Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 07/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07151/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7151 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Lo Verso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bagheria, corso Butera 53;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. M_D E24094 REG2021 0050488 del 15 giugno 2021, notificato al ricorrente il 17 giugno 2021, con il quale è stata pianificata la 1^ assegnazione dei neo-graduati – 2^ immissione 2013 in rafferma;
- del provvedimento prot. n. M_D E24094 REG 2021 0051011 del 16 giugno 2021, notificato al rincorrente il 17 giugno 2021, con il quale è stata pianificata la 1^ assegnazione dei neo-graduati – 2^ immissione 2013 in rafferma (integrazione);
- di ogni altro atto connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L'odierno ricorrente è un -OMISSIS- in servizio presso l'Esercito Italiano al momento della proposizione del ricorso assegnato alla caserma militare di -OMISSIS-.
In data 20/11/2020 presentava istanza nella quale andavano indicati i luoghi di gradimento dell'impiego, suddivisi per regioni di assegnazione. Queste le scelte indicate dal ricorrente: 1^ desiderata regione -OMISSIS-; 2^ desiderata regione Basilicata; 3^ desiderata regione -OMISSIS-; 4^ desiderata regione Lazio. La medesima scelta veniva effettuata dagli altri militari in servizio. Il Ministero della Difesa redigeva, sulla base dei titoli, delle condizioni personali e familiari dei richiedenti la graduatoria per procedere alla successiva assegnazione dei militari, tenendo conto delle desiderate assegnazioni indicate dai vari candidati. Il ricorrente riferisce nel ricorso che si posizionava al-OMISSIS- posto della graduatoria. Sulla base di detta graduatoria e delle richieste degli istanti, si dice nel ricorso, dovevano essere formulate le assegnazioni da parte del comando Militare.
Con i provvedimenti impugnati e notificati il 17/06/21, veniva disposto il trasferimento del ricorrente presso la caserma di -OMISSIS-.
Tali provvedimenti paiono ingiusti al ricorrente, che propone, quindi, mediante il presente mezzo di gravame, i seguenti motivi di ricorso:
a) Eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione di legge.
Si dice che se da un lato è vero che le indicazioni delle assegnazioni desiderate non erano strettamente vincolanti per il Comando Militare, dall'altro è altrettanto vero che il criterio di assegnazione di un militare presso un comando ed una diversa regione d'Italia, dovrebbe sempre essere agganciato a criteri oggettivi, pena il ricorso all'arbitrio nelle scelte dell'amministrazione.
Si lamenta che il ricorrente pur essendo posizionato al posto n. -OMISSIS- della graduatoria è stato assegnato presso la caserma di -OMISSIS-, mentre un collega (qui controinteressato) collocato al posto n. -OMISSIS- è stato mantenuto presso la caserma di -OMISSIS-.
L'odierno ricorrente deduce, quindi, violazione dell'art. 976 c. 1 del D.lgs. 66/2010 che vincolerebbe l'amministrazione a tener conto nell'assegnazione delle sedi, secondo i criteri relativi alle esigenze di organico e di servizio, alla graduatoria di merito, nonché all'ordine di preferenza espresso.
L'amministrazione nell'effettuare la diversa assegnazione impugnata si sarebbe discostata da tali criteri oggettivi ed avrebbe arbitrariamente trascurato la posizione del ricorrente, nonché le preferenze da esso espresse, senza offrire un adeguato supporto motivazionale teso a giustificare le determinazioni sulla base di esigenze di servizio e di organico.
Il ricorrente lamenta di non aver ottenuto l'assegnazione presso la sede indicata in via prioritaria (regione -OMISSIS-), né in alcuna delle altre sedi indicate in via sussidiaria, ottenendo, invece, l'assegnazione presso una sede regionale non indicata. Tale assegnazione sarebbe arbitraria e non avrebbe tenuto conto delle esigenze, anche familiari, rappresentate.
b) L'eccesso di potere renderebbe l'atto gravato illegittimo anche sotto altro profilo connesso al precedente. L'assegnazione, si afferma, doveva essere effettuata sulla base di una selezione che è culminata nella formazione di una graduatoria di merito che risponde ai principi concorsuali, che dovrebbero improntare l'intera area del pubblico impiego a garanzia dell'imparzialità e della parità del trattamento, esigenze costituzionali che in assenza di ragioni specifiche dovevano determinare il successivo provvedimento per determinare l'assegnazione alla prima sede desiderata. Anche i provvedimenti di assegnazione della sede di servizio per militari dovrebbero, infatti, essere ispirati e conformi, si afferma, all'art. 97 della Costituzione, mentre il provvedimento di assegnazione sarebbe disancorato da tale principio.
c) Eccesso di potere per errata valutazione delle qualifiche.
Si evidenzia che il provvedimento di assegnazione del 15/06/2021 indicherebbe in modo errato la qualifica polifunzionale del ricorrente laddove quest'ultimo viene indicato semplicemente come fuciliere, ancorché il ricorrente abbia la qualifica di pilota di mezzi blindati.
Il controinteressato sarebbe, si dice, indicato con la qualifica di falegname, mentre non avrebbe ancora frequentato il relativo corso di specializzazione. Non vi sarebbe, si deduce, alcun motivo per preferire il controinteressato al ricorrente nell’assegnazione nella regione -OMISSIS-.
Si è costituita per resistere l’Amministrazione della Difesa, difendendosi con documenti e memorie.
Il ricorso era assistito da istanza cautelare, rigettata con ordinanza n. -OMISSIS-.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 dicembre 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il mezzo di gravame va rigettato in quanto infondato.
I motivi di ricorso possono essere congiuntamente affrontati, data la loro connessione e univocità nell’evidenziare l’illegittimità della decisione della p.a. nella destinazione di servizio, in quanto non aderente e conseguente all’ordine di graduatoria in essere.
Va sul punto richiamato quanto dalla giurisprudenza in simili casi affermato, secondo cui “ il provvedimento di prima assegnazione si configura come un trasferimento d’autorità, riconducibile secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale … alla categoria degli ordini militari di cui all’art. 1349 del D.Lgs. n. 66/2010, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto (cfr. Cons. St., sent. nn. 103/2016, 1029/2016, 1276/2016, 1909/2016 e 239/2018). L’istituto della prima assegnazione è disciplinato dall’art. 976 cod.ord.mil. secondo cui “(…) al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d’impiego di ciascuna FF.AA., tenuto conto dell’ordine della graduatoria di merito (…)”. Lo Stato Maggiore dell’Esercito, con provvedimento del 16 luglio 2014, ha diramato una scheda contenente le linee d’azione perseguite dalla F.A. per l’impiego in prima assegnazione dei Graduati e Militari di truppa e, nella pianificazione di cui è causa, ha agito in conformità a queste ultime. Ivi si legge che i VSP sono assegnati ovvero confermati in servizio prevalentemente presso gli Enti e i Reparti delle Forze Operative Terrestri, tenendo conto in primo luogo delle prioritarie esigenze organico-funzionali in atto (con specifico riferimento agli incarichi posseduti e alle carenze presso le unità), in secondo luogo della graduatoria concorsuale, limitatamente ai volontari inclusi nel primo 5% degli immessi nel ruolo (come risultante dai relativi decreti della Direzione Generale per il Personale Militare – fatta eccezione per quelli afferenti ai “recuperi”) e infine, ove possibile, dei gradimenti espressi dagli interessati, in particolare di quelli con prole, all’atto della diramazione di ciascun decreto (preferenze espresse nei termini di regione di destinazione, nel numero massimo di 3 e/o dell’eventuale gradimento ad essere assegnati nell’ambito delle specialità paracadutisti, alpini, alpini-paracadutisti, lagunari); in linea di massima, il personale in argomento viene trasferito nell’ambito dei Reparti della stessa arma/specialità in funzione nel profilo/incarico rivestito e delle menzionate preminenti esigenze organico-funzionali da soddisfare ” (C.d.S., sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1995), (Consiglio di Stato, sez. II, 17 ottobre 2022, n. 8797).
Come evidenziato nel documento depositato il 4 settembre 2021 dalla resistente Amministrazione, il ricorrente non rientra nel suddetto primo 5% degli immessi nel ruolo (né questi ha dedotto tale graduazione), mentre è stata data preferenza alle esigenze del militare interessato già con prole a carico nell’ottenimento della sede gradita Ad eccezione del militare con prole ridetto, tutti gli altri militari provenienti dal -OMISSIS- in -OMISSIS- non aventi prole, alla pari del ricorrente, sono stati assegnati al -OMISSIS- in -OMISSIS- (con l’incarico di “-OMISSIS-”).
Inoltre, risulta che veniva proposta al ricorrente la sede di -OMISSIS- per un eventuale trasferimento a domanda, in considerazione del fatto che il ricorrente aveva indicato l’-OMISSIS- tra le regioni di proprio gradimento.
Deve infine rilevarsi che la (dopo circa due anni rispetto all’atto gravato) sopraggiunta condizione di genitore con prole da parte del ricorrente, non inficiando l’atto gravato, potrebbe al più rilevare pro futuro , come sembra abbia rilevato, considerato il trasferimento presso la caserma di -OMISSIS- seppur disposto, come dedotto dal ricorrente, in via temporanea.
In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso va respinto.
Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.