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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/05/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
n. 317/2016 R.G
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico deSInato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 317/2016 R.G., avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
vertente tra
, elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Junipero Serra n. 19, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Graziano Saudella, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione, notificato il 30.12.2015
- ATTRICE -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari, al Corso Vittorio Emanuele n. 193, presso lo studio dell'Avv. Alberto
Coccioli, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 15.05.2016,
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.02.2025, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ridotti di
45 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 2 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione 20.12.2015, ritualmente notificato il 30.12.2015, conveniva Parte_1 innanzi a questo Tribunale la chiedendo di accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità professionale dei sanitari della predetta per gli eventi dedotti in citazione e, CP_1 segnatamente, per la “paralisi dello SPE a destra e stenosi della iliaca esterna e femorale comune omolaterale quale conseguenza di intervento chirurgico di artoprotesi d'anca” e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In particolare, parte attrice deduceva che: “1) In data 22.11.2011 la SI.ra , all'epoca Parte_1 dei fatti di causa di anni 46, è stata ricoverata presso la corrente in Bari, Controparte_1
1 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G siccome affetta da “coxartrosi displasica dell'anca a destra”. 2) Sia prima, che nel corso del ricovero, la SI.ra è stata sottoposta a numerosi esami diagnostici in vista del programmato intervento Parte_1 chirurgico di artroprotesi totale dell'anca, eseguito il successivo 23.11.2011 presso la predetta struttura ospedaliera dai medici e . 3) Subito dopo l'intervento la Parte_2 Persona_1 Parte_3 paziente ha avvertito intense parestesie e notevolissime difficoltà nei movimenti del piede destro, in particolare nella dorsiflessione. Il 29 novembre i medici hanno constatato ed annotato nella cartella clinica: “deficit dello
SPE e del femorale di destra”; per cui sono stati somministrati farmaci neurotrofici, assunti tuttavia senza alcun giovamento. 4) In data 02.12.2011 la SI.ra è stata dimessa con diagnosi di: “coxartrosi Parte_1 displasica destra. e nervo femorale a destra” e prescrizione di terapia medica (…). Le è stata CP_2 inoltre conSIliata fisiochinesiterapia ed esecuzione di una elettromiografia dell'arto inferiore destro a distanza di 3-4 settimane dall'intervento e posta indicazione all'utilizzo della molla di Codivilla. 5) Dal
02.12.2011 al 27 aprile 2012 la SInora è stata ricoverata presso il Centro polivalente di Parte_1
Riabilitazione Pierantonio Frangi di Acquaviva delle Fonti per “grave deficit della deambulazione in pz. con esiti di intervento chirurgico di artroprotesi d'anca dx…complicata da paralisi dello SPE a dx; encefalopatia lacunare, grave sindrome depressiva”. Alla dimissione le è stata prescritta terapia medica a base di preparati contro il dolore neuropatico, neurotrofici, gastroprotettori, ansiolitici e conSIliata deambulazione con ausilio di bastone canadese. 6) (…). Il successivo 21.05 la paziente è stata ricoverata presso il Presidio di
Riabilitazione Padre Pio per: “grave deficit della deambulazione in esiti di recente intervento chirurgico di
PTA destra…complicata da paralisi dello SPE a dx”. 7) In epoca successiva l'odierna istante ha lungamente praticato terapia fisica domiciliare, ma con scarso recupero funzionale. (…). 8) Il 05.11.2013 la SI.ra si è rivolta all'U.O. di del Policlinico di Bari dove le è stato diagnosticato: Parte_1 Controparte_3
“arteriopatia arto inferiore dx” e prescritta terapia medica (…) ed ulteriore conSIlio di visita specialistica ortopedica, atteso il sospetto di una compressione ab estrinseco. Per inciso, si evidenzia che lo specialista ortopedico che ha eseguito detta visita ha suggerito alla paziente di contattare l'equipe chirurgica che aveva eseguito l'intervento di impianto di artroprotesi d'anca, di fatto ponendo in relazione a quest'ultimo la patologia vascolare manifestatasi. Inoltre, la elettromiografia eseguita l'11.07.2013 ha confermato la “grave neuropatia assono-demielinizzante dello SPE di destra”. 9) In ragione di quanto precede la SInora
è risultata affetta da: “paralisi dello SPE a destra e stenosi della iliaca esterna e femorale Parte_1 comune omolaterale quale conseguenza di intervento chirurgico di artroprotesi d'anca”. 10) È doveroso evidenziare che, da allora, l'odierna istante ha pure sviluppato un severo disturbo ansioso depressivo, inizialmente reattivo, ma successivamente divenuto cronico, che necessita di terapia psicofarmacologica e controlli periodici. La SI.ra quindi, non è stata più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, Parte_1 venendosi così a concludere il rapporto di lavoro che la legava alla società Ferrara s.r.l. di Monopoli (BA).
(…).”.
Con l'odierno atto di citazione, dunque, l'attrice deduceva la responsabilità professionale dei sanitari della a causa dell'erroneo, imprudente ed imperito intervento effettuato sulla Controparte_1 medesima e chiedeva, per l'effetto, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti, “oltre
a tutti gli ulteriori danni conseguenti alle vicende di causa, quale il danno esistenziale e morale, il danno
2 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G patrimoniale da compromissione parziale della capacità lavorativa, nonché quello da perdita di “chance”, ed infine tutte le spese mediche sopportate”, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente soltanto in data 15.05.2016, e dunque tardivamente in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., ante riforma Cartabia, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 stessa in quanto infondata in fatto e in diritto sia in ordine all'an che in ordine al quantum, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, prova testimoniale e CTU medico legale, a firma del prof. dott. e dott. , ed è stata successivamente più volte rinviata Persona_2 Persona_3 per la precisazione delle conclusioni anche dal precedente Giudice deSInato, stante l'elevato carico del ruolo, sino all'udienza del 6.02.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more deSInato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ridotti di 45 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 2 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, e al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, si rende opportuno evidenziare come parte attrice ha evocato in giudizio la ove Controparte_1 venne sottoposta ad intervento chirurgico di artoprotesi totale dell'anca in data 23.11.2011.
Orbene, al fine di qualificare la natura giuridica della responsabilità del soggetto evocato in giudizio, ribadito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge
n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n.
28994, in cui si sottolinea che la pretesa retroattività di tali disposizioni “verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura contrattuale della responsabilità del sanitario – con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere della prova e sulla prescrizione – applicate in base al «diritto vivente»; ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”; in senso conforme,
Cass. civ., sez. 3, 8.11.2019, n. 28811), deve, dunque, escludersi che possa trovare applicazione alla fattispecie in esame sia la disciplina di cui al c.d. decreto Balduzzi, d.l. 13.09.2012, n. 158, conv. con mod. nella legge
8.11.2012, n. 189, entrata in vigore l'11.11.2012, sia la normativa di cui alla c.d. Legge Gelli-Bianco n.
24/2017, siccome sopravvenute rispetto agli eventi dedotti in citazione, avvenuti nel 2011.
3 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G Si ritiene, quindi, di dover aderire all'interpretazione granitica della giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire “diritto vivente”, ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, secondo la quale la responsabilità del medico, vuoi su richiesta diretta del paziente, vuoi per intermediazione della struttura sanitaria, ha carattere negoziale-contrattuale e non aquiliano;
è noto, infatti, che l'orientamento prevalente della Suprema Corte, qui pienamente condiviso, ha costantemente inquadrato l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
“contatto sociale”, come avente natura contrattuale (cfr. Cass. civ., n. 589/1999; Cass. civ., 19564/2004; Cass. civ., n. 9085/2006; Cass. civ., 24791/2008).
A sua volta, anche la responsabilità della struttura sanitaria, ente pubblico ospedaliero o casa di cura privata, come nel caso in esame - essendo sostanzialmente equivalenti gli obblighi di prestazione di tali due tipi di strutture in favore del fruitore di tali servizi - viene solitamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale o in clinica privata, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta pur sempre la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ., 1°.09.1999, n.
9198; Cass. civ., 11.03.2002, n. 3492; Cass. civ., 14.07.2003, n. 11001; Cass. civ., 21.07.2003, n. 11316; Cass. civ. 4.03.2004, n. 4400; Cass. civ., 23.09.2004, n. 19133; Cass. civ., 3.02.2012, n. 1620; Cass. civ., 20.03.2015,
n. 5590).
In particolare, il rapporto che si instaura tra paziente e la struttura sanitaria, ente ospedaliero o clinica privata, trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente ospedaliero), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.
In altri termini, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello tra paziente e struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in forza del “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, generando un obbligo di protezione dei primi nei confronti e a carico dei secondi (cfr. Cass. civ., n. 1698/2006; Cass. civ.., n. 12362/2006, cit.; Cass. civ., n. 3492/2002); con ogni conseguenza, in entrambi i casi, in punto di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 12 marzo
2013, n. 60931; Cass. 12 settembre 2013, n. 20904).
Quanto agli onera probandi, come è stato condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito più attenta, “la contrattualizzazione della responsabilità medica ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori”; infatti, il paziente-creditore sarà tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e a
4 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G dedurre l'inadempimento “qualificato”, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno, del debitore della prestazione sanitaria, mentre quest'ultimo (nella duplice individuazione della struttura sanitaria e del medico) sarà tenuto a provare, per andare esente da responsabilità, che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che pur esistendo non è stato causa del danno (cfr., in tal senso, ex multis, nella giurisprudenza di merito, Trib. Varese, 16.02.2010, n. 16, rel. Buffone;
in senso conforme,
Trib. Lecce, sez. II, 30.10.2015, n. 5192; Trib. Lecce, sez. II, 14.11.2016, n. 4824; Trib. Bari, sez. III,
28.03.2024, n. 1593).
In ogni caso, la Suprema Corte, dopo aver confermato l'inquadramento “nell'ambito contrattuale” della
“responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente” ed aver evidenziato che
“il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 ottobre
2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento”, ha, condivisibilmente, precisato, con le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d. progetto “Sanità”), che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o
l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. civ., sez,. 3, 11.11.2019, n. 28991, Rel. E.
Scoditti; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 26.07.2017, n. 18392, Rel. E. Scoditti, Rv. 645164-01; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700, Rv. 651166-01; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; e più recentemente Cass. civ., sez. 6-3, ord. 31.08.2020, n. 18102; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 26.11.2020, n. 26907, secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”; Cass. civ., sez. 3, 29.03.2022, n. 10050, per cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più
probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”].
Nel dettaglio, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che incombe sul paziente creditore di provare
5 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute;
diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione.
Soggiunge la Suprema Corte che il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”; sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento” (cfr. pag. 7 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n.
28991/2019, cit.). Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223 c.c..
Dunque, la Suprema Corte, con i recentissimi interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”; ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”; conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si
è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non SInifica necessariamente lesione dell'interesse presupposto” (cfr. pag. 7-
8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Ne consegue che l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno-evento il quale, attendendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento; detto altrimenti, “La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la
6 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico (“Il creditore ha
l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione”, cfr. pag.
8-9 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore.
In sostanza, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare;
chiariscono le pronunce di San Martino del 2019 che soltanto “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che
l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere,
a valle” (cfr. pag. 10, della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva,
l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico.
Dunque, la diligenza richiesta al medico deve essere qualificata, ex art. 1176 c.c., comma 2, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volti all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi, essendosi in presenza di un dedotto inadempimento contrattuale.
Ebbene, nell'adempimento dell'obbligazione professionale, si tratti di professionista o di imprenditore, va sempre osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, quale modello di condotta che si estrinseca nell'adeguato “sforzo tecnico”.
7 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G Tale “sforzo” viene indicato come “diligenza qualificata”, intesa come diligenza ordinaria del buon professionista, e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 12995/2006).
In altri termini, la condotta del medico deve essere improntata sia alla generica diligenza che si richiede nell'adempimento di qualsivoglia obbligazione (art. 1176, co. 1 c.c.), sia alla diligenza specifica richiesta dalla natura della prestazione professionale (art. 1176, co. 2 c.c.), avuto riguardo alla particolarità della situazione concreta nella quale l'operatore sanitario è intervenuto.
Il richiamo alla diligenza “qualificata” in questi termini ha la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.
L'applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo determina il passaggio da un criterio di valutazione dell'adempimento soggettivo a un criterio oggettivo e generale, sicché la diligenza assume un duplice SInificato di parametro di imputazione del mancato adempimento e di criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione; nella diligenza, quindi, viene ricompresa inevitabilmente anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata professione.
In conclusione, se, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che vedrà respinte le sue istanze risarcitorie;
ove viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne [cfr.
Cass. civ., sez. 3, 15.02.2018, n. 3704, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario
è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, n.
18392/2017, cit.; Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit., ove si evidenzia, altresì, che “tali principi si collocano nell'ambito delle regole sull'onere della prova, le quali assumono rilievo solo nel caso di causa rimasta ignota.
Si tratta quindi della regola residuale di giudizio grazie alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n.
8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126)”].
Quanto, specificamente, al contenuto del nesso di causalità, in base ai più recenti e condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità, sussiste nesso causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi
(Cass., S.U., 11.01.2008, n. 576, 577, 581, 582, 584), si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di
8 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G evitare il danno verificatosi (cfr. più di recente, Cass. civ., sez. 3, del 15.02.2018, n. 3704; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28991).
Dunque, in caso di condotte omissive, occorre procedere a un giudizio controfattuale di tipo sostitutivo e, quindi, chiedersi se l'evento si sarebbe ugualmente verificato in caso di scelte mediche e terapeutiche differenti. In secondo luogo, deve potersi escludere secondo il criterio di accertamento del “più probabile che non” che qualsiasi altro elemento - naturalistico o umano, esogeno rispetto all'azione del chirurgo-sanitario - abbia provocato da solo l'evento lesivo (41, c. 2 c.p.).
Tale indagine va condotta tenendo presente che nel processo civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza, lo standard di c.d. certezza probabilistica non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la c.d. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma,
e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass., sez. lav., n. 47/2017; Cass. civ., sez. 3, ord. 20.06.2019, n. 16581, secondo cui “In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione”).
Vale la pena soggiungere che i predetti principi di ripartizione dell'onere probatorio e di accertamento secondo la metodica del “più probabile che non”, trovano applicazione anche in caso di denunciata perdita di chance terapeutiche e/o di sopravvivenza, essendo stato ribadito in giurisprudenza che «Anche il caso di danno da perdita della "chance" risponde all'accertamento del nesso di causalità secondo la regola "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso in parola può affermarsi solo allorché il giudice accerti che quella possibilità si sarebbe verificata "più probabilmente che non" (in questo senso la nomofilachia è chiarita in Cass., 17/09/2013, n. 21255, specie alle pagg. 129-131, e
Cass., 27/03/2014, n. 7195, specie alle pagg. 15-16)» [cfr. Cass. civ., sez. 3, 13.07.2018, n. 18549; nonché, per tutte, Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28993, Rel. C. Valle - cui si rinvia per l'ampia, dotta e approfondita ricostruzione del modello teorico della “perdita di chance”, patrimoniale e non patrimoniale, e degli erronei
“paralogismi” cui nel corso del tempo è pervenuta l'evoluzione ermeneutica storico-sintattica della terminologia adoperata - secondo cui “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”, nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance terapeutiche rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici;
in senso conforme, più recentemente, Cass. civ., sez. 3, 19.09.2023, n. 26851, secondo cui «In tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà
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n. 317/2016 R.G risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle
"chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto»].
In particolare, come è stato efficacemente evidenziato dalla Suprema Corte “Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte in tema di danno non patrimoniale: Sez. U n. 26792 del 11/11/2008) dovrà peraltro attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28993/2019, cit.).
In applicazione dei principi sopra richiamati, passando alla disamina della censurata condotta ascritta alla clinica privata convenuta era onere dell'attrice fornire la prova: 1) dell'esistenza del rapporto negoziale con la struttura sanitaria;
2) allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) della prestazione medico-professionale resa dalla 3) provare il danno-evento lamentato ed il Controparte_1 nesso di causalità “materiale” tra questo e i trattamenti sanitari eseguiti, restando, invece, a carico della struttura convenuta la prova dell'avvenuto adempimento, ossia che inadempimento non v'è stato, o che comunque pur sussistendo nel caso concreto, esso sia dipeso da fatto non imputabile al sanitario, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno, essendo stato determinato da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Ciò posto, nel caso di specie, va anzitutto disattesa la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice in riferimento all'asserita violazione della normativa sul consenso informato, avendo la medesima difesa attorea dedotto che “la semplice sottoscrizione di un generico modulo prestampato, con la mera attestazione del paziente di essere stato adeguatamente informato, non equivale certamente alla piena comprensione del contenuto di tale modulo, a meno di non voler postulare, come sembra irragionevolmente fare controparte, che il paziente sia in possesso di un bagaglio di conoscenze mediche analoghe a quelle possedute dal chirurgo” (cfr. pag. 5 e 6 dell'atto di citazione introduttivo).
Orbene, la suddetta doglianza appare infondata, in quanto non supportata sul piano probatorio.
Ed infatti, risulta allegata in atti una “Dichiarazione di consenso informato per intervento di protesi di anca
(Protesi Interne)” sottoscritta dalla SI.ra e da un testimone non identificato preventivamente Parte_1
(verosimilmente un parente), oltre che dal medico, dott.ssa . Controparte_4
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n. 317/2016 R.G Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, tale modulo risulta completo di tutte le informazioni sull'intervento chirurgico cui la si sottopose in data 23.11.2011: infatti, in esso Parte_1 risultano indicate le modalità di esecuzione, i potenziali benefici prognostici, i risultati conseguibili, i rischi e le complicanze possibili e prevedibili, le alternative diagnostiche e terapeutiche.
Non vi sono, quindi, elementi per ritenere insufficiente il modulo sottoscritto dalla paziente.
Sul punto, inoltre, gli stessi CC.TT.UU. hanno evidenziato che “(…) rammentando che le vicende oggetto del presente accertamento risultano antecedenti alla Legge 219/2017 recante anche disposizioni in materia di consenso informato, ciò che è certo è che risulta in atti un modulo di consenso informato di tre pagine correttamente compilato e sottoscritto in data 22 Novembre 2011 dalla SI.ra da un non meglio Parte_1 precisato testimone e dal medico, Dr.ssa e che tale modulo riporti tra le possibili complicanze CP_4 correlate alla procedura chirurgica le “lesioni neurologiche periferiche” realizzatesi a danno della paziente.
La presenza di tale modulistica consente (…) di provare che si realizzò un flusso informativo tra la Dr.ssa
e la IG.ra Rammentandosi che la sottoscrizione della modulistica relativa al consenso CP_4 Parte_1 informato rappresenta il momento finale di un flusso informativo tra medico e paziente, ciò che deve ribadirsi
è che risulta provato in atti che tale flusso informativo avvenne. (…)”.
Appaiono, inoltre, del tutto irrilevanti le dichiarazioni assunte durante le prove testimoniali.
Ed infatti, la teste cognata dell'odierna attrice, escussa all'udienza del 22.01.2018, ha Testimone_1 dichiarato che “(…) preciso che in data 22.11.2011, alle ore 11:00 circa, ero nella stanza di ricovero della SI.ra presso la clinica S. Maria di Bari;
con noi c'era anche un'altra cognata, la SI.ra Parte_1 Per_4
È entrata nella stanza una dottoressa con un fascicolo di 3 o 4 fogli in mano che ha sottoposto alla
[...] firma della SI.ra Mentre la SI.ra leggeva, la dottoressa le ha dato fretta, dicendo che Parte_1 Parte_1 sarebbe andato tutto bene e che non importava che leggesse. La SInora insisteva per capire ma la Parte_1 dottoressa è andata via senza lasciarle capire niente. (…)”.
Tali dichiarazioni, tuttavia, non appaiono supportate da alcun riscontro probatorio ed, anzi, risultano in contrasto con le dichiarazioni rese dagli ulteriori testimoni escussi, dottori , , Testimone_2 Parte_3
e sanitari dipendenti della al Testimone_3 Controparte_5 Parte_4 momento dell'intervento; questi, infatti, hanno tutti concordemente riferito che la prassi operativa del reparto
è quella di spiegare oralmente alla paziente la tecnica operatoria, le eventuali alternative terapeutiche e i rischi connessi e, successivamente, raccogliere la sottoscrizione del modulo di consenso informato davanti allo specialista.
Tra l'altro, ad abundantiam, la prospettazione di parte attrice non appare conforme alla giurisprudenza più recente in materia di consenso informato.
Ed invero, con riferimento al danno non patrimoniale per la violazione del consenso informato, va premesso anzitutto che il diritto al consenso informato in ambito sanitario è ora sancito dall'art. 1 della Legge
n. 219/2017 secondo cui: “
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della
Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3. Ogni persona ha il diritto
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n. 317/2016 R.G di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Tuttavia, già prima della novella legislativa del 2017 il diritto in esame, inteso quale “espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, era stato riconosciuto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 438/2008 e da numerose sentenze di legittimità, in forza dei principi posti dagli artt. 2, 13 e
32 Cost., e da diverse norme internazionali (art. 8 CEDU, art. 24 Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989, ratificata con L. 27.05.1991 n. 176; art. 5 Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4.04.1997, ratificata con L. 28.03.2001 n. 145; art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata a Nizza il 7.12.2000) e nazionali (art. 3 L. 21.10.2005 n. 219 “Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”; art. 6 L. 19.02.2004 n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”; art. 33 L. 23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.
Ebbene, secondo la definizione datane dal Giudice delle leggi (cfr. Corte cost., 23.12.2008, n. 438) – condivisa dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., 9.02.2010, n. 2847) – «il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei princìpi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32, secondo comma, Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il consenso del paziente, oltre che informato, deve essere consapevole, completo (deve riguardare cioè tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili), e globale (deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso), dall'altro deve essere esplicito e non meramente presunto o tacito (cfr. ex multis, recentemente, Cass. civ., ord. n. 16633/2023).
Il dovere di informare il paziente costituisce, pertanto, una prestazione distinta da quella sanitaria, la quale
è finalizzata alla tutela del diritto fondamentale alla salute;
di conseguenza, la violazione dell'obbligo assume autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria del sanitario.
Al riguardo, è stato, in particolare, chiarito che “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente – sul quale grava il relativo onere probatorio – se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute” (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28985, ove la S.C. nel riassumere gli aspetti principali di tale danno ha avuto modo di precisare che “Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in
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n. 317/2016 R.G relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico,
a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi.
In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito- andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparti”; in senso conforme, già Cass. civ., n. 7248/2018; e recentemente, Cass. civ., sez. III, 16.03.2021, n. 7385).
Si tratta dunque di un danno-conseguenza; i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi che superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione
(cfr. ex multis: Cass. civ., n. 28985/2019, cit.; in senso conforme, Cass. civ., n. 24471/2020).
Dunque, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Ed invero, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario;
nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere
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n. 317/2016 R.G della prova, gravante sul danneggiato, del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., ord. n. 16633/2023).
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può, dunque, essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha dedotto la nullità del modulo di consenso informato sottoscritto dalla con conseguente diritto al risarcimento, deducendo genericamente che “il medico, in difetto Parte_1 di informazione, è chiamato a rispondere anche delle complicanze che dovessero verificarsi in conseguenza di un intervento eseguito lege artis”.
Tuttavia, non ha dedotto, neppure genericamente, che, ove la paziente fosse stata maggiormente informata circa la tipologia di intervento, il rischio specifico e le possibili conseguenze negative, avrebbe rifiutato di sottoporsi allo stesso.
In altri termini, anche qualora si considerasse incompleto il modulo di consenso sottoscritto (circostanza, a ben vedere, da escludere nel caso di specie), non risulterebbe in alcun modo provato che, se adeguatamente informata, la paziente avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporsi all'intervento, trattandosi altresì di trattamento chirurgico opportuno e necessario rispetto alla diagnosi di grave artropatia degenerativa primitiva dell'anca dx.
Come innanzi evidenziato, infatti, il soggetto danneggiato è tenuto a fornire la prova, che, ove avesse ricevuto le informazioni necessarie, avrebbe deciso di non sottoporsi all'intervento, prova che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita da parte attrice.
Ne consegue, quindi, il rigetto della specifica domanda di risarcimento del danno per violazione del consenso informato.
Ciò detto, con riferimento invece alle doglianze inerenti l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito dai sanitari della le prospettazioni di parte attrice hanno trovato Controparte_1 conferma nella consulenza medico–legale espletata nel corso del presente giudizio.
Ed invero, sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti, della documentazione presente in atti e dell'esame obiettivo della paziente, i consulenti, prof. dott. e dott. , hanno Persona_2 Persona_3 ricostruito il dato storico-clinico della paziente e coerentemente formulato le seguenti considerazioni di carattere tecnico scientifico, immuni da vizi logico-giuridici e da cui, pertanto, non vi sono concrete ragioni per discostarsi, evidenziando che: “(…). (…) la IG.ra all'epoca dei fatti di anni quarantasei, Parte_1 affrontò un periodo di degenza dal 22 Novembre al 2 Dicembre 2011 presso l'Unità Operativa di Ortopedia
e Traumatologia della ove fu sottoposta ad una procedura chirurgica di Controparte_6 Controparte_1 artroprotesi di anca destra previa osteotomia di 4 cm della diafisi femorale omolaterale. (…) tale procedura chirurgica si rese necessaria a causa dell'insorgenza, da diversi anni, di zoppia, dolore spontaneo e limitazione funzionale a livello dell'anca destra in funzione di una grave coxartrosi. Alla luce di tali condizioni cliniche deve segnalarsi che l'indicazione all'esecuzione della procedura chirurgica di artroprotesi di anca destra fu conforme alle Leges Artis. (…). (…). Sulla scorta delle (…) evidenze scientifiche coeve all'intervento
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n. 317/2016 R.G chirurgico oggetto del presente accertamento, deve segnalarsi che anche la scelta tecnica adottata dai chirurghi della fu conforme alle Leges Artis. Certo è che sin dalla prima giornata postoperatoria, CP_1
24 Novembre 2011, vi fu evidenza di un deficit della dorsiflessione del piede destro, confermata in sede dei controlli clinici effettuati nel corso della degenza postoperatoria in data 26, 27 e 28 Novembre 2011. Il sopra richiamato deficit (…) è un rilievo clinico tipicamente presente nei casi di lesioni nervose a carico dei nervi siti in prossimità dell'articolazione dell'anca e risulta di tutta evidenza che nel caso della IG.ra Parte_1 tanto si produsse nel corso della procedura chirurgica cui fu sottoposta in data 23 Novembre 2011. Prova di tanto è rappresentata, oltre che dalle indagini strumentali successivamente eseguite (…), anche dalla evidente assenza di qualsivoglia rilievo clinico suggestivo per problematiche nervose a carico dell'arto inferiore destro sino al momento dell'intervento chirurgico, con rilievo clinico di deficit motorio a livello del piede destro insorto il giorno seguente alla procedura chirurgica. Nel merito giova precisare che le lesioni nervose rappresentano una rara e nota complicanza correlata alle procedure di artroplastica totale dell'anca con un'incidenza che varia dallo 0,09% al 3,7%. (…). In riferimento alla lesione nervosa realizzatasi nel caso della SI.ra deve rammentarsi che le lesioni del nervo sciatico durante le procedure di artroprotesi Parte_1 di anca hanno un'incidenza che varia dallo 0,05% all'1,9%. (…). Così chiarito come la lesione nervosa realizzatasi nel caso della IG.ra sia una rara complicanza nota nella letteratura scientifica, ciò che Parte_1 assume particolare rilievo ai fini del presente accertamento è valutare se, nel corso della procedura chirurgica eseguita presso la , siano state adottate tutte le doverose cautele volte a prevenire CP_1 CP_1 CP_1 il realizzarsi di una lesione nervosa nel corso della procedura chirurgica. (…). (…) le coeve evidenze scientifiche concordavano nel raccomandare una chiara identificazione intraoperatoria del nervo sciatico nei casi di interventi di artroprotesi complessi. Inoltre, era sempre conSIliato un meticoloso posizionamento del divaricatore con visualizzazione e protezione del nervo sciatico al fine di evitare trazioni successive. Orbene, dall'analisi della documentazione sanitaria in atti ed in particolare dalla lettura del verbale operatorio del
23 Novembre 2011, non emergono le cautele di identificazione del nervo sciatico e di posizionamento del divaricatore con visualizzazione e protezione del nervo stesso. Tanto costituisce una condotta incongrua rispetto a quanto previsto dalle Leges Artis, potendosi assumere che nel caso oggetto del presente accertamento non furono poste in essere le doverose cautele volte a prevenire la nota complicanza rappresentata da una lesione nervosa e che tale lesione si realizzò nella SI.ra nel corso della Parte_1 procedura chirurgica del 23 Novembre 2011. Ulteriore prova di quanto sopra esposto è rappresentata dal dato che i chirurghi non presero in considerazione il possibile realizzarsi di una lesione nervosa nella paziente in quanto non risulta posta in essere e documentata la valutazione della funzionalità neurologica al termine dell'intervento chirurgico così come previsto in circostanze analoghe a quelle della IG.ra (…)”. Parte_1
I CC.TT.UU. hanno, quindi, concluso che: “(…). 2) Nell'esecuzione dell'intervento chirurgico posto in essere presso l'Ospedale ” in data 23 Novembre 2011 si realizzò una condotta difforme rispetto CP_1 alle Leges Artis che determinò una lesione nervosa a danno della IG.ra . 3) Il suddetto Parte_1 intervento chirurgico non richiese notevole abilità o la soluzione di problemi nuovi o di speciale complessità
e non comportava un largo margine di rischio. 4) Le pregresse condizioni patologiche esposte dalla IG.ra
non incidono rispetto al pregiudizio patito in funzione della sopra richiamata incongruità Parte_1
15 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G assistenziale. (…). 6) In funzione dell'incongruità assistenziale realizzatasi presso la Casa di Cura “ CP_1
”, nella persona della IG.ra è residuato un danno biologico permanente nella
[...] Parte_1 misura del 20 (venti) %. In funzione delle medesime incongruità assistenziali la IG.ra Parte_1 affrontò un periodo di incapacità temporanea parziale, da calcolarsi al 75%, di 107 (centosette) giorni;
un ulteriore periodo di incapacità temporanea parziale, da calcolarsi mediamente al 50%, di 100 (cento) giorni;
un periodo di incapacità temporanea parziale, da calcolarsi mediamente al 25%, di ulteriori 130 (centotrenta) giorni. 7) Il pregiudizio patito dalla IG.ra ha determinato una marcata riduzione della Parte_1 capacità lavorativa specifica al netto di quanto eventualmente verrà accertato in termini di lucro cessante.
(…)”.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, oltre che suffragata dagli approdi ermeneutici della scienza medico-legale più accreditata, tenuto conto che le considerazioni svolte dai Consulenti sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica.
Le conclusioni rassegnate sono state inoltre ribadite dai CC.TT.UU. nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dal Consulente di parte convenuta.
Dunque, all'esito degli accertamenti espletati, facendo proprio applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, i predetti Consulenti hanno riconosciuto l'operato non conforme dei sanitari ed il nesso causale tra questo e i danni riportati dalla Parte_1
Nel complesso, quindi, alla luce degli elementi richiamati, dell'esame della produzione documentale e delle risultanze istruttorie può concludersi che sono emersi profili di inadempienza e di violazione delle leges artis
e, in generale, delle regole cautelari all'uopo necessarie, che hanno portato, secondo il criterio del più probabile che non, ad un peggioramento delle condizioni della SI.ra a seguito dell'intervento chirurgico di Parte_1 artroprotesi dell'anca destra.
Ciò detto in punto di prova adeguatamente fornita da parte attrice in merito al c.d. primo ciclo causale, occorre, a questo punto, valutare il c.d. secondo ciclo causale, e quindi stabilire se sia stato assolto l'onere probatorio gravante su parte convenuta: in particolare, occorre stabilire se sia stata dimostrata, nel caso di specie, l'esistenza di una causa che ha fatto sì che l'intervento sortisse quell'esito invalidante, non imputabile alla struttura, rappresentata da una c.d. complicanza, nota nella letteratura scientifica ma tuttavia non evitabile.
Preliminarmente, mette conto precisare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il lemma “complicanza”, con cui la medicina clinica e legale deSInano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile, è di per sé inutile nel campo giuridico;
e “ciò perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: - o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”; - ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all'art. 1218 cod. civ., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”. Al diritto
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n. 317/2016 R.G non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della “causa non imputabile”: ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto” (cfr. Cass. civ., sez. 6, ord. 29.11.2022, n.
35024).
Tra l'altro, i connotati della prevedibilità e dell'evitabilità sono a ben vedere richiesti in alternativa: resta non imputabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c. anche la causa prevedibile (come per definizione
è la complicanza nota nella casistica e nella letteratura scientifica), ma tuttavia non evitabile se non mediante la rinuncia a priori all'intervento.
Nel caso di specie, deve quindi valutarsi se la complicanza, riscontrata e rappresentata dai CTU nella lesione nervosa (la lesione del c.d. nervo sciatico), seppure prevedibile in base alla letteratura scientifica, fosse in concreto inevitabile.
E tale onere probatorio, in base ai predetti principi, grava sulla struttura convenuta.
In altri termini, in caso di prestazione professionale medico-chirurgica, soprattutto se di “routine”, spetta al professionista superare la presunzione che le “complicanze” siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di “complicanze intraoperatorie”, ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (cfr. Cass. civ., sentenza n. 24074/2017; in senso conforme, cfr. Cass. civ., sez.
3, Sentenza n. 20806 del 29/09/2009; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17694 del 29/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza
n. 13328 del 30/06/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016).
Ebbene, nel caso di specie tale onere probatorio non risulta essere stato assolto dalla convenuta, CP_1 non avendo la stessa provato né tantomeno dedotto e allegato l'inevitabilità dell'evento dannoso, ossia della predetta “complicanza” al fine di superare la presunzione di responsabilità su di essa gravante ex art. 1218 c.c., restando in tal modo a carico della struttura ospedaliera gli effetti della mancanza di prova che gli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da causa alla stessa non imputabile.
Dunque, la struttura ospedaliera convenuta avrebbe dovuto fornire prova dell'esistenza di una causa che ha condotto all'evento lesivo e della sua inevitabilità, non essendo sufficiente, per superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 1218 c.c., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate “complicanze”, rilevate dalla statistica sanitaria.
Dunque, la struttura ospedaliera convenuta avrebbe dovuto fornire prova dell'esistenza di una causa che ha condotto all'evento lesivo e della sua inevitabilità, non essendo sufficiente, per superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 1218 c.c., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate “complicanze”, rilevate dalla statistica sanitaria.
Dal mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla struttura convenuta, discende l'accoglimento della domanda attorea.
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n. 317/2016 R.G Ciò posto, con riferimento al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sofferto dalla si osserva quanto appresso. Parte_1
Il danno biologico va inteso, come noto - secondo la definizione di origine pretoria, in seguito recepita dall'art. 5 della legge n. 57 del 2001, poi rifluito nell'art. 138, co. II, lett. a) e 139 co. 2 del d.lgs. n. 209 del
2005 - quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, avente un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. Non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.
Il danno biologico è da ricondurre al diritto inviolabile alla salute, costituzionalmente riconosciuto all'art. 32 (Corte Cost. n. 184 del 1986) e ricorre in presenza di qualsiasi fatto illecito produttivo di una lesione all'integrità psico-fisica del danneggiato.
La risarcibilità di tale danno trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., il quale disciplina i danni non patrimoniali nell'ambito dei quali rientrano non solo i danni conseguenti a reati (art. 185 c.p.), ma tutti i danni derivanti dalle lesioni di diritti di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali non può non riconoscersi il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. (Corte cass. n. 8827/ 2003 e 8828/2003 e Corte Cost. 233/2003).
Circa la liquidazione del danno biologico, noti i principi enucleati a partire da Cass. Sezioni Unite 11 novembre 2008 sentenza n. 26972, in punto di liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale risarcibile, inteso quale categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, nel cui ambito va ricompreso anche il danno morale, con esclusione di duplicazioni risarcitorie illegittime e del ristoro di lesioni di interessi c.d. “bagatellari”, quali meri disagi, fastidi, disappunti (o, per esempio, “danni da tempo perso”), non eccedenti la soglia di offensività minima necessaria a rendere serio e meritevole di tutela il pregiudizio lamentato, deve rilevarsi che la relazione medico-legale a firma del prof. e del dott. , Persona_5 Persona_6 ha accertato che le lesioni riportate da a seguito dell'intervento chirurgico per cui è causa Parte_1 hanno comportato:
1) una invalidità permanente biologica pari al 20%;
2) con 107 giorni di ITP al 75% (ossia una incapacità parziale dell'attrice ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale);
3) con successivi 100 giorni di ITP al 50%(ossia una incapacità parziale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale);
4) con ulteriori 130 giorni di ITP al 25% (ossia una incapacità parziale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale).
Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico permanente, esclusa l'applicabilità al caso in esame degli importi economici previsti nelle tabelle contenute nei decreti emessi annualmente dal Ministro delle attività produttive in ossequio a quanto disposto dall'art. 139 co. 1 del d.lgs. n. 209/2005 e succ. integraz. e modific., in quanto operanti soltanto per le lesioni c.d. micropermanenti, ed esclusa, altresì, l'applicabilità della
Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni derivanti da c.d. macrolesioni ex art. 138 cod. ass. di cui
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n. 317/2016 R.G al D.P.R. 13.01.2025, n. 12, in vigore dal 5.03.2025, ma applicabile, ex art. 5, co. 1, “…ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, va adottato il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare (cfr.
Cass. civ., n. 6023/2001; n. 5910/2001; n. 6873/2000; n. 4852/1999). Com'è noto, il criterio di computo c.d. tabellare si fonda sul principio progressivo, in base al quale il valore monetario del singolo punto di invalidità aumenta con l'aumentare dell'invalidità permanente complessiva, ed il principio regressivo, in base al quale il valore decresce con il crescere dell'età dell'individuo leso.
In applicazione di questo criterio, è opportuno fare ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto strutturate e concepite in funzione del nuovo inquadramento concettuale “unitario” del danno non patrimoniale, e ritenute dalla Suprema Corte come riferimento unico nazionale e recentemente aggiornate per adattarle alla variazione del costo della vita intercorsa dall'anno in cui è stata redatta la precedente versione [Cass. civ., ord. n. 134/2013; Cass. civ., sent. n. 2228/2012; Cass. civ., n. 18641/2011; Cass. civ., n. 14402/2011; Cass. civ., n. 12408/2011 secondo cui: “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art.
139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”, nonché da ultimo, negli stessi termini, Cass. civ.,
20.05.2015, n. 10263, in cui si evidenzia la “vocazione nazionale” delle tabelle milanesi, “in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno a ridurre) … ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, comma 2, Cost.”; Cass. civ., sez. III, 04.02.2016, n. 2167 che recita testualmente: “Si è in particolare precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 20/5/2015, n. 10263; Cass.,
18/11/2014, n. 24473; Cass., 30/6/2011, n. 14402. V. anche, da ultimo, Cass., 15/10/2015, n. 20895)”; ed ancora Cass. civ., 29.09.2015, n. 19211, per la quale: “Da questa Corte si è sotto altro profilo avuto già più volte modo di affermare che trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della
decisione (v. Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n.1361; Cass.,
17/4/2013, n.9231; Cass. 11/5/2012, n.7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche
d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 6/3/2014, n.
5254)”; Cass. civ., sez. III, 18.05.2017, n. 12470, secondo cui “Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso a una liquidazione equitativa pura, non
19 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G fondata su criteri obiettivi, unici a permettere la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice nell'apprezzare ciascun profilo di nocumento del caso concreto, mentre va preferita l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, idoneo a garantire l'uniformità di trattamento di situazioni analoghe”; Cass. civ., sez. 3, ord. 28.06.2018, n. 17018, per la quale “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di
Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)”; e da ultimo, Cass. civ., sez.
3, 6.05.2020, n. 8532, per cui “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”].
Tale tabella, preso atto del suddetto intervento delle Sezioni Unite del 2008, ha considerato il danno morale come voce integrante della più ampia categoria del danno non patrimoniale. La tabella milanese infatti propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard e danno morale, oltre che la personalizzazione del danno biologico. La tabella muove dall'eSIenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
Peraltro, nella quantificazione del danno biologico, inteso come compromissione di tutta una serie di aspetti della personalità dell'individuo di fatto compromessi dalla lesione del bene salute (carattere c.d. pluridimensionale del danno biologico), vanno ricomprese altre voci o componenti di tale figura di danno quali, per giurisprudenza di legittimità, ormai costante, il danno alla vita di relazione (Cass. civ. n. 3266/2003;
n. 6023/2001; n. 15034/2001), il danno alla capacità lavorativa generica (danno che non consista nel pregiudizio patrimoniale per perdita o riduzione alla capacità lavorativa specifica;
cfr. Cass. civ., n. 7084/2001;
n. 4231/1999; n. 6736/1998) ed il danno estetico (che non determini un vero e proprio pregiudizio patrimoniale;
cfr. Cass. civ., n. 6895/2001; n. 10762/1999; n. 12622/1999).
Ciò posto, tornando al caso che ci occupa, a titolo di danno biologico permanente, va dunque liquidato un risarcimento pari ad €. 80.310,00 (€. 59.051,00 per danno biologico + €. 21.259,00 per sofferenza soggettiva), calcolato secondo le tabelle milanesi aggiornate “Edizione 2024”, tenendo conto della percentuale di danno biologico permanente (IP) complessivo sofferto dalla pari al 20%, nonché dell'età dell'attrice, Parte_1
20 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G quarantaseienne (nata il [...]), all'epoca dell'evento (23.11.2011) e dell'incremento per sofferenza soggettiva.
Deve, inoltre, liquidarsi un ulteriore importo a titolo di personalizzazione.
Sul punto, è noto il principio secondo cui l'ulteriore personalizzazione, inerente all'aspetto dinamico- relazionale del danno biologico, e comunque alla sofferenza psichica e morale patita dal danneggiato, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, può essere riconosciuta soltanto laddove il caso concreto presenti “peculiarità” che dovranno essere allegate e provate dal danneggiato, tali da meritare una ulteriore liquidazione rispetto ai criteri standard tabellarmente previsti (si vedano, Tribunale di Milano, sezione X, 19 marzo 2010 n. 3614, e Tribunale di Milano, sezione I, 11 gennaio 2011 n. 259).
Ed invero, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, esclusa come noto la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, dovendosi ammettere la liquidazione unitaria anche della peculiare componente di pregiudizio a connotazione soggettiva (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 19402/2013, secondo cui “Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, in quanto un determinato evento può causare, nella persona della vittima come in quelle dei familiari, un danno alla salute medicalmente accertabile, un dolore interiore ed un'alterazione della vita quotidiana. Ciò non SInifica che il giudice di merito sia tenuto, in via automatica, alla liquidazione separata di tutte queste singole poste di danno, ma si traduce nell'obbligo di tenere presente i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche "vuoti" risarcitori”), il giudice, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, dovrà tenere conto, al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, di tutte le contingenze in concreto emerse, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione (cfr. Cass. civ., n. 9231/2013; in senso conforme, Cass. civ., n. 5243/2014).
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha allegato un certificato del Centro di Salute Mentale di Monopoli-
Polignano del 01.07.2013, in cui si legge che: “(…) Dopo l'intervento la paziente ha iniziato a manifestare una depressione reattiva in quanto la sua autonomia veniva notevolmente limitata. Il quadro psicopatologico, considerati anche la persistenza degli esiti invalidanti e il ristretto margine di recupero, si è progressivamente aggravato acquistando i caratteri di una depressione maggiore. All'esame psichico si evidenzia una notevole deflessione del tono dell'umore, sentimenti di frustrazione e di disperazione, visione pessimistica del futuro, crisi di pianto, insonnia, irritabilità ansia libera e somatizzata (senso di costrizione toracica, palpitazioni, dolori addominali, ecc.). (…). In conclusione la SI.ra è affetta da depressione maggiore grave. (…) Parte_1 la qualità di vita e le capacità relazionali, sociali e di gestione autonoma sono notevolmente compromesse”.
Tra l'altro, gli stessi Consulenti hanno evidenziato che: “(…) può assumersi (…) che le affezioni psichiche
e/o psichiatriche incidenti sulla SI.ra non siano dotate, sotto il profilo medico-legale, di entità tale Parte_1 da poter costituire un'autonoma voce di danno coesistente nella stessa. Certo è che quanto patito dalla IG.ra
anche in considerazione delle caratteristiche intrinseche della lesione e del lungo iter riabilitativo, Parte_1 abbia determinato un netto cambiamento del modo di essere della stessa, anche sotto il profilo psichico, e che di tanto dovrà tenersi conto nella traduzione economica del pregiudizio patito”.
21 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G Ciò detto, alla luce delle citate compromissioni psichiche e fisiche subite, tali da incidere sugli aspetti dinamico-relazionali nonché sulla capacità lavorativa “generica” (sulla capacità lavorativa “specifica” si veda infra), deve quindi ritenersi congruo un aumento del solo danno biologico innanzi calcolato pari al 20%, a titolo di personalizzazione, così per un totale di €. 92.120,20 [€. 70.861,20 per danno biologico (€. 59.051,00) con personalizzazione al 20% + €. 21.259,00 per sofferenza soggettiva). Il suddetto importo tiene conto, in tal modo, di ogni componente descrittiva del danno non patrimoniale oggetto di circostanziata
“personalizzazione”.
Per quanto riguarda poi il danno biologico temporaneo si ritiene equo utilizzare, come parametro di riferimento, il valore indicato nelle suddette tabelle milanesi aggiornate “Edizione 2024” pari ad €.115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, con la conseguenza che andrà liquidato all'attrice, a titolo di danno biologico temporaneo, un risarcimento pari ad €. 9.228,75 per i 107 giorni di inabilità parziale al 75% (gg. 107 x €.115,00
x 75%), €. 5.750,00 per i 100 giorni di inabilità parziale al 50% (gg. 100 x €.115,00 x 50%), ed €. 3.737,50 per i 130 giorni di inabilità parziale al 25% (gg. 130 x €.115,00 x 25%), così per un totale di €. 18.716,25.
Dunque, la somma che è dovuta a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, subito da in occasione dell'intervento chirurgico per cui è causa è pari a complessivi €. Parte_1
110.836,45 (€. 92.120,20 + €. 18.716,25).
Sulla somma complessiva non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Inoltre, in favore dell'istante, non possono del pari essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto la stessa non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass., sez. III, 25.8.2003, n. 12452; Cass., sez. III, 28.7.2005, n.
15823; Cass., sez. III, 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., sez. III, 12.2.2008, n.
3268, pagg. 15 e segg. della motivazione;
in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 12.2.2010, n.
3355).
In altri termini, il ritardato adempimento dell'obbligazione di valore non ha provocato al danneggiato un comprovato mancato guadagno, risultando l'importo liquidato a titolo risarcitorio già integralmente ristorativo e compensativo di ogni pretesa economica vantata dall'interessato.
Infatti, l'attore non ha neppure allegato presuntivamente l'esistenza di un ulteriore danno da ritardo che la rivalutazione monetaria non è stata sufficiente a risarcire. Lo stesso, insomma, non ha in alcun modo dimostrato di aver subito un ulteriore pregiudizio, consistito nella perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovutagli, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario.
Ovviamente, gli interessi nella misura legale saranno dovuti dalla sentenza al soddisfo, atteso che con la liquidazione di cui alla presente sentenza il debito è divenuto di valuta.
Quanto al danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attrice
(quella generica rientrando, come già detto, nella categoria danno non patrimoniale), deve rilevarsi quanto segue.
22 Dott. Luca Sforza
n. 317/2016 R.G Tale voce di danno è, come noto, generalmente ricondotta nell'ambito non già del danno biologico, bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006,
n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444). Ed invero, il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette infatti automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (cfr. sul punto, recentemente, Cass. civ., sez.
3, 9.11.2021, n. 32649, secondo cui “Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale. L'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso”).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di non essere più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, venendosi così a concludere il rapporto di lavoro che la legava alla società Ferrara s.r.l. di Monopoli.
Inoltre, sul punto, il predetto Centro di Salute Mentale di Monopoli-Polignano ha accertato, come innanzi già evidenziato che: “(…). Le capacità lavorative sia per la patologia ortopedica e neurologica che per la patologia psichiatrica sono assenti (…)”.
Ancora, gli stessi CC.TT.UU. hanno sostenuto che, “Atteso il livello di studi della IG.ra e Parte_1
l'inquadramento lavorativo con mansioni caratterizzate da impegno funzionale, deve precisarsi che le menomazioni residuate a danno della stessa determinano una marcata riduzione della capacità lavorativa specifica al netto di quanto eventualmente verrà accertato in termini di lucro cessante”.
Al fine di fornire riscontro in merito alla dedotto perdita di capacità specifica di lavoro, la ha Parte_1 allegato: a) attestato di frequenza corso di formazione del 21.10.2009; b) contratto di assunzione a tempo indeterminato del 23.10.2009; c) contratto a tempo determinato dell'08.10.2010 (per il periodo dall'11.10.2010 al 23.12.2010); d) contratto a tempo determinato del 5.01.2011 (per il periodo dal 7.01.2011 al 28.02.2011);
e) contratto a tempo determinato del 4.10.2011 (per il periodo dal 5.10.2011 al 22.12.2011); buste paga relative ai periodi lavorativi.
Inoltre, la teste di parte attrice, escussa all'udienza del 22.01.2018, ha dichiarato che: Testimone_1
“Della circostanza del licenziamento e delle relative cause ho appreso perché me ne ha parlato la SI.ra
io non ho letto la lettera di licenziamento” (cfr. verbale di udienza, in atti). Parte_1
Ebbene, alla luce degli elementi suindicati, deve ritenersi che nel caso di specie non sia risarcibile un danno da lesione della capacità lavorativa “specifica”, dovendosi piuttosto ritenere sussistente esclusivamente una riduzione della capacità lavorativa “generica”, con conseguente appesantimento della percentuale di danno biologico in sede di personalizzazione, come innanzi già evidenziato.
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n. 317/2016 R.G Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312 e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)”.
(cfr. Cass. civ., ord. n. 16628/2023).
Dunque, la lesione della capacità lavorativa specifica, ossia l'attività lavorativa concretamente svolta dal danneggiato, costituisce danno patrimoniale risarcibile autonomamente qualora provochi una riduzione della capacità di guadagno (lucro cessante).
Ebbene, secondo i pacifici principi enucleati in materia dalla giurisprudenza, questo tipo di danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse prima del sinistro o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, avrebbe presumibilmente svolto, un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della contrazione o annientamento del reddito in precedenza percepito.
La relativa prova incombe sul danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità lavorativa specifica.
Orbene, nel caso di specie, la SI.ra ha allegato un non meglio precisato contratto a tempo Parte_1 indeterminato del 23.10.2009 con la Ferrara S.r.l. e, successivamente, dei contratti a tempo determinato con la stessa società dal 2010 al 2011 per periodi di circa due mesi ciascuno.
Tuttavia, sul punto deve rilevarsi che: 1) parte attrice non ha fornito delucidazioni e riscontri in merito alla sorte del primo contratto a tempo indeterminato del 23.10.2009; 2) sono stati allegati soltanto alcuni contratti a tempo determinato per brevi periodi;
3) dalla predetta allegazione documentale è emerso, tra l'altro, che la stessa in alcuni periodi, non risulta aver lavorato presso la Ferrara S.r.l.; 4) infine, l'attrice ha Parte_1 dedotto di aver interrotto il rapporto di lavoro a causa delle lesioni occorse post intervento, ma di ciò non ha fornito alcuna prova né riscontro documentale.
Dunque, deve evidenziarsi la scarsità in punto di allegazione e prova di cui era gravata la stessa attrice in merito alla predetta asserita perdita di capacità lavorativa “specifica”; infatti, avrebbe dovuto provare l'interruzione di qualunque rapporto di lavoro a seguito delle lesioni riportate (mediante allegazione di una lettera di licenziamento, o una lettera di mancato rinnovo del contratto a tempo determinato), soprattutto se si considera che gli ultimi contratti allegati risultano a tempo determinato e per brevissimi periodi, di circa due mesi.
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n. 317/2016 R.G Inoltre, sarebbe stato necessario documentare, ai fini che qui interessano, il reale reddito effettivamente percepito della tramite, per esempio, produzione documentale delle dichiarazioni dei redditi Parte_1 precedenti e di quelle successive all'evento dedotto in giudizio.
A fronte di tali insufficienti elementi, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla stabile occupazione della SI.ra né si evince l'effettiva riduzione del proprio reddito;
ed infatti, la liquidazione del danno Parte_1 patrimoniale da incapacità lavorativa specifica deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima o di quelle che avrebbe sicuramente potuto percepire in relazione alle proprie capacità e attitudini (nei casi di danneggiato non ancora percettore di reddito).
L'onere della prova grava sul soggetto che chiede il risarcimento, che deve concretamente dimostrare sia lo svolgimento dell'attività che produce reddito, sia la misura in cui le lesioni subite abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica.
Alla luce di quanto detto, non può ritenersi satisfattiva la produzione documentale di parte attrice, né tantomeno esaustive le risultanze probatorie emerse sul punto, dovendo per lo più inquadrarsi anche le stesse valutazioni espresse al riguardo dai Consulenti come direttamente incidenti sul piano della perdita della capacità lavorativa “generica” della già oggetto, come innanzi evidenziato, di opportuna Parte_1 valutazione in termini di personalizzazione del danno non patrimoniale.
Ebbene, stante il difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa “specifica” e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, alla potrà, dunque, riconoscersi Parte_1 unicamente il danno da capacità lavorativa “generica”, quale voce di danno ricompresa nel danno non patrimoniale onnicomprensivo, come innanzi già indicato.
Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese sanitarie, devono ritenersi congrue quelle indicate dai CTU, quantificate in complessivi €. 744,88.
Ne consegue che all'attrice dovrà essere liquidato un importo complessivo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, complessivamente sofferto, pari ad €. 111.581,33.
Ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, il ridotto accoglimento nel quantum della domanda risarcitoria - tenuto conto del rigetto della domanda in relazione alla violazione del consenso informato e alla voce di danno relativa alla perdita della capacità di lavoro “specifica” - giustifica la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. in misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta, giusta la natura ed il valore della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato
(scaglione di riferimento ricompreso tra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00), non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Graziano
Saudella, dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa conclusionale (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3,
12.01.2006, n. 412).
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste restano definitivamente a carico della convenuta soccombente.
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n. 317/2016 R.G
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 ella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 317/2016, ogni contraria istanza, eccezione,
[...] deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la responsabilità della in ordine Controparte_1 all'evento illecito dedotto in giudizio, e condanna la Controparte_1 al pagamento in favore di della somma complessiva di €. 111.581,33,
[...] Parte_1 già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno per violazione del consenso informato;
3) compensa, per le ragioni indicate in motivazione, per 1/3 le spese processuali e condanna la
[...] alla rifusione dei residui 2/3 delle spese processuali Controparte_1 sostenute da parte attrice che liquida in complessivi €. 9.947,00, di cui €. 545,00 per esborsi ed €.
9.402,00 per compensi professionali (già decurtati di 1/3 delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge,
e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Graziano Saudella;
4) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico della convenuta soccombente Controparte_1 Controparte_1
Così deciso in Bari, il 15.05.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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