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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/10/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8012/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Debora Santangelo (Cod. Fisc. – e-mail: - pec: C.F._2 Email_1
- con studio in Senago (MI), Via A. Volta n. 256/A dove Email_2 elegge domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa giusta a delega allegata telematicamente alla memoria di costituzione (doc. 2) dall'Avv. Claudia Zamberlan (C.F. – PEC CodiceFiscale_4
– fax n. 039.2282692), ed elettivamente domiciliata presso la Email_3 casella PEC della stessa Email_3 RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SULL'AFFIDAMENTO E MODIFICA DI CONDIZIONI DI DIVORZIO AI SENSI DEGLI artt. 337quinquies cod. civ. e 473bis. 38 e 29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 in via preliminare in rito: si chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta, non essendo la presente la sede proceduralmente deputata a decidere sulla modifica dell'assegno di mantenimento;
pagina 1 di 7 in via subordinata, qualora il Giudice ritenesse ammissibile in questa sede la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento, se ne chiede il rigetto non essendo stata provata la sopravvenienza (rispetto a quanto statuito in sede di divorzio) di situazioni nuove legittimanti la chiesta modifica. nel merito: ci si riporta alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, rimettendosi in ogni caso al prudente apprezzamento del Giudicante in merito ai provvedimenti più opportuni. Di seguito le conclusioni di cui al ricorso introduttivo: SI CHIEDE che il Tribunale, previa convocazione delle parti e sentiti i Servizi Sociali presso l'Ente affidatario e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria voglia ammonire ed ordinare alla Resistente di:
- mettere il Ricorrente nelle condizioni di poter esercitare i propri diritti di padre;
- favorire il rapporto padre/figlia; Per_
- informare lo stesso preventivamente di tutte le iniziative che riguardano;
- assumere decisioni relative alla stessa solo dopo aver raccolto il consenso del padre;
Per_
- inviare al R. da ora in avanti tutti i referti delle visite mediche di quando è la sig ra ad CP_1 accompagnarla;
- esibire da ora in avanti (ed anche per il pregresso, ossia per le richieste rimaste inevase) allo stesso tutti documenti contabili da cui risultino le spese che la Resistente sostiene per bisogni della figlia;
Per_
- dare atto in questa sede se ha fatto o meno eseguire altro piercing o tatuaggi ad;
- esibire il modulo sottoscritto con cui ha effettato iscrizione presso la nuova scuola con il timbro di ricevuta da parte dell'ente scolastico e/o scambio mail se la richiesta è avvenuta via mail;
Per_
- esibire la fattura del centro presso cui ha fatto eseguire il piercing ad;
Per_
- esibire il patentino motorino conseguito da .
per CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
− rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
− a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 350/2023 (R.G. 4717/2022) emessa dal Tribunale di Monza il 15.2.2023, essendo sopraggiunti giustificati motivi, porre a carico del Per_ signor un contributo di mantenimento in favore della figlia di € Parte_1 400,00 mensili, da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso avanti il Tribunale di Monza, da aversi qui per integralmente trascritte;
confermare che la madre percepisca integralmente gli assegni familiari/assegno unico universale. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, I.v.a. e C.p.A. come per legge.
Motivi della decisione
Giova premettere che il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere Parte_1 l'attuazione dei provvedimenti di cui alle condizioni del divorzio relativi al rapporto con la figlia.
pagina 2 di 7 Costituendosi in giudizio, la resistente ha svolto domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia, per cui il Giudice delegato ha disposto il mutamento del rito con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis. 12 e segg. c.p.c.
I. IN MERITO AI RAPPORTI TRA nata Parte_2 Persona_2 il 24.10.2009) e tra i genitori Dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Lissone si evince che conoscono il nucleo familiare dal 2018, dal 2021 la minore è affidata all'ente, è stata attivata l'educativa domiciliare dal 2019. A gennaio 2025 ha dichiarato che non vedeva il padre da un anno dopo una lite importante. Non va d'accordo con la sua nuova compagna dopo una lite avvenuta durante una vacanza con lei. Inoltre, è stata delusa dal padre non ha dato l'assenso a che lei facesse il patentino per il motorino, noncurante del fatto che il padre temesse per la sua incolumità, in quanto lui aveva avuto un incidente da giovane con la moto. Ritiene che il padre neghi sempre l'assenso a qualsiasi sua proposta. Ha riferito al tutor che non vuole vedere il padre. Il servizio ha invitato la madre a notiziare il padre in merito alla figlia.
All'udienza del 15.5.2025 è stata sentita la figlia che ha dichiarato:
“Con mio papà ho sempre avuto un rapporto difficile, con lui non si riesce a discutere, ha delle modalità aggressive, tende a imporre le sue decisioni e idee. Io ci ho provato ma adesso non voglio più farlo. Nel 2022 sono andata in vacanza con lui e la sua compagna, il papà mi ha detto che era colpa della mamma se le cose sono andate come sono andate, la sua compagna mi ha minacciato di andare dai servizi sociali. Da allora, i rapporti si sono incrinati irrimediabilmente. Io non rispondo più al telefono al papà. Non intendo riprendere il rapporto con mio padre.Vedevo la nonna paterna solo quando andavo da lui, non parlo più neppure con lei.Non andando dal papà, io non la sento. Frequento il II anno della scuola per estetica, mi piace in particolare la ricostruzione delle unghie. Vado a scuola in motorino. Quest'estate vorrei andare a lavorare per aiutare anche mia mamma, perché con questa situazione il papà ci ha messo in difficoltà. Ho trovato un lavoro come dogsitter.” Il ricorrente lamenta la mancata condivisione di decisioni relative alla figlia. La sig ra senza previamente chiedere il consenso al padre: CP_1 Per_
- ha iscritto nell'anno 2023 al primo anno della scuola di estetista presso l'Accademy Essency di Monza;
- ha cambiato scuola a fine luglio 2024, iscrivendola alla ECFOP di Monza;
Per_
- ha autorizzato a farsi un piercing nel 2023 e le richieste reiterate fatte dal Ricorrente per sapere, pure a posteriori, in quale centro autorizzato lo avesse fatto eseguire sono rimaste prive pagina 3 di 7 di risposta al fine di assicurarsi che tutte le norme igienico-sanitarie siano state rispettate e tanto per la tutela della salute della propria figlia;
Per_
- ha utilizzato a proprio piacimento la somma di € 750 ottenuta da a titolo risarcitorio per un infortunio avvenuto a scuola - si leggano alle pagg 1-5-6 del doc. 3 le svariate richieste in tal senso che tuttora sono rimaste prive di risposta;
Per_
- ha autorizzato a conseguire il patentino per il motorino – il R. ha negato il proprio consenso. Il padre non ha più saputo se poi il patentino è stato conseguito o meno perché dal rifiuto è scattata la reazione della ragazza di non voler più andare a stare con il padre, visto come il “cattivo” della situazione;
- ha rifiutato di fornire referto visita oculistica – solo dopo l'intervento dell'Assistente sociale la sig ra ha inviato il referto, indispensabile da sottoporre ad altro oculista CP_1
Allo stato, permane la difficoltà di comunicazione tra i genitori e il rifiuto della figlia di incontrare il padre o di sentirlo telefonicamente. Data l'età della figlia e la totale chiusura manifestata nei confronti con il padre, nonostante gli interventi disposti, non appare possibile, allo stato, ricucire il rapporto tra di loro.
La madre dovrà comunicare a la scuola frequentata dalla figlia, le condizioni di salute Parte_1 nonché ogni altra informazione richiesta. Permanendo l'affido all'ente, al quale è stata rimessa l'adozione delle decisioni più importanti per la stessa, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione, residenza, spetta all'ente l'assunzione di tali decisioni.
Quanto alle spese straordinarie, dovrà essere seguito il protocollo di questo Tribunale. II. CONTRIBUTO A CARICO DEL PADRE La resistente ha chiesto, a modifica delle condizioni del divorzio, un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia,
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno dichiarato:
Parte_1
”Mia figlia non vuole vedermi, non so ancora cosa ho fatto. Non risponde neanche a mia madre. L'estate scorsa ero disponibile a contribuire alle spese della vacanza di nostra figlia purchè potessi vederla, anche per darle i soldi ma lei non vuole vedermi” Si è dichiarato disponibile a versare euro 300 oltre al 50% dell'assegno unico oppure euro 250 e riconoscere alla madre il 100% dell'assegno unico.
CP_1
”Io e mio fratello abbiamo ereditato una quota di un immobile di 50 mq alla morte di nostro padre, l'immobile è abitato da mia madre. L'estate scorsa nostra figlia è andata in vacanza con un'amica, io ho contribuito alle spese, il padre no. Nostra figlia è arrabbiata perché il padre ha sposato una donna che le ha messo le mani addosso, il padre nega questa cosa e la fa passare per una bugiarda.” Chiede euro 300 mensili oltre al 100% dell'assegno unico, attualmente pari ad euro 230 mensili, in quanto il padre non tiene la figlia.
pagina 4 di 7 Ciò premesso, va evidenziato che il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c. L'art. 473bis.29 c.p.c. ha previsto che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. Nel caso in esame, le parti hanno concordato nel 2023, in sede di divorzio, un contributo a carico del padre di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo. Sono stati previsti i tempi di permanenza della figlia presso il padre, che lui non riesce ad attuare stante il rifiuto della figlia come sopra esposto. In considerazione del fatto che il padre non tiene mai la figlia, per decisione di quest'ultima, il contributo a carico del padre in favore della figlia viene rideterminato come da dispositivo con decorrenza dal mese di ottobre 2025 tenuto conto della seguente situazione: la madre percepirà per intero l'assegno unico familiare di euro 230 mensili. Nel 2023 il padre ha dichiarato un reddito di euro 1.939, la madre di euro 1.953. Il padre vive nella casa di sua moglie. Ciascuno paga la quota di euro 388 di mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata ad , che vive CP_1 anche con una figlia maggiorenne che lavora. La resistente è comproprietaria di un altro immobile di 50 mq abitato dalla madre
III. SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, essendovi reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. 350/2023:
1. Dispone che comunichi a la scuola frequentata dalla figlia e le condizioni di CP_1 Parte_1 salute della stessa, nonché ogni altra informazione richiesta dal padre;
pagina 5 di 7 2. Pone a carico del padre l'importo di euro 280, da versarsi con decorrenza dal mese di ottobre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il pagina 6 di 7 proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
3) Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8012/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Debora Santangelo (Cod. Fisc. – e-mail: - pec: C.F._2 Email_1
- con studio in Senago (MI), Via A. Volta n. 256/A dove Email_2 elegge domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa giusta a delega allegata telematicamente alla memoria di costituzione (doc. 2) dall'Avv. Claudia Zamberlan (C.F. – PEC CodiceFiscale_4
– fax n. 039.2282692), ed elettivamente domiciliata presso la Email_3 casella PEC della stessa Email_3 RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SULL'AFFIDAMENTO E MODIFICA DI CONDIZIONI DI DIVORZIO AI SENSI DEGLI artt. 337quinquies cod. civ. e 473bis. 38 e 29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 in via preliminare in rito: si chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta, non essendo la presente la sede proceduralmente deputata a decidere sulla modifica dell'assegno di mantenimento;
pagina 1 di 7 in via subordinata, qualora il Giudice ritenesse ammissibile in questa sede la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento, se ne chiede il rigetto non essendo stata provata la sopravvenienza (rispetto a quanto statuito in sede di divorzio) di situazioni nuove legittimanti la chiesta modifica. nel merito: ci si riporta alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, rimettendosi in ogni caso al prudente apprezzamento del Giudicante in merito ai provvedimenti più opportuni. Di seguito le conclusioni di cui al ricorso introduttivo: SI CHIEDE che il Tribunale, previa convocazione delle parti e sentiti i Servizi Sociali presso l'Ente affidatario e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria voglia ammonire ed ordinare alla Resistente di:
- mettere il Ricorrente nelle condizioni di poter esercitare i propri diritti di padre;
- favorire il rapporto padre/figlia; Per_
- informare lo stesso preventivamente di tutte le iniziative che riguardano;
- assumere decisioni relative alla stessa solo dopo aver raccolto il consenso del padre;
Per_
- inviare al R. da ora in avanti tutti i referti delle visite mediche di quando è la sig ra ad CP_1 accompagnarla;
- esibire da ora in avanti (ed anche per il pregresso, ossia per le richieste rimaste inevase) allo stesso tutti documenti contabili da cui risultino le spese che la Resistente sostiene per bisogni della figlia;
Per_
- dare atto in questa sede se ha fatto o meno eseguire altro piercing o tatuaggi ad;
- esibire il modulo sottoscritto con cui ha effettato iscrizione presso la nuova scuola con il timbro di ricevuta da parte dell'ente scolastico e/o scambio mail se la richiesta è avvenuta via mail;
Per_
- esibire la fattura del centro presso cui ha fatto eseguire il piercing ad;
Per_
- esibire il patentino motorino conseguito da .
per CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
− rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
− a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 350/2023 (R.G. 4717/2022) emessa dal Tribunale di Monza il 15.2.2023, essendo sopraggiunti giustificati motivi, porre a carico del Per_ signor un contributo di mantenimento in favore della figlia di € Parte_1 400,00 mensili, da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso avanti il Tribunale di Monza, da aversi qui per integralmente trascritte;
confermare che la madre percepisca integralmente gli assegni familiari/assegno unico universale. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, I.v.a. e C.p.A. come per legge.
Motivi della decisione
Giova premettere che il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere Parte_1 l'attuazione dei provvedimenti di cui alle condizioni del divorzio relativi al rapporto con la figlia.
pagina 2 di 7 Costituendosi in giudizio, la resistente ha svolto domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia, per cui il Giudice delegato ha disposto il mutamento del rito con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis. 12 e segg. c.p.c.
I. IN MERITO AI RAPPORTI TRA nata Parte_2 Persona_2 il 24.10.2009) e tra i genitori Dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Lissone si evince che conoscono il nucleo familiare dal 2018, dal 2021 la minore è affidata all'ente, è stata attivata l'educativa domiciliare dal 2019. A gennaio 2025 ha dichiarato che non vedeva il padre da un anno dopo una lite importante. Non va d'accordo con la sua nuova compagna dopo una lite avvenuta durante una vacanza con lei. Inoltre, è stata delusa dal padre non ha dato l'assenso a che lei facesse il patentino per il motorino, noncurante del fatto che il padre temesse per la sua incolumità, in quanto lui aveva avuto un incidente da giovane con la moto. Ritiene che il padre neghi sempre l'assenso a qualsiasi sua proposta. Ha riferito al tutor che non vuole vedere il padre. Il servizio ha invitato la madre a notiziare il padre in merito alla figlia.
All'udienza del 15.5.2025 è stata sentita la figlia che ha dichiarato:
“Con mio papà ho sempre avuto un rapporto difficile, con lui non si riesce a discutere, ha delle modalità aggressive, tende a imporre le sue decisioni e idee. Io ci ho provato ma adesso non voglio più farlo. Nel 2022 sono andata in vacanza con lui e la sua compagna, il papà mi ha detto che era colpa della mamma se le cose sono andate come sono andate, la sua compagna mi ha minacciato di andare dai servizi sociali. Da allora, i rapporti si sono incrinati irrimediabilmente. Io non rispondo più al telefono al papà. Non intendo riprendere il rapporto con mio padre.Vedevo la nonna paterna solo quando andavo da lui, non parlo più neppure con lei.Non andando dal papà, io non la sento. Frequento il II anno della scuola per estetica, mi piace in particolare la ricostruzione delle unghie. Vado a scuola in motorino. Quest'estate vorrei andare a lavorare per aiutare anche mia mamma, perché con questa situazione il papà ci ha messo in difficoltà. Ho trovato un lavoro come dogsitter.” Il ricorrente lamenta la mancata condivisione di decisioni relative alla figlia. La sig ra senza previamente chiedere il consenso al padre: CP_1 Per_
- ha iscritto nell'anno 2023 al primo anno della scuola di estetista presso l'Accademy Essency di Monza;
- ha cambiato scuola a fine luglio 2024, iscrivendola alla ECFOP di Monza;
Per_
- ha autorizzato a farsi un piercing nel 2023 e le richieste reiterate fatte dal Ricorrente per sapere, pure a posteriori, in quale centro autorizzato lo avesse fatto eseguire sono rimaste prive pagina 3 di 7 di risposta al fine di assicurarsi che tutte le norme igienico-sanitarie siano state rispettate e tanto per la tutela della salute della propria figlia;
Per_
- ha utilizzato a proprio piacimento la somma di € 750 ottenuta da a titolo risarcitorio per un infortunio avvenuto a scuola - si leggano alle pagg 1-5-6 del doc. 3 le svariate richieste in tal senso che tuttora sono rimaste prive di risposta;
Per_
- ha autorizzato a conseguire il patentino per il motorino – il R. ha negato il proprio consenso. Il padre non ha più saputo se poi il patentino è stato conseguito o meno perché dal rifiuto è scattata la reazione della ragazza di non voler più andare a stare con il padre, visto come il “cattivo” della situazione;
- ha rifiutato di fornire referto visita oculistica – solo dopo l'intervento dell'Assistente sociale la sig ra ha inviato il referto, indispensabile da sottoporre ad altro oculista CP_1
Allo stato, permane la difficoltà di comunicazione tra i genitori e il rifiuto della figlia di incontrare il padre o di sentirlo telefonicamente. Data l'età della figlia e la totale chiusura manifestata nei confronti con il padre, nonostante gli interventi disposti, non appare possibile, allo stato, ricucire il rapporto tra di loro.
La madre dovrà comunicare a la scuola frequentata dalla figlia, le condizioni di salute Parte_1 nonché ogni altra informazione richiesta. Permanendo l'affido all'ente, al quale è stata rimessa l'adozione delle decisioni più importanti per la stessa, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione, residenza, spetta all'ente l'assunzione di tali decisioni.
Quanto alle spese straordinarie, dovrà essere seguito il protocollo di questo Tribunale. II. CONTRIBUTO A CARICO DEL PADRE La resistente ha chiesto, a modifica delle condizioni del divorzio, un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia,
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno dichiarato:
Parte_1
”Mia figlia non vuole vedermi, non so ancora cosa ho fatto. Non risponde neanche a mia madre. L'estate scorsa ero disponibile a contribuire alle spese della vacanza di nostra figlia purchè potessi vederla, anche per darle i soldi ma lei non vuole vedermi” Si è dichiarato disponibile a versare euro 300 oltre al 50% dell'assegno unico oppure euro 250 e riconoscere alla madre il 100% dell'assegno unico.
CP_1
”Io e mio fratello abbiamo ereditato una quota di un immobile di 50 mq alla morte di nostro padre, l'immobile è abitato da mia madre. L'estate scorsa nostra figlia è andata in vacanza con un'amica, io ho contribuito alle spese, il padre no. Nostra figlia è arrabbiata perché il padre ha sposato una donna che le ha messo le mani addosso, il padre nega questa cosa e la fa passare per una bugiarda.” Chiede euro 300 mensili oltre al 100% dell'assegno unico, attualmente pari ad euro 230 mensili, in quanto il padre non tiene la figlia.
pagina 4 di 7 Ciò premesso, va evidenziato che il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c. L'art. 473bis.29 c.p.c. ha previsto che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. Nel caso in esame, le parti hanno concordato nel 2023, in sede di divorzio, un contributo a carico del padre di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo. Sono stati previsti i tempi di permanenza della figlia presso il padre, che lui non riesce ad attuare stante il rifiuto della figlia come sopra esposto. In considerazione del fatto che il padre non tiene mai la figlia, per decisione di quest'ultima, il contributo a carico del padre in favore della figlia viene rideterminato come da dispositivo con decorrenza dal mese di ottobre 2025 tenuto conto della seguente situazione: la madre percepirà per intero l'assegno unico familiare di euro 230 mensili. Nel 2023 il padre ha dichiarato un reddito di euro 1.939, la madre di euro 1.953. Il padre vive nella casa di sua moglie. Ciascuno paga la quota di euro 388 di mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata ad , che vive CP_1 anche con una figlia maggiorenne che lavora. La resistente è comproprietaria di un altro immobile di 50 mq abitato dalla madre
III. SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, essendovi reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. 350/2023:
1. Dispone che comunichi a la scuola frequentata dalla figlia e le condizioni di CP_1 Parte_1 salute della stessa, nonché ogni altra informazione richiesta dal padre;
pagina 5 di 7 2. Pone a carico del padre l'importo di euro 280, da versarsi con decorrenza dal mese di ottobre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il pagina 6 di 7 proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
3) Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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