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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA,
Sezione Fallimentare
in persona del Giudice Unico dott. Enrico Vernizzi in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da nata a Parte_1
Gagliano del Capo (LE) il 6 ottobre 1978 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MATTEO TOLASI ) C.F._1
elettivamente domiciliata in Lodi, Via Legnano 18 presso lo studio del difensore;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
rilevato che con ricorso ex art. 67 CCII ha proposto ai creditori un piano di Parte_1
ristrutturazione dei debiti;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Parma;
la debitrice è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lett. c), ed è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, avendo contratto i propri debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
la debitrice non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
il ST nominato dall'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. IV CCII;
la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCI) e 67 co. II CCII, vale a dire:
a) dell'individuazione di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) dell'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni o da dichiarazione di assenza dei suddetti atti;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal ST che contiene: 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
nella relazione depositata ex art.70 comma VI CCII risulta che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori , né proposte di modifica del piano;
il piano:
- indica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- a fronte di un passivo pari ad € 158.535 ( di cui € 8250,00 in prededuzione, € 147.744 in privilegio ed € 2,542. in chirografo ) il piano prevede:
I il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 – bis;
II il pagamento parziale nella misura del 25% del creditore privilegiato ipotecario, ossia entro 60 giorni dall'omologa; Parte_2
III il pagamento integrale degli altri creditori privilegiati, ossia Controparte_1
e entro 24 mesi dall'omologa; Controparte_2
IV il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura dell' 1% entro 24 mesi dall'omologa; la provvista è ricavata dalla quota di competenza della ricorrente ( 50%) del ricavato della vendita, avvenuta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Parma,
R.G.Es. 68/2022 ( € 44.607), dell'immobile in comproprietà con l'ex coniuge e dall'apporto di una quota di reddito € 2.520 ( quattro rate semestrali dell'importo di € 630 ciascuna, in concomitanza con l'incasso della XIII e XVI mensilità dello stipendio) per complessivi € 47.127;
considerato che : ex art. 70 comma VII CCII il giudice, omologa il piano una volta che ne abbia verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità e si stata risolta ogni contestazione;
le osservazioni formulate da AN risultano Controparte_3
accolte dal ST nelle integrazioni depositate unitamente alla relazione ex art 70 comma
VI CCII;
ritenuto che: sussistano le condizioni di fattibilità ed ammissibilità; il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il ST, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal ST (professionista facenti funzioni di
OCC) e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e
18 d.m. 202/2014 ( “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
P.Q.M.
visto l'art 70 comma VII CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da nata a [...] Parte_1
del Capo (LE) il 6 ottobre 1978 e residente a [...],
AVVERTE che la ricorrente è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato ex art. 71 co. I CCII,
AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma I (cfr. art. 71 co. III CCII);
MANDA al ST di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma I CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
DISPONE CHE
- alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvedano i debitori tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del ST, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
-. ogni sei mesi, a partire dal 30 giugno 2025 , il ST riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione; - il ST, terminata l'esecuzione del piano, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura del ST, nel sito internet del Tribunale
o del Ministero della Giustizia entro due giorni;
ORDINA al ST di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore/debitrice svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
DISPONE che il ST, entro due giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC, al ST ed all'istante;
DICHIARA chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. VII CCII).
Parma, 31 marzo 2025
Il Giudice
Enrico Vernizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA,
Sezione Fallimentare
in persona del Giudice Unico dott. Enrico Vernizzi in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da nata a Parte_1
Gagliano del Capo (LE) il 6 ottobre 1978 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MATTEO TOLASI ) C.F._1
elettivamente domiciliata in Lodi, Via Legnano 18 presso lo studio del difensore;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
rilevato che con ricorso ex art. 67 CCII ha proposto ai creditori un piano di Parte_1
ristrutturazione dei debiti;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Parma;
la debitrice è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lett. c), ed è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, avendo contratto i propri debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
la debitrice non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
il ST nominato dall'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. IV CCII;
la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCI) e 67 co. II CCII, vale a dire:
a) dell'individuazione di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) dell'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni o da dichiarazione di assenza dei suddetti atti;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal ST che contiene: 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
nella relazione depositata ex art.70 comma VI CCII risulta che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori , né proposte di modifica del piano;
il piano:
- indica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- a fronte di un passivo pari ad € 158.535 ( di cui € 8250,00 in prededuzione, € 147.744 in privilegio ed € 2,542. in chirografo ) il piano prevede:
I il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 – bis;
II il pagamento parziale nella misura del 25% del creditore privilegiato ipotecario, ossia entro 60 giorni dall'omologa; Parte_2
III il pagamento integrale degli altri creditori privilegiati, ossia Controparte_1
e entro 24 mesi dall'omologa; Controparte_2
IV il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura dell' 1% entro 24 mesi dall'omologa; la provvista è ricavata dalla quota di competenza della ricorrente ( 50%) del ricavato della vendita, avvenuta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Parma,
R.G.Es. 68/2022 ( € 44.607), dell'immobile in comproprietà con l'ex coniuge e dall'apporto di una quota di reddito € 2.520 ( quattro rate semestrali dell'importo di € 630 ciascuna, in concomitanza con l'incasso della XIII e XVI mensilità dello stipendio) per complessivi € 47.127;
considerato che : ex art. 70 comma VII CCII il giudice, omologa il piano una volta che ne abbia verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità e si stata risolta ogni contestazione;
le osservazioni formulate da AN risultano Controparte_3
accolte dal ST nelle integrazioni depositate unitamente alla relazione ex art 70 comma
VI CCII;
ritenuto che: sussistano le condizioni di fattibilità ed ammissibilità; il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il ST, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal ST (professionista facenti funzioni di
OCC) e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e
18 d.m. 202/2014 ( “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
P.Q.M.
visto l'art 70 comma VII CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da nata a [...] Parte_1
del Capo (LE) il 6 ottobre 1978 e residente a [...],
AVVERTE che la ricorrente è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato ex art. 71 co. I CCII,
AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma I (cfr. art. 71 co. III CCII);
MANDA al ST di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma I CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
DISPONE CHE
- alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvedano i debitori tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del ST, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
-. ogni sei mesi, a partire dal 30 giugno 2025 , il ST riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione; - il ST, terminata l'esecuzione del piano, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura del ST, nel sito internet del Tribunale
o del Ministero della Giustizia entro due giorni;
ORDINA al ST di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore/debitrice svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
DISPONE che il ST, entro due giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC, al ST ed all'istante;
DICHIARA chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. VII CCII).
Parma, 31 marzo 2025
Il Giudice
Enrico Vernizzi