Articolo 82 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 81Articolo 83
Versione
12 maggio 1963
Art. 82. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, accer-
tate nell'esercizio finanziario 1942-43, per
la competenza propria dell'esercizio stes-
so, sono stabilite in lire 1.914.903.644,75
piu l'avanzo finanziario di gestione in lire
759.554.104,02, pari complessivamente a ...... L. 2.674.457.748,77 delle quali furono pagate .................... " 1.650.637.015,23
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 1.023.820.733,54
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963