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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9613/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. ssa Chiara Delmonte Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.08.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: russa Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Barba Napoli e Andrea Passaro presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Rosaria Brancaccio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Settimo Milanese (MI) in data 03.06.2011 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Settimo Milanese (MI) (Registro Atti di Matrimonio anno 2011, Parte I Numero 10) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nata a [...] il giorno 05.12.2011 (C.F. ), di anni 13, Persona_1 C.F._3 cittadina italiana FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.08.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i genitori, con l'affido condiviso di , stabiliscono che la medesima rimarrà collocata Persona_1 prevalentemente presso la madre nella ex casa coniugale sita in Settimo Milanese alla Via Antonio Bianchi n. 8/A, abitazione che viene assegnata alla Sig.ra con quanto l'arreda; Parte_1
3) la signora subentrerà nel contratto di locazione relativo all'appartamento Parte_1 attualmente condotto in locazione, provvedendo direttamente alla voltura del contratto a proprio nome così come alla voltura delle utenze attualmente intestate al Sig. Controparte_1 si occuperà della gestione nonché dell'eventuale disdetta e/o recesso dei Controparte_1 contratti di locazione relativi ai due box attualmente da lui condotti;
4) il Sig. avendo lasciato la casa coniugale in data 30 settembre 2025, provvederà al ritiro CP_1 dei propri beni ed effetti personali nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il 15 novembre 2025, previo accordo con il coniuge;
5) il padre corrisponderà a a titolo di concorso al mantenimento di Parte_1 Persona_1
l'importo mensile di Euro 350,00= entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
6) le spese straordinarie relative alla figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori, come Persona_1 da “Linee Guida spese extra assegno” n. Prot. 8334/25, del Tribunale di Milano del 10 giugno 2025, che le parti dichiarano di conoscere;
Le sopracitate somme verranno corrisposte fino al termine dell'iter di studi che vorrà intraprendere e, comunque, finché Persona_1 Persona_1 non avrà raggiunto l'indipendenza materiale ed economica;
7) l'Assegno Unico, attualmente erogato al Sig. verrà da lui integralmente Controparte_1 versato a . Eventuali variazioni dell'importo di tale assegno non incideranno Parte_1 sull'importo dell'assegno di mantenimento e verrà versato dal Sig. nella misura che gli CP_1 verrà corrisposta e comunque nella misura massima attuale di € 235,00. Il versamento dell'Assegno Unico dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese, contestualmente al versamento del contributo al mantenimento. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo dell'Assegno Unico dovesse diminuire, CP_1 si impegna ad esibire idonea documentazione giustificativa della variazione, qualora
[...] richiesta da;
Parte_1
8) i genitori concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine Persona_1 settimana alterni, dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera, riaccompagnandola presso l'abitazione materna entro le ore 22.00, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, le esigenze scolastiche della figlia e la volontà della medesima;
9) durante la settimana il padre potrà tenere con sé il mercoledì ed il venerdì, dal Persona_1 termine del lavoro alle ore 19.00 e fino alle ore 22.00 provvedendo personalmente a riaccompagnare presso l'abitazione materna;
Persona_1
10) le festività natalizie trascorrerà con il padre ad anni alterni la Vigilia di Natale ed il Persona_1 giorno di Natale nonché il giorno di San Silvestro ed il giorno di Capodanno. In ogni caso la figlia trascorrerà il 26 dicembre con la madre, in quanto giorno del compleanno della medesima. Tenuto conto dell'età di , delle sue esigenze scolastiche e degli impegni lavorativi del padre, Persona_1
i genitori concorderanno in modo condiviso i giorni di permanenza di con ciascuno Persona_1 di loro durante il periodo natalizio, anche prevedendo eventuali giorni consecutivi. I genitori si impegnano a comunicarsi entro il 20 dicembre di ogni anno, i rispettivi programmi, al fine di concordare in modo chiaro la permanenza di con l'uno o l'altro genitore Persona_1 durante il periodo natalizio;
11) durante le vacanze pasquali trascorrerà alternativamente la domenica di Pasqua ed Persona_1 il lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore;
12) per le restanti festività e ponti scolastici, i genitori terranno conto dei giorni infrasettimanali stabiliti che trascorrerà con il padre tenuto conto anche della volontà di Persona_1 Persona_1
e delle esigenze di lavoro del padre;
13) per le vacanze estive potrà trascorrere con il padre almeno quindici giorni, anche Persona_1 non consecutivi. Eventuali viaggi e/o spostamenti saranno comunicati entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori potranno concordare periodi ulteriori, anche consecutivi;
14) i coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione diretta e collaborativa anche tramite mail o via WhatsApp per tutte le questioni riguardanti la figlia ivi compresi eventuali
Persona_1 spostamenti di con il padre. Entrambi i genitori si impegnano, in ogni caso, a
Persona_1 facilitare e non ostacolare l'esercizio del diritto di visita, anche al di là della regolamentazione sopra descritta, al fine di garantire ad il mantenimento di un regolare rapporto con
Persona_1 entrambe le figure genitoriali, nonché la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nel rispetto dei desideri e delle esigenze della minore;
15) i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
Persona_1
16) i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto agli assegni di mantenimento l'uno verso l'altro e/o a qualsiasi pretesa economica.
17) le spese legali sostenute dalle parti sono da intendersi integralmente compensate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 03.06.2011 in Settimo Milanese, (MI), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Settimo Milanese (Registro Atti di Matrimonio anno 2011, Parte I Numero 10)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa le spese di procedura tra le parti.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. ssa Chiara Delmonte Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.08.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: russa Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Barba Napoli e Andrea Passaro presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Rosaria Brancaccio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Settimo Milanese (MI) in data 03.06.2011 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Settimo Milanese (MI) (Registro Atti di Matrimonio anno 2011, Parte I Numero 10) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nata a [...] il giorno 05.12.2011 (C.F. ), di anni 13, Persona_1 C.F._3 cittadina italiana FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.08.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i genitori, con l'affido condiviso di , stabiliscono che la medesima rimarrà collocata Persona_1 prevalentemente presso la madre nella ex casa coniugale sita in Settimo Milanese alla Via Antonio Bianchi n. 8/A, abitazione che viene assegnata alla Sig.ra con quanto l'arreda; Parte_1
3) la signora subentrerà nel contratto di locazione relativo all'appartamento Parte_1 attualmente condotto in locazione, provvedendo direttamente alla voltura del contratto a proprio nome così come alla voltura delle utenze attualmente intestate al Sig. Controparte_1 si occuperà della gestione nonché dell'eventuale disdetta e/o recesso dei Controparte_1 contratti di locazione relativi ai due box attualmente da lui condotti;
4) il Sig. avendo lasciato la casa coniugale in data 30 settembre 2025, provvederà al ritiro CP_1 dei propri beni ed effetti personali nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il 15 novembre 2025, previo accordo con il coniuge;
5) il padre corrisponderà a a titolo di concorso al mantenimento di Parte_1 Persona_1
l'importo mensile di Euro 350,00= entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
6) le spese straordinarie relative alla figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori, come Persona_1 da “Linee Guida spese extra assegno” n. Prot. 8334/25, del Tribunale di Milano del 10 giugno 2025, che le parti dichiarano di conoscere;
Le sopracitate somme verranno corrisposte fino al termine dell'iter di studi che vorrà intraprendere e, comunque, finché Persona_1 Persona_1 non avrà raggiunto l'indipendenza materiale ed economica;
7) l'Assegno Unico, attualmente erogato al Sig. verrà da lui integralmente Controparte_1 versato a . Eventuali variazioni dell'importo di tale assegno non incideranno Parte_1 sull'importo dell'assegno di mantenimento e verrà versato dal Sig. nella misura che gli CP_1 verrà corrisposta e comunque nella misura massima attuale di € 235,00. Il versamento dell'Assegno Unico dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese, contestualmente al versamento del contributo al mantenimento. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo dell'Assegno Unico dovesse diminuire, CP_1 si impegna ad esibire idonea documentazione giustificativa della variazione, qualora
[...] richiesta da;
Parte_1
8) i genitori concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine Persona_1 settimana alterni, dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera, riaccompagnandola presso l'abitazione materna entro le ore 22.00, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, le esigenze scolastiche della figlia e la volontà della medesima;
9) durante la settimana il padre potrà tenere con sé il mercoledì ed il venerdì, dal Persona_1 termine del lavoro alle ore 19.00 e fino alle ore 22.00 provvedendo personalmente a riaccompagnare presso l'abitazione materna;
Persona_1
10) le festività natalizie trascorrerà con il padre ad anni alterni la Vigilia di Natale ed il Persona_1 giorno di Natale nonché il giorno di San Silvestro ed il giorno di Capodanno. In ogni caso la figlia trascorrerà il 26 dicembre con la madre, in quanto giorno del compleanno della medesima. Tenuto conto dell'età di , delle sue esigenze scolastiche e degli impegni lavorativi del padre, Persona_1
i genitori concorderanno in modo condiviso i giorni di permanenza di con ciascuno Persona_1 di loro durante il periodo natalizio, anche prevedendo eventuali giorni consecutivi. I genitori si impegnano a comunicarsi entro il 20 dicembre di ogni anno, i rispettivi programmi, al fine di concordare in modo chiaro la permanenza di con l'uno o l'altro genitore Persona_1 durante il periodo natalizio;
11) durante le vacanze pasquali trascorrerà alternativamente la domenica di Pasqua ed Persona_1 il lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore;
12) per le restanti festività e ponti scolastici, i genitori terranno conto dei giorni infrasettimanali stabiliti che trascorrerà con il padre tenuto conto anche della volontà di Persona_1 Persona_1
e delle esigenze di lavoro del padre;
13) per le vacanze estive potrà trascorrere con il padre almeno quindici giorni, anche Persona_1 non consecutivi. Eventuali viaggi e/o spostamenti saranno comunicati entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori potranno concordare periodi ulteriori, anche consecutivi;
14) i coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione diretta e collaborativa anche tramite mail o via WhatsApp per tutte le questioni riguardanti la figlia ivi compresi eventuali
Persona_1 spostamenti di con il padre. Entrambi i genitori si impegnano, in ogni caso, a
Persona_1 facilitare e non ostacolare l'esercizio del diritto di visita, anche al di là della regolamentazione sopra descritta, al fine di garantire ad il mantenimento di un regolare rapporto con
Persona_1 entrambe le figure genitoriali, nonché la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nel rispetto dei desideri e delle esigenze della minore;
15) i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
Persona_1
16) i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto agli assegni di mantenimento l'uno verso l'altro e/o a qualsiasi pretesa economica.
17) le spese legali sostenute dalle parti sono da intendersi integralmente compensate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 03.06.2011 in Settimo Milanese, (MI), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Settimo Milanese (Registro Atti di Matrimonio anno 2011, Parte I Numero 10)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa le spese di procedura tra le parti.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG