Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00853/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02199/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2199 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Montagnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura e Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in -OMISSIS-, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento della Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione, formatosi sull’istanza presentata dal ricorrente per ottenere il nulla osta per l’assunzione del lavoratore UD HA;
nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO De IA e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 4 dicembre 2023 il ricorrente presentava istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per l’assunzione di un lavoratore straniero nominativamente indicato. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- rilasciava il nulla osta il 19 maggio 2024.
Tuttavia, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3 d.l. n. 145 del 2024 (convertito in legge n. 187 del 2024), l’efficacia del predetto nulla osta veniva sospesa sino allo svolgimento dei prescritti controlli da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24-bis d.lgs. n. 286 del 1998.
Con pec del 24 giugno 2025 il ricorrente diffidava l’Amministrazione a definire il procedimento, ed in seguito a ciò l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS- comunicava di avere emesso i pareri di propria competenza il 16 maggio 2025.
Con ulteriore pec del 2 settembre 2025 il ricorrente diffidava la Questura di -OMISSIS- ad emettere il proprio parere.
2. L’Amministrazione non riscontrava la diffida e non concludeva il procedimento, per cui il ricorrente presentava ricorso avverso il silenzio inadempimento dalla medesima serbato.
In particolare, il ricorrente deduceva che: a) l’art. 3, comma 2, d.l. n. 145 del 2024 non giustifica l’inerzia dell’Amministrazione in quanto, pur sospendendo l’efficacia dei nulla osta già rilasciati, impone l’esecuzione delle prescritte verifiche; b) l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS- aveva dichiarato di aver eseguito le necessarie verifiche; c) decorso il termine per la conclusione del procedimento, si configura il silenzio inadempimento dell’Amministrazione.
Il ricorrente chiedeva quindi, previa declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, di accertare l’obbligo della stessa di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di nulla osta per l’assunzione.
3. L’Amministrazione si costituiva ritualmente in giudizio per resistere al ricorso, eccependo che: A) il nulla osta era stato emesso ma, per effetto dell’art. 3 d.l. n. 145 del 2024, ne era stata sospesa l’efficacia, con obbligo di riesame affidato ex lege all’Ispettorato Nazionale del Lavoro; B) pe effetto di tale sospensione legale del procedimento, non è possibile concludere il procedimento occorrendo attendere l’esito delle necessarie verifiche e, quindi, non decorrono i termini di cui all’art. 2 legge n. 241 del 1990.
4. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 2 legge n. 241 del 1990 - dopo avere sancito al comma 1 che “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ” - prevede al comma 2 l’obbligo per l’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine indicato nelle singole disposizioni di legge, stabilendo un termine suppletivo di trenta giorni per l’ipotesi di mancata previsione di un termine ad hoc .
In base al dettato normativo, l’Amministrazione è quindi tenuta (non solo ad avviare, ma anche) a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine normativamente indicato.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 145 del 2024, “ Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma ”.
Il comma 1 del predetto art. 3 sancisce che per le “ domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge ” non trova applicazione l’art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286 del 1998 (che prevede in ogni caso il rilascio del nulla osta decorso il termine di sessanta giorni) per cui “ il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo ” d.lgs. n. 286 del 1998, che a sua volta rinvia all’art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394 del 1999.
Da quanto esposto consegue che lo Sportello Unico per l’Immigrazione è tenuto a verificare (per i nulla osta rilasciati a lavoratori provenienti dai Paesi menzionati nell’art. 3, comma 3, d.l. n. 145 del 2024) se confermare o meno il nulla osta (che in caso affermativo riacquista la propria efficacia).
Tanto chiarito, per lo svolgimento delle operazioni finalizzate alla conferma del nulla osta dev’essere individuato quale termine quello di sessanta giorni indicato dall’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio del nulla osta medesimo, ed il relativo dies a quo dev’essere individuato nell’entrata in vigore del d.l. n. 145 del 2024 (fissato dall’art. 21 del medesimo decreto legge all’11 ottobre 2024), il cui art. 3, comma 2, ha disposto la sospensione dell’efficacia dei nulla osta al lavoro subordinato già rilasciati per il caso in cui non fosse stato già emesso anche il visto di ingresso.
Ciò comporta che, decorso l’indicato termine, è da intendersi perfezionato il silenzio inadempimento.
3. Chiarito ciò, non colgono nel segno le difese esposte dall’Amministrazione resistente.
In primo luogo, l’affermazione secondo cui occorre attendere l’esito delle verifiche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro confligge con l’esigenza (coerente con il principio di legalità e di buon andamento) che l’attività della pubblica amministrazione non possa protrarsi sine die , dovendo essa svolgersi entro un determinato termine. In secondo luogo, la difesa dell’Amministrazione incentrata sulla non decorrenza dei termini di cui all’art. 2 legge n. 241 del 1990, per effetto della sospensione legale del procedimento, non tiene conto del fatto che l’art. 3, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 145 del 2024 riferisce la sospensione ai “ procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto ”, e non al compimento delle verifiche previste dal comma 1 della norma, che anzi ne impone lo svolgimento.
4. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, dev’essere dichiarata l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, cui si deve ordinare di concludere le verifiche di cui sopra e di adottare un atto espresso in ordine al riconoscimento o meno dell’efficacia del nulla osta a suo tempo rilasciato, il tutto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per l’ipotesi di mancata esecuzione di quanto disposto con la presente sentenza entro il predetto termine, il ricorrente potrà richiedere a questo Tribunale la nomina di un commissario ad acta .
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nei sensi e nel termine di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000 (mille/00) oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO ID, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
LO De IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO De IA | LO ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.