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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5897 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 14619/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
VA CA, nel procedimento civile iscritto al n. 14619 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
[...]
2 NO AT RE
3 Parte_2
4 MA IZ RE OL
5 Parte_3
6 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. VA CA 1
I. Con ricorso depositato in data 12.10.2023
1. nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], 486, AP 104, Jardim Paulista, C.F._1 CEP 14090.102, Ribeirao Preto, San Paolo, Brasile;
2. NO AT RE, nata in [...] il [...], C.F.
, residente in [...], 499, Jardim Sao C.F._2 Vicente, CEP 15420.000, Guaraci, San Paolo, Brasile;
3. nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
residente in [...], 50, AP 132, CEP C.F._3 14021.615, Ribeirao Preto, Jardim Botanico, San Paolo, Brasile;
4. MA IZ RE OL, nata in [...] il [...], C.F.
residente in [...]de Almeida, C.F._4
500 casa 408, Condominio Alto do Bonfim, CEP 14110.000, Ribeirao Preto, San Paolo, Brasile;
5. nato in [...] il [...], C.F. Parte_3
, residente in [...], 205 Apto C.F._5 62, Torre Harpia, CEP 14021.677, Jardim Botanico, Ribeira Preto, San Paolo, Brasile;
6. nata in [...] il [...], C.F. Parte_4
residente in [...], 486, AP 104, Jardim Paulista, C.F._6 CEP 14090.102, Ribeirao Preto, San Paolo, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente SI.ri , NO AT, Parte_3
MA e possiede la cittadinanza italiana dalla Parte_2 Parte_3 nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra è Parte_4 cittadina italiana dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio con il cittadino italiano, sig. e dunque dal 27/10/1977. Parte_1
3.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_1 [...]
– cfr. doc. 3 fascicolo ricorrenti), nato a [...] il Per_2
Dott. VA CA 2
20/06/1890, figlio di e emigrato in Brasile ove, Persona_3 Persona_4 il 10.06.1911, contraeva matrimonio con , senza mai chiedere la Persona_5 naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla loro unione nasceva:
• il 15/04/1925, il sig. il quale in data 26.11.1950 Parte_5 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro Persona_6 unione nascevano:
➢ il 21/01/1952, il sig. odierno ricorrente, il Parte_1 quale in data 27/10/1977 contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
odierna ricorrente, dalla cui unione Parte_4 Parte_4 nascevano:
✓ il 15/08/1978, il sig. Parte_2 odierno ricorrente;
✓ il 17/07/1980, la sig.ra MA IZ RE, odierna ricorrente, la quale sposava il sig. Persona_7
, il 24.09.2010, assumendo il nome di MA IZ
[...]
RE OL;
✓ l'8/03/1982, il sig. odierno Parte_3 ricorrente;
➢ il 27/02/1957, la sig.ra NO AT RE, odierna ricorrente;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2 della legge 555/1912 la signora avendo sposato un cittadino italiano dalla Parte_4 nascita e per discendenza ( , ha acquistato Parte_1 automaticamente la cittadinanza italiana a far data dalla celebrazione del matrimonio, intervenuto in data 27/10/1977, status giuridico che in questa sede occorre solamente dichiarare. La predetta norma è stata abrogata dalla legge 21 aprile 1983, n.123, entrata in vigore in data 27/04/1983. Pertanto, le donne straniere sposatesi con cittadini italiani anteriormente alla data del 27/04/1983 acquisivano la cittadinanza italiana in modo immediato e automatico, per effetto del matrimonio.
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. VA CA 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_1 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
, nato a [...] il [...].
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- (da sposata , nata in [...] il Parte_4 Parte_4
14.02.1953, era cittadina italiana in virtù del matrimonio contratto con il Sig.
[...]
in data 27.10.1977, in base all'art. 10, comma 2 della legge n. Parte_1
555/1912;
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
Dott. VA CA 4
provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 27.11.2025.
IL GOP
Dott. VA CA
Dott. VA CA 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
VA CA, nel procedimento civile iscritto al n. 14619 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
[...]
2 NO AT RE
3 Parte_2
4 MA IZ RE OL
5 Parte_3
6 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. VA CA 1
I. Con ricorso depositato in data 12.10.2023
1. nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], 486, AP 104, Jardim Paulista, C.F._1 CEP 14090.102, Ribeirao Preto, San Paolo, Brasile;
2. NO AT RE, nata in [...] il [...], C.F.
, residente in [...], 499, Jardim Sao C.F._2 Vicente, CEP 15420.000, Guaraci, San Paolo, Brasile;
3. nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
residente in [...], 50, AP 132, CEP C.F._3 14021.615, Ribeirao Preto, Jardim Botanico, San Paolo, Brasile;
4. MA IZ RE OL, nata in [...] il [...], C.F.
residente in [...]de Almeida, C.F._4
500 casa 408, Condominio Alto do Bonfim, CEP 14110.000, Ribeirao Preto, San Paolo, Brasile;
5. nato in [...] il [...], C.F. Parte_3
, residente in [...], 205 Apto C.F._5 62, Torre Harpia, CEP 14021.677, Jardim Botanico, Ribeira Preto, San Paolo, Brasile;
6. nata in [...] il [...], C.F. Parte_4
residente in [...], 486, AP 104, Jardim Paulista, C.F._6 CEP 14090.102, Ribeirao Preto, San Paolo, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente SI.ri , NO AT, Parte_3
MA e possiede la cittadinanza italiana dalla Parte_2 Parte_3 nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra è Parte_4 cittadina italiana dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio con il cittadino italiano, sig. e dunque dal 27/10/1977. Parte_1
3.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_1 [...]
– cfr. doc. 3 fascicolo ricorrenti), nato a [...] il Per_2
Dott. VA CA 2
20/06/1890, figlio di e emigrato in Brasile ove, Persona_3 Persona_4 il 10.06.1911, contraeva matrimonio con , senza mai chiedere la Persona_5 naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla loro unione nasceva:
• il 15/04/1925, il sig. il quale in data 26.11.1950 Parte_5 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro Persona_6 unione nascevano:
➢ il 21/01/1952, il sig. odierno ricorrente, il Parte_1 quale in data 27/10/1977 contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
odierna ricorrente, dalla cui unione Parte_4 Parte_4 nascevano:
✓ il 15/08/1978, il sig. Parte_2 odierno ricorrente;
✓ il 17/07/1980, la sig.ra MA IZ RE, odierna ricorrente, la quale sposava il sig. Persona_7
, il 24.09.2010, assumendo il nome di MA IZ
[...]
RE OL;
✓ l'8/03/1982, il sig. odierno Parte_3 ricorrente;
➢ il 27/02/1957, la sig.ra NO AT RE, odierna ricorrente;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2 della legge 555/1912 la signora avendo sposato un cittadino italiano dalla Parte_4 nascita e per discendenza ( , ha acquistato Parte_1 automaticamente la cittadinanza italiana a far data dalla celebrazione del matrimonio, intervenuto in data 27/10/1977, status giuridico che in questa sede occorre solamente dichiarare. La predetta norma è stata abrogata dalla legge 21 aprile 1983, n.123, entrata in vigore in data 27/04/1983. Pertanto, le donne straniere sposatesi con cittadini italiani anteriormente alla data del 27/04/1983 acquisivano la cittadinanza italiana in modo immediato e automatico, per effetto del matrimonio.
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. VA CA 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_1 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
, nato a [...] il [...].
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- (da sposata , nata in [...] il Parte_4 Parte_4
14.02.1953, era cittadina italiana in virtù del matrimonio contratto con il Sig.
[...]
in data 27.10.1977, in base all'art. 10, comma 2 della legge n. Parte_1
555/1912;
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
Dott. VA CA 4
provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 27.11.2025.
IL GOP
Dott. VA CA
Dott. VA CA 5