Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
R.G. n. 1748/2021
Il giorno 09/04/2025, nei locali del Tribunale di Termini Imerese, innanzi al
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, chiamata la causa R.G. n. 1748 dell'anno 2021,
nessuno è comparso fino alle ore 14:06.
Il GIUDICE
Visti gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.;
Rilevato che la causa proviene già da un rinvio ex art. 309 cod. proc. civ.,
regolarmente comunicato alle parti;
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e pronuncia contestualmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sentenza di estinzione del processo, della quale viene data lettura in udienza e che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo Pappalardo, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1748 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] in Parte_1 C.F._1
proprio e quale unica erede della madre (nata a [...] il Persona_1
6.10.1936 e deceduta a Misilmeri il 9.05.2024), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pititto Maria Antonietta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attrice –
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Accetta Sebastiano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuto –
Pag. 2 di 4 Conclusioni delle parti: si rinvia per le conclusioni ai rispettivi atti introduttivi delle parti, da ritenere in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non essendo comparsa alcuna delle parti in occasione delle ultime due udienze e risultando regolarmente comunicato alle medesime il provvedimento di differimento pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c..
Disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo — in osservanza dell'orientamento della Suprema Corte — il provvedimento di estinzione del processo, contemplato dalle citate disposizioni codicistiche, va adottato con le forme della sentenza, trattandosi di procedimento di competenza del Tribunale in composizione monocratica (cfr., ex multis, Cass. n. 14592/2007; Cass. n.
21586/2018; Cass. n. 4989/2019).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310, u.c., c.p.c.,
non sussistendo, peraltro, alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'estinzione del processo;
NULLA sulle spese.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 9/04/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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