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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 402 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCELLI Parte_1
MARCO, giusta delega in atti
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. SIGNORINO GRAZIELLA, giusta delega Parte_2
in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 Parte_2
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate a seguito della modifica operata all'udienza del 4.04.2025, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugi per matrimonio contratto in data 4.05.1996 in Levone (TO), trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Levone al numero 2 parte II, serie A, anno 1996,
alle condizioni di seguito esposte:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo titolare di adeguati redditi, rinunciando, espressamente, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento;
2. Per quanto attiene la figlia le parti danno atto che la stessa ha raggiunto l'autosufficienza Per_1
economica, vivendo ormai col fidanzato ed essendo occupata part-time. Tuttavia concordano di riconoscere alla figlia fino a che la stessa non sarà assunta a tempo pieno un contributo a carico della madre pari a 150,00 euro e a carico del padre pari a 200,00, da corrispondere direttamente alla figlia entro il giorno 10 di ogni mese.. 3. Il OR , inoltre, continuerà a corrispondere euro 350,00 direttamente alla figlia Parte_1
per far fronte alla retta mensile di partecipazione alla scuola per tatuaggi, che in Genova Per_1
questa frequenta e ciò sino alla fine del corso previsto nella tarda primavera del 2025. Il SI
corrisponderà alla figlia anche le spese necessarie per le trasferte presso la sede di Parte_1
frequentazione del corso di studio per divenire tatuatrice.
5. La già menzionata casa coniugale, con box pertinenziale, ubicata nel Comune di Rialto in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, non sarà assegnata ad alcuno dei coniugi, ma verrà messa in vendita secondo condizioni e modalità che i coniugi hanno concordemente stabilito e che sono meglio specificate in idonea scrittura privata.
6. La casa coniugale resterà in godimento gratuito della ORa e dei figli Parte_2
e ove hanno tuttora la residenza, fino alla vendita della stessa, unitamente al box, Per_2 Per_1 avendo prima d'ora il OR rinunciato al godimento della stessa;
Parte_1
7. Gli oggetti personali presenti all'interno degli immobili verranno prelevati da ciascun coniuge, mentre per i mobili e arredi le parti ne hanno convenuto la destinazione con la già menzionata scrittura privata.
8. Gli ori ed i preziosi dei coniugi ed i regali del matrimonio sono stati già dagli stessi divisi.
9. I coniugi non hanno conti correnti, né fondi, cointestati.
10. Relativamente ai beni mobili registrati, le parti assumono gli accordi che seguono ed in ordine al trasferimento della proprietà da un coniuge all'altro, deve intendersi un mero impegno ad un successivo atto di trasferimento.
11. L'autovettura marca Renault Clio, tg GF937LL (doc. 24), già nella disponibilità della SIa sarà trasferita in proprietà a quest'ultima a cura e spese del OR Parte_2 Parte_1
entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
12. L'autovettura marca Subaru, mod. Impreza, targata BW675AC (doc. 25), intestata alla SIa
sarà volturata in proprietà al SI , a cura e spese di Parte_2 Parte_1 quest'ultimo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
13. Il camper Iveco Mobilvetta Tg. BM791EW (doc. 26), intestato alla ORa Parte_2 verrà trasferito in proprietà al OR , a cura e spese di quest'ultimo e previo Parte_1
rimborso da parte dello stesso, in una unica soluzione, alla ORa della somma Parte_2 che questa dovrà sostenere per l'estinzione del relativo finanziamento contratto con Compass Banca
S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale Via Caldera, 21 20135 Milano,
[...] Tali operazioni dovranno essere avviate entro 10 giorni dalla Email_1
pubblicazione della sentenza di separazione.
14. Lo scooter marca Kymco modello Dink tg EF47526 (doc. 27), intestato al OR Parte_1 verrà trasferito in proprietà alla ORa a cura e spese di quest'ultima,
[...] Parte_2
entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
15. Contestualmente i coniugi si impegnano a prestare la dovuta ed eventuale cooperazione per tali adempimenti.
16. Non sono previsti ulteriori trasferimenti di diritti reali gravanti sui beni mobili registrati;
17. spese compensate”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)