CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 404 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Taranto a Parte_1 C.F._1
Via Laclos n. 19, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Marti, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore,) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Andriulli, Rita Battiato e Francesco Certomà, giusta procura generale alle liti, in atti, con
CP_ domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto alla Via Golfo di Taranto n.7/D
- APPELLATO –
Oggetto: cancellazione/reiscrizione negli elenchi lavoratori agricoli
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 583/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, rigettava, con spese irripetibili in presenza di dichiarazione reddituale, la domanda
CP_ proposta da nei confronti dell' - volta ad ottenere la reiscrizione negli Parte_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza in relazione a n. 152 giornate di lavoro, svolte nel periodo dal 23.3.2011 al 30.11.2011, alle dipendenze
CP_ dell'azienda agricola Agromed s.r.l., e cancellate d'ufficio dall'
1 Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa con lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione del rigetto delle pretese avanzate dall'odierna appellante risiede nella valutazione delle emergenze istruttorie del primo grado del giudizio, che non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative rivendicate.
Le testimonianze assunte sono risultate, invero, imprecise specie con riferimento alla localizzazione dei luoghi di lavoro e al soggetto che impartiva le direttive.
Inoltre, i testi ( e hanno dichiarato di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
essere coinvolti nella medesima vicenda, avendo, anch'essi promosso vertenza contro l' per essere stati cancellati d'ufficio dagli elenchi OTD, CP_1
Ebbene, tale condizione non consente di ritenere i testi neutri e disinteressati, ma, al contrario, portatori di interesse alla soluzione positiva delle controversie da loro avviate.
La prova testimoniale non può, pertanto, a giudizio di questa Corte, considerarsi attendibile.
Va aggiunto che , legale rappresentante della Agromed, innanzi agli Testimone_4
ispettori, ebbe a dichiarare che la menzionata azienda non aveva mai commercializzato prodotti ortofrutticoli e non aveva mai assunto dipendenti.
Parte appellante contesta particolarmente che la AGROMED è stata costituita (visura
CCIAA di Milano-Brianza- Lodi) il 23.12.2008, e che le dichiarazioni dell'amministratore
, il quale è stato nominato a partire dal 3.10.2013, non possono avere Testimone_4
rilevanza in ordine al rapporto di lavoro con la stessa appellante, che riguarda gli anni
2010/2012, in quanto su quegli anni non è in condizioni di conoscere e riferire.
2 A giudizio di questa Corte tale motivo di appello è infondato, ove si leggano compiutamente le dichiarazioni rese dal agli ispettori in data 28.9.2017: “Sono Tes_4
stato rappresentante legale della AGROMED srl circa tre anni fa, credo fino al 2014. La
srl l'ho costituita io, ma è durata circa un mese, solo nell'anno 2014……l'oggetto sociale
era il commercio di ortofrutta ma non si è mai realizzato…l'azienda non aveva terreni e
non ha mai assunto nessuno” ribadite nel verbale 13.11.2017 con la precisazione che la società, anche precedentemente all'assunzione della sua carica, “non aveva ancora intrapreso nessun genere di attività”. e quelle rese in data 13.11.2017”.
Ed infatti, dalla disamina del verbale degli ispettori risulta che non è stato reperito CP_1
materiale utile a confermare lo svolgimento di attività d'impresa neppure nell'anno 2011.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova, come dettate dall'art.116 comma 1 c.p.c.
L'appello va, dunque, rigettato.
Nulla va disposto in materia di spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd. e art. 152 Disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 12 febbraio 2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 404 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Taranto a Parte_1 C.F._1
Via Laclos n. 19, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Marti, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore,) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Andriulli, Rita Battiato e Francesco Certomà, giusta procura generale alle liti, in atti, con
CP_ domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto alla Via Golfo di Taranto n.7/D
- APPELLATO –
Oggetto: cancellazione/reiscrizione negli elenchi lavoratori agricoli
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 583/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, rigettava, con spese irripetibili in presenza di dichiarazione reddituale, la domanda
CP_ proposta da nei confronti dell' - volta ad ottenere la reiscrizione negli Parte_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza in relazione a n. 152 giornate di lavoro, svolte nel periodo dal 23.3.2011 al 30.11.2011, alle dipendenze
CP_ dell'azienda agricola Agromed s.r.l., e cancellate d'ufficio dall'
1 Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa con lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione del rigetto delle pretese avanzate dall'odierna appellante risiede nella valutazione delle emergenze istruttorie del primo grado del giudizio, che non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative rivendicate.
Le testimonianze assunte sono risultate, invero, imprecise specie con riferimento alla localizzazione dei luoghi di lavoro e al soggetto che impartiva le direttive.
Inoltre, i testi ( e hanno dichiarato di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
essere coinvolti nella medesima vicenda, avendo, anch'essi promosso vertenza contro l' per essere stati cancellati d'ufficio dagli elenchi OTD, CP_1
Ebbene, tale condizione non consente di ritenere i testi neutri e disinteressati, ma, al contrario, portatori di interesse alla soluzione positiva delle controversie da loro avviate.
La prova testimoniale non può, pertanto, a giudizio di questa Corte, considerarsi attendibile.
Va aggiunto che , legale rappresentante della Agromed, innanzi agli Testimone_4
ispettori, ebbe a dichiarare che la menzionata azienda non aveva mai commercializzato prodotti ortofrutticoli e non aveva mai assunto dipendenti.
Parte appellante contesta particolarmente che la AGROMED è stata costituita (visura
CCIAA di Milano-Brianza- Lodi) il 23.12.2008, e che le dichiarazioni dell'amministratore
, il quale è stato nominato a partire dal 3.10.2013, non possono avere Testimone_4
rilevanza in ordine al rapporto di lavoro con la stessa appellante, che riguarda gli anni
2010/2012, in quanto su quegli anni non è in condizioni di conoscere e riferire.
2 A giudizio di questa Corte tale motivo di appello è infondato, ove si leggano compiutamente le dichiarazioni rese dal agli ispettori in data 28.9.2017: “Sono Tes_4
stato rappresentante legale della AGROMED srl circa tre anni fa, credo fino al 2014. La
srl l'ho costituita io, ma è durata circa un mese, solo nell'anno 2014……l'oggetto sociale
era il commercio di ortofrutta ma non si è mai realizzato…l'azienda non aveva terreni e
non ha mai assunto nessuno” ribadite nel verbale 13.11.2017 con la precisazione che la società, anche precedentemente all'assunzione della sua carica, “non aveva ancora intrapreso nessun genere di attività”. e quelle rese in data 13.11.2017”.
Ed infatti, dalla disamina del verbale degli ispettori risulta che non è stato reperito CP_1
materiale utile a confermare lo svolgimento di attività d'impresa neppure nell'anno 2011.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova, come dettate dall'art.116 comma 1 c.p.c.
L'appello va, dunque, rigettato.
Nulla va disposto in materia di spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd. e art. 152 Disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 12 febbraio 2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
3