TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/11/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3525/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Naborrini Andrea del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Naborrini Andrea del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Quinto Vercellese
(VC) il 30/04/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2,
Parte II - Serie A, Anno 2000.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Quinto Vercellese (VC) il 30/04/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2000 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il marito continuerà ad abitare con i figli nella casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, mentre la moglie si trasferirà in affitto;
2. DISPONE che ciascun coniuge contribuisca direttamente al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente, per cui non viene previsto alcun assegno di mantenimento;
3. DÀ ATTO che la casa di SA RC (AO) in comproprietà tra i coniugi sarà posta in vendita, con il ricavato sarà estinto il mutuo, le cui rate nel frattempo continueranno ad essere pagate dalla moglie, mentre il marito continuerà a pagare le rate del mutuo della casa di Vercelli;
4. DÀ ATTO che i coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti utili per l'espatrio;
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3525/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Naborrini Andrea del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Naborrini Andrea del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Quinto Vercellese
(VC) il 30/04/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2,
Parte II - Serie A, Anno 2000.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Quinto Vercellese (VC) il 30/04/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2000 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il marito continuerà ad abitare con i figli nella casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, mentre la moglie si trasferirà in affitto;
2. DISPONE che ciascun coniuge contribuisca direttamente al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente, per cui non viene previsto alcun assegno di mantenimento;
3. DÀ ATTO che la casa di SA RC (AO) in comproprietà tra i coniugi sarà posta in vendita, con il ricavato sarà estinto il mutuo, le cui rate nel frattempo continueranno ad essere pagate dalla moglie, mentre il marito continuerà a pagare le rate del mutuo della casa di Vercelli;
4. DÀ ATTO che i coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti utili per l'espatrio;
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3