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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
Cecilia TE Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7545/2024, introdotta da Pt_1
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE, 02/11/1983), con il patrocinio
[...] dell'avv. GIULIA SARNARI;
E Controparte_1
(MESAGNE (BR), 06/05/1984), con il patrocinio dell'avv.
[...]
; Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Pt_1 Controparte_1
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 30/01/2013 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) La figlia minore è affidata in maniera condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori per cui tutte le scelte che riguardano l'indirizzo religioso, 2
la salute, l'istruzione, e, in generale, il progetto educativo della figlia, devono essere prese di comune accordo con esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale, che sarà invece disgiunto solo per le questioni di ordinaria amministrazione.
2) La residenza principale e anche anagrafica della bambina è presso la madre in Roma, Via Bartolomeo Diaz n.18 int.19, abitazione di proprietà della moglie e che viene assegnata a quest'ultima con tutto quanto in essa contenuto;
il marito se ne allontanerà asportando indumenti ed effetti personali entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà previo accordo con la madre e comunque secondo il seguente regime:
a) A fine settimana alternati dal venerdì alle 16:00 o comunque dall'uscita della scuola, sino al lunedì quando la riporterà a scuola o a casa della madre entro le 10:00 se non c'è la scuola.
b) Nella settimana in cui la bambina trascorre il fine settimana con il padre,
dal martedì dall'uscita di scuola o dalla casa della madre alle ore 16:00, sino alla mattina seguente quando la riporterà a scuola o a casa della madre entro le 10:00 se non c'è la scuola;
mentre nella settimana in cui trascorre il fine settimana con la madre, dal martedì dall'uscita di scuola o dalla casa della madre alle ore 16:00, sino alla mattina del giovedì, quando la riporterà a scuola o a casa della madre entro le 10:00 se non c'è la scuola.
c) Per le intere vacanze scolastiche pasquali.
d) Per tre settimane durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno, restando inteso tra i due genitori sin da ora, che la figlia nel corso delle vacanze scolastiche estive potrà recarsi nella Repubblica Popolare Cinese con la madre per un periodo continuativo 3
di sette settimane.
f) Per tre settimane di vacanze invernali, in un periodo o in due periodi da concordare con la madre entro il 30 ottobre di ciascun anno.
g) Per le vacanze scolastiche natalizie;
restando inteso tra i genitori che la figlia trascorrerà le giornate del 31 dicembre, 1 gennaio, 2 gennaio con la madre e restando altresì inteso tra le parti che la figlia trascorrerà il
Capodanno (cinese) con la madre in Italia/Europa oppure potrà recarsi in
Repubblica Popolare Cinese/Asia con la madre per un periodo continuativo di due o tre settimane.
4) Il IG. , a far data dalla sottoscrizione del Controparte_1
presente accordo, verserà alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di Persona_1
euro 800,00 (ottocento/00), con rivalutazione automatica e annuale in base agli indici Istat. Tale somma è da intendersi destinata anche al pagamento della mensa scolastiche e della baby sitter. Il padre provvederà a far fronte al
100% a tutte le spese straordinarie della figlia così come dispone e disciplina il protocollo siglato tra il Tribunale di Roma e il COA di Roma il 17 dicembre
2014, che le parti dichiarano di ben conoscere e allegano al presente accordo.
Resta inteso che il padre continuerà a pagare la retta della scuola dell'Infanzia
Cambiagio attualmente frequentata dalla figlia e che le spese dei viaggi nella
Repubblica Popolare Cinese della madre con la figlia saranno interamente a
Part carico della IG.ra .
5) Il IG. verserà a far data dalla sottoscrizione Controparte_1
del presente accordo alla IG.ra a titolo di contributo al suo Pt_1
mantenimento la somma mensile di €1.100,00 (millecento/00) sino al mese di giugno 2031. Resta inteso tra le parti che tale corresponsione è da intendersi 4
come assegno di separazione ex art. 156 c.c. e, a seguito della pronuncia di divorzio, come assegno divorzile ex art. 5 della Legge sul divorzio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Pt_1
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE, 02/11/1983) e
[...]
(MESAGNE (BR), 06/05/1984), che Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Oria (BR) in data 30/01/2013,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Oria
(BR) al n. 22, Parte 2, Serie C, Anno 2013, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 29/10/2024
La giudice est. La Presidente
Cecilia TE AR NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
Cecilia TE Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7545/2024, introdotta da Pt_1
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE, 02/11/1983), con il patrocinio
[...] dell'avv. GIULIA SARNARI;
E Controparte_1
(MESAGNE (BR), 06/05/1984), con il patrocinio dell'avv.
[...]
; Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Pt_1 Controparte_1
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 30/01/2013 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) La figlia minore è affidata in maniera condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori per cui tutte le scelte che riguardano l'indirizzo religioso, 2
la salute, l'istruzione, e, in generale, il progetto educativo della figlia, devono essere prese di comune accordo con esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale, che sarà invece disgiunto solo per le questioni di ordinaria amministrazione.
2) La residenza principale e anche anagrafica della bambina è presso la madre in Roma, Via Bartolomeo Diaz n.18 int.19, abitazione di proprietà della moglie e che viene assegnata a quest'ultima con tutto quanto in essa contenuto;
il marito se ne allontanerà asportando indumenti ed effetti personali entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà previo accordo con la madre e comunque secondo il seguente regime:
a) A fine settimana alternati dal venerdì alle 16:00 o comunque dall'uscita della scuola, sino al lunedì quando la riporterà a scuola o a casa della madre entro le 10:00 se non c'è la scuola.
b) Nella settimana in cui la bambina trascorre il fine settimana con il padre,
dal martedì dall'uscita di scuola o dalla casa della madre alle ore 16:00, sino alla mattina seguente quando la riporterà a scuola o a casa della madre entro le 10:00 se non c'è la scuola;
mentre nella settimana in cui trascorre il fine settimana con la madre, dal martedì dall'uscita di scuola o dalla casa della madre alle ore 16:00, sino alla mattina del giovedì, quando la riporterà a scuola o a casa della madre entro le 10:00 se non c'è la scuola.
c) Per le intere vacanze scolastiche pasquali.
d) Per tre settimane durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno, restando inteso tra i due genitori sin da ora, che la figlia nel corso delle vacanze scolastiche estive potrà recarsi nella Repubblica Popolare Cinese con la madre per un periodo continuativo 3
di sette settimane.
f) Per tre settimane di vacanze invernali, in un periodo o in due periodi da concordare con la madre entro il 30 ottobre di ciascun anno.
g) Per le vacanze scolastiche natalizie;
restando inteso tra i genitori che la figlia trascorrerà le giornate del 31 dicembre, 1 gennaio, 2 gennaio con la madre e restando altresì inteso tra le parti che la figlia trascorrerà il
Capodanno (cinese) con la madre in Italia/Europa oppure potrà recarsi in
Repubblica Popolare Cinese/Asia con la madre per un periodo continuativo di due o tre settimane.
4) Il IG. , a far data dalla sottoscrizione del Controparte_1
presente accordo, verserà alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di Persona_1
euro 800,00 (ottocento/00), con rivalutazione automatica e annuale in base agli indici Istat. Tale somma è da intendersi destinata anche al pagamento della mensa scolastiche e della baby sitter. Il padre provvederà a far fronte al
100% a tutte le spese straordinarie della figlia così come dispone e disciplina il protocollo siglato tra il Tribunale di Roma e il COA di Roma il 17 dicembre
2014, che le parti dichiarano di ben conoscere e allegano al presente accordo.
Resta inteso che il padre continuerà a pagare la retta della scuola dell'Infanzia
Cambiagio attualmente frequentata dalla figlia e che le spese dei viaggi nella
Repubblica Popolare Cinese della madre con la figlia saranno interamente a
Part carico della IG.ra .
5) Il IG. verserà a far data dalla sottoscrizione Controparte_1
del presente accordo alla IG.ra a titolo di contributo al suo Pt_1
mantenimento la somma mensile di €1.100,00 (millecento/00) sino al mese di giugno 2031. Resta inteso tra le parti che tale corresponsione è da intendersi 4
come assegno di separazione ex art. 156 c.c. e, a seguito della pronuncia di divorzio, come assegno divorzile ex art. 5 della Legge sul divorzio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Pt_1
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE, 02/11/1983) e
[...]
(MESAGNE (BR), 06/05/1984), che Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Oria (BR) in data 30/01/2013,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Oria
(BR) al n. 22, Parte 2, Serie C, Anno 2013, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 29/10/2024
La giudice est. La Presidente
Cecilia TE AR NZ