura squarciato - come apprezzabile nelle foto prodotte come doc. 1 dall'attore in primo grado - dall'urto con il dente di metallo, che secondo la pronuncia di primo grado – oggetto in questa parte di giudicato implicito - ha causato il danno), al relativo cerchio in lega ed all'aggancio del paraurti posteriore sinistro (anch'esso pacificamente e documentalmente risultato rotto a causa del sinistro che ci occupa).
Anche a prescindere dalle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado
(che comunque confermano il realizzarsi dei danni a seguito del sinistro che ci occupa) dunque non vi può essere alcun dubbio che i predetti esborsi debbano considerarsi conseguenza immediata e diretta del sinistro causato dal dente di metallo sopra citato.
Dai fatti noti e provati del danneggiamento (a causa del sinistro che ci occupa)
dello pneumatico posteriore sinistro, del relativo cerchio in lega e dell'aggancio pag. 3/5 del paraurti posteriore sinistro, nonché della successiva riparazione di tali componenti unitamente ad altre parti, tutte interne e limitrofe alle prime, si desume infatti che anche la rottura e la necessità di sostituzione di queste ultime sia stata causata dal medesimo sinistro, imputabile alla responsabilità
dell'appellato.
La documentazione in atti, così come le prove testimoniali assunte in primo grado, danno evidenza dell'avvenuto pagamento per la riparazione dei guasti lamentati dall'appellante per la complessiva somma di euro 2.761,47.
il risarcimento dovuto all'attore deve pertanto esse quantificato in tale somma,
oltre interessi legali dalla data del sinistro (19.5.2016) al saldo (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 2024).
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del
2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in parziale riforma Parte_1 Controparte_1
della sentenza n. 652/2017, emessa e pubblicata in data 01.11.2017 al Giudice
di Pace di Grosseto, giudice Dott. Raffaele Basile, nell'ambito del giudizio n.
3570/2016 R.G., così provvede:
accoglie integralmente le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dall'attore e per l'effetto; Parte_1
condanna l'appellata a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni dedotti nel presente giudizio, la somma complessiva di euro 2.761,47 (di cui euro 1.500,00 già riconosciuti dal giudice di primo grado), oltre interessi legali dal 19.5.2015 al saldo;
- conferma per il resto la sentenza di primo grado;
condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante,
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi pag. 4/5 ed € 1.701,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Grosseto, in data 21/03/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio
Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
COLLINI ALESSANDRO
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FESTELLI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: come da atto di appello, ossia “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, contris reiectis, in accoglimento dei motivi esposti …
- riformare parzialmente la sentenza n. 652/2017, e messa e pubblicata in data
01.11.2017 al Giuidice di Pace di Grosseto, giudice Dott. Raffaele Basile, nell'ambito del giudizio n. 3570/2016 R.G., e per l'effetto, in accoglimento integrale delle
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dall'attore previo Parte_1
riconoscimento del complessivo danno da questi riportato nel sinistro di cui è causa
di euro 2.761, 47, condannare l'appellata a corrispondere, oltre alla Controparte_1
somma già riconsociuta di euro 1.500,00 la differenza tra quanto liquidato e quanto
richiesto di euro 1.261,47, oltre interessi maturati dalla data del sinistro al saldo;
- confermare per il resto la sentenza di primo grado in tutte le restanti parti.
Con condanna ance alle spese ed ai compensi del presente giudizio di appello”.
Per parte appellata: come da comparsa di risposta, ossia, “Voglia l'Ill.mo
Tribunale rigettare l'appello perché infondato e non provato. Con vittoria di spese,
diritti ed onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto la società per Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura in ragione del sinistro subito mentre stava percorrendo un tratto di strada di competenza della suddetta società (S.S. Aurelia), verificatosi a causa dell'omessa manutenzione stradale, che determinava l'urto dell'auto contro un dente del manufatto di metallo facente parte della grata di copertura del giunto di cavalcavia, che si trovava sollevato rispetto al piano stradale.
L'attore ha pertanto chiesto il risarcimento dei danni complessivamente quantificati in € 2.761,47.
Il giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria espletata, ha emesso la sentenza oggi parzialmente impugnata, con cui ha affermato, in parte motivazionale, che l'attore… ha fornito la prova dei fatti costitutivi della propria
domanda, dimostrando:
- il danno subito dalla propria autovettura Volkswagen Passat targata DE3400PJ
- il difetto di manutenzione del piano stradale, consistente in un manufatto di
metallo facente parte della grata di copertura del giunto di cavalcavia
- la riconducibilità a tale difetto manutentivo dell'evento dannoso per cui è causa” pag. 2/5 e successivamente liquidato il danno in via equitativa in euro 1.500,00.
L'appellante ha censurato la pronuncia in punto di quantum debeatur,
contestando la possibilità per il giudice di prime cure di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa, in assenza dei presupposti tipici in presenza dei quali ciò può avvenire.
si è costituita in giudizio, opponendosi al gravame. Controparte_1
*** ***
L'appello è pienamente fondato e deve pertanto trovare integrale accoglimento.
Fermo l'an del risarcimento (che, in assenza di impugnazione sul relativo punto, deve ritenersi oggetto di giudicato interno), deve infatti riscontrarsi che l'istruttoria svolta in primo grado ha fatto chiaramente emergere la prova dell'esistenza del danno-conseguenza lamentato dall'appellante e della relativa causalità giuridica ex artt. 2056 e 1223 c.c.
In tal senso deve rilevarsi che tutti componenti e le lavorazioni indicate nelle fatture di cui ai doc.ti 3 e 4 del fascicolo attoreo del primo grado attengono a parti materialmente connesse o comunque adiacenti allo pneumatico posteriore sinistro (addirittura squarciato - come apprezzabile nelle foto prodotte come doc. 1 dall'attore in primo grado - dall'urto con il dente di metallo, che secondo la pronuncia di primo grado – oggetto in questa parte di giudicato implicito - ha causato il danno), al relativo cerchio in lega ed all'aggancio del paraurti posteriore sinistro (anch'esso pacificamente e documentalmente risultato rotto a causa del sinistro che ci occupa).
Anche a prescindere dalle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado
(che comunque confermano il realizzarsi dei danni a seguito del sinistro che ci occupa) dunque non vi può essere alcun dubbio che i predetti esborsi debbano considerarsi conseguenza immediata e diretta del sinistro causato dal dente di metallo sopra citato.
Dai fatti noti e provati del danneggiamento (a causa del sinistro che ci occupa)
dello pneumatico posteriore sinistro, del relativo cerchio in lega e dell'aggancio pag. 3/5 del paraurti posteriore sinistro, nonché della successiva riparazione di tali componenti unitamente ad altre parti, tutte interne e limitrofe alle prime, si desume infatti che anche la rottura e la necessità di sostituzione di queste ultime sia stata causata dal medesimo sinistro, imputabile alla responsabilità
dell'appellato.
La documentazione in atti, così come le prove testimoniali assunte in primo grado, danno evidenza dell'avvenuto pagamento per la riparazione dei guasti lamentati dall'appellante per la complessiva somma di euro 2.761,47.
il risarcimento dovuto all'attore deve pertanto esse quantificato in tale somma,
oltre interessi legali dalla data del sinistro (19.5.2016) al saldo (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 2024).
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del
2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in parziale riforma Parte_1 Controparte_1
della sentenza n. 652/2017, emessa e pubblicata in data 01.11.2017 al Giudice
di Pace di Grosseto, giudice Dott. Raffaele Basile, nell'ambito del giudizio n.
3570/2016 R.G., così provvede:
accoglie integralmente le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dall'attore e per l'effetto; Parte_1
condanna l'appellata a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni dedotti nel presente giudizio, la somma complessiva di euro 2.761,47 (di cui euro 1.500,00 già riconosciuti dal giudice di primo grado), oltre interessi legali dal 19.5.2015 al saldo;
- conferma per il resto la sentenza di primo grado;
condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante,
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi pag. 4/5 ed € 1.701,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Grosseto, in data 21/03/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 5/5