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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8360 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero 25584, promossa con domanda depositata in data 3.07.2024
DA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Manuela Bonito, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in Roma, Largo Olgiata is. 105, int. 2/6
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'Avv. CP_1
PA LI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Aprilia (LT), Via degli Oleandri n. 68
RESISTENTE
Oggetto del giudizio: rapporto di lavoro domestico;
pagamento spettanze retributive;
regolarizzazione contributiva. pagina 1 di 16 Conclusioni: per entrambi le parti, quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.7.2024, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue:
- che aveva lavorato come collaboratrice domestica (“occupandosi di tutte le faccende domestiche e nello specifico: spazzare, lavare e incerare i pavimenti, pulire con l'aspirapolvere, spolverare mobili e suppellettili, lavare vetri, e altresì
– limitatamente all'abitazione- lavare e stirare la biancheria, gli abiti e altri articoli tessili, preparare pasti …[…]”) alle dipendenze di , senza CP_1
alcun tipo di regolarizzazione formale del rapporto di lavoro, dal 1.05.2013 al
16.05.2023;
- che, più nello specifico, aveva lavorato:
1. dal 1.05.2013 al 31.12.2017, ogni mercoledì del mese, con orario 09.00/13.00 presso l'abitazione del resistente (sita in Roma, Via Giulio Galli, n. 70);
2. dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ogni mercoledì del mese, presso l'abitazione del resistente, con orario 09.00/13.00, nonché due sabati al mese, presso lo studio professionale del predetto resistente (sito in FO, Via degli Olmetti, n.
46), con orario 08.00/12.00;
3. dal 1.01.2019 al 15.10.2021, ogni mercoledì del mese, con orario 09.00/14.00, presso la citata abitazione del resistente, e due sabati al mese, con orario
08.00/12.00, presso il predetto studio professionale;
4. dal 16.10.2021 al 16.05.2023, ogni mercoledì del mese, con orario
09.00/14.00, presso l'abitazione del resistente;
- che aveva percepito una retribuzione oraria, inizialmente, di 9,00 euro (dal
1.05.2013 al 31.12.2017), successivamente elevata a 10,00 euro (dal 1.01.2018, sino all'interruzione del rapporto, avvenuta il 16.05.2023), normalmente saldata in pagina 2 di 16 contanti, salvo in alcuni casi in cui il pagamento era stato effettuato tramite bonifico bancario;
- che nulla aveva percepito a titolo di 13^ mensilità, permessi, festività e ferie
(sebbene godute per un periodo concordato con il datore di 3 settimane, ma senza retribuzione), nulla le era stato versato a titolo di trattamento di fine rapporto oltre che a titolo contributivo;
- che, dall'inizio del rapporto di lavoro sino alla sua interruzione, la stessa ricorrente era stata sottoposta al potere direttivo, gerarchico e di controllo di che, CP_1
in più di un'occasione, l'aveva anche sottoposta a richiami verbali per inadempimenti lievi della prestazione lavorativa (cfr. all.5 al ricorso).
Tanto premesso, ha chiesto di: “A) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 1 maggio 2013 e sino al 16 maggio 2023, con diritto dell'istante all'inquadramento nel livello B del C.C.N.L. Colf-
Confedilizia, o, in subordine, quantomeno nel livello A, per l'intero periodo lavorativo;
B) per l'effetto, e in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento, condannare il Sig. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma CP_1
complessiva di € 7.470,47 - a titolo di tredicesima mensilità, ferie godute e non, indennità di preavviso e T.F.R. - come da conteggi analitici versati in atti, parte integrante del presente atto, ovvero, in subordine, della maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, e/o ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
C) emettere, con riferimento all'omesso versamento contributivo, sentenza di condanna generica del Sig. al risarcimento dei danni da omessa contribuzione ex art. 2116 c.c. Con CP_1
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e attribuzione al procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
pagina 3 di 16 A seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo, si è costituito il convenuto, , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, preliminarmente ha negato di aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, la quale al contrario avrebbe svolto attività di pulizie presso il proprio appartamento solo in modo saltuario, senza alcun vincolo di subordinazione.
Ha negato inoltre di essere il titolare dello studio professionale sito in Via degli Olmetti, del quale erano soci il figlio e la sua ex compagna.
Ha poi eccepito la nullità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso per difetto della specificazione del petitum e della causa petendi, entrambi espressi nell'atto introduttivo in termini generici e non circostanziati.
Nel merito, invece, in relazione alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha sostenuto che parte ricorrente non avrebbe assolto l'onere probatorio a suo carico, avendo infatti prodotto solo alcune copie di bonifici bancari, relativi ad un limitato arco temporale.
Ha infine contestato i conteggi prodotti dalla ricorrente, in quanto riferiti ad un periodo di lavoro non provato.
La causa è stata istruita con l'esame dei testi addotti dalle parti.
All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 15.07.2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
******
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
Sulla sussistenza del rapporto di lavoro domestico tra le parti
Sulla base delle deposizioni dei testimoni e (cfr. Testimone_1 Testimone_2
verbale udienza 25.03.2025), oltre che dei documenti versati in atti dalla ricorrente (cfr. estratti della messaggistica istantanea WhatsApp e copia dei bonifici bancari operati dal conto del resistente in favore del conto della ricorrente), possono senz'altro ritenersi pagina 4 di 16 provati sia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, che le mansioni svolte dalla ricorrente, nonché il conseguente inquadramento contrattuale.
Nello specifico, con riguardo all'attività lavorativa svolta presso l'abitazione del resistente, ha così riferito: Testimone_1
“Conosco la ricorrente in quanto è la mia colf […] So che la ricorrente ha lavorato anche per il convenuto. Il rapporto in questione è durato diversi anni. Credo che la ricorrente abbia iniziato a lavorare per il convenuto nel 2013. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto riferitami dalla ricorrente. Ho dei riscontri diretti di tale rapporto. La ricorrente quando viene a lavorare nel comprensorio, usufruisce del mio posto auto all'aperto per parcheggiare la sua auto. Io quindi vedendo la sua macchina parcheggiata, so che lei era al lavoro nel comprensorio. Nel periodo in cui ha lavorato per il convenuto, vedevo la sua macchina parcheggiata il mercoledì, in quanto proprio in questa giornata la ricorrente andava a lavorare da lui. Mi risulta che andasse a lavorare tutti i mercoledì. Mi risulta che andasse a lavorare l'intera mattina, tra le
9.00/9.30 e le 13.00. Non so essere più preciso. Sono a conoscenza del fatto che la ricorrente lavorasse dal convenuto, anche perché in qualche occasione lei mi rappresentò che da piano di sotto sentiva i mei passi nell'appartamento sovrastante.
Ricordo che mi riferì tale circostanza, in quanto il convenuto si era in precedenza lamentato con me, del fatto che lo disturbassi perché tenevo le scarpe in casa. Non so dire con esattezza quando si è risolto il rapporto in questione. Non più di tre o quattro anni fa. Fu la ricorrente a dirmi di essersi dimessa, in quanto il convenuto le aveva chiesto di ridurre sensibilmente il numero delle ore. La ricorrente mi disse che il rapporto non era mai stato contrattualizzato.”
Rispetto poi all'attività lavorativa svolta presso lo studio professionale di FO, la teste ha dichiarato: Testimone_2
“…Quando la ricorrente andava a lavorare a FO, capitava spesso che le dessi un passaggio con la mia macchina. La ricorrente all'epoca aveva ancora una macchina con targa rumena e quindi non poteva circolare in quanto doveva ancora apporre la
pagina 5 di 16 targa italiana. Io invece avevo già l'auto con la targa italiana e quindi potevo circolare.
Non so collocare con esattezza il periodo in cui la ricorrente andava a lavorare a
FO. E' stato un periodo lungo. Io l'ho accompagnata però per non più di due o tre mesi, fin quando ha preso la sua macchina con targa italiana. So che la ricorrente a
FO andava a fare le pulizie all'interno di alcuni uffici che si trovavano in Via degli Olmetti, mi pare al civico 46. So che lavorava lì dalle 8.00 alle 12.00. Questo era il mio stesso orario di lavoro, anche io lavoravo in zona. In quel periodo la andavo anche a riprendere alla fine dell'orario di lavoro. Mi risulta che anche dopo il periodo in cui io l'accompagnavo, la ricorrente abbia continuato a lavorare lì. Anche se andavamo con mezzi diversi, ci capitava ogni tanto di incontrarci per strada nelle vicinanze degli uffici dove lavorava. Non so essere più precisa sulla durata del periodo in cui la ricorrente ha lavorato a FO, né sulla sua collocazione temporale. Non ho mai visto prima di oggi il convenuto oggi presente in aula. La ricorrente mi riferì che andava a lavorare anche a casa del titolare degli uffici dove faceva le pulizie e che la sua casa era in zona Giustiniana. Quando la ricorrente andava a lavorare negli uffici, all'uscita la vedevo portare giù la spazzatura e buttarla nei cassonetti. Una volta mi salutò da una finestra.”
Le dichiarazioni testimoniali - che effettivamente danno conto del rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti, a partire dal 2013, - con attività lavorativa svolta sia presso l'abitazione di Via Giulio Galli (cfr. dichiarazioni di , sia presso lo Tes_1
studio professionale di Via degli Olmetti, a FO, (cfr. dichiarazione di ) -, Tes_2
devono poi essere lette congiuntamente alle conversazioni Whattsapp prodotte dalla ricorrente, dalle quali emerge con chiarezza lo svolgimento delle mansioni di cura e pulizia ad opera della stessa in favore del resistente. Sul punto, infatti, i messaggi di testo versati in atti fugano ogni dubbio, in quanto rappresentano, sia pure limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, il rapporto di collaborazione domestica intercorso tra le parti, nel quale il resistente ha esercitato i poteri organizzativo, direttivo e di controllo del lavoro svolto dalla ricorrente (cfr., all.ti da 1 a 29 del ricorso introduttivo).
pagina 6 di 16 si è, infatti, occupata, con la regolarità descritta nel ricorso, dello Parte_1
svolgimento promiscuo delle faccende domestiche (mansioni di pulizia e riassetto della casa e di addetto alla lavanderia), prendendo direttive e indicazioni a tal fine dallo stesso resistente (cfr., in particolare, all.ti 1 e 11 al ricorso), al quale ha rivolto infatti richieste di permessi o giustificazioni di assenze (cfr. all.ti 10 e 21), in alcune occasioni anche ricevendo da lui rimproveri per l'attività lavorativa svolta (cfr. all. 5). Le descritte prestazioni domestiche sono state retribuite dal resistente, a cadenze regolari, mediante la corresponsione di un periodico stipendio, fisso e predeterminato, normalmente pagato in contanti, salvo, in alcune occasioni, con bonifico bancario (v., rispettivamente, all. 20
, in cui le parti nel corso della conversazione si riferiscono al pagamento in denaro e all.ti da 30 a 37, riproducenti copie dei bonifici bancari operati dal ricorrente in favore della resistente, con causali spesso dissimulanti l'effettiva ragione della dazione).
Orbene, tali elementi devono essere interpretati quali indici sintomatici della collaborazione domestica che, in forma continuativa ed eterodiretta, ha prestato la ricorrente in favore del resistente.
Sul punto, occorre ricordare come la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. n.
17093/2017) ha affermato che l'affidamento ad altri soggetti di lavori di cura dell'abitazione o della persona, in assenza di un rapporto di “affezione o benevolenza”, è intrinsecamente connaturato ad una prestazione continuativa ed eterodiretta. In particolare, è stato ritenuto che “la ricorrenza … della subordinazione [possa essere] correttamente desunta …, in conformità con l'orientamento accolto da questa Corte
(cfr., da ultimo, Cass. sez. lav., 29.9.2015, n. 19304), in relazione alle caratteristiche oggettive della prestazione resa, concretantesi in un lavoro di cura, cui la subordinazione deve dirsi connaturata ove sia stata ritenuta … la non riconducibilità della prestazione medesima ad altro rapporto istituito affectionis vel benevolentiae causa;
[stante peraltro] la difficoltà di prova del concreto esercizio dei poteri datoriali in fattispecie, come il lavoro domestico, in cui la prestazione si rende tendenzialmente al riparto dallo sguardo di terzi estranei”.
pagina 7 di 16 Invero, non essendo stata fornita dalla resistente prova alcuna circa la ricorrenza tra le parti di una relazione affettiva o di benevolenza, il rapporto di lavoro subordinato deve dirsi provato.
Né può riconoscersi efficacia probatoria alla semplice asserzione contenuta nella memoria difensiva circa il carattere sporadico della citata collaborazione;
in difetto, infatti, di un adeguato supporto probatorio, l'affermazione non presenta alcuna attitudine estintiva della pretesa creditoria, assumendo, al contrario, valenza puramente confessoria dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra e CP_1 Parte_1
Volgendo lo sguardo ai periodi di lavoro assunti dalla ricorrente, si osserva che la stessa ha operato nel ricorso una distinzione tra l'attività prestata presso l'abitazione domestica del resistente e quella svolta presso lo studio legale sito a FO, in Via degli Olmetti.
In via preliminare, occorre osservare che non merita accoglimento l'eccezione formulata dal resistente, con la quale, nel rilevare che gli uffici di Via Olmetto erano riferibili alla società “Xoffice Group S.R.L”, di cui sono soci il figlio, e l'allora sua Persona_1
compagna, (cfr. visura camerale prodotta dal resistente in sede di Persona_2
costituzione), ha inteso escludere la stessa titolarità del rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente.
Sul punto, va osservato che, ai fini del riconoscimento in capo ad un soggetto della qualifica di datore di lavoro, rileva esclusivamente il dato sostanziale dell'esercizio dei relativi poteri, quali quello direttivo, gerarchico e di controllo, non potendosi, al contrario, escludere tale qualifica soggettiva sulla base del solo argomento formale, in specie rappresentato dalla mancata appartenenza del resistente alla compagine societaria.
Ciò soprattutto quando il rapporto di lavoro si svolge, come nel caso in questione, in forma irregolare, senza quindi che sia possibile, già in astratto, risalire ad una formale figura datoriale. In atti, peraltro e al fine di sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, risulta con evidenza che l'unico soggetto ad aver esercitato poteri direttivi, di organizzazione del lavoro e di controllo dell'attività lavorativa della ricorrente sia stato pagina 8 di 16 esclusivamente l'odierno resistente, che aveva piena disponibilità dei locali dell'ufficio, rispetto ai quali era egli stesso a stabilire tempi e necessità di cura e pulizia.
Ciò posto, deve dirsi accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, nei termini indicati in ricorso.
Volgendo quindi l'analisi ai periodi lavorativi indicati dalla parte ricorrente, gli stessi possono dirsi provati, con qualche precisazione in ordine all'orario lavorativo.
Parte resistente assume infatti di aver prestato la propria attività di lavoro, presso l'abitazione del resistente, dal 1.5.2013 al 31.16.05.2023, con orario 09.00/13.00, sino al
31.12.2018, e, con orario 09.00/14.00, dal 1.01.2019 al 16.05.2023. Ebbene, le dichiarazioni testimoniali rese da (“Mi risulta che andasse a lavorare Testimone_1
tutti i mercoledì. Mi risulta che andasse a lavorare l'intera mattina, tra le 9.00/9.30 e le
13.00…”), le conversazioni Whattsapp intercorse tra le parti in causa e le copie dei bonifici bancari versate in atti consentono di ritenere provato esclusivamente lo svolgimento di quattro ore lavorative. Non vi è prova in atti, infatti, che, a partire dal
1.1.2019 e sino alla data di cessazione del rapporto (16.05.2023) l'orario di lavoro sia passato da quattro a cinque ore lavorative, nel quadrante orario dalle 09.00 alle 14.00.
Tuttavia, non avendo la ricorrente avanzato alcuna pretesa per omesso pagamento della retribuzione diretta, la precisazione fatta, seppur doverosa, in ogni caso non potrà incidere negativamente sulla domanda al riguardo proposta, risultando pertanto priva di implicazioni sul piano pratico.
Con riguardo all'attività lavorativa svolta presso l'ufficio sito in FO, la ricorrente ha dimostrato di aver effettivamente lavorato a partire dal 1.1.2018 e sino al 15.10 2021, con frequenza bisettimanale, di sabato, con orario 08.00/12.00.
In tal senso, infatti, depongono le dichiarazioni della teste , nella parte in Testimone_2
cui confermano sia lo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in ricorso sia l'orario di lavoro (08.00/12.00). La copia dell'immatricolazione della targa dell'autovettura della ricorrente, prodotta unitamente alle note difensive del 09.06.2025, riscontra effettivamente quanto detto dalla testimone, confermando non solo la genuinità delle pagina 9 di 16 dichiarazioni testimoniali oltre alla loro attendibilità, ma permettendo allo stesso tempo di collocare temporalmente l'effettivo periodo di svolgimento della prestazione lavorativa.
La testimone, infatti, ricorda di aver accompagnato con la propria autovettura la lavoratrice sul posto di lavoro per qualche mese, precisamente nel periodo in cui era vietata la circolazione delle autovetture con targa estera (divieto introdotto nel 2018); in effetti, solo il 7.02.2019 la ricorrente ha proceduto ad immatricolare la propria autovettura presso l'Aci con targa italiana, sicché le dichiarazioni della testimone trovano piena conferma.
La prospettazione di parte ricorrente è poi ulteriormente riscontrata, oltre che dalle copie dei bonifici bancari, anche dal tenore delle conversazioni Whattsapp, che descrivono le mansioni di pulizia e cura svolte dalla lavoratrice anche nei locali dell'ufficio in questione (cfr, tra le altre. all.ti 1, 2 e 12), con collocazione temporale dal 5.06.2020 al
1.810.2021 (cfr. all. 16 al ricorso, contenente il messaggio di testo dal quale emerge l'interruzione della citata collaborazione presso lo studio professionale).
Le dichiarazioni testimoniali confermano altresì l'orario di lavoro (08.00/12.00) assunto dalla ricorrente, del quale la medesima offre un riscontro chiaro e lineare Testimone_2
(“So che lavorava lì dalle 8.00 alle 12.00. Questo era il mio stesso orario di lavoro, anche io lavoravo in zona. In quel periodo la andavo anche a riprendere alla fine dell'orario di lavoro”).
Le risultanze dell'istruttoria, unite alla documentazione versata in atti, consentono di affermare che la lavoratrice abbia effettivamente svolto, nel periodo indicato in ricorso e alle dipendenze del resistente, le mansioni di colf, inquadrabili nel livello B CCNL
Lavoro Domestico, spettante appunto ai “collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni .. a livello esecutivo … relative al normale andamento della vita familiare, compiendo mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla
pagina 10 di 16 lavanderia, di assistenza ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza”.
Dal descritto accertamento, deve dunque discendere il relativo inquadramento contrattuale, con le conseguenti implicazioni in punto di trattamento giuridico ed economico.
Le spettanze retributive.
Accertato, dunque, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal 1.05.2013 al
16.05.2023, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello B del CCNL Lavoro
Domestico, la domanda di condanna deve, tuttavia, essere accolta per le differenze retributive relative alla 13^ mensilità, 13^ ratei e TFR, non anche per quelle relative a ferie non godute, contributi previdenziali non versati e mancato preavviso, non avendo la ricorrente assolto integralmente l'onere probatorio posto a suo carico.
Quanto alle ferie, deve evidenziarsi che il lavoratore, che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva di quelle non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n.
9599/13, 26985/09, 22751/04).
Ebbene, nel corso dell'istruttoria nulla è emerso in ordine alla mancata fruizione di ferie da parte della ricorrente, né tantomeno può dirsi compiutamente assolto l'onere di provare l'omessa retribuzione relativamente ai periodi di ferie goduti.
Con riguardo al mancato versamento dei contributi previdenziali, si rinvia a quanto si dirà più analiticamente in seguito, nella parte relativa alla regolarizzazione contributiva.
In merito poi all'indennità da mancato preavviso, vale la pena ricordare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nella parte in cui precisa come gravi sul lavoratore l'onere di provare che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà
pagina 11 di 16 datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione. A ben vedere, parte ricorrente ha prodotto uno stralcio di una conversazione Whattsapp, avvenuta in data prossima al 5.07.2023, nella quale il resistente scrive alla ricorrente: “..questo momento siamo in piene spese per la casa di mia madre e quella fuori successioni varie e preferisco stare un attimo attento, dimmi se per te va bene ti ringrazio”. Seguono messaggi vocali tra le parti (cfr. all. 28 al ricorso). Parte ricorrente produce inoltre una lettera d'intimazione di pagamento dell'15.11.2023 a firma del suo legale, dalla quale emergerebbe che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, in data 13.06.2023, la stessa avrebbe presentato le proprie dimissioni lavorative, seppur costretta di fatto dalla volontà datoriale di ridurle l'orario di servizio. Orbene tali risultanze, poiché equivoche e non lineari, non consentono di ritenere provato il recesso datoriale dal rapporto di lavoro, sicché la pretesa retributiva relativa al mancato preavviso deve dirsi non dovuta.
Né, d'altro canto, la ricorrente ha chiesto di accertare l'esistenza di una giusta causa, quale motivazione del proprio recesso;
sicché anche sotto tale ulteriore profilo neppure ricorrono i presupposti per l'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Ciò posto, si ritiene comunque di recepire, in quanto effettuati sulla base dei minimi tabellari di cui al CCNL Lavoro Domestico, da applicarsi ai sensi degli artt. 2099 c.c e 36 Cost., i conteggi depositati dalla ricorrente in allegato al ricorso.
Si soggiunge che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi
(Cass., Sez lav., 5949/2018), con la conseguenza che, rispetto al caso in esame, le generiche contestazioni fornite negli scritti difensivi dal resistente non valgono a superare l'attendibilità dei conteggi prodotti dalla ricorrente.
In conclusione, quindi, accolta la domanda relativa alle differenze retributive ed alle indennità lavorative spettanti alla ricorrente, deve condannarsi la convenuta al pagamento in favore di pagina 12 di 16 quest'ultima della somma lorda di € 4.658,47 (di cui 2.104,00 a titolo di tredicesima, 93,75 a titolo di rateo tredicesima e 2.460,00 a titolo T.F.R.)
A tale somma deve aggiungersi quella dovuta a titolo di rivalutazione monetaria (calcolata applicando l'indice ISTAT del mese del saldo), oltre a quella dovuta a titolo di interessi legali, computati sulle frazioni del capitale, anno per anno rivalutato, dalle scadenze al saldo. La regolarizzazione contributiva.
Passando ad esaminare la domanda di condanna al pagamento della somma di euro
3.594,29, per omessa contribuzione, ulteriormente avanzata dalla parte ricorrente, deve premettersi che il nostro ordinamento prevede diverse forme di tutela per il lavoratore a fronte dell'omissione contributiva, essendogli consentito chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi in favore dell' ovvero una pronunzia di mero CP_2
accertamento dell'omissione contributiva. Con la maturazione della prescrizione dei contributi omessi il lavoratore matura poi una ragione di danno risarcibile.
Ai fini della valutazione della prescrizione o meno dei contributi omessi, deve tenersi presente che a decorrere dal 1° gennaio 1996, i contributi dovuti per il finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in cinque anni. Tuttavia, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della legge n 335/1995, continua a trovare applicazione il termine prescrizionale decennale, qualora il lavoratore o i suoi superstiti presentino all' una denuncia CP_3
entro il termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi per i quali si chiede il recupero, rilevando a tal fine solo la denuncia di omissione contributiva presentata all' dall'interessato (o dai superstiti) ai fini del recupero dei contributi non CP_3
denunciati, che produce il suddetto effetto di prolungamento del termine prescrizionale indipendentemente dal fatto che l' si attivi o meno, nei confronti del datore di CP_3
lavoro inadempiente, con le opportune azioni di recupero.
Ora, nel caso in esame, la parte ricorrente non ha fornito alcun chiarimento in ordine all'eventuale presentazione di denuncia che possa aver interrotto il termine di prescrizione all'Istituto di previdenza, peraltro non convenuto in giudizio.
pagina 13 di 16 In mancanza di tale denuncia, i contributi dovuti dal datore di lavoro alla ricorrente sarebbero parzialmente prescritti.
E' bene precisare poi che il soggetto in favore del quale vanno effettuati i versamenti della contribuzione non prescritta è l' e non certo il lavoratore, ragion per cui nei CP_2
giudizi in cui viene proposta domanda di regolarizzazione contributiva si dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto di Previdenza, quale litisconsorte necessario;
sicché non può che concludersi per l'infondatezza della domanda così come formulata dalla parte ricorrente, volta ad ottenere la condanna della parte datoriale al pagamento direttamente in proprio favore della contribuzione omessa.
Per quanto sin qui osservato, in tale situazione di incertezza in merito alla prescrizione della contribuzione, può in conclusione adottarsi esclusivamente un provvedimento di accertamento dell'omissione contributiva in relazione alle spettanze retributive maturate dalla ricorrente dal 1.05.2013 al 16.05.2023.
Avuto riguardo però ai contributi sicuramente oggetto di prescrizione, per i quali non è più possibile il versamento, ben appare configurabile una ragione di danno risarcibile.
Ora, però, se il lavoratore può agire per la tutela della propria posizione contributiva ancor prima del maturare del diritto alle prestazioni previdenziali, mediante la proposizione di una domanda generica volta ad accertare la eventualità dell'omissione, questi può esperire l'azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2 cod. civ. (ovvero quella in forma specifica ex art. 13 I. n. 1338 del 1962) solo al momento del prodursi dell'evento dannoso, coincidente con il raggiungimento dell'età pensionabile, (cfr., Cass.
15947/2021 e, fra le altre, Cass. 2630/2014; negli stessi termini, Cass. 22751/2004).
In altre parole, “se la possibilità di agire a garanzia dell'ingresso del futuro credito nel patrimonio del creditore collima con una fase prodromica rispetto a quella della materiale erogazione della prestazione previdenziale in coincidenza con il verificarsi dell'evento condizionante, nondimeno, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta maturazione del diritto alla prestazione e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo” (v. ancora pagina 14 di 16 Cass. 15947/2021); sicché, “soltanto una volta che si siano realizzati i requisiti per
l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante” (v., in questi termini, Cass. 27660 /2018).
Alla luce del secondo comma dell'art. 2116 cod. civ., che riconosce al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subito consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti dovuto, l'azione risarcitoria stricto sensu può essere esercitata soltanto nel momento in cui la definitiva perdita della prestazione previdenziale si determina, mentre prima di quel momento il lavoratore soffre esclusivamente un danno potenziale in quanto titolare di una posizione assicurativa carente (in caso di parziale omissione contributiva) ovvero del tutto mancante (in caso di totale omissione).
Per quanto sin qui osservato, può in conclusione adottarsi solo un provvedimento di generico accertamento dell'omissione contributiva in relazione alle differenze retributive maturate dalla ricorrente in costanza di rapporto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal
1.05.2013 al 16.05.2023, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello B del
CCNL Lavoro Domestico;
2. per l'effetto condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di €
4.658,47 a titolo di differenze retributive per 13^ mensilità e TFR, di cui € 2.460,72, a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi, dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
3. accertata l'omissione contributiva da parte del datore di lavoro;
pagina 15 di 16 4. condanna la resistente a rifondere alla parte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatari;
spese che si liquidano in euro 3.099,25 a titolo di compensi ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 15.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della ott.ssa Laura CP_4
Perrotta
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero 25584, promossa con domanda depositata in data 3.07.2024
DA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Manuela Bonito, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in Roma, Largo Olgiata is. 105, int. 2/6
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'Avv. CP_1
PA LI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Aprilia (LT), Via degli Oleandri n. 68
RESISTENTE
Oggetto del giudizio: rapporto di lavoro domestico;
pagamento spettanze retributive;
regolarizzazione contributiva. pagina 1 di 16 Conclusioni: per entrambi le parti, quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.7.2024, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue:
- che aveva lavorato come collaboratrice domestica (“occupandosi di tutte le faccende domestiche e nello specifico: spazzare, lavare e incerare i pavimenti, pulire con l'aspirapolvere, spolverare mobili e suppellettili, lavare vetri, e altresì
– limitatamente all'abitazione- lavare e stirare la biancheria, gli abiti e altri articoli tessili, preparare pasti …[…]”) alle dipendenze di , senza CP_1
alcun tipo di regolarizzazione formale del rapporto di lavoro, dal 1.05.2013 al
16.05.2023;
- che, più nello specifico, aveva lavorato:
1. dal 1.05.2013 al 31.12.2017, ogni mercoledì del mese, con orario 09.00/13.00 presso l'abitazione del resistente (sita in Roma, Via Giulio Galli, n. 70);
2. dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ogni mercoledì del mese, presso l'abitazione del resistente, con orario 09.00/13.00, nonché due sabati al mese, presso lo studio professionale del predetto resistente (sito in FO, Via degli Olmetti, n.
46), con orario 08.00/12.00;
3. dal 1.01.2019 al 15.10.2021, ogni mercoledì del mese, con orario 09.00/14.00, presso la citata abitazione del resistente, e due sabati al mese, con orario
08.00/12.00, presso il predetto studio professionale;
4. dal 16.10.2021 al 16.05.2023, ogni mercoledì del mese, con orario
09.00/14.00, presso l'abitazione del resistente;
- che aveva percepito una retribuzione oraria, inizialmente, di 9,00 euro (dal
1.05.2013 al 31.12.2017), successivamente elevata a 10,00 euro (dal 1.01.2018, sino all'interruzione del rapporto, avvenuta il 16.05.2023), normalmente saldata in pagina 2 di 16 contanti, salvo in alcuni casi in cui il pagamento era stato effettuato tramite bonifico bancario;
- che nulla aveva percepito a titolo di 13^ mensilità, permessi, festività e ferie
(sebbene godute per un periodo concordato con il datore di 3 settimane, ma senza retribuzione), nulla le era stato versato a titolo di trattamento di fine rapporto oltre che a titolo contributivo;
- che, dall'inizio del rapporto di lavoro sino alla sua interruzione, la stessa ricorrente era stata sottoposta al potere direttivo, gerarchico e di controllo di che, CP_1
in più di un'occasione, l'aveva anche sottoposta a richiami verbali per inadempimenti lievi della prestazione lavorativa (cfr. all.5 al ricorso).
Tanto premesso, ha chiesto di: “A) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 1 maggio 2013 e sino al 16 maggio 2023, con diritto dell'istante all'inquadramento nel livello B del C.C.N.L. Colf-
Confedilizia, o, in subordine, quantomeno nel livello A, per l'intero periodo lavorativo;
B) per l'effetto, e in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento, condannare il Sig. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma CP_1
complessiva di € 7.470,47 - a titolo di tredicesima mensilità, ferie godute e non, indennità di preavviso e T.F.R. - come da conteggi analitici versati in atti, parte integrante del presente atto, ovvero, in subordine, della maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, e/o ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
C) emettere, con riferimento all'omesso versamento contributivo, sentenza di condanna generica del Sig. al risarcimento dei danni da omessa contribuzione ex art. 2116 c.c. Con CP_1
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e attribuzione al procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
pagina 3 di 16 A seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo, si è costituito il convenuto, , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, preliminarmente ha negato di aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, la quale al contrario avrebbe svolto attività di pulizie presso il proprio appartamento solo in modo saltuario, senza alcun vincolo di subordinazione.
Ha negato inoltre di essere il titolare dello studio professionale sito in Via degli Olmetti, del quale erano soci il figlio e la sua ex compagna.
Ha poi eccepito la nullità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso per difetto della specificazione del petitum e della causa petendi, entrambi espressi nell'atto introduttivo in termini generici e non circostanziati.
Nel merito, invece, in relazione alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha sostenuto che parte ricorrente non avrebbe assolto l'onere probatorio a suo carico, avendo infatti prodotto solo alcune copie di bonifici bancari, relativi ad un limitato arco temporale.
Ha infine contestato i conteggi prodotti dalla ricorrente, in quanto riferiti ad un periodo di lavoro non provato.
La causa è stata istruita con l'esame dei testi addotti dalle parti.
All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 15.07.2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
******
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
Sulla sussistenza del rapporto di lavoro domestico tra le parti
Sulla base delle deposizioni dei testimoni e (cfr. Testimone_1 Testimone_2
verbale udienza 25.03.2025), oltre che dei documenti versati in atti dalla ricorrente (cfr. estratti della messaggistica istantanea WhatsApp e copia dei bonifici bancari operati dal conto del resistente in favore del conto della ricorrente), possono senz'altro ritenersi pagina 4 di 16 provati sia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, che le mansioni svolte dalla ricorrente, nonché il conseguente inquadramento contrattuale.
Nello specifico, con riguardo all'attività lavorativa svolta presso l'abitazione del resistente, ha così riferito: Testimone_1
“Conosco la ricorrente in quanto è la mia colf […] So che la ricorrente ha lavorato anche per il convenuto. Il rapporto in questione è durato diversi anni. Credo che la ricorrente abbia iniziato a lavorare per il convenuto nel 2013. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto riferitami dalla ricorrente. Ho dei riscontri diretti di tale rapporto. La ricorrente quando viene a lavorare nel comprensorio, usufruisce del mio posto auto all'aperto per parcheggiare la sua auto. Io quindi vedendo la sua macchina parcheggiata, so che lei era al lavoro nel comprensorio. Nel periodo in cui ha lavorato per il convenuto, vedevo la sua macchina parcheggiata il mercoledì, in quanto proprio in questa giornata la ricorrente andava a lavorare da lui. Mi risulta che andasse a lavorare tutti i mercoledì. Mi risulta che andasse a lavorare l'intera mattina, tra le
9.00/9.30 e le 13.00. Non so essere più preciso. Sono a conoscenza del fatto che la ricorrente lavorasse dal convenuto, anche perché in qualche occasione lei mi rappresentò che da piano di sotto sentiva i mei passi nell'appartamento sovrastante.
Ricordo che mi riferì tale circostanza, in quanto il convenuto si era in precedenza lamentato con me, del fatto che lo disturbassi perché tenevo le scarpe in casa. Non so dire con esattezza quando si è risolto il rapporto in questione. Non più di tre o quattro anni fa. Fu la ricorrente a dirmi di essersi dimessa, in quanto il convenuto le aveva chiesto di ridurre sensibilmente il numero delle ore. La ricorrente mi disse che il rapporto non era mai stato contrattualizzato.”
Rispetto poi all'attività lavorativa svolta presso lo studio professionale di FO, la teste ha dichiarato: Testimone_2
“…Quando la ricorrente andava a lavorare a FO, capitava spesso che le dessi un passaggio con la mia macchina. La ricorrente all'epoca aveva ancora una macchina con targa rumena e quindi non poteva circolare in quanto doveva ancora apporre la
pagina 5 di 16 targa italiana. Io invece avevo già l'auto con la targa italiana e quindi potevo circolare.
Non so collocare con esattezza il periodo in cui la ricorrente andava a lavorare a
FO. E' stato un periodo lungo. Io l'ho accompagnata però per non più di due o tre mesi, fin quando ha preso la sua macchina con targa italiana. So che la ricorrente a
FO andava a fare le pulizie all'interno di alcuni uffici che si trovavano in Via degli Olmetti, mi pare al civico 46. So che lavorava lì dalle 8.00 alle 12.00. Questo era il mio stesso orario di lavoro, anche io lavoravo in zona. In quel periodo la andavo anche a riprendere alla fine dell'orario di lavoro. Mi risulta che anche dopo il periodo in cui io l'accompagnavo, la ricorrente abbia continuato a lavorare lì. Anche se andavamo con mezzi diversi, ci capitava ogni tanto di incontrarci per strada nelle vicinanze degli uffici dove lavorava. Non so essere più precisa sulla durata del periodo in cui la ricorrente ha lavorato a FO, né sulla sua collocazione temporale. Non ho mai visto prima di oggi il convenuto oggi presente in aula. La ricorrente mi riferì che andava a lavorare anche a casa del titolare degli uffici dove faceva le pulizie e che la sua casa era in zona Giustiniana. Quando la ricorrente andava a lavorare negli uffici, all'uscita la vedevo portare giù la spazzatura e buttarla nei cassonetti. Una volta mi salutò da una finestra.”
Le dichiarazioni testimoniali - che effettivamente danno conto del rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti, a partire dal 2013, - con attività lavorativa svolta sia presso l'abitazione di Via Giulio Galli (cfr. dichiarazioni di , sia presso lo Tes_1
studio professionale di Via degli Olmetti, a FO, (cfr. dichiarazione di ) -, Tes_2
devono poi essere lette congiuntamente alle conversazioni Whattsapp prodotte dalla ricorrente, dalle quali emerge con chiarezza lo svolgimento delle mansioni di cura e pulizia ad opera della stessa in favore del resistente. Sul punto, infatti, i messaggi di testo versati in atti fugano ogni dubbio, in quanto rappresentano, sia pure limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, il rapporto di collaborazione domestica intercorso tra le parti, nel quale il resistente ha esercitato i poteri organizzativo, direttivo e di controllo del lavoro svolto dalla ricorrente (cfr., all.ti da 1 a 29 del ricorso introduttivo).
pagina 6 di 16 si è, infatti, occupata, con la regolarità descritta nel ricorso, dello Parte_1
svolgimento promiscuo delle faccende domestiche (mansioni di pulizia e riassetto della casa e di addetto alla lavanderia), prendendo direttive e indicazioni a tal fine dallo stesso resistente (cfr., in particolare, all.ti 1 e 11 al ricorso), al quale ha rivolto infatti richieste di permessi o giustificazioni di assenze (cfr. all.ti 10 e 21), in alcune occasioni anche ricevendo da lui rimproveri per l'attività lavorativa svolta (cfr. all. 5). Le descritte prestazioni domestiche sono state retribuite dal resistente, a cadenze regolari, mediante la corresponsione di un periodico stipendio, fisso e predeterminato, normalmente pagato in contanti, salvo, in alcune occasioni, con bonifico bancario (v., rispettivamente, all. 20
, in cui le parti nel corso della conversazione si riferiscono al pagamento in denaro e all.ti da 30 a 37, riproducenti copie dei bonifici bancari operati dal ricorrente in favore della resistente, con causali spesso dissimulanti l'effettiva ragione della dazione).
Orbene, tali elementi devono essere interpretati quali indici sintomatici della collaborazione domestica che, in forma continuativa ed eterodiretta, ha prestato la ricorrente in favore del resistente.
Sul punto, occorre ricordare come la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. n.
17093/2017) ha affermato che l'affidamento ad altri soggetti di lavori di cura dell'abitazione o della persona, in assenza di un rapporto di “affezione o benevolenza”, è intrinsecamente connaturato ad una prestazione continuativa ed eterodiretta. In particolare, è stato ritenuto che “la ricorrenza … della subordinazione [possa essere] correttamente desunta …, in conformità con l'orientamento accolto da questa Corte
(cfr., da ultimo, Cass. sez. lav., 29.9.2015, n. 19304), in relazione alle caratteristiche oggettive della prestazione resa, concretantesi in un lavoro di cura, cui la subordinazione deve dirsi connaturata ove sia stata ritenuta … la non riconducibilità della prestazione medesima ad altro rapporto istituito affectionis vel benevolentiae causa;
[stante peraltro] la difficoltà di prova del concreto esercizio dei poteri datoriali in fattispecie, come il lavoro domestico, in cui la prestazione si rende tendenzialmente al riparto dallo sguardo di terzi estranei”.
pagina 7 di 16 Invero, non essendo stata fornita dalla resistente prova alcuna circa la ricorrenza tra le parti di una relazione affettiva o di benevolenza, il rapporto di lavoro subordinato deve dirsi provato.
Né può riconoscersi efficacia probatoria alla semplice asserzione contenuta nella memoria difensiva circa il carattere sporadico della citata collaborazione;
in difetto, infatti, di un adeguato supporto probatorio, l'affermazione non presenta alcuna attitudine estintiva della pretesa creditoria, assumendo, al contrario, valenza puramente confessoria dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra e CP_1 Parte_1
Volgendo lo sguardo ai periodi di lavoro assunti dalla ricorrente, si osserva che la stessa ha operato nel ricorso una distinzione tra l'attività prestata presso l'abitazione domestica del resistente e quella svolta presso lo studio legale sito a FO, in Via degli Olmetti.
In via preliminare, occorre osservare che non merita accoglimento l'eccezione formulata dal resistente, con la quale, nel rilevare che gli uffici di Via Olmetto erano riferibili alla società “Xoffice Group S.R.L”, di cui sono soci il figlio, e l'allora sua Persona_1
compagna, (cfr. visura camerale prodotta dal resistente in sede di Persona_2
costituzione), ha inteso escludere la stessa titolarità del rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente.
Sul punto, va osservato che, ai fini del riconoscimento in capo ad un soggetto della qualifica di datore di lavoro, rileva esclusivamente il dato sostanziale dell'esercizio dei relativi poteri, quali quello direttivo, gerarchico e di controllo, non potendosi, al contrario, escludere tale qualifica soggettiva sulla base del solo argomento formale, in specie rappresentato dalla mancata appartenenza del resistente alla compagine societaria.
Ciò soprattutto quando il rapporto di lavoro si svolge, come nel caso in questione, in forma irregolare, senza quindi che sia possibile, già in astratto, risalire ad una formale figura datoriale. In atti, peraltro e al fine di sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, risulta con evidenza che l'unico soggetto ad aver esercitato poteri direttivi, di organizzazione del lavoro e di controllo dell'attività lavorativa della ricorrente sia stato pagina 8 di 16 esclusivamente l'odierno resistente, che aveva piena disponibilità dei locali dell'ufficio, rispetto ai quali era egli stesso a stabilire tempi e necessità di cura e pulizia.
Ciò posto, deve dirsi accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, nei termini indicati in ricorso.
Volgendo quindi l'analisi ai periodi lavorativi indicati dalla parte ricorrente, gli stessi possono dirsi provati, con qualche precisazione in ordine all'orario lavorativo.
Parte resistente assume infatti di aver prestato la propria attività di lavoro, presso l'abitazione del resistente, dal 1.5.2013 al 31.16.05.2023, con orario 09.00/13.00, sino al
31.12.2018, e, con orario 09.00/14.00, dal 1.01.2019 al 16.05.2023. Ebbene, le dichiarazioni testimoniali rese da (“Mi risulta che andasse a lavorare Testimone_1
tutti i mercoledì. Mi risulta che andasse a lavorare l'intera mattina, tra le 9.00/9.30 e le
13.00…”), le conversazioni Whattsapp intercorse tra le parti in causa e le copie dei bonifici bancari versate in atti consentono di ritenere provato esclusivamente lo svolgimento di quattro ore lavorative. Non vi è prova in atti, infatti, che, a partire dal
1.1.2019 e sino alla data di cessazione del rapporto (16.05.2023) l'orario di lavoro sia passato da quattro a cinque ore lavorative, nel quadrante orario dalle 09.00 alle 14.00.
Tuttavia, non avendo la ricorrente avanzato alcuna pretesa per omesso pagamento della retribuzione diretta, la precisazione fatta, seppur doverosa, in ogni caso non potrà incidere negativamente sulla domanda al riguardo proposta, risultando pertanto priva di implicazioni sul piano pratico.
Con riguardo all'attività lavorativa svolta presso l'ufficio sito in FO, la ricorrente ha dimostrato di aver effettivamente lavorato a partire dal 1.1.2018 e sino al 15.10 2021, con frequenza bisettimanale, di sabato, con orario 08.00/12.00.
In tal senso, infatti, depongono le dichiarazioni della teste , nella parte in Testimone_2
cui confermano sia lo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in ricorso sia l'orario di lavoro (08.00/12.00). La copia dell'immatricolazione della targa dell'autovettura della ricorrente, prodotta unitamente alle note difensive del 09.06.2025, riscontra effettivamente quanto detto dalla testimone, confermando non solo la genuinità delle pagina 9 di 16 dichiarazioni testimoniali oltre alla loro attendibilità, ma permettendo allo stesso tempo di collocare temporalmente l'effettivo periodo di svolgimento della prestazione lavorativa.
La testimone, infatti, ricorda di aver accompagnato con la propria autovettura la lavoratrice sul posto di lavoro per qualche mese, precisamente nel periodo in cui era vietata la circolazione delle autovetture con targa estera (divieto introdotto nel 2018); in effetti, solo il 7.02.2019 la ricorrente ha proceduto ad immatricolare la propria autovettura presso l'Aci con targa italiana, sicché le dichiarazioni della testimone trovano piena conferma.
La prospettazione di parte ricorrente è poi ulteriormente riscontrata, oltre che dalle copie dei bonifici bancari, anche dal tenore delle conversazioni Whattsapp, che descrivono le mansioni di pulizia e cura svolte dalla lavoratrice anche nei locali dell'ufficio in questione (cfr, tra le altre. all.ti 1, 2 e 12), con collocazione temporale dal 5.06.2020 al
1.810.2021 (cfr. all. 16 al ricorso, contenente il messaggio di testo dal quale emerge l'interruzione della citata collaborazione presso lo studio professionale).
Le dichiarazioni testimoniali confermano altresì l'orario di lavoro (08.00/12.00) assunto dalla ricorrente, del quale la medesima offre un riscontro chiaro e lineare Testimone_2
(“So che lavorava lì dalle 8.00 alle 12.00. Questo era il mio stesso orario di lavoro, anche io lavoravo in zona. In quel periodo la andavo anche a riprendere alla fine dell'orario di lavoro”).
Le risultanze dell'istruttoria, unite alla documentazione versata in atti, consentono di affermare che la lavoratrice abbia effettivamente svolto, nel periodo indicato in ricorso e alle dipendenze del resistente, le mansioni di colf, inquadrabili nel livello B CCNL
Lavoro Domestico, spettante appunto ai “collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni .. a livello esecutivo … relative al normale andamento della vita familiare, compiendo mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla
pagina 10 di 16 lavanderia, di assistenza ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza”.
Dal descritto accertamento, deve dunque discendere il relativo inquadramento contrattuale, con le conseguenti implicazioni in punto di trattamento giuridico ed economico.
Le spettanze retributive.
Accertato, dunque, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal 1.05.2013 al
16.05.2023, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello B del CCNL Lavoro
Domestico, la domanda di condanna deve, tuttavia, essere accolta per le differenze retributive relative alla 13^ mensilità, 13^ ratei e TFR, non anche per quelle relative a ferie non godute, contributi previdenziali non versati e mancato preavviso, non avendo la ricorrente assolto integralmente l'onere probatorio posto a suo carico.
Quanto alle ferie, deve evidenziarsi che il lavoratore, che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva di quelle non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n.
9599/13, 26985/09, 22751/04).
Ebbene, nel corso dell'istruttoria nulla è emerso in ordine alla mancata fruizione di ferie da parte della ricorrente, né tantomeno può dirsi compiutamente assolto l'onere di provare l'omessa retribuzione relativamente ai periodi di ferie goduti.
Con riguardo al mancato versamento dei contributi previdenziali, si rinvia a quanto si dirà più analiticamente in seguito, nella parte relativa alla regolarizzazione contributiva.
In merito poi all'indennità da mancato preavviso, vale la pena ricordare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nella parte in cui precisa come gravi sul lavoratore l'onere di provare che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà
pagina 11 di 16 datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione. A ben vedere, parte ricorrente ha prodotto uno stralcio di una conversazione Whattsapp, avvenuta in data prossima al 5.07.2023, nella quale il resistente scrive alla ricorrente: “..questo momento siamo in piene spese per la casa di mia madre e quella fuori successioni varie e preferisco stare un attimo attento, dimmi se per te va bene ti ringrazio”. Seguono messaggi vocali tra le parti (cfr. all. 28 al ricorso). Parte ricorrente produce inoltre una lettera d'intimazione di pagamento dell'15.11.2023 a firma del suo legale, dalla quale emergerebbe che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, in data 13.06.2023, la stessa avrebbe presentato le proprie dimissioni lavorative, seppur costretta di fatto dalla volontà datoriale di ridurle l'orario di servizio. Orbene tali risultanze, poiché equivoche e non lineari, non consentono di ritenere provato il recesso datoriale dal rapporto di lavoro, sicché la pretesa retributiva relativa al mancato preavviso deve dirsi non dovuta.
Né, d'altro canto, la ricorrente ha chiesto di accertare l'esistenza di una giusta causa, quale motivazione del proprio recesso;
sicché anche sotto tale ulteriore profilo neppure ricorrono i presupposti per l'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Ciò posto, si ritiene comunque di recepire, in quanto effettuati sulla base dei minimi tabellari di cui al CCNL Lavoro Domestico, da applicarsi ai sensi degli artt. 2099 c.c e 36 Cost., i conteggi depositati dalla ricorrente in allegato al ricorso.
Si soggiunge che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi
(Cass., Sez lav., 5949/2018), con la conseguenza che, rispetto al caso in esame, le generiche contestazioni fornite negli scritti difensivi dal resistente non valgono a superare l'attendibilità dei conteggi prodotti dalla ricorrente.
In conclusione, quindi, accolta la domanda relativa alle differenze retributive ed alle indennità lavorative spettanti alla ricorrente, deve condannarsi la convenuta al pagamento in favore di pagina 12 di 16 quest'ultima della somma lorda di € 4.658,47 (di cui 2.104,00 a titolo di tredicesima, 93,75 a titolo di rateo tredicesima e 2.460,00 a titolo T.F.R.)
A tale somma deve aggiungersi quella dovuta a titolo di rivalutazione monetaria (calcolata applicando l'indice ISTAT del mese del saldo), oltre a quella dovuta a titolo di interessi legali, computati sulle frazioni del capitale, anno per anno rivalutato, dalle scadenze al saldo. La regolarizzazione contributiva.
Passando ad esaminare la domanda di condanna al pagamento della somma di euro
3.594,29, per omessa contribuzione, ulteriormente avanzata dalla parte ricorrente, deve premettersi che il nostro ordinamento prevede diverse forme di tutela per il lavoratore a fronte dell'omissione contributiva, essendogli consentito chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi in favore dell' ovvero una pronunzia di mero CP_2
accertamento dell'omissione contributiva. Con la maturazione della prescrizione dei contributi omessi il lavoratore matura poi una ragione di danno risarcibile.
Ai fini della valutazione della prescrizione o meno dei contributi omessi, deve tenersi presente che a decorrere dal 1° gennaio 1996, i contributi dovuti per il finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in cinque anni. Tuttavia, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della legge n 335/1995, continua a trovare applicazione il termine prescrizionale decennale, qualora il lavoratore o i suoi superstiti presentino all' una denuncia CP_3
entro il termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi per i quali si chiede il recupero, rilevando a tal fine solo la denuncia di omissione contributiva presentata all' dall'interessato (o dai superstiti) ai fini del recupero dei contributi non CP_3
denunciati, che produce il suddetto effetto di prolungamento del termine prescrizionale indipendentemente dal fatto che l' si attivi o meno, nei confronti del datore di CP_3
lavoro inadempiente, con le opportune azioni di recupero.
Ora, nel caso in esame, la parte ricorrente non ha fornito alcun chiarimento in ordine all'eventuale presentazione di denuncia che possa aver interrotto il termine di prescrizione all'Istituto di previdenza, peraltro non convenuto in giudizio.
pagina 13 di 16 In mancanza di tale denuncia, i contributi dovuti dal datore di lavoro alla ricorrente sarebbero parzialmente prescritti.
E' bene precisare poi che il soggetto in favore del quale vanno effettuati i versamenti della contribuzione non prescritta è l' e non certo il lavoratore, ragion per cui nei CP_2
giudizi in cui viene proposta domanda di regolarizzazione contributiva si dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto di Previdenza, quale litisconsorte necessario;
sicché non può che concludersi per l'infondatezza della domanda così come formulata dalla parte ricorrente, volta ad ottenere la condanna della parte datoriale al pagamento direttamente in proprio favore della contribuzione omessa.
Per quanto sin qui osservato, in tale situazione di incertezza in merito alla prescrizione della contribuzione, può in conclusione adottarsi esclusivamente un provvedimento di accertamento dell'omissione contributiva in relazione alle spettanze retributive maturate dalla ricorrente dal 1.05.2013 al 16.05.2023.
Avuto riguardo però ai contributi sicuramente oggetto di prescrizione, per i quali non è più possibile il versamento, ben appare configurabile una ragione di danno risarcibile.
Ora, però, se il lavoratore può agire per la tutela della propria posizione contributiva ancor prima del maturare del diritto alle prestazioni previdenziali, mediante la proposizione di una domanda generica volta ad accertare la eventualità dell'omissione, questi può esperire l'azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2 cod. civ. (ovvero quella in forma specifica ex art. 13 I. n. 1338 del 1962) solo al momento del prodursi dell'evento dannoso, coincidente con il raggiungimento dell'età pensionabile, (cfr., Cass.
15947/2021 e, fra le altre, Cass. 2630/2014; negli stessi termini, Cass. 22751/2004).
In altre parole, “se la possibilità di agire a garanzia dell'ingresso del futuro credito nel patrimonio del creditore collima con una fase prodromica rispetto a quella della materiale erogazione della prestazione previdenziale in coincidenza con il verificarsi dell'evento condizionante, nondimeno, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta maturazione del diritto alla prestazione e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo” (v. ancora pagina 14 di 16 Cass. 15947/2021); sicché, “soltanto una volta che si siano realizzati i requisiti per
l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante” (v., in questi termini, Cass. 27660 /2018).
Alla luce del secondo comma dell'art. 2116 cod. civ., che riconosce al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subito consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti dovuto, l'azione risarcitoria stricto sensu può essere esercitata soltanto nel momento in cui la definitiva perdita della prestazione previdenziale si determina, mentre prima di quel momento il lavoratore soffre esclusivamente un danno potenziale in quanto titolare di una posizione assicurativa carente (in caso di parziale omissione contributiva) ovvero del tutto mancante (in caso di totale omissione).
Per quanto sin qui osservato, può in conclusione adottarsi solo un provvedimento di generico accertamento dell'omissione contributiva in relazione alle differenze retributive maturate dalla ricorrente in costanza di rapporto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal
1.05.2013 al 16.05.2023, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello B del
CCNL Lavoro Domestico;
2. per l'effetto condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di €
4.658,47 a titolo di differenze retributive per 13^ mensilità e TFR, di cui € 2.460,72, a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi, dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
3. accertata l'omissione contributiva da parte del datore di lavoro;
pagina 15 di 16 4. condanna la resistente a rifondere alla parte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatari;
spese che si liquidano in euro 3.099,25 a titolo di compensi ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 15.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della ott.ssa Laura CP_4
Perrotta
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