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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice AN IA TU, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 15936/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata il [...] a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Biagio Sagliocco
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 13.12.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 6.02.2023 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'assegno ordinario di invalidità Legge n.
222/84 e di non aver ottenuto esito positivo;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere l'accertamento del Per_1 requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha valutato in modo adeguato le patologie di cui
è affetta e l'incidenza sulla capacità lavorativa. In particolare, secondo la tesi attorea, la cardiopatia Sclero-Ipertensiva doveva essere valutata in II Classe NYHA;
l'artrosi lombosacrale con
Claudicatio neurogena in soggetto con stenosi serrata L4-L5 e
Cervicobracalgia Cronica associata a parestesie notturne è invece stata fortemente sminuita dal ctu. Infine, il dott. non Per_1 aveva considerato che la psicosi depressiva, pur non influendo in modo diretto sull'apparato osteoarticolare, produce forte impatto sulla capacità lavorativa.
Invero il dott. risulta avere condotto con un Per_1 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra , anche in relazione alla Parte_1 documentazione medica allegata agli atti ed all'esame clinico svolto, valutando non solo le singole infermità ma anche la loro incidenza sull'attitudine lavorativa della perizianda. In particolare, il ctu, con riguardo alle patologie suindicate, ha evidenziato in modo esaustivo che “La cardiopatia ipertensiva è in terapia farmacologica con calcio antagonisti ed ACE inibitori, dal
28.12.2022 il dott. del DS 19 ASL CE Persona_2 aggiunge alla terapia sopra riportata un beta bloccante. La scelta terapeutica del beta bloccante è giustificata dalla tachicardia di cui è affetta la ricorrente. L'aggiunta del beta bloccante rallenta la frequenza cardiaca e permette al sincizio cardiaco di lavorare in migliori condizioni secondo la legge CP_2
ng. La frequenza cardiaca è un indice del debito cardiaco e
[...] rappresenta in definitiva la risultante dei carichi di varia natura imposti al cuore e pertanto permette di valutare l'idoneità al carico di lavoro. La ricorrente ha una cardiopatia ipertensiva classificata tra la I e la II classe funzionale, senza altre complicanze ischemiche e avendo considerato la terapia in atto che permette un sufficiente controllo emodinamico, lo scrivente CTU ritiene che tale cardiopatia ipertensiva non sia di impedimento significativo all'espletamento della mansione di bracciante agricola e/o delle altre occupazioni confacenti le attitudini proprie della ricorrente. L'artrosi lombosacrale di cui è affetta la ricorrente, sebbene possa causare lombalgie e cervicalgie transitorie da carico di lavoro, recuperabili con opportuno riposo medico, non causa deficit di forza e trofismo muscolare come riportato nel certificato medico datato 29.07.2022 a firma del dott. DS 23 ASL CE da cui si riporta che Persona_3
è affetta da <>. In aggiunta a quanto sopra si Parte_1 riporta che dalla certificazione contributiva allegata al fascicolo di causa si evince che la ricorrente ha fruito di 18 giorni di malattia nel 2018, poi non risultano altri giorni di congedo straordinario per malattia secondari alle infermità riferite e di impedimento all'espletamento dell'attività lavorativa. Pertanto ritengo che tale infermità è poco invalidante sull'espletamento delle occupazioni confacenti le attitudini della ricorrente. La psicosi depressiva non è documentata essere in terapia con psicofarmaci che potrebbero essere considerati di interferenza con l'attenzione e la vigilanza della ricorrente nell'espletamento della mansione durante il ciclo operativo e pertanto, lo scrivente CTU non ritiene che incida in misura significativa sulle occupazioni confacenti le attitudini della ricorrente”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni cui è giunto il consulente all'esito delle operazioni peritali.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre accessori se dovuti.
Pone a carico della ricorrente le spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Aversa, 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN IA TU