Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 12 luglio 2022
Ordinanza cautelare 2 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01191/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01518/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO CO e RO CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lung.Re n. Sauro, 31-33;
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Reparto di Martina Franca e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina prot. n. 11970 del 16/08/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA, del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, che ha dichiarato improcedibile l’istanza del ricorrente per la valutazione di Incidenza Ambientale dell’intervento finanziato dalla stessa Regione Puglia nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8, Sottomisura 8.3. “ Sostegno ed interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici ”;
- della determina prot. n. 14980 del 18/10/2021 di successiva conferma della improcedibilità;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CO IO il 22/2/2022:
oltre ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo
- della determina n. 29 del 01/02/2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA, del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, che ha ribadito la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza del ricorrente IO CO per la valutazione di Incidenza Ambientale dell’intervento finanziato dalla stessa Regione Puglia nell'ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8, Sottomisura 8.3. “ Sostegno ed interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresi – ove mai occorra – a) il parere del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Reparto di Martina Franca, del 13.1.2022 prot. n. 26/4, b) il parere del Servizio Parchi e Biodiversità del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana del 13.1.2022 prot. n. 145, c) il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. n. 362 del 1.2.2022, d) la nota prot. n. 89 del 2.2.2022 di trasmissione dell’atto confermativo impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Reparto di Martina Franca e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. IO CO gestisce in Ginosa Marina (TA), località Torre Mattoni, un “bosco didattico” su area boschiva di proprietà di suo padre, RO CO, distinta in catasto al foglio 143, particelle 562, 565 e 566, in parte compresa nella perimetrazione di un Sito di Importanza Comunitaria, classificato come Area di Riserva Naturale Integrale, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 19/1997; i ricorrenti ivi gestiscono un “parco avventura” che richiama numerosi visitatori e turisti.
A seguito di pubblicazione dell’avviso pubblico (BURP del 20.07.2017) per la presentazione, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020, delle domande di sostegno per la Misura 8 - Sottomisura 8.3, relative ad “ interventi di prevenzione danni al patrimonio forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici ”, il sig. IO CO ha candidato un progetto per la realizzazione di interventi di protezione dagli incendi boschivi, per il miglioramento dei sistemi di monitoraggio/osservazione e per la sistemazione idraulico-forestale dell’area destinata a “bosco didattico”, nell’ambito dell’Azione 1 (“ Infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi ”), dell’Azione 4 (“ Investimenti per l’installazione ed il miglioramento di sistemi fissi di monitoraggio/osservazione ”) e dell’Azione 5 (“ Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale ”).
Il complessivo intervento è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 258.079,00 (nota del 19.11.2020 prot. n. 15858).
I ricorrenti hanno, infine, chiesto alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione la “ Valutazione di Incidenza ”, a norma dell’art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e della L.R. n. 11/2001, trattandosi di opere ricadenti in Sito di Importanza Comunitaria e Zona Speciale di Conservazione della rete Natura 2000.
Con determina prot. n. 11970 del 16/08/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA, del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, l’istanza per la valutazione di Incidenza Ambientale dell’intervento dell’intero progetto, a conclusione della prima fase di screening , è stata dichiarata improcedibile. Con riferimento all’Azione 5, la determinazione è per un verso basata su rilievi formali (il “ format proponente ” non sottoscritto, descrizione ritenuta solo parziale delle piante forestali autoctone da ripiantumare, campi della sezione “ screening specifico ” non debitamente compilati), per altro verso su un aspetto sostanziale e, cioè, sul fatto che la realizzazione della “ duna bianca ”, interesserebbe e deteriorerebbe una dolina carsica, in contrasto con le misure di conservazione definite dal Regolamento regionale n. 12/2017 per la ZSC “ Pinete dell’Arco Jonico ”.
Poiché gli odierni ricorrenti avevano domandato il riesame della determinazione, con determina prot. n. 14980 del 18/10/2021, l’Amministrazione regionale ha confermato l’improcedibilità della domanda, in quanto l’intervento di “ Ripristino dei versanti in erosione ” è ubicato in aree che, secondo gli strati informativi della DGR n. 2442/2018, “ Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia ”, vedono la presenza dell’ habitat 1150* “ Lagune costiere ” e 1310 “ Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose ”, circostanza non considerata negli elaborati progettuali. A parere dell’Amministrazione, la realizzazione dell’intervento determinerebbe “ il deterioramento delle condizioni originarie di habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE, costituendo quindi un danno ambientale, ponendosi inoltre in evidente contrasto con uno degli obiettivi di conservazione definiti dal R.r. 12/2017 per la ZSC “Pinete dell’Arco jonico” finalizzata a “Garantire l’efficienza della circolazione idrica interna ai corpi e corsi d’acqua per la conservazione degli habitat 1150*, 1310, 1410, 1420, 3260 e 6420 e dei Pesci, Anfibi e Rettili di interesse comunitario” nonché con le specifiche misure di conservazione per l’habitat 1150* previste dal R.r n. 6/2016 “Nelle aree costiere soggette al fenomeno delle doline di crollo, al fine di consentire la naturale evoluzione dell’habitat e del paesaggio costiero, divieto di eseguire interventi di occlusione di doline di nuova formazione. Sono fatte salve le opere strettamente necessarie per garantire l’incolumità pubblica” e per l’habitat 1310 “Al fine di conservare il carattere stagionale dell’habitat, divieto di eseguire qualunque tipo di opera che alteri la durata del periodo di inondazione” ”.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: I. - Eccesso di potere (erroneità e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria; difetto di motivazione). II. - Violazione del bando psr 2014-2020 sottomisura 8.3, approvato con determina dell’autorità di gestione n. 144 del 10.07.2017 (punto 4 dell’allegato a), eccesso di potere (erroneità e travisamento dei presupposti, irrazionalità manifesta e contraddittorietà). III. - Violazione dell’art. 5 D.P.R. n. 357/1997. Eccesso di potere (sviamento; erroneità e travisamento dei presupposti). IV. - Violazione del regolamento regionale 10 maggio 2016 n. 6. Eccesso di potere (sviamento; erroneità e travisamento dei presupposti). V. - Eccesso di potere (sviamento; omessa istruttoria; irrazionalità e contraddittorietà). VI. - Violazione dell’art. 1 L. n. 241/1990 e del principio di economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere (sviamento, irrazionalità manifesta, erroneità e travisamento dei presupposti).
In data 16 novembre 2021 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, contestando il contenuto del ricorso, chiedendone l’integrale rigetto.
Il T.A.R., con ordinanza n. 679 del 26.11.2021, ha accolto la domanda cautelare, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che sussiste l’interesse alla sospensiva al solo fine di consentire la prosecuzione del procedimento amministrativo; Ritenuto che, qualora non fossero sospesi gli effetti delle determinazioni impugnate, sarebbe compromessa l’assegnazione del finanziamento regionale in favore dei ricorrenti nell’ambito delle varie Azioni proposte, atteso il contenuto della determina dirigenziale n. 356 del 4 novembre 2021 nella parte in cui ha previsto il differimento dei termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità al 30 novembre soltanto in favore dei beneficiari che “non hanno ricevuto parere negativo su uno dei titoli abilitativi richiesti (VINCA, AdBDAM, Vincolo idrogeologico, taglio boschivo, ecc)”; Ritenuto che, in ragione di quanto precede, gli effetti dei provvedimenti impugnati devono essere interinalmente sospesi, con l’obbligo per l’Amministrazione resistente di riesaminare la fattispecie, tenuto conto sia della recentissima formazione dell’habitat “Lagune costiere”, che sembra porsi in discontinuità rispetto al più ampio contesto territoriale di riferimento, sia del fatto che le attività di ripristino individuate dai ricorrenti insisterebbero su una superficie limitata ”.
Previa indizione di una conferenza di servizi “istruttoria”, con determinazione n. 29 del 01/02/2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA, del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, la Regione ha riesaminato la propria determinazione, decidendo di confermare, all’esito della rinnovata istruttoria, l’improcedibilità relativa all’intervento di ripristino delle sponde comprensivo del rinfoltimento della radura e del mascheramento degli idranti.
La determinazione, dopo aver richiamato le misure di conservazione specifiche di cui al Regolamento n. 6/2016 per l’ habitat 1150* che, “ ancorché non presente all’interno di una dolina di crollo, si è formato in una depressione conseguente al fenomeno alluvionale del 2011 ”, valorizzava le seguenti circostanze: “ l’area oggetto dell’intervento di ricostituzione della duna rientra nella definizione dell’habitat 1150* data dalle Misure di conservazione di cui al regolamento regionale n. 6/2016: “è rappresentato da corpi idrici con acque lentiche o debolmente fluenti, poco profonde; può trattarsi di: 1) Stagni o laghi separati dal mare da un cordone dunale, (….)” ”; “ prima del verificarsi del fenomeno alluvionale del 2011 l’habitat presente non era il 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)”, insussistente all’interno della ZSC “Pinete dell’Arco jonico”, ma verosimilmente l’habitat 2270* “Dune con foreste di Pinus EA e/o Pinus ST”; l’intervento di ripristino delle sponde, finalizzato, come dichiarato, alla ricostruzione della duna bianca, comporta inevitabilmente una riduzione dell’habitat 1150* … ”
La citata determinazione evidenziava, quindi, che l’ habitat 1150* “ Lagune costiere ” è un habitat prioritario individuato tra quelli “ che rischiano di scomparire [...] e per la cui conservazione la MU ha una responsabilità particolare ” (Direttiva 92/43 CEE “ Habitat ”, art. 1 lett. d); inoltre precisava che “ il proponente non ha fornito alcuna indicazione circa la sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente ovvero che gli interventi proposti rientrino nelle “opere strettamente necessarie per garantire l’incolumità pubblica” tali da giustificare una riduzione dell’habitat 1150* “Lagune costiere” ”.
I ricorrenti, attraverso ricorso per motivi aggiunti, hanno censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I. - Eccesso di potere (erroneità e travisamento dei presupposti, irrazionalità manifesta; sviamento); II. - Violazione e falsa applicazione del regolamento regionale 10.5.2016 n. 6. - eccesso di potere (erroneità e travisamento dei presupposti); III. - Violazione degli artt. 14 e 14 bis l. n. 241/1990. Eccesso di potere (sviamento; erroneità dei presupposti); IV. - Violazione del bando psr 2014-2020 sottomisura 8.3, approvato con determina dell’autorità di gestione n. 144 del 10.7.2017 (punto 4 dell’allegato a). Eccesso di potere (erroneità e travisamento dei presupposti, irrazionalità manifesta e contraddittorietà); V. - Violazione dell’art. 5 D.P.R. n. 357/1997. Eccesso di potere (sviamento; erroneità e travisamento dei presupposti; irrazionalità manifesta); VI. - Violazione del regolamento regionale 10 maggio 2016 n. 6. Eccesso di potere (sviamento; erroneità e travisamento dei presupposti); VII. - Eccesso di potere (sviamento; omessa istruttoria; irrazionalità e contraddittorietà).
In data 17 marzo 2022 si sono costituiti in giudizio il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Reparto di Martina Franca, e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, come evidenziato dalla Regione Puglia, occorre rilevare che, a seguito dell’adozione del provvedimento di riesame, impugnato con i motivi aggiunti, il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Invero, l’Amministrazione, sulla scorta delle disposizioni adottate da questo T.A.R., con l’ordinanza n. 679/2021, avente natura propulsiva, ha confermato il provvedimento di improcedibilità della domanda di VIncA con riferimento ad una parte dell’intervento.
Il nuovo provvedimento, quale atto di conferma in senso proprio, fa venir meno l’interesse al ricorso, in quanto proposto avverso il primo provvedimento, ormai sostituito da quello odierno. In tal senso, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “ … il riesame da parte dell’Amministrazione che consegue ad un tale tipo di ordinanza cautelare [id est remand] può portare, qualora non dia luogo all’adozione di un atto meramente confermativo, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dalla parte ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo in caso di esito negativo, in quanto, costituendo nuova espressione della funzione amministrativa e non mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, comporta il trasferimento dell’interesse del ricorrente all’annullamento del nuovo provvedimento (ex pluribus cfr. Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 3 maggio 2019, n. 1222) ” (T.A.R. Veneto, Sez. II, 19/12/2019, n. 1379; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. V, 19/04/2021, n. 3169; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 05/07/2020, n. 442; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 03/05/2022, n. 1494).
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha riesaminato la vicenda e, al termine delle proprie valutazioni, sulla scorta di una rinnovata istruttoria, ha adottato un nuovo provvedimento autonomamente lesivo. Detto nuovo provvedimento costituisce un atto propriamente, e non meramente, confermativo, dato che il riesame è stato concluso negativamente sulla base di motivazioni autonome rispetto a quelle poste a supporto dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, che è pertanto divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ciò posto, è ora possibile esaminare nel merito il ricorso per motivi aggiunti.
Con il primo motivo di ricorso, i sig.ri CO deducono l’erroneità dei presupposti e l’omessa istruttoria: ribadito che l’intervento proposto dal CO, riconducibile all’Azione 5, concerne il “ ripristino dei versanti in erosione della duna ” e la piantumazione di 597 piante per rinfoltire l’area della radura e degli spazi vuoti che si sono determinati, viene evidenziato che l’intervento di ingegneria naturalistica proposto riguarda un’area che, prima dell’alluvione del 2011, era caratterizzata da un fitto bosco, in prosecuzione del bosco circostante, attraversato da un tratto del percorso pedonale; quest’area, oggi, è caratterizzata dalla presenza di acqua derivante da un evento eccezionale causato dall’uomo, quale l’apertura delle paratie della diga di San Giuliano avvenuta durante l’alluvione del 2011. Peraltro, attraverso la memoria di replica del 15/06/2022, i ricorrenti hanno chiarito che “ l’intervento di ingegneria naturalistica tende proprio a recuperare una modesta porzione di terreno inondato dall’acqua, restituendolo al suo habitat originario, anch’esso prioritario ” : 2270* “ dune con foreste di PI EA o PI ST ” (l’ habitat è prioritario perché contraddistinto dall’asterisco: precisazione contenuta nell’Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE). In definitiva, l’intervento di ingegneria naturalistica, respinto dalla Regione, tende a recuperare un habitat prioritario presente nella zona e, cioè, a recuperare un’area boscata (della trascurabile superficie di circa 1.000 mq) devastata dall’acqua.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono che la Regione ha adattato alla fattispecie la disciplina recata dal regolamento regionale n. 6/2016 in relazione all’ habitat 1150* e segnatamente con riferimento alle “ doline di crollo ”. La Regione ha applicato, nel provvedimento impugnato, “ le misure di conservazione specifiche di cui al predetto Regolamento … per l’habitat 1150* che, ancorché non presente all’interno di una dolina di crollo, si è formato in una depressione conseguente al fenomeno alluvionale del 2011 ”. In definitiva, la disciplina applicata del regolamento regionale n. 6/2016 concerne le aree costiere soggette al fenomeno delle doline di crollo. Tuttavia, sui terreni del CO, oggetto della proposta di intervento, non esiste alcuna dolina. La “ depressione conseguente al fenomeno alluvionale del 2011 ” è ben diversa dalla “ dolina di crollo ”, oggetto della citata normativa regolamentare.
I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Entrambi i motivi risultano suscettibili di positiva valutazione.
Innanzi tutto, il Collegio ritiene che la Regione Puglia sia incorsa nel travisamento dei presupposti posti a fondamento del provvedimento gravato.
L’area di intervento, nell’ambito dell’Azione 5, era precedentemente occupata da una fitta pineta e da una strada che, correndo lungo la pineta, consentiva la fruibilità del seminativo annesso (cfr. ortofoto antecedenti al 2011). L’alluvione avvenuta nel 2011 ha causato l’asportazione e la rimozione, non solo di una porzione di pineta preesistente, ma anche di una notevole quantità di terra e sabbia. Questo “vuoto” venutosi a creare a seguito della calamità naturale (alluvione), amplificata per effetto dell’apertura delle paratie della diga di San Giuliano, è stato colmato parzialmente da acque fangose. Pertanto, è errato considerare questo sito una “ laguna costiera ”, che presenta processi naturali di formazione diversi dal caso in esame.
Giova evidenziare che la zona in questione ha assunto l’apparente conformazione della “ laguna costiera ” solo recentemente e non tanto per effetto di un evento naturalistico, quanto soprattutto per il fatto dell’uomo (l’apertura delle paratie della diga di S. Giuliano e la mancata realizzazione o manutenzione di opere idrauliche di regimentazione delle acque meteoriche, dopo l’ostruzione delle linee naturali di impluvio). Tali circostanze non sono contestate dalle Amministrazioni resistenti.
Si deve, dunque, confermare quanto statuito dalla Sezione in sede cautelare, vale a dire che la “ recentissima formazione dell’habitat “Lagune costiere” sembra porsi in discontinuità rispetto al più ampio contesto territoriale di riferimento ”. La discontinuità rispetto all’ habitat preesistente (che i ricorrenti intendono recuperare in una limitata zona dei terreni invasi dall’acqua) è stata ammessa dalla stessa Amministrazione con il provvedimento impugnato, laddove si afferma che l’ habitat preesistente agli eventi verificatisi nel 2011 era l’ habitat 2270* “ Dune con foreste di Pinus EA e/o Pinus ST ”; del resto, in disparte l’ammissione da parte della Regione, questa conclusione è ragionevolmente condivisibile, atteso che l’area occupata dall’acqua è attualmente circondata dall’ habitat prioritario 2270*, che i ricorrenti vorrebbero ricostituire, come opportunamente precisato con la memoria di replica del 15/06/2022.
Appare arduo definire come “ laguna costiera ” l’ambiente formatosi recentemente a seguito di una precipitazione eccezionale e dell’apertura delle paratie di una diga.
In conclusione, la “ laguna costiera ” non ha mai caratterizzato il tratto di costa in questione, se non forse in tempi passati, come sembra evincersi dal parere reso in seno alla conferenza di servizi istruttoria dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità (ove si menziona la “ rinaturalizzazione dell’ecosistema volta al ripristino di habitat preesistenti nel tempo ”, anteriormente agli interventi di bonifica realizzati “ a partire dalla seconda metà del secolo scorso ”).
In secondo luogo, l’Amministrazione ha esteso analogicamente al caso in esame la misura di conservazione dell’ habitat 1150* di cui al Reg. Reg. n. 6/2016, che concerne le “ doline di crollo ” e non le depressioni del suolo (quale quella in esame, come peraltro riconosciuto nello stesso provvedimento gravato): “ Nelle aree costiere soggette al fenomeno delle doline di crollo, al fine di consentire la naturale evoluzione dell’habitat e del paesaggio costiero, divieto di eseguire interventi di occlusione di doline di nuova formazione ”.
Come precisato dalla parte ricorrente, in geomorfologia la dolina è una conca chiusa, tipica dei pianori costituiti da rocce calcaree, formatasi in seguito alla dissoluzione del carbonato di calcio costituente le rocce; è una morfologia tipica di aree in cui si manifesta il carsismo superficiale. Da un punto di vista idrologico è il punto di chiusura di un bacino idrografico, con un reticolato idrografico centripeto, il cui centro si riempirebbe d’acqua originando un laghetto se le sue pareti ed il suo fondo fossero impermeabili; invece, di solito, l’acqua viene scaricata attraverso vie sotterranee, questo in quanto sul fondo delle doline è quasi sempre presente un inghiottitoio (imbuto naturale) attraverso il quale l’acqua meteorica penetra nelle cavità sotterranee.
L’allagamento determinatosi a seguito del fenomeno alluvionale e dell’apertura delle paratie della diga non può configurare una “ dolina di crollo ”.
Pertanto, l’Amministrazione ha applicato illegittimamente una normativa vincolistica – che, in quanto tale, è di stretta interpretazione – facendo ricorso all’analogia.
Quanto al fatto che la Regione Puglia valorizza la delibera di G.R. n. 2442 del 21/12/2018, che avrebbe individuato sull’area dei ricorrenti l’ habitat 1150* “ Lagune costiere ”, giova precisare che detta delibera, che ha approvato gli “ strati informativi (shapefiles) ” relativi alla distribuzione di habitat e specie animali e vegetali presenti nel territorio della Regione Puglia, non ha alcuna efficacia immediatamente precettiva.
Si legge nel preambolo del provvedimento in esame: “ Considerato che l’individuazione degli habitat costituisce uno strumento tecnico-scientifico di analisi e di orientamento per la predisposizione delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione e può svolgere un’importante funzione di supporto agli Enti preposti alla valutazione di incidenza, pur tenendo conto che essa deve essere valutata congiuntamente ad altre eventuali fonti informative relative alla presenza/assenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario … ”.
Quindi, la delibera in esame non ha valore normativo, né efficacia di vincolo (né tanto meno incide direttamente nella sfera giuridica dei proprietari dei terreni, che non hanno alcun onere di impugnativa). Essa è una semplice direttiva per la futura predisposizione di misure di conservazione (“ orientamento per la predisposizione delle misure di conservazione ”).
Pertanto, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, previo assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento con esso gravato.
La particolarità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO