Decreto cautelare 5 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05716/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5716 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Difesa, Ministero Infrastrutture, Capitaneria di Porto di Capri, Comando Generale Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2022 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, avente a oggetto “Nota di pianificazione”;
- di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o conseguenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Difesa e del Ministero Infrastrutture e di Capitaneria di Porto di Capri e del Comando Generale Capitanerie di Porto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa UR LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 3 dicembre 2022 e depositato il successivo 5 dicembre, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2022, con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto hanno disposto il suo trasferimento d’autorità dalla Capitaneria di Porto di Capri alla Capitaneria di Porto di Olbia, da eseguirsi entro il mese di ottobre 2022, per incompatibilità ambientale.
Va premesso in punto di fatto che il ricorrente, militare in servizio presso la Capitaneria di Porto di Capri, era stato coinvolto nei procedimenti penali R.G.N.R. nn. -OMISSIS-e n.-OMISSIS-della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i cui fatti venivano richiamati dall’amministrazione in quanto ritenuti idonei a ledere il prestigio e il decoro dell’ufficio.
In particolare, nel provvedimento impugnato si riteneva che i fatti richiamati integrassero le fattispecie di cui al paragrafo 4, lett. a) e c), della direttiva concernente la disciplina dei casi di incompatibilità ambientale per il personale del Corpo della Capitanerie di porto, determinando anche un grave deterioramento del rapporto fiduciario che il militare deve mantenere con il contesto operativo, con riflessi negativi sul clima lavorativo e sul corretto funzionamento dell’ufficio.
2. Il provvedimento predetto è stato impugnato dall’interessato, il quale rappresenta, in punto di fatto, che alla data del decreto di trasferimento egli si trovava in aspettativa per motivi di salute sin dal marzo 2022 e che non svolgeva servizio attivo presso la sede di Capri. Inoltre, in data 27 settembre 2022, la Commissione Medica Ospedaliera della Marinferm Taranto dichiarava il militare permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato per sopravvenute patologie ortopediche.
Avverso il provvedimento di trasferimento, il ricorrente deduce plurimi profili di illegittimità: (i) sarebbero stati violati gli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, per mancanza della comunicazione di avvio del procedimento; (ii-iii) il provvedimento sarebbe irragionevole e sproporzionato, poiché l’amministrazione non avrebbe considerato la sopravvenuta inidoneità e non avrebbe considerato le esigenze familiari dell’interessato; inoltre, l’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 avrebbe imposto il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa a seguito della dichiarata inidoneità permanente.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio in data 23 dicembre 2022, per resistere al ricorso.
4. Ad esito dell’udienza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dal ricorrente, con ordinanza n. -OMISSIS-, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.
5. In vista dell’udienza di trattazione di merito del ricorso, il solo Ministero della Difesa ha depositato documentazione attestante il transito dell’interessato nell’area assistenti del personale civile, a domanda dallo stesso presentata in data 2 maggio 2023.
Infine, all’udienza del 5 dicembre 2025, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., di una possibile declaratoria di improcedibilità del ricorso, essendo agli atti depositati i documenti che attestano il transito al ruolo civile del ricorrente. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Dalla documentazione prodotta dal Ministero della Difesa risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso avverso il decreto di trasferimento per incompatibilità ambientale, il ricorrente ha presentato domanda di transito nei ruoli civili ai sensi della normativa vigente.
Tale domanda è stata accolta con decreto del Ministero della Difesa del 26 settembre 2023 e, a seguito della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l’interessato ha cessato di appartenere ai ruoli della Forza armata di appartenenza.
Il provvedimento sopravvenuto e la costituzione del rapporto di lavoro civile determinano il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso avverso il provvedimento di trasferimento, poiché il decreto impugnato incideva esclusivamente sull’assegnazione della sede del militare, senza alcuna conseguenza ulteriore sul rapporto di lavoro. D’altra parte, né dal provvedimento impugnato, né dagli atti difensivi del ricorrente, emergono concrete conseguenze pregiudizievoli tuttora attuali e direttamente riconducibili all’esecuzione del trasferimento: anzi, nel ricorso stesso si dà atto che il provvedimento non è mai stato eseguito, in quanto l’interessato era in aspettativa per malattia e, successivamente, è transitato nei ruoli civili.
In difetto di un interesse concreto e attuale alla decisione sul merito, il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come da avviso del Collegio ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a.
7. Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, in considerazione della limitata attività difensiva svolta dalle parti e della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
IA Di TA, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
UR LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR LI | IA Di TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.