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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela
Fachile, nella causa iscritta al n.7926/2024 R.G.L promossa
D A
(C.F. ) nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Davì, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14 - 00142, C.F. e p. Controparte_1
I.V.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Scaglione, per mandato in atti;
P.IVA_1
Resistente e nei confronti della Controparte_2
(C.F.
[...]
) in persona del legale rappresentante “pro tempore” domiciliato presso l'avvocatura distrettuale P.IVA_2
dello stato.
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 26.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della
[...]
, Controparte_2
-Dichiara prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29620100073213366000; - Annulla parzialmente la comunicazione preventiva di ipoteca n. 676202400000753000, disponendo la riduzione della somma in essa contemplata limitatamente ai crediti portati dalla suddetta cartella di pagamento;
- Condanna l' a rifondere parte ricorrente delle spese del giudizio, che Controparte_1
liquida complessivamente in €.900,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv Salvatore Davì, dichiaratosi antistatario;
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e la - Assessorato regionale della Controparte_2
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2024, proponeva opposizione avverso la comunicazione Parte_1
preventiva di ipoteca n. 676202400000753000, notificata il 17 aprile 2024, nella parte relativa alla cartella esattoriale n.2962010007 3213366000 dell'importo di € 1.942,82 avente ad oggetto “Sanz. amm. l.689/81
(Assessorato regionale del Lavoro - ipl) bilancio regione Sicilia” del 2008.
A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica della cartella di pagamento e la prescrizione dei crediti ad essa sottesi per decorrenza del termine quinquennale, sia nel caso di mancata notificazione della cartella sia, in caso di prova della stessa, nel periodo successivo alle medesima.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito: “ ritenga e dichiari che l'obbligazione fatta valere con la
cartella n.29620100073213366000 si è estinta perché si è prescritto, ai sensi di legge, il diritto a riscuoterne
il corrispettivo pari ad € 1.942,82; ritenga e dichiari la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca
n.29676202400000753000 per la parte relativa alla suddetta cartella;
condanni l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento delle spese e del
[...]
compenso del giudizio, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, e CPA, da distrarsi, ex art.
93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato, il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere
percepito compensi “.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente CP_1
l'incompetenza funzionale del Giudice Adito atteso che con la cartella impugnata veniva richiesto il pagamento di sanzioni amministrative ex art. 689/81, emesse dall' e dunque di Controparte_2
competenza Tribunale civile di Palermo, eccepiva altresì l'erroneità del rito azionato, l'inammissibilità
dell'opposizione in merito ai presunti vizi di notifica stante il decorso del termine perentorio (gg. 20) ex art. 617 co. 2 c.p.c; la carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art.100 c.p.c.; nel merito, contestava l'eccepita prescrizione dei crediti stante la rituale notifica della cartella impugnata e di successivi atti interruttivi quali il preavviso di fermo n. 29680201200010582000, il preavviso di fermo n. 29680201600002620000 e l'AVI
29620229016478688000.
La , benché Controparte_2 CP_1 Controparte_2
ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna istruttoria all'esito dell'udienza del 26.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice adito.
Questo Giudice infatti ritiene la propria competenza, tenuto conto che trattandosi di sanzione amministrativa
Legge 689/81, emessa dall'Assessorato regionale del Lavoro – ipl, alla luce della prospettazione di parte ricorrente secondo cui la cartella esattoriale di pagamento non gli è stata mai notificata e del silenzio dell'Ente
creditore rimasto contumace, non ha addotto alcuna prova che si tratti di sanzione amministrativa CP_1
avente ad oggetto un rapporto diverso da quelli indicati dagli artt. 409, 442 c.p.c. o dall'art. 35 legge 689/1981,
e quindi di competenza del Tribunale ordinario civile.
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire non è possibile, infatti,
dubitare circa l'interesse del ricorrente (sulla base dell'estratto di ruolo in possesso del resistente) ad accertare l'insussistenza del credito giacché ha dedotto d'aver ritualmente effettuato la notifica inerenti all'atto CP_1
oggetto della presente opposizione e di ritenere non prescritti i crediti in essa portati.
Parimenti va disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 617 c.p.c., formulata dalla parte resistente, ravvisandosi nella odierna opposizione per mancata notifica dell'atto presupposto, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non essendo legata a vizio di forma proprio dell'atto impugnato e, per questo sottratta al termine perentorio di cui all'art. 617 C.p.c.,
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo la mancata notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, venendo al merito del giudizio, al fine di apprezzare l'eccepita prescrizione del credito, occorre preliminarmente esaminare la regolarità della notifica cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dall' , la cartella di Controparte_1
pagamento risulta notificata a mani del nipote del ricorrente, a cui ha fatto seguito la raccomandata informativa.
Orbene con ordinanza n. 17235 del 02/07/2018, alla quale si ritiene di aderire, la Corte di cassazione ha confermato l'orientamento in base al quale la notifica degli atti dell effettuata a Controparte_3
soggetto diverso del destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis Dpr. n. 600/1973, precisando:
"questa Corte ha di recente ricordato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nel caso la notifica venga eseguita
dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere
dal consegnatario l'atto o l'avviso) ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto
prevedendo ancora alla lett. b) bis che, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso
il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso
- cfr. Cass. n. 2868/2017" (...). Nella medesima circostanza si è aggiunto che il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata (...) Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata
informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (…...
Nella specie il procedimento notificatorio non può ritenersi ritualmente perfezionato atteso che la l'invio della raccomandata informativa è avvenuta come risulta dalla distinta di postalizzazione agli atti,a mezzo soggetto diverso da e, segnatamente, del , è infatti per costante giurisprudenza CP_4 Controparte_5
“nulla, non inesistente, la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza
relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il
regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario,
eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della
controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della
data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore,
perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. Sez. Unite, 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453, punto 3.8) La Cassazione ha poi ha in modo cristallino riepilogato il punto della situazione precisando: «[..] va rilevato
che Il D. Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare
"regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un
servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle
CP_ procedure amministrative e giudiziarie".
2.3 Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la n. 2008/6/CE,
recepita con D. Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D. Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, stabilendo che "Per
esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi
inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le
notificazioni a mezzo posta di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201".
2.4 L'evoluzione normativa della
materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente
abrogato il D. Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società
quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e Controparte_7
comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni
delle violazioni al codice della strada ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. 2.5 La liberalizzazione
del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della L. n. 124
del 2017» (. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord. del 7/02/2022 n. 3740).
Alla luce del superiore orientamento, la notifica della cartella avvenuta in data 4 febbraio 2011, non può
ritenersi validamente perfezionata perché effettuata prima del 10/9/2017 conseguentemente l'eccezione di prescrizione in ordine ad essa risulti fondata.
Va infatti rilevata l'inidoneità della notifica del preavviso di fermo n. 29680201200010582000, notificato da per compiuta giacenza il 22/11/2012 ad interrompere il decorso del termine quinquennale di CP_1
prescrizione atteso che in atti è presente solo la racc. a.r. e l'avviso di ricevimento della notifica e non l'atto di
Preavviso di Fermo di modo che non vi è prova che la suddetta racc. a.r. sia riferibile ai crediti per i quali oggi
è causa.
Ne deriva che i crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, afferendo a sanzione amministrativa del
2008, risultano già prescritti alla data di notifica del preavviso di fermo n. 29680201600002620000, notificato da il 3/10/2016, dell'AVI 29620229016478688000 notificato il 14/10/2022 e della comunicazione CP_1
preventiva di ipoteca impugnata. Va infine osservato che la prescrizione risulta intervenuta prima delle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi alla attività degli enti impositori a causa della emergenza sanitaria Covid.
Dalle suesposte considerazioni consegue che assorbita ogni altra questione il ricorso va accolto dichiarando prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 2962010007 3213366000 e conseguentemente annullando, in parte qua, la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, disponendo la riduzione della somma in essa contemplata limitatamente ai crediti previdenziali portati dalla suddetta cartella.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale della ed Controparte_2
all'esclusiva responsabilità della per l'intervenuta prescrizione dei crediti Controparte_1
oggetto di causa, per compensare integralmente le spese di lite tra la prima e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 13.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela
Fachile, nella causa iscritta al n.7926/2024 R.G.L promossa
D A
(C.F. ) nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Davì, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14 - 00142, C.F. e p. Controparte_1
I.V.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Scaglione, per mandato in atti;
P.IVA_1
Resistente e nei confronti della Controparte_2
(C.F.
[...]
) in persona del legale rappresentante “pro tempore” domiciliato presso l'avvocatura distrettuale P.IVA_2
dello stato.
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 26.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della
[...]
, Controparte_2
-Dichiara prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29620100073213366000; - Annulla parzialmente la comunicazione preventiva di ipoteca n. 676202400000753000, disponendo la riduzione della somma in essa contemplata limitatamente ai crediti portati dalla suddetta cartella di pagamento;
- Condanna l' a rifondere parte ricorrente delle spese del giudizio, che Controparte_1
liquida complessivamente in €.900,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv Salvatore Davì, dichiaratosi antistatario;
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e la - Assessorato regionale della Controparte_2
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2024, proponeva opposizione avverso la comunicazione Parte_1
preventiva di ipoteca n. 676202400000753000, notificata il 17 aprile 2024, nella parte relativa alla cartella esattoriale n.2962010007 3213366000 dell'importo di € 1.942,82 avente ad oggetto “Sanz. amm. l.689/81
(Assessorato regionale del Lavoro - ipl) bilancio regione Sicilia” del 2008.
A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica della cartella di pagamento e la prescrizione dei crediti ad essa sottesi per decorrenza del termine quinquennale, sia nel caso di mancata notificazione della cartella sia, in caso di prova della stessa, nel periodo successivo alle medesima.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito: “ ritenga e dichiari che l'obbligazione fatta valere con la
cartella n.29620100073213366000 si è estinta perché si è prescritto, ai sensi di legge, il diritto a riscuoterne
il corrispettivo pari ad € 1.942,82; ritenga e dichiari la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca
n.29676202400000753000 per la parte relativa alla suddetta cartella;
condanni l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento delle spese e del
[...]
compenso del giudizio, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, e CPA, da distrarsi, ex art.
93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato, il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere
percepito compensi “.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente CP_1
l'incompetenza funzionale del Giudice Adito atteso che con la cartella impugnata veniva richiesto il pagamento di sanzioni amministrative ex art. 689/81, emesse dall' e dunque di Controparte_2
competenza Tribunale civile di Palermo, eccepiva altresì l'erroneità del rito azionato, l'inammissibilità
dell'opposizione in merito ai presunti vizi di notifica stante il decorso del termine perentorio (gg. 20) ex art. 617 co. 2 c.p.c; la carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art.100 c.p.c.; nel merito, contestava l'eccepita prescrizione dei crediti stante la rituale notifica della cartella impugnata e di successivi atti interruttivi quali il preavviso di fermo n. 29680201200010582000, il preavviso di fermo n. 29680201600002620000 e l'AVI
29620229016478688000.
La , benché Controparte_2 CP_1 Controparte_2
ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna istruttoria all'esito dell'udienza del 26.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice adito.
Questo Giudice infatti ritiene la propria competenza, tenuto conto che trattandosi di sanzione amministrativa
Legge 689/81, emessa dall'Assessorato regionale del Lavoro – ipl, alla luce della prospettazione di parte ricorrente secondo cui la cartella esattoriale di pagamento non gli è stata mai notificata e del silenzio dell'Ente
creditore rimasto contumace, non ha addotto alcuna prova che si tratti di sanzione amministrativa CP_1
avente ad oggetto un rapporto diverso da quelli indicati dagli artt. 409, 442 c.p.c. o dall'art. 35 legge 689/1981,
e quindi di competenza del Tribunale ordinario civile.
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire non è possibile, infatti,
dubitare circa l'interesse del ricorrente (sulla base dell'estratto di ruolo in possesso del resistente) ad accertare l'insussistenza del credito giacché ha dedotto d'aver ritualmente effettuato la notifica inerenti all'atto CP_1
oggetto della presente opposizione e di ritenere non prescritti i crediti in essa portati.
Parimenti va disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 617 c.p.c., formulata dalla parte resistente, ravvisandosi nella odierna opposizione per mancata notifica dell'atto presupposto, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non essendo legata a vizio di forma proprio dell'atto impugnato e, per questo sottratta al termine perentorio di cui all'art. 617 C.p.c.,
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo la mancata notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, venendo al merito del giudizio, al fine di apprezzare l'eccepita prescrizione del credito, occorre preliminarmente esaminare la regolarità della notifica cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dall' , la cartella di Controparte_1
pagamento risulta notificata a mani del nipote del ricorrente, a cui ha fatto seguito la raccomandata informativa.
Orbene con ordinanza n. 17235 del 02/07/2018, alla quale si ritiene di aderire, la Corte di cassazione ha confermato l'orientamento in base al quale la notifica degli atti dell effettuata a Controparte_3
soggetto diverso del destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis Dpr. n. 600/1973, precisando:
"questa Corte ha di recente ricordato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nel caso la notifica venga eseguita
dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere
dal consegnatario l'atto o l'avviso) ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto
prevedendo ancora alla lett. b) bis che, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso
il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso
- cfr. Cass. n. 2868/2017" (...). Nella medesima circostanza si è aggiunto che il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata (...) Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata
informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (…...
Nella specie il procedimento notificatorio non può ritenersi ritualmente perfezionato atteso che la l'invio della raccomandata informativa è avvenuta come risulta dalla distinta di postalizzazione agli atti,a mezzo soggetto diverso da e, segnatamente, del , è infatti per costante giurisprudenza CP_4 Controparte_5
“nulla, non inesistente, la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza
relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il
regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario,
eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della
controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della
data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore,
perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. Sez. Unite, 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453, punto 3.8) La Cassazione ha poi ha in modo cristallino riepilogato il punto della situazione precisando: «[..] va rilevato
che Il D. Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare
"regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un
servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle
CP_ procedure amministrative e giudiziarie".
2.3 Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la n. 2008/6/CE,
recepita con D. Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D. Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, stabilendo che "Per
esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi
inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le
notificazioni a mezzo posta di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201".
2.4 L'evoluzione normativa della
materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente
abrogato il D. Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società
quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e Controparte_7
comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni
delle violazioni al codice della strada ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. 2.5 La liberalizzazione
del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della L. n. 124
del 2017» (. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord. del 7/02/2022 n. 3740).
Alla luce del superiore orientamento, la notifica della cartella avvenuta in data 4 febbraio 2011, non può
ritenersi validamente perfezionata perché effettuata prima del 10/9/2017 conseguentemente l'eccezione di prescrizione in ordine ad essa risulti fondata.
Va infatti rilevata l'inidoneità della notifica del preavviso di fermo n. 29680201200010582000, notificato da per compiuta giacenza il 22/11/2012 ad interrompere il decorso del termine quinquennale di CP_1
prescrizione atteso che in atti è presente solo la racc. a.r. e l'avviso di ricevimento della notifica e non l'atto di
Preavviso di Fermo di modo che non vi è prova che la suddetta racc. a.r. sia riferibile ai crediti per i quali oggi
è causa.
Ne deriva che i crediti sottesi alla cartella di pagamento in oggetto, afferendo a sanzione amministrativa del
2008, risultano già prescritti alla data di notifica del preavviso di fermo n. 29680201600002620000, notificato da il 3/10/2016, dell'AVI 29620229016478688000 notificato il 14/10/2022 e della comunicazione CP_1
preventiva di ipoteca impugnata. Va infine osservato che la prescrizione risulta intervenuta prima delle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi alla attività degli enti impositori a causa della emergenza sanitaria Covid.
Dalle suesposte considerazioni consegue che assorbita ogni altra questione il ricorso va accolto dichiarando prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 2962010007 3213366000 e conseguentemente annullando, in parte qua, la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, disponendo la riduzione della somma in essa contemplata limitatamente ai crediti previdenziali portati dalla suddetta cartella.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale della ed Controparte_2
all'esclusiva responsabilità della per l'intervenuta prescrizione dei crediti Controparte_1
oggetto di causa, per compensare integralmente le spese di lite tra la prima e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 13.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile