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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 366.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 366 nell'anno 2024, vertente tra nato ad [...] il [...], e residente in [...]
Santa Lucia n. 143, codice fiscale = , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv.to Luca Pistone (CF = C.F._2
; Email_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] ) CP_1 C.F._3 residente in [...] Napoli, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Rocco Capasso, che lo rappresenta e difende;
pagina 1 di 5 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10635/23 pubblicata in data 20/11/2023 (nel giudizio iscritto al n.r.g n. 16759 / 2022 R), notificata in data 21.12.2023”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da verbale di udienza del
15.4.2024, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato il 19.1.2024), Parte_1 dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Napoli n. 10635/23 pubblicata in data 20/11/2023 (nel giudizio iscritto al n.r.g n. 16759 / 2022 R), notificata in data 21.12.2023 con cui, è stata
“accolta parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocato integralmente nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 3510/2022 dell'11/5/2022 ; accolta Parte_1 parzialmente la domanda di pagamento formulata in sede monitoria e per l'effetto condannato al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
18.211,17 oltre agli interessi legali come specificati in motivazione e condannato al rimborso in favore di delle spese di giudizio, che si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi euro 5.077 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi”, chiedendo accogliere le domande proposte in primo grado e rassegnando le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, disporre ex art. 283 comma I cpc, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
fare pieno diritto al presente gravame e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo n. 3510/2022 nei confronti del
Sig. ; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”. Parte_1
Iscritta la causa al numero 366/2024 del Ruolo generale, a seguito del deposito dell'atto di citazione di appello in data 26.1.2024, si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 4.6.2024, contestando l'ammissibilità CP_1
e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, chiedendo dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile e comunque infondato;
condannare l'appellante alle spese e competenze di lite.
Con ordinanza depositata in data 23.10.2024 (a seguito di udienza del 22.10.2024 svoltasi mediante c.d. trattazione scritta), ritenuta la necessità di disporre il mutamento del rito, da ordinario a speciale locatizio, trattandosi di controversia in pagina 2 di 5 materia di locazione e considerato che il giudizio di primo grado è stato trattato e deciso secondo le norme processuali del rito ex art. 447-bis c.p.c.è stato disposto il mutamento del rito, da ordinario a speciale locatizio, fissando per la discussione della causa e la decisione, l'udienza collegiale del 15/4/2025.
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da è tardivo e, dunque, come tale, Parte_1 inammissibile.
Esso è stato proposto, con atto di citazione notificato il19.1.2024, ma è stato depositato (ossia iscritto a ruolo) il 26.1.2024, nonostante la sentenza impugnata (la n. 10635/23 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 20/11/2023 nel giudizio iscritto al n.r.g n. 16759 / 2022), fosse stata notificata in data 21.12.2023.
L' iscrizione a ruolo (del 26.1.2024) è avvenuta, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni (ex artt. 325 e 436, ultimo comma, c.p.c.) decorrente dalla data
(21.12.2023, come dedotto e documentato dallo stesso appellante) della notificazione della sentenza impugnata.
Il che comporta, come detto, l'inammissibilità dell'appello proposto da . Parte_1
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (rito, peraltro, seguito correttamente in primo grado, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord., 08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del
27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n. 1396).
****
pagina 3 di 5 Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti.
In particolare, i compensi professionali spettanti in favore degli appellati costituiti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5,201 a 26.000.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 366/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 10635/23 pubblicata in data 20/11/2023 (nel giudizio iscritto al n.r.g n. 16759 / 2022 R), notificata in data 21.12.2023;
pagina 4 di 5 2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati
[...] complessivamente in euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 15.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 366 nell'anno 2024, vertente tra nato ad [...] il [...], e residente in [...]
Santa Lucia n. 143, codice fiscale = , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv.to Luca Pistone (CF = C.F._2
; Email_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] ) CP_1 C.F._3 residente in [...] Napoli, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Rocco Capasso, che lo rappresenta e difende;
pagina 1 di 5 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10635/23 pubblicata in data 20/11/2023 (nel giudizio iscritto al n.r.g n. 16759 / 2022 R), notificata in data 21.12.2023”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da verbale di udienza del
15.4.2024, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato il 19.1.2024), Parte_1 dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Napoli n. 10635/23 pubblicata in data 20/11/2023 (nel giudizio iscritto al n.r.g n. 16759 / 2022 R), notificata in data 21.12.2023 con cui, è stata
“accolta parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocato integralmente nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 3510/2022 dell'11/5/2022 ; accolta Parte_1 parzialmente la domanda di pagamento formulata in sede monitoria e per l'effetto condannato al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
18.211,17 oltre agli interessi legali come specificati in motivazione e condannato al rimborso in favore di delle spese di giudizio, che si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi euro 5.077 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi”, chiedendo accogliere le domande proposte in primo grado e rassegnando le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, disporre ex art. 283 comma I cpc, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
fare pieno diritto al presente gravame e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo n. 3510/2022 nei confronti del
Sig. ; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”. Parte_1
Iscritta la causa al numero 366/2024 del Ruolo generale, a seguito del deposito dell'atto di citazione di appello in data 26.1.2024, si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 4.6.2024, contestando l'ammissibilità CP_1
e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, chiedendo dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile e comunque infondato;
condannare l'appellante alle spese e competenze di lite.
Con ordinanza depositata in data 23.10.2024 (a seguito di udienza del 22.10.2024 svoltasi mediante c.d. trattazione scritta), ritenuta la necessità di disporre il mutamento del rito, da ordinario a speciale locatizio, trattandosi di controversia in pagina 2 di 5 materia di locazione e considerato che il giudizio di primo grado è stato trattato e deciso secondo le norme processuali del rito ex art. 447-bis c.p.c.è stato disposto il mutamento del rito, da ordinario a speciale locatizio, fissando per la discussione della causa e la decisione, l'udienza collegiale del 15/4/2025.
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da è tardivo e, dunque, come tale, Parte_1 inammissibile.
Esso è stato proposto, con atto di citazione notificato il19.1.2024, ma è stato depositato (ossia iscritto a ruolo) il 26.1.2024, nonostante la sentenza impugnata (la n. 10635/23 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 20/11/2023 nel giudizio iscritto al n.r.g n. 16759 / 2022), fosse stata notificata in data 21.12.2023.
L' iscrizione a ruolo (del 26.1.2024) è avvenuta, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni (ex artt. 325 e 436, ultimo comma, c.p.c.) decorrente dalla data
(21.12.2023, come dedotto e documentato dallo stesso appellante) della notificazione della sentenza impugnata.
Il che comporta, come detto, l'inammissibilità dell'appello proposto da . Parte_1
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (rito, peraltro, seguito correttamente in primo grado, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord., 08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del
27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n. 1396).
****
pagina 3 di 5 Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti.
In particolare, i compensi professionali spettanti in favore degli appellati costituiti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5,201 a 26.000.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 366/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 10635/23 pubblicata in data 20/11/2023 (nel giudizio iscritto al n.r.g n. 16759 / 2022 R), notificata in data 21.12.2023;
pagina 4 di 5 2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati
[...] complessivamente in euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 15.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
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