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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8285 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13335/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. Dott. IN Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale di cui sopra e rimessa al Collegio in data 02/10/2025 promossa da
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. ACHILLI LIVIA ILARIA, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
Ricorrente
nei confronti di
(C.F. nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE (come da ricorso introduttivo):
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
, con ogni conseguenza di legge, alle seguenti condizioni: 1) le Parti dichiarano di essere CP_1 economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
2) nessun contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni stante la loro maggiore età e la loro sopraggiunta indipendenza economica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 5/4/2025, ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data
[...]
15.06.1997 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano - atto n. 0298, parte II, serie A, anno 1997 Registro 4 con , dalla cui unione sono nate in data CP_1
06.11.1998 la figlia e in data 18.05.2005 la figlia IN, nonché di essersi separata Per_1 consensualmente con omologa emessa dal Tribunale di Milano in data 07.03.2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 02.10.2025 il Giudice Dottor Giuseppe Gennari, verificata la regolarità della notifica e del contraddittorio, rilevata la mancata costituzione della parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia. Preso atto, altresì, dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, ha proceduto all'audizione del ricorrente. All'esito il difensore di parte ricorrente ha insistito per le conclusioni come da ricorso introduttivo. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
*****
La domanda di scioglimento del matrimonio Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 15.06.1997 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano - atto n. 0298, parte II, serie A, anno 1997 Registro 4). Dalla loro unione in data 06.11.1998 la figlia e in data 18.05.2005 la figlia IN Per_1 oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con omologa emessa dal Tribunale di Milano in data 07.03.2018. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, stante anche il contegno processuale tenuto dal coniuge stesso che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
con rito concordatario in Milano in data in data Parte_2
15.06.1997 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano - atto n. 0298, parte II, serie A, anno 1997 Registro 4)
2) DICHIARAirripetibili le spese di lite.
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. Dott. IN Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale di cui sopra e rimessa al Collegio in data 02/10/2025 promossa da
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. ACHILLI LIVIA ILARIA, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
Ricorrente
nei confronti di
(C.F. nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE (come da ricorso introduttivo):
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
, con ogni conseguenza di legge, alle seguenti condizioni: 1) le Parti dichiarano di essere CP_1 economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
2) nessun contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni stante la loro maggiore età e la loro sopraggiunta indipendenza economica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 5/4/2025, ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data
[...]
15.06.1997 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano - atto n. 0298, parte II, serie A, anno 1997 Registro 4 con , dalla cui unione sono nate in data CP_1
06.11.1998 la figlia e in data 18.05.2005 la figlia IN, nonché di essersi separata Per_1 consensualmente con omologa emessa dal Tribunale di Milano in data 07.03.2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 02.10.2025 il Giudice Dottor Giuseppe Gennari, verificata la regolarità della notifica e del contraddittorio, rilevata la mancata costituzione della parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia. Preso atto, altresì, dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, ha proceduto all'audizione del ricorrente. All'esito il difensore di parte ricorrente ha insistito per le conclusioni come da ricorso introduttivo. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
*****
La domanda di scioglimento del matrimonio Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 15.06.1997 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano - atto n. 0298, parte II, serie A, anno 1997 Registro 4). Dalla loro unione in data 06.11.1998 la figlia e in data 18.05.2005 la figlia IN Per_1 oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con omologa emessa dal Tribunale di Milano in data 07.03.2018. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, stante anche il contegno processuale tenuto dal coniuge stesso che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
con rito concordatario in Milano in data in data Parte_2
15.06.1997 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano - atto n. 0298, parte II, serie A, anno 1997 Registro 4)
2) DICHIARAirripetibili le spese di lite.
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato