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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
1. Controparte_1
2. AV NR RI
3. NR ER CP_1
4. Controparte_2
5. ngelo Per_2 CP_1
6. Controparte_3
7. Ana CP_4
8. CP_5
9. CP_6
10. RC AL RI
11. Ema_1 Controparte_7
12. Controparte_8
13. LE RI Per_3
14. Email_2 Controparte_9
15. UB RI IS
16. Email_3 CP_10
17. Controparte_11
18. Controparte_12
19. Parte_1 difesi dall'avvocato Giovanni De Micco Padula ricorrenti nei confronti di
Controparte_13 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza 1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_4 nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “ nasce a Montodine (CR) Persona_4 il 14/11/1868 da e (doc. 2); nel 1893 sposa Persona_5 Persona_6 Per_7
e successivamente decede (doc. 3). Dall'unione tra e
[...] Persona_4 Per_7
in data 12/06/1908 nasce (doc. 4), che il 12/01/1935 sposa
[...] Persona_8
e successivamente decede (doc. 5). Dall'unione tra Persona_9 Per_4 Persona_8
e in data 20/07/1947 nasce (doc. 6) che il 21/03/1981 Persona_9 Persona_10 sposa (doc. 7) e dall'unione tra loro: in data 15/02/1986 nasce Persona_11 [...]
(doc. 8) che il 26/09/2015 sposa (doc. 9) e dall'unione tra loro: Persona_12 Persona_13 il 24/07/2018 nasce (doc. 10); in data 12/03/1936 nasce Persona_14 Persona_15
(doc. 11) che il 20/02/1960 sposa (doc. 12) e dall'unione tra loro: in data Controparte_14
25/09/1960 nasce (doc. 13), che il 17/12/992 sposa Persona_16 Persona_17
(doc. 14); in data 09/09/1961 nasce (doc. 15) che il
[...] Persona_18
25/07/1984 sposa (doc. 16) da cui successivamente divorzia e dalla loro unione: Persona_19
Per_2 il 22/10/1990 nasce (doc. 17), che il 08/11/2019 sposa da Controparte_11 CP_15
(doc. 18); in data 19/12/1962 nasce (doc. 19) che il 15/05/1993 sposa
[...] Persona_21
(doc. 20) e dalla loro unione: il 30/10/1996 nasce Persona_22 Parte_1
(doc. 21), in data 29/03/1965 nasce (doc. 22) e dall'unione tra questa e Persona_23
: il 03/07/1993 nasce (docc. 23 e 24) che il Persona_24 Controparte_12
07/10/2016 sposa (doc. 25) da cui successivamente divorzia (doc. Persona_25
26); in data 12/10/1968 nasce (doc. 27), gemella di che il 27/09/2008 Persona_26 Per_27 sposa (doc. 28) da cui successivamente divorzia (docc. 29 e 30) e dalla Persona_28 loro unione: il 25/03/2009 nasce (doc. 31); in data 12/10/1968 nasce Persona_29
(doc. 32), gemello di , che il 30/09/1989 sposa Persona_30 Per_26 Persona_31
(doc. 33) e dalla loro unione il 16/03/1990 nasce (doc. 34); il 30/05/1992 Persona_32 nasce (doc. 35); in data 21/03/1972 nasce (doc. 36), che il CP_6 Controparte_3
12/11/2010 sposa (doc. 37) e dalla loro unione o il 17/08/2011 nasce Controparte_16 [...]
(doc. 38); il 28/04/2015 nasce (doc. 39); in data 30/06/1974 nasce Persona_33 CP_5
(doc. 40), che il 03/03/2000 sposa (doc. 41) e dalla Controparte_1 Controparte_17 loro unione l'11/08/2003 nasce (doc. 42); il 08/12/2009 nasce Persona_34
(doc. 43); in data 22/06/1977 nasce (doc. 44), Persona_35 Controparte_2 che il 19/06/2015 sposa (doc. 45) e dalla loro unione il 06/01/2020 nasce Controparte_18
(doc. 46)”. Persona_36 Il non si è costituito in giudizio dopo la regolare notificazione degli atti. Controparte_13
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con la nota conclusiva parte ricorrente ha precisato che la data di nascita corretta di CP_1
è 30.7.1974”.
[...]
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. 2 Persona_4 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 1 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente abbia dato causa all'affare.
La compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia di parte resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_13 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 11.12.2025
Il giudice
ST BO