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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 312/2023 del Giudice di pace di Eboli, pubblicata il 26 aprile 2023, iscritto al n. 7744/2023 del ruolo
generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 12
marzo 2025 e pendente
TRA
, nato ad [...] il [...] (CF Parte_1
, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce C.F._1
all'atto di citazione in appello, dall'avvocato Antonietta Cataldo (CF
), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Campagna, alla via Madonna delle Grazie n. 31
-appellante-
E
con sede in Bologna, alla via Stalingrado n. Controparte_1
45 (p. IVA – CF ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Alessandro Cosma
(CF ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3 Salerno, alla via Raffaele Conforti n. 17;
(CF ), residente in [...] C.F._4
Francesco Del Grosso snc
-appellati-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
1.1.- Con citazione notificata il 25 giugno 2020, evocò Parte_1
in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli la e , Controparte_1 CP_2
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che aveva sofferto in conseguenza del sinistro verificatosi il 9 marzo 2020, alle ore 21:00 circa, in
Campagna, alla via Serroni, allorquando, alla guida della sua autovettura BMW
Serie 1 targata FX819JK, assicurata per la responsabilità civile automobilistica con l'indicata compagnia, era stato urtato alla parte laterale destra dall'autocarro EC Daily targato AJ396LZ che, proveniente da una strada secondaria posta sulla destra del suo senso di marcia, si era immesso sulla strada principale senza fermarsi e concedergli la dovuta precedenza. L'attore argomentò che, per effetto dell'urto subito, era sbandato, impattando con la parte anteriore del veicolo contro un muretto posto sul lato sinistro della strada,
ed aveva riportato lesioni personali.
Costituendosi, la contestò la veridicità del sinistro, Controparte_1
rimarcando la circostanza che protagonisti del sinistro e il veicolo della convenuta erano stati ripetutamente segnalati quali persone e cose coinvolti in numerosi sinistri, e chiese il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
pag. 2/10 non si costituì. CP_2
Istruita la causa con l'escussione dei testimoni, l'acquisizione di documentazione e lo svolgimento di una consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attore, le causa fu trattenuta in decisione e definita con la sentenza n. 312/2023, pronunciata il 22 aprile 2023 e resa pubblica il 26 aprile
2023.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 312/2023, il Giudice di pace di Eboli rigettò la domanda attrice di risarcimento per i danni materiali all'autoveicolo, in difetto della relativa prova e della riconducibilità allo scontro con l'autocarro, oltre che in ragione dell'eccessiva velocità di marcia del danneggiato, e accolse parzialmente la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, in ragione di una “compartecipazione causale” dell'attore nella determinazione del sinistro,
quindi condannò i convenuti alla refusione delle spese di giudizio.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 25 ottobre 2023, Giudice impugnò Parte_1
detta decisione dinanzi a questo Tribunale, dolendosi dell'errata valutazione del materiale probatorio, che, a suo dire, aveva fornito la prova dei danni materiali riportati dal suo veicolo e la loro compatibilità con gli urti subiti, quindi della fondatezza della sua pretesa risarcitoria, e chiese: “in via principale e nel
merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 312/2023 emessa dal GdP di Eboli, Giudice
Dott.ssa Turco , nell'ambito del giudizio N.R.G. 1437/2020 , depositata in
cancelleria in data 24/04/2023, pubblicata in data 26/04/2023, mai notificata,
pag. 3/10 accogliere le conclusioni come formulate nel primo grado di giudizio e
dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente l'autocarro Fiat EC tg
AJ396LZ per la causazione del sinistro di causa, con consequenziale condanna
degli appellati in solido al risarcimento dei danni materiali subiti dal sig
[...]
nella misura di € 6.800,00 corrispondente al valore commerciale Parte_1
del veicolo BMW tg FX819JK a titolo di danno materiale, o comunque non
inferiore alla somma di euro 4.544,11 sostenuta dall'odierno appellante a titolo
di riparazione parziale del veicolo;
oltre che della somma di euro 723,76 a titolo
di lesioni personali come da risultanze della CTU medico legale;
con vittoria dei
compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato
antistatario”.
La costituendosi con comparsa del 22 gennaio 2024, Controparte_1
eccepì l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie. La
compagnia, quindi, concluse: “per il rigetto dell'appello perché inammissibile,
infondato in fatto ed in diritto e non provato. - Vittoria di spese e competenze di
causa”.
, alla quale l'appello fu notificato il 18 marzo 2024, a seguito CP_2
dell'ordine di questo giudice d'integrazione del contraddittorio, non si costituì.
La causa, all'udienza del 27 novembre 2024 fu rinviata per la rimessione in decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e alla successiva udienza del 12 marzo 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, è stata riservata a sentenza.
4.- La decisione del Tribunale.
pag. 4/10 4.1.- Va dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_2
regolarmente citata, in data 18 marzo 2024, non s'è costituita nel presente giudizio.
4.2.- Va premesso che non stata oggetto di specifico motivo di gravame l'implicita decisione del primo giudice in merito alla concorrente responsabilità
del sinistro, succintamente motivata con riferimento alla eccessiva velocità
dell'attore (“con riferimento all'an debeatur, l'attore ha dato prova della parziale
ascrivibilità dell'incidente alla responsabilità di parte convenuta ovvero del
conducente l'autocarro” e “Finalmente chiosando che – a tutto voler concedere
– la velocità [dell'automobilista, n.d.e.] era comunque incongrua e causa
prevalente se non esclusiva dell'impatto”: così a pagina 5 della sentenza),
sicché la richiesta di “Dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente
l'autocarro Fiat EC tg AJ396LZ per la causazione del sinistro di causa” (così
nelle conclusioni della citazione, richiamate nelle note conclusionali).
Tale domanda, invero, deve ritenersi inammissibile, a norma dell'art. 342
c.p.c., perché non supportata da nessuna specifica allegazione circa l'insufficienza o l'erroneità della decisione del primo giudice, da nessuna apprezzabile critica più che specifiche, indispensabile per individuare con precisione la diversa soluzione giuridica e fattuale che l'appello aspira a vedere accolta.
Parimenti non merita accoglimento la richiesta dell'appellante di ottenere il “della somma di euro 723,76 a titolo di lesioni personali come da risultanze
della CTU medico legale” (così nelle conclusioni a pagina 11 dell'appello),
atteso che il primo giudice ha accertato una corresponsabilità causale nella pag. 5/10 causazione dell'incidente da parte dell'attore, affermazione che non è oggetto di specifica impugnazione nel presente giudizio.
4.3.- Con l'unico motivo di appello articolato, lamenta Parte_1
la mancata liquidazione del patito pregiudizio patrimoniale per il danneggiamento del suo veicolo, del quale sostiene aver dimostrato la derivazione causale con la dedotta dinamica del sinistro, reclamando la somma di € 6.800,00, corrispondente al valore commerciale del veicolo, o comunque una somma non inferiore a € 4.544,11, in ragione della consulenza di parte redatta dal perito assicurativo , e delle allegate fotografie, e Persona_1
della fattura di riparazione del veicolo n. 126 del 14 luglio 2021 prodotta in atti.
Sul punto, il giudice di pace respinto la domanda attrice così motivando:
“dalla documentazione…è palmare che il danno sia stato pressocchè
esclusivamente causato dall'impatto frontale dell'auto e che nessun certa
deformazione diretta sia stata prodotto sulla parte laterale destra (fiancata?)
dalla collisione con l'autocarro…non vi è plausibile correlazione tra danno
all'auto – prevalentemente frontali – e urto secondario col muretto” delle foto
depositate e della data di immatricolazione del veicolo…la velocità era
comunque incongrua e causa prevalente se non esclusiva dell'impatto”.
La motivazione è insufficiente ed errata.
Lo scontro tra l'autoveicolo dell'attore e l'autocarro è confermato dai due testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare ( CP_3
ha così riferito: “ho assistito ad un incidente stradale verificatosi il 9
[...]
marzo 2020 alle ore 21circa nel comune di Campagna località Santa Maria la
Nova, tra una BMW e un furgone EC Daily..percorrevo la predetta via in
pag. 6/10 direzione Campagna, davanti a noi c'era la BMW e all'improvviso il furgone
usciva da una strada posta sulla destra del nostro senso di marcia ed urtava
Parte con la sua parte anteriore la parte anteriore laterale della che dopo l'urto
andava a sbattere conto un muro posto sulla sinistra della strada…ricordo che
la BMW urtava con la parte anteriore contro un muro…il furgone EC usciva
da una strada laterale che porta ad un ristorante…”. ha così Testimone_1
testimoniato: “ero in macchina con il mio amico , ci Controparte_3
trovavamo dietro la BMW, quando il furgone uscendo da una strada posta sulla
destra del nostro senso di marcia andava ad urtare la BMW alla fiancata destra
che sbandava ed andava ad urtare contro un muro…dalle foto che mi vengono
esibite contenute nel fascicolo di parte attrice, riconosco la BMW coinvolta
nell'incidente e i danni riportati”. Se la prova ha indotto il primo giudice all'affermazione della concorrente responsabilità dei conducenti e alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, con decisione non impugnata, non v'è ragione per negare il diritto al risarcimento anche dei danni non patrimoniali.
I danni all'autovettura – da urto diretto (paraurti sx, griglia sx, fanale sx) e da urto indiretto contro il muretto (parafango ant. dx, paraurti dx, fanale dx) –
sono altresì comprovati dalla documentazione versata in atti, dimostrando, in particolare la fattura n. 126 del 14/07/2021 della il costo della Parte_3
loro riparazione, coerente con i prezzi di mercato dei materiali di consumo e il costo della mano d'opera necessaria. Va invece negato valore probatorio alla perizia di parte, documento di provenienza unilaterale comunque superato,
laddove indica il valore commerciale del bene, dalla riparazione pag. 7/10 dell'autoveicolo.
Va aggiunto che, siccome l'art 145 bis del d.lgs. n. 209/2005 è rimasto privo di attuazione, in quanto i relativi decreti non sono mai stati emanati, non è
possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento, quale la c.d. “scatola nera” – le cui risultanze sono invocate dalla difesa della compagnia
– prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.
Spetta, quindi, a la somma di € 2.272,05 (= 50% di Parte_1
4.544,11), in ragione dell'affermata concorsualità dell'attore nel determinismo dell'incidente.
Tale somma, trattandosi di debito di valore, va attualizzata al momento della presente decisione e va maggiorata del maggior danno per non averne potuto l'attore disporre nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo, che, a sua volta, va equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al tempo del sinistro
(9 marzo 2020) secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento, così
ascendendo a complessivi € 2.876,16.
Sulla sola componente del capitale rivalutato (€ 2.640,12) spettano gli interessi di mora al tasso di legge dalla presente decisione al saldo.
5.- Le spese.
La riforma della sentenza impugnata determina la caducazione della pag. 8/10 statuizione accessoria delle spese, che vanno liquidate considerando la sostanziale soccombenza degli appellati e la parziale fondatezza del gravame:
si giustifica, quindi, la compensazione per la metà delle spese di primo grado e la condanna della e di al Controparte_1 CP_2
pagamento della residua metà nonché al pagamento di tutte le spese del grado di appello, distratte, per dichiarato anticipo, e riliquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10
marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia, parametrato al decisum, della natura e della semplicità delle questioni trattate e dell'attività professionale effettivamente svolta nonché degli esborsi forfetariamente liquidati in € 25,00.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in prime cure restano a carico della società assicuratrice convenuta - appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Eboli n.
312/2023 del 26 aprile 2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede;
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna la e Controparte_1
a pagare a la somma di € 2.876,16, oltre CP_2 Parte_1
gli interessi al tasso di legge sulla sorta capitale di € 2.640,12 dalla presente decisione al saldo;
2) compensa per la metà le spese del giudizio di primo grado, condannando la e a pagare a la Controparte_1 CP_2 Parte_1
pag. 9/10 residua metà, spese che nell'intero si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge;
3) condanna la e a pagare a Controparte_1 CP_2 Parte_1
le spese del presente grado di appello, che si liquidano in €
[...]
25,00 per esborsi ed € 1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge;
4) direttamente attribuisce dette spese all'avvocato Antonietta Cataldo.
Salerno, 21 marzo 2025. Il giudice
Andrea Luce
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 312/2023 del Giudice di pace di Eboli, pubblicata il 26 aprile 2023, iscritto al n. 7744/2023 del ruolo
generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 12
marzo 2025 e pendente
TRA
, nato ad [...] il [...] (CF Parte_1
, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce C.F._1
all'atto di citazione in appello, dall'avvocato Antonietta Cataldo (CF
), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Campagna, alla via Madonna delle Grazie n. 31
-appellante-
E
con sede in Bologna, alla via Stalingrado n. Controparte_1
45 (p. IVA – CF ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Alessandro Cosma
(CF ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3 Salerno, alla via Raffaele Conforti n. 17;
(CF ), residente in [...] C.F._4
Francesco Del Grosso snc
-appellati-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
1.1.- Con citazione notificata il 25 giugno 2020, evocò Parte_1
in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli la e , Controparte_1 CP_2
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che aveva sofferto in conseguenza del sinistro verificatosi il 9 marzo 2020, alle ore 21:00 circa, in
Campagna, alla via Serroni, allorquando, alla guida della sua autovettura BMW
Serie 1 targata FX819JK, assicurata per la responsabilità civile automobilistica con l'indicata compagnia, era stato urtato alla parte laterale destra dall'autocarro EC Daily targato AJ396LZ che, proveniente da una strada secondaria posta sulla destra del suo senso di marcia, si era immesso sulla strada principale senza fermarsi e concedergli la dovuta precedenza. L'attore argomentò che, per effetto dell'urto subito, era sbandato, impattando con la parte anteriore del veicolo contro un muretto posto sul lato sinistro della strada,
ed aveva riportato lesioni personali.
Costituendosi, la contestò la veridicità del sinistro, Controparte_1
rimarcando la circostanza che protagonisti del sinistro e il veicolo della convenuta erano stati ripetutamente segnalati quali persone e cose coinvolti in numerosi sinistri, e chiese il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
pag. 2/10 non si costituì. CP_2
Istruita la causa con l'escussione dei testimoni, l'acquisizione di documentazione e lo svolgimento di una consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attore, le causa fu trattenuta in decisione e definita con la sentenza n. 312/2023, pronunciata il 22 aprile 2023 e resa pubblica il 26 aprile
2023.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 312/2023, il Giudice di pace di Eboli rigettò la domanda attrice di risarcimento per i danni materiali all'autoveicolo, in difetto della relativa prova e della riconducibilità allo scontro con l'autocarro, oltre che in ragione dell'eccessiva velocità di marcia del danneggiato, e accolse parzialmente la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, in ragione di una “compartecipazione causale” dell'attore nella determinazione del sinistro,
quindi condannò i convenuti alla refusione delle spese di giudizio.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 25 ottobre 2023, Giudice impugnò Parte_1
detta decisione dinanzi a questo Tribunale, dolendosi dell'errata valutazione del materiale probatorio, che, a suo dire, aveva fornito la prova dei danni materiali riportati dal suo veicolo e la loro compatibilità con gli urti subiti, quindi della fondatezza della sua pretesa risarcitoria, e chiese: “in via principale e nel
merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 312/2023 emessa dal GdP di Eboli, Giudice
Dott.ssa Turco , nell'ambito del giudizio N.R.G. 1437/2020 , depositata in
cancelleria in data 24/04/2023, pubblicata in data 26/04/2023, mai notificata,
pag. 3/10 accogliere le conclusioni come formulate nel primo grado di giudizio e
dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente l'autocarro Fiat EC tg
AJ396LZ per la causazione del sinistro di causa, con consequenziale condanna
degli appellati in solido al risarcimento dei danni materiali subiti dal sig
[...]
nella misura di € 6.800,00 corrispondente al valore commerciale Parte_1
del veicolo BMW tg FX819JK a titolo di danno materiale, o comunque non
inferiore alla somma di euro 4.544,11 sostenuta dall'odierno appellante a titolo
di riparazione parziale del veicolo;
oltre che della somma di euro 723,76 a titolo
di lesioni personali come da risultanze della CTU medico legale;
con vittoria dei
compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato
antistatario”.
La costituendosi con comparsa del 22 gennaio 2024, Controparte_1
eccepì l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie. La
compagnia, quindi, concluse: “per il rigetto dell'appello perché inammissibile,
infondato in fatto ed in diritto e non provato. - Vittoria di spese e competenze di
causa”.
, alla quale l'appello fu notificato il 18 marzo 2024, a seguito CP_2
dell'ordine di questo giudice d'integrazione del contraddittorio, non si costituì.
La causa, all'udienza del 27 novembre 2024 fu rinviata per la rimessione in decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e alla successiva udienza del 12 marzo 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, è stata riservata a sentenza.
4.- La decisione del Tribunale.
pag. 4/10 4.1.- Va dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_2
regolarmente citata, in data 18 marzo 2024, non s'è costituita nel presente giudizio.
4.2.- Va premesso che non stata oggetto di specifico motivo di gravame l'implicita decisione del primo giudice in merito alla concorrente responsabilità
del sinistro, succintamente motivata con riferimento alla eccessiva velocità
dell'attore (“con riferimento all'an debeatur, l'attore ha dato prova della parziale
ascrivibilità dell'incidente alla responsabilità di parte convenuta ovvero del
conducente l'autocarro” e “Finalmente chiosando che – a tutto voler concedere
– la velocità [dell'automobilista, n.d.e.] era comunque incongrua e causa
prevalente se non esclusiva dell'impatto”: così a pagina 5 della sentenza),
sicché la richiesta di “Dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente
l'autocarro Fiat EC tg AJ396LZ per la causazione del sinistro di causa” (così
nelle conclusioni della citazione, richiamate nelle note conclusionali).
Tale domanda, invero, deve ritenersi inammissibile, a norma dell'art. 342
c.p.c., perché non supportata da nessuna specifica allegazione circa l'insufficienza o l'erroneità della decisione del primo giudice, da nessuna apprezzabile critica più che specifiche, indispensabile per individuare con precisione la diversa soluzione giuridica e fattuale che l'appello aspira a vedere accolta.
Parimenti non merita accoglimento la richiesta dell'appellante di ottenere il “della somma di euro 723,76 a titolo di lesioni personali come da risultanze
della CTU medico legale” (così nelle conclusioni a pagina 11 dell'appello),
atteso che il primo giudice ha accertato una corresponsabilità causale nella pag. 5/10 causazione dell'incidente da parte dell'attore, affermazione che non è oggetto di specifica impugnazione nel presente giudizio.
4.3.- Con l'unico motivo di appello articolato, lamenta Parte_1
la mancata liquidazione del patito pregiudizio patrimoniale per il danneggiamento del suo veicolo, del quale sostiene aver dimostrato la derivazione causale con la dedotta dinamica del sinistro, reclamando la somma di € 6.800,00, corrispondente al valore commerciale del veicolo, o comunque una somma non inferiore a € 4.544,11, in ragione della consulenza di parte redatta dal perito assicurativo , e delle allegate fotografie, e Persona_1
della fattura di riparazione del veicolo n. 126 del 14 luglio 2021 prodotta in atti.
Sul punto, il giudice di pace respinto la domanda attrice così motivando:
“dalla documentazione…è palmare che il danno sia stato pressocchè
esclusivamente causato dall'impatto frontale dell'auto e che nessun certa
deformazione diretta sia stata prodotto sulla parte laterale destra (fiancata?)
dalla collisione con l'autocarro…non vi è plausibile correlazione tra danno
all'auto – prevalentemente frontali – e urto secondario col muretto” delle foto
depositate e della data di immatricolazione del veicolo…la velocità era
comunque incongrua e causa prevalente se non esclusiva dell'impatto”.
La motivazione è insufficiente ed errata.
Lo scontro tra l'autoveicolo dell'attore e l'autocarro è confermato dai due testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare ( CP_3
ha così riferito: “ho assistito ad un incidente stradale verificatosi il 9
[...]
marzo 2020 alle ore 21circa nel comune di Campagna località Santa Maria la
Nova, tra una BMW e un furgone EC Daily..percorrevo la predetta via in
pag. 6/10 direzione Campagna, davanti a noi c'era la BMW e all'improvviso il furgone
usciva da una strada posta sulla destra del nostro senso di marcia ed urtava
Parte con la sua parte anteriore la parte anteriore laterale della che dopo l'urto
andava a sbattere conto un muro posto sulla sinistra della strada…ricordo che
la BMW urtava con la parte anteriore contro un muro…il furgone EC usciva
da una strada laterale che porta ad un ristorante…”. ha così Testimone_1
testimoniato: “ero in macchina con il mio amico , ci Controparte_3
trovavamo dietro la BMW, quando il furgone uscendo da una strada posta sulla
destra del nostro senso di marcia andava ad urtare la BMW alla fiancata destra
che sbandava ed andava ad urtare contro un muro…dalle foto che mi vengono
esibite contenute nel fascicolo di parte attrice, riconosco la BMW coinvolta
nell'incidente e i danni riportati”. Se la prova ha indotto il primo giudice all'affermazione della concorrente responsabilità dei conducenti e alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, con decisione non impugnata, non v'è ragione per negare il diritto al risarcimento anche dei danni non patrimoniali.
I danni all'autovettura – da urto diretto (paraurti sx, griglia sx, fanale sx) e da urto indiretto contro il muretto (parafango ant. dx, paraurti dx, fanale dx) –
sono altresì comprovati dalla documentazione versata in atti, dimostrando, in particolare la fattura n. 126 del 14/07/2021 della il costo della Parte_3
loro riparazione, coerente con i prezzi di mercato dei materiali di consumo e il costo della mano d'opera necessaria. Va invece negato valore probatorio alla perizia di parte, documento di provenienza unilaterale comunque superato,
laddove indica il valore commerciale del bene, dalla riparazione pag. 7/10 dell'autoveicolo.
Va aggiunto che, siccome l'art 145 bis del d.lgs. n. 209/2005 è rimasto privo di attuazione, in quanto i relativi decreti non sono mai stati emanati, non è
possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento, quale la c.d. “scatola nera” – le cui risultanze sono invocate dalla difesa della compagnia
– prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.
Spetta, quindi, a la somma di € 2.272,05 (= 50% di Parte_1
4.544,11), in ragione dell'affermata concorsualità dell'attore nel determinismo dell'incidente.
Tale somma, trattandosi di debito di valore, va attualizzata al momento della presente decisione e va maggiorata del maggior danno per non averne potuto l'attore disporre nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo, che, a sua volta, va equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al tempo del sinistro
(9 marzo 2020) secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento, così
ascendendo a complessivi € 2.876,16.
Sulla sola componente del capitale rivalutato (€ 2.640,12) spettano gli interessi di mora al tasso di legge dalla presente decisione al saldo.
5.- Le spese.
La riforma della sentenza impugnata determina la caducazione della pag. 8/10 statuizione accessoria delle spese, che vanno liquidate considerando la sostanziale soccombenza degli appellati e la parziale fondatezza del gravame:
si giustifica, quindi, la compensazione per la metà delle spese di primo grado e la condanna della e di al Controparte_1 CP_2
pagamento della residua metà nonché al pagamento di tutte le spese del grado di appello, distratte, per dichiarato anticipo, e riliquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10
marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia, parametrato al decisum, della natura e della semplicità delle questioni trattate e dell'attività professionale effettivamente svolta nonché degli esborsi forfetariamente liquidati in € 25,00.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in prime cure restano a carico della società assicuratrice convenuta - appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Eboli n.
312/2023 del 26 aprile 2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede;
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna la e Controparte_1
a pagare a la somma di € 2.876,16, oltre CP_2 Parte_1
gli interessi al tasso di legge sulla sorta capitale di € 2.640,12 dalla presente decisione al saldo;
2) compensa per la metà le spese del giudizio di primo grado, condannando la e a pagare a la Controparte_1 CP_2 Parte_1
pag. 9/10 residua metà, spese che nell'intero si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge;
3) condanna la e a pagare a Controparte_1 CP_2 Parte_1
le spese del presente grado di appello, che si liquidano in €
[...]
25,00 per esborsi ed € 1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge;
4) direttamente attribuisce dette spese all'avvocato Antonietta Cataldo.
Salerno, 21 marzo 2025. Il giudice
Andrea Luce
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