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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/12/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9844/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/09/2025 da
, con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA, per Parte_1
mandato in calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. BRUGNOLA CRISTIANA, Parte_2
per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 09/07/2020 – decr. om. dd. 16/09/2020 e depositato il 17/09/2020);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 25/01/20008) e Per_1 Per_2
(il 03/09/2010) e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MANZANO (UD) il 30/10/2010 tra , nato a [...] Parte_1
(UD) il 02/08/1973, e , nata a [...] Parte_2
(UD) il 28/11/1975, alle seguenti condizioni:
1) dispone che l'affidamento dei minori sarà condiviso con collocamento paritetico, in quanto gli stessi trascorreranno con i genitori settimane alterne;
2) dispone che in linea di massima i minori trascorreranno tutte le festività
(Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 Novembre, 8 dicembre ecc.) alternate tra madre e padre;
dispone che i figli trascorreranno le vacanze estive in misura paritetica con la mamma e con il papà, anche per due o tre settimane consecutive secondo gli accordi che verranno presi dai genitori, come da sempre avviene;
3) la frequentazione dei figli minori potrà essere derogata di comune accordo tra le parti, compatibilmente con i propri impegni professionali e quelli scolastici ed extrascolastici dei minori;
4) dispone che il sig. verserà sul conto della sig.ra a titolo Pt_1 Parte_2
di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, un importo di €
200,00, che verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
2
5) dispone che entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie medico-specialistiche e scolastiche, nonché sportive e ricreative relative ai figli e sulla Per_1 Per_2
scorta di quanto previsto nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, protocollo applicato dal Tribunale di Udine. Il genitore che avrà anticipato la relativa spesa avrà diritto al rimborso della quota gravante sull'altro genitore entro la fine del mese successivo a quello di sostenimento della spesa, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi;
6) prende atto che la sig.ra , ad oggi non in grado di sostenere il Parte_2
rimborso dovuto al coniuge per le spese straordinarie, si impegna, non appena ne avrà la disponibilità, a rimborsare le spese straordinarie arretrate;
7) dà atto che l'assegno unico, i benefici ed i contributi pubblici verranno percepiti al 50% e le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50%;
8) prende atto che la sig.ra si obbliga a richiedere il riconoscimento Parte_2
dell'invalidità, tenendo aggiornato il sig. sullo stato di Pt_1
avanzamento dell'istruttoria, ed a cercare attivamente un'occupazione idonea alle proprie condizioni di salute, comunicando al sig. il Pt_1
contratto di lavoro e mettendolo al corrente dell'entità dello stipendio percepito;
9) prende atto che, non appena lo stipendio della sig.ra sarà almeno Parte_2
pari ad € 1.100,00, ella sarà obbligata tempestivamente a darne comunicazione al sig. il quale da quel momento non sarà più Pt_1
tenuto a corrispondere alcun contributo di mantenimento per i figli alla
3
moglie, senza la necessità di modificare appositamente le condizioni di divorzio;
10) dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente per richiedere il rilascio dei documenti (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio relativi ai minori;
11) nessuno dei due coniugi corrisponderà all'altro alcun assegno di mantenimento;
12) prende atto che i coniugi e dichiarano di avere già Pt_1 Parte_2
regolato e definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale con reciproca soddisfazione, pertanto di non avere nulla ulteriormente a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio, nonché per qualsiasi altro titolo, ragione od azione rinunciando fin dalla sottoscrizione del ricorso a qualsiasi ulteriore e diversa pretesa, salvo quanto previsto nel ricorso.
13) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANZANO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte I, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 04/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9844/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/09/2025 da
, con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA, per Parte_1
mandato in calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. BRUGNOLA CRISTIANA, Parte_2
per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 09/07/2020 – decr. om. dd. 16/09/2020 e depositato il 17/09/2020);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 25/01/20008) e Per_1 Per_2
(il 03/09/2010) e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MANZANO (UD) il 30/10/2010 tra , nato a [...] Parte_1
(UD) il 02/08/1973, e , nata a [...] Parte_2
(UD) il 28/11/1975, alle seguenti condizioni:
1) dispone che l'affidamento dei minori sarà condiviso con collocamento paritetico, in quanto gli stessi trascorreranno con i genitori settimane alterne;
2) dispone che in linea di massima i minori trascorreranno tutte le festività
(Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 Novembre, 8 dicembre ecc.) alternate tra madre e padre;
dispone che i figli trascorreranno le vacanze estive in misura paritetica con la mamma e con il papà, anche per due o tre settimane consecutive secondo gli accordi che verranno presi dai genitori, come da sempre avviene;
3) la frequentazione dei figli minori potrà essere derogata di comune accordo tra le parti, compatibilmente con i propri impegni professionali e quelli scolastici ed extrascolastici dei minori;
4) dispone che il sig. verserà sul conto della sig.ra a titolo Pt_1 Parte_2
di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, un importo di €
200,00, che verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
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5) dispone che entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie medico-specialistiche e scolastiche, nonché sportive e ricreative relative ai figli e sulla Per_1 Per_2
scorta di quanto previsto nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, protocollo applicato dal Tribunale di Udine. Il genitore che avrà anticipato la relativa spesa avrà diritto al rimborso della quota gravante sull'altro genitore entro la fine del mese successivo a quello di sostenimento della spesa, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi;
6) prende atto che la sig.ra , ad oggi non in grado di sostenere il Parte_2
rimborso dovuto al coniuge per le spese straordinarie, si impegna, non appena ne avrà la disponibilità, a rimborsare le spese straordinarie arretrate;
7) dà atto che l'assegno unico, i benefici ed i contributi pubblici verranno percepiti al 50% e le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50%;
8) prende atto che la sig.ra si obbliga a richiedere il riconoscimento Parte_2
dell'invalidità, tenendo aggiornato il sig. sullo stato di Pt_1
avanzamento dell'istruttoria, ed a cercare attivamente un'occupazione idonea alle proprie condizioni di salute, comunicando al sig. il Pt_1
contratto di lavoro e mettendolo al corrente dell'entità dello stipendio percepito;
9) prende atto che, non appena lo stipendio della sig.ra sarà almeno Parte_2
pari ad € 1.100,00, ella sarà obbligata tempestivamente a darne comunicazione al sig. il quale da quel momento non sarà più Pt_1
tenuto a corrispondere alcun contributo di mantenimento per i figli alla
3
moglie, senza la necessità di modificare appositamente le condizioni di divorzio;
10) dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente per richiedere il rilascio dei documenti (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio relativi ai minori;
11) nessuno dei due coniugi corrisponderà all'altro alcun assegno di mantenimento;
12) prende atto che i coniugi e dichiarano di avere già Pt_1 Parte_2
regolato e definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale con reciproca soddisfazione, pertanto di non avere nulla ulteriormente a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio, nonché per qualsiasi altro titolo, ragione od azione rinunciando fin dalla sottoscrizione del ricorso a qualsiasi ulteriore e diversa pretesa, salvo quanto previsto nel ricorso.
13) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANZANO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte I, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 04/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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