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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice delegato
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3573/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto reso in data 7.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Priolo Gargallo in via Ungaretti n. 3, elettivamente domiciliata in PRIOLO GARGALLO, VIA C.
ABBA N. 40, presso lo studio dell'avv. CARTA MONICA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Priolo Gargallo in via Ungaretti n. 3, elettivamente domiciliato in PRIOLO GARGALLO, VIA C.
ABBA N. 40, presso lo studio dell'avv. CARTA MONICA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Priolo Gargallo, il giorno 22.5.2004 (Atto n.
11, Parte II, Serie A, Anno 2004); - di avere scelto il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nati i figli in data 20.04.2005, maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e in data 20.12.2007. Persona_2
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 10/09/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito indicate, da intendersi integralmente riportate, nonché contestuale pronuncia di divorzio alle medesime condizioni:
1) affido condiviso della figlia minore , di anni 17 a dicembre 2024, con Persona_3
collocamento paritario presso entrambi i genitori, secondo loro liberi accordi, anche in funzione di particolari esigenze della figlia o proprie, e con libertà di viaggiare con lei sia nel territorio nazionale che estero, ivi compresi i Paesi extra U.E., dandosi reciproca comunicazione della destinazione, della data del viaggio, della tratta e degli alloggi;
2) entrambi i figli manterranno la residenza, ai soli fini anagrafici, in Priolo Gargallo nella casa familiare di via G. Ungaretti n. 3, insieme alla madre che ne è proprietaria esclusiva, fatta salva la possibilità di mutarla, qualora ne ricorra la necessità, previo accordo tra le parti;
3) ciascuno dei genitori provvederà personalmente al mantenimento dei figli nel tempo di permanenza degli stessi presso di sé (mantenimento diretto), le spese straordinarie saranno tra loro ripartite nella misura del 50% ciascuno, individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di
Siracusa per il mantenimento dei figli;
4) in ogni caso, a tal fine, i genitori verseranno € 150,00/mese ciascuno in una carta prepagata intestata alla figlia, tale importo potrà essere aumentato, concordemente tra le parti, in caso di particolari esigenze che lo rendano necessario e/o per le eventuali spese universitarie e/o di formazione post liceo e di mantenimento fuori sede;
4) le spese universitarie e di mantenimento fuori sede per il figlio maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno da entrambi i genitori;
5) l'assegno unico universale, come per legge, spetterà al 50% a ciascuno dei genitori;
6) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento di assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altra di essi.
All'udienza del 6.3.2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (atti comunicati in data
3.10.2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore ed al figlio , maggiorenne ma non ancora Persona_2 Per_1
economicamente indipendente, non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Priolo Gargallo, il giorno 22.5.2004 (Atto
n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2004), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa, dott.ssa Maria Lupo, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRIOLO GARGALLO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.03.2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice delegato
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3573/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto reso in data 7.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Priolo Gargallo in via Ungaretti n. 3, elettivamente domiciliata in PRIOLO GARGALLO, VIA C.
ABBA N. 40, presso lo studio dell'avv. CARTA MONICA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Priolo Gargallo in via Ungaretti n. 3, elettivamente domiciliato in PRIOLO GARGALLO, VIA C.
ABBA N. 40, presso lo studio dell'avv. CARTA MONICA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Priolo Gargallo, il giorno 22.5.2004 (Atto n.
11, Parte II, Serie A, Anno 2004); - di avere scelto il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nati i figli in data 20.04.2005, maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e in data 20.12.2007. Persona_2
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 10/09/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito indicate, da intendersi integralmente riportate, nonché contestuale pronuncia di divorzio alle medesime condizioni:
1) affido condiviso della figlia minore , di anni 17 a dicembre 2024, con Persona_3
collocamento paritario presso entrambi i genitori, secondo loro liberi accordi, anche in funzione di particolari esigenze della figlia o proprie, e con libertà di viaggiare con lei sia nel territorio nazionale che estero, ivi compresi i Paesi extra U.E., dandosi reciproca comunicazione della destinazione, della data del viaggio, della tratta e degli alloggi;
2) entrambi i figli manterranno la residenza, ai soli fini anagrafici, in Priolo Gargallo nella casa familiare di via G. Ungaretti n. 3, insieme alla madre che ne è proprietaria esclusiva, fatta salva la possibilità di mutarla, qualora ne ricorra la necessità, previo accordo tra le parti;
3) ciascuno dei genitori provvederà personalmente al mantenimento dei figli nel tempo di permanenza degli stessi presso di sé (mantenimento diretto), le spese straordinarie saranno tra loro ripartite nella misura del 50% ciascuno, individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di
Siracusa per il mantenimento dei figli;
4) in ogni caso, a tal fine, i genitori verseranno € 150,00/mese ciascuno in una carta prepagata intestata alla figlia, tale importo potrà essere aumentato, concordemente tra le parti, in caso di particolari esigenze che lo rendano necessario e/o per le eventuali spese universitarie e/o di formazione post liceo e di mantenimento fuori sede;
4) le spese universitarie e di mantenimento fuori sede per il figlio maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno da entrambi i genitori;
5) l'assegno unico universale, come per legge, spetterà al 50% a ciascuno dei genitori;
6) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento di assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altra di essi.
All'udienza del 6.3.2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (atti comunicati in data
3.10.2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore ed al figlio , maggiorenne ma non ancora Persona_2 Per_1
economicamente indipendente, non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Priolo Gargallo, il giorno 22.5.2004 (Atto
n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2004), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa, dott.ssa Maria Lupo, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRIOLO GARGALLO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.03.2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone