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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 584/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all‟esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 584/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall‟avv. , giusta procura in calce all‟atto di citazione Parte_2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
Parte_2
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall‟avv. CP_1 P.IVA_1 Parte_3 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Parte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 6.5.2025, in qualità Parte_1 di legale rappresentante della nei confronti dell‟INPS Controparte_2
per ottenere l‟annullamento dell‟ ordinanza ingiunzione Direzione CP_3 n. OI-002309157notificata in data 7.4.2025, assumendone l‟illegittimità sul rilievo che l‟odierna resistente sarebbe incorsa in decadenza ex art. 14 legge n.
689/1981, prescrizione ex art. 28 legge n. 689/1981, nel merito difetterebbe inoltre l‟elemento soggettivo.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all‟ odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare non coglie nel segno l‟eccezione di decadenza avanzata da parte ricorrente sul rilievo che spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della Amministrazione stessa” (cfr. da ultimo
Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903; Cass. civ., sez. L, 2 aprile 2014, n.
7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n. 14678; nonché, ex plurimis, in tempi più remoti ma in termini ancora condivisibili Cass. civ., sez. L, 2 febbraio 1999,
n. 865).
Orbene – traslando gli esposti princìpi al caso di specie – si evince che Il mancato versamento delle ritenute riguarda i periodi dal 12/2017 al 8/2018.
L‟accertamento del 31.12.2019 è stato notificato in data 24.1.2020 (Cfr. doc. n. 1-2-3 memoria ), mentre l‟ordinanza ingiunzione è stata notificata CP_1
l‟8.4.2025 (Cfr. doc. n. 4 e 5 memoria ). CP_1
Parte opponente ha rivestito la carica di Presidente del CDA della
AINVEST s.r.l. (dichiarata fallita il 25.9.2020) fino al 28.10.2018.
2 Di conseguenza il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo. Occorre infatti tenere in considerazione il fatto che, allorché ci si riferisce alla contestazione ed all‟accertamento che l‟ente dovrebbe tempestivamente effettuare, ciò che rileva non è la mera apprensione del fatto materiale, per così dire, “grezzo”, e genericamente percepito/percepibile dalla PA al momento della trasmissione della relativa documentazione da parte dell‟autore della violazione o della acquisizione aliunde di tale documentazione, bensì un fatto qualificato, il cui inquadramento quale illecito del tipo poi contestato richiede una elaborazione ed
„aggregazione‟ dei dati raccolti al fine di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie da contestare. Dunque, nella vicenda che ci occupa, non possono ritenersi sufficienti i riferimenti temporali che il ricorrente prospetta, riferendosi alle date nelle quali l‟importo dovuto dal contribuente diviene percettibile da parte dell‟Istituto previdenziale.
Inoltre, incombe sulla parte opponente che contesti la legittimità della sanzione l‟onere di allegare e provare le circostanze che rendano incongrue, ingiustificate e colposamente tardive le contestazioni effettuate dall‟Amministrazione. Nel caso che ci occupa, tuttavia, parte ricorrente, al di là della prospettazione del superamento del termine di 90 giorni a decorrere dalle date nelle quali l‟Inps avrebbe avuto percettibilità degli importi omessi, non ha allegato alcuna circostanza dalla quale desumersi la colposa tardività addebitabile all‟ente convenuto o un'incongruità dei tempi impiegati per la contestazione tale da rendere irragionevole e dunque illegittima la sanzione irrogata.
Del pari risulta da respingersi l‟eccezione di prescrizione, in quanto l‟accertamento del 31.12.2019 (riguardante i periodi dal 12/2017 al 8/2018) è stato notificato al ricorrente in data 24.1.2020, laddove l‟ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 8.4.2025, mentre in virtù della sospensione Covid il relativo termine prescrizionale sarebbe elasso in data 19.4.2025.
Passando allo scrutinio del merito, occorre anzitutto rilevare che l‟odierna parte ricorrente (obbligato solidale in quanto legale rappresentante dell'azienda) non contesta specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di
3 cui all‟ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c.
Peraltro l‟illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell‟omissione o della tardività delle ritenute
(Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470; Cass. pen., 18 novembre 2009, n. 2354).
Ne consegue che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l‟illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica (Cass. pen. 16 maggio 2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015,
n. 11353; Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) ovvero abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen. 3 luglio 2014,
n. 31464), o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni (Cass. pen., 17 dicembre 2021, n. 8611; Cass. pen.,
11 agosto 2020, n. 23939).
Pertanto le eccezioni sollevate nel ricorso non hanno rilievo, in quanto la responsabilità è collegata all‟inadempimento per il quale non ha rilievo il profilo soggettivo.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L‟assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore dell‟INPS – delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
4 Sentenza resa all‟esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 08/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all‟esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 584/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall‟avv. , giusta procura in calce all‟atto di citazione Parte_2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
Parte_2
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall‟avv. CP_1 P.IVA_1 Parte_3 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Parte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 6.5.2025, in qualità Parte_1 di legale rappresentante della nei confronti dell‟INPS Controparte_2
per ottenere l‟annullamento dell‟ ordinanza ingiunzione Direzione CP_3 n. OI-002309157notificata in data 7.4.2025, assumendone l‟illegittimità sul rilievo che l‟odierna resistente sarebbe incorsa in decadenza ex art. 14 legge n.
689/1981, prescrizione ex art. 28 legge n. 689/1981, nel merito difetterebbe inoltre l‟elemento soggettivo.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all‟ odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare non coglie nel segno l‟eccezione di decadenza avanzata da parte ricorrente sul rilievo che spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della Amministrazione stessa” (cfr. da ultimo
Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903; Cass. civ., sez. L, 2 aprile 2014, n.
7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n. 14678; nonché, ex plurimis, in tempi più remoti ma in termini ancora condivisibili Cass. civ., sez. L, 2 febbraio 1999,
n. 865).
Orbene – traslando gli esposti princìpi al caso di specie – si evince che Il mancato versamento delle ritenute riguarda i periodi dal 12/2017 al 8/2018.
L‟accertamento del 31.12.2019 è stato notificato in data 24.1.2020 (Cfr. doc. n. 1-2-3 memoria ), mentre l‟ordinanza ingiunzione è stata notificata CP_1
l‟8.4.2025 (Cfr. doc. n. 4 e 5 memoria ). CP_1
Parte opponente ha rivestito la carica di Presidente del CDA della
AINVEST s.r.l. (dichiarata fallita il 25.9.2020) fino al 28.10.2018.
2 Di conseguenza il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo. Occorre infatti tenere in considerazione il fatto che, allorché ci si riferisce alla contestazione ed all‟accertamento che l‟ente dovrebbe tempestivamente effettuare, ciò che rileva non è la mera apprensione del fatto materiale, per così dire, “grezzo”, e genericamente percepito/percepibile dalla PA al momento della trasmissione della relativa documentazione da parte dell‟autore della violazione o della acquisizione aliunde di tale documentazione, bensì un fatto qualificato, il cui inquadramento quale illecito del tipo poi contestato richiede una elaborazione ed
„aggregazione‟ dei dati raccolti al fine di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie da contestare. Dunque, nella vicenda che ci occupa, non possono ritenersi sufficienti i riferimenti temporali che il ricorrente prospetta, riferendosi alle date nelle quali l‟importo dovuto dal contribuente diviene percettibile da parte dell‟Istituto previdenziale.
Inoltre, incombe sulla parte opponente che contesti la legittimità della sanzione l‟onere di allegare e provare le circostanze che rendano incongrue, ingiustificate e colposamente tardive le contestazioni effettuate dall‟Amministrazione. Nel caso che ci occupa, tuttavia, parte ricorrente, al di là della prospettazione del superamento del termine di 90 giorni a decorrere dalle date nelle quali l‟Inps avrebbe avuto percettibilità degli importi omessi, non ha allegato alcuna circostanza dalla quale desumersi la colposa tardività addebitabile all‟ente convenuto o un'incongruità dei tempi impiegati per la contestazione tale da rendere irragionevole e dunque illegittima la sanzione irrogata.
Del pari risulta da respingersi l‟eccezione di prescrizione, in quanto l‟accertamento del 31.12.2019 (riguardante i periodi dal 12/2017 al 8/2018) è stato notificato al ricorrente in data 24.1.2020, laddove l‟ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 8.4.2025, mentre in virtù della sospensione Covid il relativo termine prescrizionale sarebbe elasso in data 19.4.2025.
Passando allo scrutinio del merito, occorre anzitutto rilevare che l‟odierna parte ricorrente (obbligato solidale in quanto legale rappresentante dell'azienda) non contesta specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di
3 cui all‟ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c.
Peraltro l‟illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell‟omissione o della tardività delle ritenute
(Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470; Cass. pen., 18 novembre 2009, n. 2354).
Ne consegue che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l‟illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica (Cass. pen. 16 maggio 2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015,
n. 11353; Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) ovvero abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen. 3 luglio 2014,
n. 31464), o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni (Cass. pen., 17 dicembre 2021, n. 8611; Cass. pen.,
11 agosto 2020, n. 23939).
Pertanto le eccezioni sollevate nel ricorso non hanno rilievo, in quanto la responsabilità è collegata all‟inadempimento per il quale non ha rilievo il profilo soggettivo.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L‟assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore dell‟INPS – delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
4 Sentenza resa all‟esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 08/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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